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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 15/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro R.G.N. 189/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...], residente in [...]
Palazzina n. 38, codice fiscale , rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 dall'Avv. Andrea Consolini
Contro
, C.F. Controparte_1
con sede legale in Via Ciro il Grande, 21, 00144 Roma (e corrente anche P.IVA_1 in Via Della Previdenza Sociale n. 6, 42124 Reggio nell'Emilia), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Valeria Giroldi
FATTO E DIRITTO
Col ricorso depositato in atti conviene in giudizio Parte_1 CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti e di discussione: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di anzianità anticipata (c.d. Quota 102) con decorrenza dal 01/06/2022 (anziché con decorrenza dal 01/07/2022) in virtù della domanda del 04/04/2022;
- conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l' , in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore, alla riliquidazione della prestazione in godimento (pensione n. 33045599 Cat. VOART) ed al pagamento del rateo dovuto dalla decorrenza del 01/06/2022 (maggiorato del rateo di 13a), con maggiorazione di interessi legali.
Con vittoria di spese e compensi professionali tutti di lite, di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.”.
Espone che:
In data 04/04/2022 presentava tramite Patronato INCA domanda di pensione di anzianità anticipata a carico della gestione e del fondo AN (doc. sub 1), indicando la decorrenza del 01/06/2022.
Con comunicazione datata 03/06/2022 (doc. sub 2), l' respingeva la CP_1 domanda indicando il seguente motivo: “Non risultano almeno n. 2227 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal
01.04.1980 al 31.03.2022 n. 1981 contributi settimanali di cui: n. 1944 nella gestione dei lavoratori dipendenti, n. 31 nella gestione autonoma degli artigiani,
n. 6 figurativa.”
Il Patronato si accorgeva che la domanda era stata trasmessa -per CP_2 un mero errore di scelta “prodotto”- come “semplice” domanda di “pensione anticipata” anziché come domanda di “pensione anticipata quota 102”. Per la prima, palesemente, non sussisteva il requisito assicurativo richiesto mentre per la seconda (come documenta la stessa reiezione , doc. già sub 2) risultava CP_1 ampiamente integrato (avendo un'anzianità contributiva superiore a 38 anni, vale a dire 1976 contributi settimanali, ed avendo integrato il requisito anagrafico di anni 64 nel corso del 2022).
In data 15/06/2022, pertanto, presentava, a scopo prudenziale, una seconda domanda di pensione di anzianità anticipata (questa volta come) “pensione
Pag. 2 di 7 anticipata quota 102”, più nota come Quota 102, a carico della gestione e del fondo AN (doc. sub 3), avendo cura di specificare in note: “SI CHIEDE IL
RIESAME DELLA DOMANDA DI PENSIONE DI
ANZIANITA'/ANTICIPATA 2143922500080 DEL 03/06/2022 CON
DECORRENZA 01/06/2022”.
Con lettera del 11/07/2022 (doc. sub 4), l'Istituto provvedeva alla liquidazione della pensione anticipata, n. 33045599, cat. VOART, con decorrenza 01/07/2022.
In data 12/12/2022, veniva presentato ricorso amministrativo (doc. sub 5) avverso al reiezione della domanda, lamentando che l' aveva tutti gli CP_1 elementi per l'accertamento del diritto alla pensione di anzianità anticipata risultando un dovere dell' valutare la domanda sulla base degli elementi CP_1
in suo possesso a prescindere dalla formalistica indicazione del c.d. prodotto: la domanda del 04/04/2022, presentata erroneamente senza riferimento alla c.d.
Quota 102, poteva e doveva essere valutata ai fini del diritto pacificamente integrato (come suggeriva anche la decorrenza indicata al 01/06/2022), ma senz'esito.
Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l' si costituiva in giudizio a CP_1
mezzo di memoria difensiva, concludendo per il rigetto della domanda.
Non necessitando attività istruttoria, all'odierna udienza è stata pronunciata la presente sentenza nelle forme di legge dandone lettura contestuale.
Il ri corso è fondato e va accol to.
Ancorchè non s peci fica nel l'indi care nell 'ogget to: “pensione anticipata quota 102” ma sol ament e “pensi one anti cipat a” , è incont est ato che esi sta -a dist anza di pochi m esi dall a seconda dom anda, una prim a domanda di pensi one (nell a quale è stat o comm es so un errore nell a scelt a del p rodotto da processare, com e paci ficam ent e amm esso dal Sindacato).
