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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/04/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile,composta dai signori
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Giovanna Sanfilippo Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 10/2021 RGCA
Promossa da
(P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Troina (EN), v.le V.Veneto n.84, rappresentata e difesa dall'Avv.Rosi Cantale per procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
Appellante
Contro
1 , nata a [...] l'[...], (C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro C.F._1
Motta per procura allegata pagina alla comparsa di costituzione
Appellata e appellante incidentale
Conclusioni delle parti
Per l'Appellante: Voglia la Corte adita, preliminarmente in rito, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado n.177/2020 pubblicata l'11.6.2020 dal tribunale di Enna per violazione dell'articolo 101 co.2 c.p.c. con ogni consequenziale provvedimento.
In ogni caso nel merito, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto in accoglimento dei motivi di appello, accogliere la domanda avanzata dalla nel primo grado che si Pt_1 ripropone:
“Accertare ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale perpetrato da a danno della Controparte_1 Pt_1 riconoscendo in capo a quest'ultima il diritto di credito nascente dal rapporto di fornitura di cui in narrativa;
dichiarare il detto inadempimento grave e colpevole;
conseguentemente condannare al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 della residua somma ancora dovuta, pari ad €. 6.692,29 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, nonché al risarcimento dei danni sotto le due accezioni di danno emergente e lucro cessante, nella misura ritenuta più equa e giusta dal giudice.” con vittoria di spese”
Per l'Appellata e appellante incidentale:
2 Piaccia alla Corte di Appello adita rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
in accoglimento dell'appello incidentale condannare la suddetta società anche al pagamento delle spese di primo grado oltre a quelle del presente giudizio.
in subordine, in caso di accoglimento dell'appello principale rigettare la domanda principale di condanna perché prescritta ai sensi dell'art. 2955 n.5 c.c.
condannare la al risarcimento dei danni derivanti dalla Pt_1 mancata fruizione del bonus fiscale nei termini sopra indicati pari ad euro 8.460,00.Con vittoria di spese e compensi del doppio grado.
* * *
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 evocava in giudizio la Sig.ra chiedendo al Controparte_1
Tribunale di condannarla al pagamento della somma di
€.6.692,29 quale saldo per la fornitura di materiale edile effettuata tra il settembre 2011e il giugno 2012 dalla società predetta, necessario per la realizzazione di un edificio di proprietà della convenuta, producendo numerosi buoni di consegna per un totale di €.26.692,29 da cui andavano detratti vari acconti per complessivi €.20.000 già corrisposti dalla CP_1
Si costituiva sollevando preliminare Controparte_1 eccezione di nullità della citazione per violazione dell'art.163,
3 co.2 n.7, c.p.c. (rigettata con ordinanza del 19.12.2014, e confermata con la successiva sentenza), e nel merito contestava il quantum della pretesa creditoria, deducendo una serie di anomalie dei buoni di consegna e che non tutte le forniture fossero a lei addebitabili.
L'iter istruttorio veniva compiuto con acquisizione documentale, interrogatorio formale e prova testimoniale.
Il Tribunale di Enna, all'esito, rigettava la domanda della compensando tra le parti le spese del giudizio;
Parte_1
ad avviso del Tribunale il contratto tra le parti doveva ritenersi nullo non potendosi “con adeguata certezza determinare l'oggetto di quanto venduto…”
******
Avverso la richiamata sentenza ha proposto appello la Pt_1 deducendo:
[...]
In via preliminare la nullità della sentenza per violazione dell'art.101co.2 c.p.c. in relazione agli artt.3 e 111co.2 della
Cost.
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale, disattendendo la norma di cui all'art.101 co.2 c.p.c., avrebbe violato il principio del contraddittorio ponendo a base della sentenza una questione rilevata d'ufficio, la nullità del contratto per insussistenza di due elementi essenziali (il prezzo e l'oggetto del contratto) laddove la domanda attiene alla richiesta di adempimento del contratto stesso. Posto che l'art.101 al co.2 dispone che il
Giudice “..se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine ….. per il
4 deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”. Pertanto, ad avviso dell'appellante, la sentenza dovrebbe dichiararsi nulla per violazione del diritto di difesa.
Deduce ancora l'appellante -nel merito- il vizio di motivazione ex art.115 c.p.c. con riguardo all'errata valutazione di fatti decisivi e non contestati che avrebbero dovuto condurre all'accoglimento della domanda, mentre il Tribunale ha erroneamente ritenuto indeterminato l'oggetto del contratto relativo alla tipologia ed al prezzo avendo i testi confermato tutto quanto dedotto dall'attrice e precisamente:
che tutti gli operai (edili ed idraulici) erano stati espressamente autorizzati dalla a ritirare tutto il CP_1 materiale necessario alla costruzione;
hanno riconosciuto (in sede di p.t.) la loro sottoscrizione in calce ai buoni confermando i materiali ivi elencati e riconosciuto anche i materiali ritirati dagli operai non assunti a testi;
che i materiali venivano annotati in apposito buono costituito da due fogli di cui uno consegnato agli operai, l'altro, la matrice, su cui la riportava il prezzo;
la fornitura veniva Pt_1 concordata dalla committente che si recava nei locali della società con il socio della ditta, (come dalla Parte_1 stessa dichiarato); i prezzi già comprensivi di IVA e scontati erano quelli di solito praticati e cioè quelli di mercato;
il Sig.
vicino di casa della che ristrutturava CP_2 CP_1 nello stesso tempo delle parti comuni, confermava di aver pagato il 50% della fornitura.