Anche la pensione quota 102 rientra nel genus 'pensione anticipata' (l'art. 14, comma 1, decreto legge 28/01/2019 n. 9 così
Pag. 3 di 7 la definis ce1), e non è cont est ato da (e comunque è CP_1
circost an za evident e, att es o che l a pensione quot a 102 è stat a paci ficam ent e ri conosci ut a al ri corrente) che all a decorrenza richiesta con la prima domanda del 4/4/2022 (e cioè all'1/6/2022) il lavoratore foss e in pos sesso di t utti i requisi ti necessari per l'accesso, ivi compreso lo stato di inoccupazione, esistente ancorchè non fos se stat a prodotta in uno con l a dom anda l a moduli sti ca speci fi ca (ci si ri ferisce ai mod. AP 140 e/o AP 139, e cioè i redditi dei primi 8 mesi dell'anno), che ben poteva essere richi est a dall 'ist itut o in un m om ento successi vo t ratt andosi di docum ent azione richiest a in am bito am minist rativo (e non dall a legge) e s empli cem ente i ntegrabile una volta t rasm essa l a domanda amminist rat iva (che fa s alva l a pri ma decorrenza util e).
Esattam ente i l r i corrent e evi denzia poi che ove fosse st ato rispettato il “termine per il provvedimento” (dallo stesso Istituto indi cat o in 55 gg dal Regolam ento ex art. 2 legge 07/ 08/ 1990 n.
241 -si veda doc. gi à sub 10 - che nel caso di specie risult a essere di 63 gg con gli effetti evidenzi ati ), l'assicurato e chi lo assiste si sarebbero accorti dell'errore e avrebbero potuto fare salva la prima decorrenza util e evit ando l a present e causa.
La posizione assunta dall' è eccessivamente rigida ed CP_1
ingiustam ente gravat ori a, dal mom ento che non solo i l rapport o contrattual e deve com unque essere i spirat o dall e reciproca correttezza e buona fede nell'adempimento, ma a maggior ragione agendo l'ente in qualità di soggetto pubblico che eroga un benefi cio costituzi onalm ent e ga rantit o.
La Cassazione ha più volte affermato che è onere dell' CP_1
scruti nare la dom anda s econdo buona fede e chiedere chiari menti
Pag. 4 di 7 quando ril evi possibi li incongruenze t ra l a dom anda, l a prestazione richi est a, i l di ritto a consegui rl a e l a documentazi one prodott a: “va ricordato che, com e quest a Cort e ha avut o gi à occasione di afferm are (C ass . 20 febbrai o 2020 n. 4280), l a domanda amminist rat iva all ' per ott enere una prest azione previ denzi ale CP_1
non ha natura di negozio giuri dico, quanto, pi uttosto, di at t o i n senso s trett o di cui l a l egge predet ermina gli effetti , perchè di ret to a prom uovere un procedim ent o di sci plinato dall a st essa legge e di cui l a domanda è m ero presuppost o, t anto più che l a ril evanza di una pret es a volont à negozi al e contrasterebbe con il caratt ere vincol ato dei com pi ti dell ' ; ciò posto, nel caso in esam e CP_1
deve rit enersi che l a domanda di pensi one, si a pure recante il riferim ent o all a s alvaguardia, quale atto gi uridi co ad effetti obbli gat i e non condi zionato dall a presunta volontà negozi al e dell 'ist ant e, fos se i donea ad attivare i l procedim ento preordinat o all a veri fi ca dell a sussist enza dei presupposti per il ri conosci ment o dell a prest azione ri chies ta e, nel cont em po, a m ett ere a conoscenza l' di tutti gli elementi occorrent i per val utare l e condi zi oni per CP_1
il ri conos cim ento dell a pensi one di vecchi aia secondo i crit eri ordi nari , sicché, i n bas e a un'int erpret azi one di buona fede,
l'Ist itut o avrebbe dovuto scruti nare l a dom anda secondo quei cri teri, avval endosi, nel caso di dubb i al riguardo, dei chiari menti dell'istante;” (in termini Cass. civ., Sez. VI/L, Ord. 07/07/2020 n.
14114).
Mentre Cass. 20 febbraio 2020 n. 4280 chiarisce che “ Nemmeno rileva poi la volontà degli effetti che la domanda amministrativa è diretta a provocare in quanto gli stessi atti emessi dall' a seguito della domanda CP_1
producono gli effetti stabiliti obiettivamente dalla normativa, a prescindere dall'intenzione di produrli;
e senza che possa contare una pretesa volontà negoziale, la quale contrasterebbe pure con il carattere non libero dei compiti
Pag. 5 di 7 CP_ dell' il quale non esercita in questo ambito poteri o scelte a contenuto negoziale”.
La rigida interpretazione data dall' -che non consente di CP_1 emendare l'eventuale errore formale commesso all'atto d ella present azione dell a domanda t el em ati ca a fronte del pacifi co diritt o alla sol a prestazione i n c.d. quota 102 - cont rasta con la funzione soli daris tica del rapporto assi curat ivo obbl igatorio, tant o più neces sari a a fronte di vari regimi sperim ent ali di complessa interpretazi one e di modalit à tel em ati che di inolt ro dell e dom ande imposte dall'Istituto stesso e non sempre di piana fruizione.
Nel caso in esame, l'errore commesso all'atto della compilazione del form (cliccando semplicemente il “sotto - prodott o” errat o t ra i di versi che com pai ono nel m enu c.d. a tendina rel ati vo al la pensione anti ci pat a o non scegli endo
“Requisito quota 102” nella sequenza indicata nella circolare già sub 9) non si ri verbera sulla t em pest ività del deposit o dell a dom anda stess a n é s ulla sua val idit à.
IL ricorso è pertanto accolto e le spese processuali seguono la soccombenza
PQM
Accogli e il ri cors o e pertanto accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla pensione di anzianità anticipata (c.d. Quota 102) con decorrenza dal 01/06/2022;
- conseguentemente dichiara tenuto e condannare l' , in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore, alla riliquidazione della prestazione in godimento (pensione n. 33045599 Cat. VOART) ed al pagamento del rateo dovuto dalla decorrenza del 01/06/2022 (maggiorato del rateo di 13a), con maggiorazione di interessi legali;
-condanna alla rifusione al ricorrente delle spese del grado, che liquida CP_1 in complessivi € 1312,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge con distrazione a favore del difensore il quale si dichiara antistatario.
Pag. 6 di 7 REG G IO EM IL IA ,15/ 1/ 2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive CP_ della medesima, gestite dall , nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100».
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro R.G.N. 189/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...], residente in [...]
Palazzina n. 38, codice fiscale , rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 dall'Avv. Andrea Consolini
Contro
, C.F. Controparte_1
con sede legale in Via Ciro il Grande, 21, 00144 Roma (e corrente anche P.IVA_1 in Via Della Previdenza Sociale n. 6, 42124 Reggio nell'Emilia), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Valeria Giroldi
FATTO E DIRITTO
Col ricorso depositato in atti conviene in giudizio Parte_1 CP_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti e di discussione: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di anzianità anticipata (c.d. Quota 102) con decorrenza dal 01/06/2022 (anziché con decorrenza dal 01/07/2022) in virtù della domanda del 04/04/2022;
- conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l' , in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore, alla riliquidazione della prestazione in godimento (pensione n. 33045599 Cat. VOART) ed al pagamento del rateo dovuto dalla decorrenza del 01/06/2022 (maggiorato del rateo di 13a), con maggiorazione di interessi legali.
Con vittoria di spese e compensi professionali tutti di lite, di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.”.
Espone che:
In data 04/04/2022 presentava tramite Patronato INCA domanda di pensione di anzianità anticipata a carico della gestione e del fondo AN (doc. sub 1), indicando la decorrenza del 01/06/2022.
Con comunicazione datata 03/06/2022 (doc. sub 2), l' respingeva la CP_1 domanda indicando il seguente motivo: “Non risultano almeno n. 2227 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal
01.04.1980 al 31.03.2022 n. 1981 contributi settimanali di cui: n. 1944 nella gestione dei lavoratori dipendenti, n. 31 nella gestione autonoma degli artigiani,
n. 6 figurativa.”
Il Patronato si accorgeva che la domanda era stata trasmessa -per CP_2 un mero errore di scelta “prodotto”- come “semplice” domanda di “pensione anticipata” anziché come domanda di “pensione anticipata quota 102”. Per la prima, palesemente, non sussisteva il requisito assicurativo richiesto mentre per la seconda (come documenta la stessa reiezione , doc. già sub 2) risultava CP_1 ampiamente integrato (avendo un'anzianità contributiva superiore a 38 anni, vale a dire 1976 contributi settimanali, ed avendo integrato il requisito anagrafico di anni 64 nel corso del 2022).
In data 15/06/2022, pertanto, presentava, a scopo prudenziale, una seconda domanda di pensione di anzianità anticipata (questa volta come) “pensione
Pag. 2 di 7 anticipata quota 102”, più nota come Quota 102, a carico della gestione e del fondo AN (doc. sub 3), avendo cura di specificare in note: “SI CHIEDE IL
RIESAME DELLA DOMANDA DI PENSIONE DI
ANZIANITA'/ANTICIPATA 2143922500080 DEL 03/06/2022 CON
DECORRENZA 01/06/2022”.
Con lettera del 11/07/2022 (doc. sub 4), l'Istituto provvedeva alla liquidazione della pensione anticipata, n. 33045599, cat. VOART, con decorrenza 01/07/2022.
In data 12/12/2022, veniva presentato ricorso amministrativo (doc. sub 5) avverso al reiezione della domanda, lamentando che l' aveva tutti gli CP_1 elementi per l'accertamento del diritto alla pensione di anzianità anticipata risultando un dovere dell' valutare la domanda sulla base degli elementi CP_1
in suo possesso a prescindere dalla formalistica indicazione del c.d. prodotto: la domanda del 04/04/2022, presentata erroneamente senza riferimento alla c.d.
Quota 102, poteva e doveva essere valutata ai fini del diritto pacificamente integrato (come suggeriva anche la decorrenza indicata al 01/06/2022), ma senz'esito.
Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l' si costituiva in giudizio a CP_1
mezzo di memoria difensiva, concludendo per il rigetto della domanda.
Non necessitando attività istruttoria, all'odierna udienza è stata pronunciata la presente sentenza nelle forme di legge dandone lettura contestuale.
Il ri corso è fondato e va accol to.
Ancorchè non s peci fica nel l'indi care nell 'ogget to: “pensione anticipata quota 102” ma sol ament e “pensi one anti cipat a” , è incont est ato che esi sta -a dist anza di pochi m esi dall a seconda dom anda, una prim a domanda di pensi one (nell a quale è stat o comm es so un errore nell a scelt a del p rodotto da processare, com e paci ficam ent e amm esso dal Sindacato).
Anche la pensione quota 102 rientra nel genus 'pensione anticipata' (l'art. 14, comma 1, decreto legge 28/01/2019 n. 9 così
Pag. 3 di 7 la definis ce1), e non è cont est ato da (e comunque è CP_1
circost an za evident e, att es o che l a pensione quot a 102 è stat a paci ficam ent e ri conosci ut a al ri corrente) che all a decorrenza richiesta con la prima domanda del 4/4/2022 (e cioè all'1/6/2022) il lavoratore foss e in pos sesso di t utti i requisi ti necessari per l'accesso, ivi compreso lo stato di inoccupazione, esistente ancorchè non fos se stat a prodotta in uno con l a dom anda l a moduli sti ca speci fi ca (ci si ri ferisce ai mod. AP 140 e/o AP 139, e cioè i redditi dei primi 8 mesi dell'anno), che ben poteva essere richi est a dall 'ist itut o in un m om ento successi vo t ratt andosi di docum ent azione richiest a in am bito am minist rativo (e non dall a legge) e s empli cem ente i ntegrabile una volta t rasm essa l a domanda amminist rat iva (che fa s alva l a pri ma decorrenza util e).
Esattam ente i l r i corrent e evi denzia poi che ove fosse st ato rispettato il “termine per il provvedimento” (dallo stesso Istituto indi cat o in 55 gg dal Regolam ento ex art. 2 legge 07/ 08/ 1990 n.
241 -si veda doc. gi à sub 10 - che nel caso di specie risult a essere di 63 gg con gli effetti evidenzi ati ), l'assicurato e chi lo assiste si sarebbero accorti dell'errore e avrebbero potuto fare salva la prima decorrenza util e evit ando l a present e causa.
La posizione assunta dall' è eccessivamente rigida ed CP_1
ingiustam ente gravat ori a, dal mom ento che non solo i l rapport o contrattual e deve com unque essere i spirat o dall e reciproca correttezza e buona fede nell'adempimento, ma a maggior ragione agendo l'ente in qualità di soggetto pubblico che eroga un benefi cio costituzi onalm ent e ga rantit o.
La Cassazione ha più volte affermato che è onere dell' CP_1
scruti nare la dom anda s econdo buona fede e chiedere chiari menti
Pag. 4 di 7 quando ril evi possibi li incongruenze t ra l a dom anda, l a prestazione richi est a, i l di ritto a consegui rl a e l a documentazi one prodott a: “va ricordato che, com e quest a Cort e ha avut o gi à occasione di afferm are (C ass . 20 febbrai o 2020 n. 4280), l a domanda amminist rat iva all ' per ott enere una prest azione previ denzi ale CP_1
non ha natura di negozio giuri dico, quanto, pi uttosto, di at t o i n senso s trett o di cui l a l egge predet ermina gli effetti , perchè di ret to a prom uovere un procedim ent o di sci plinato dall a st essa legge e di cui l a domanda è m ero presuppost o, t anto più che l a ril evanza di una pret es a volont à negozi al e contrasterebbe con il caratt ere vincol ato dei com pi ti dell ' ; ciò posto, nel caso in esam e CP_1
deve rit enersi che l a domanda di pensi one, si a pure recante il riferim ent o all a s alvaguardia, quale atto gi uridi co ad effetti obbli gat i e non condi zionato dall a presunta volontà negozi al e dell 'ist ant e, fos se i donea ad attivare i l procedim ento preordinat o all a veri fi ca dell a sussist enza dei presupposti per il ri conosci ment o dell a prest azione ri chies ta e, nel cont em po, a m ett ere a conoscenza l' di tutti gli elementi occorrent i per val utare l e condi zi oni per CP_1
il ri conos cim ento dell a pensi one di vecchi aia secondo i crit eri ordi nari , sicché, i n bas e a un'int erpret azi one di buona fede,
l'Ist itut o avrebbe dovuto scruti nare l a dom anda secondo quei cri teri, avval endosi, nel caso di dubb i al riguardo, dei chiari menti dell'istante;” (in termini Cass. civ., Sez. VI/L, Ord. 07/07/2020 n.
14114).
Mentre Cass. 20 febbraio 2020 n. 4280 chiarisce che “ Nemmeno rileva poi la volontà degli effetti che la domanda amministrativa è diretta a provocare in quanto gli stessi atti emessi dall' a seguito della domanda CP_1
producono gli effetti stabiliti obiettivamente dalla normativa, a prescindere dall'intenzione di produrli;
e senza che possa contare una pretesa volontà negoziale, la quale contrasterebbe pure con il carattere non libero dei compiti
Pag. 5 di 7 CP_ dell' il quale non esercita in questo ambito poteri o scelte a contenuto negoziale”.
La rigida interpretazione data dall' -che non consente di CP_1 emendare l'eventuale errore formale commesso all'atto d ella present azione dell a domanda t el em ati ca a fronte del pacifi co diritt o alla sol a prestazione i n c.d. quota 102 - cont rasta con la funzione soli daris tica del rapporto assi curat ivo obbl igatorio, tant o più neces sari a a fronte di vari regimi sperim ent ali di complessa interpretazi one e di modalit à tel em ati che di inolt ro dell e dom ande imposte dall'Istituto stesso e non sempre di piana fruizione.
Nel caso in esame, l'errore commesso all'atto della compilazione del form (cliccando semplicemente il “sotto - prodott o” errat o t ra i di versi che com pai ono nel m enu c.d. a tendina rel ati vo al la pensione anti ci pat a o non scegli endo
“Requisito quota 102” nella sequenza indicata nella circolare già sub 9) non si ri verbera sulla t em pest ività del deposit o dell a dom anda stess a n é s ulla sua val idit à.
IL ricorso è pertanto accolto e le spese processuali seguono la soccombenza
PQM
Accogli e il ri cors o e pertanto accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla pensione di anzianità anticipata (c.d. Quota 102) con decorrenza dal 01/06/2022;
- conseguentemente dichiara tenuto e condannare l' , in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore, alla riliquidazione della prestazione in godimento (pensione n. 33045599 Cat. VOART) ed al pagamento del rateo dovuto dalla decorrenza del 01/06/2022 (maggiorato del rateo di 13a), con maggiorazione di interessi legali;
-condanna alla rifusione al ricorrente delle spese del grado, che liquida CP_1 in complessivi € 1312,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge con distrazione a favore del difensore il quale si dichiara antistatario.
Pag. 6 di 7 REG G IO EM IL IA ,15/ 1/ 2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive CP_ della medesima, gestite dall , nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100».