Per cui risulta evidente la contraddittorietà(o illogicità) della motivazione stessa laddove si afferma “ …nel caso in esame, indubbiamente una fornitura di beni è stata effettuata dalla
5 società attrice e la convenuta ha per essi corrisposto l'importo di
€.20.000,00”- osservandosi delle due l'una, o non esiste nessun contratto o esiste un contratto valido ed efficace in tutti i suoi elementi, determinati e concordati o comunque di facile determinazione per quanto riguarda il prezzo , contratto che le parti hanno eseguito(la committente in parte)!
che la nell'interrogatorio formale dichiara di avere CP_1
“concordato” potendosi ritenere, contrariamente a quanto posto a base della sentenza impugnata il contratto pienamente valido anche con riferimento al prezzo della fornitura, essendo stato pressoché determinato in generale, risolvendosi l'indeterminatezza nella normale variabilità delle quantità necessarie, connessa alla natura dell'oggetto del contratto che riguarda la realizzazione di una costruzione. In altri termini può ritenersi alla luce della compiuta istruttoria che vi sia stato un accordo di massima tra le parti che prevedeva la fornitura di materiale edile ed idraulico necessario alla costruzione al quale la ha adempiuto come dimostrato Pt_1 dai buoni di consegna che gli operai autorizzati a ritirare la merce hanno riconosciuto;
dei quali la ne ha CP_1 contestato soltanto genericamente l'ammontare (di 10 su 145)
, essendo materiale di largo consumo che la ha fornito Pt_1 per molteplici contrattazioni;
2) per violazione dell'art.1474 c.c. in quanto il primo giudice ha errato nella mancata applicazione della presunzione ivi prevista valutando che la svolge attività di rivendita al Pt_1 minuto di materiale edile ed idraulico e che tale materiale generico e fungibile, risulta dai buoni di consegna che riportano quantità e prezzo complessivo come previsto dalla normativa di riferimento. In alcun modo doveva pronunciarsi
6 declaratoria di nullità del contratto, ma applicarsi la suddetta normativa ed in ogni caso ammettere CTU ritualmente richiesta e non ammessa senza alcuna motivazione .
3) per mancata ammissione di CTU;
4) infine per violazione dell'art.91c.p.c. in quanto le spese del giudizio, in relazione alla fondatezza della domanda, andavano addebitate all'odierna appellata/appellante incidentale.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, rassegnando le conclusioni innanzi specificate.
*****
Si è costituita , contestando la fondatezza Controparte_1 dell'appello e invocandone il rigetto con il favore delle spese.
Ha reiterato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
Ha rilevato per il resto, la correttezza del ragionamento operato dal Giudice ritenendo insussistente la prova in merito alla debenza delle somma residua richiesta.
Ha proposto, inoltre, appello incidentale condizionato eccependo la prescrizione ex art.2955 n.5 c.c. ed avanzato richiesta di risarcimento dei danni quantificati in €.8.460,00, nei confronti della nel caso di accoglimento dell'appello, Pt_1 in misura pari al risparmio fiscale di cui la stessa appellata avrebbe potuto usufruire a seguito dell'applicazione del bonus previsto dalla legge.
Nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. la Corte all'udienza del 27.06.2024, viste le conclusioni depositate dalle parti, ha assunto la causa in decisione alla
7 scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Il primo motivo di appello è fondato.
Sull'art. 101 co. 2 c.p.c., è noto e consolidato il principio secondo cui
L'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. della terza via o a sorpresa) per violazione del diritto di difesa, tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato.
Cass. 30 aprile 2021 n. 11440 (conf. Cass. 3 settembre 2021
n. 23883, Cass. 28 dicembre 2021 n. 41784, Cass. 24 febbraio 2022 n. 6146, Cass. Sez. Lav. 19 luglio 2023 n.
21314).
Nel caso presente, il giudice ha ritenuto che il contratto fosse nullo per indeterminatezza del materiale oggetto di fornitura e del prezzo convenuto, senza previamente sottoporre la questione alle parti, nonostante la particolarità della fattispecie, in cui non si era in presenza di un contratto scritto cristallizzato e da interpretare secondo le apposite norme del codice civile, ma di un contratto che si articolava nel tempo con attività di ordinazione e fornitura di materiali, consegnati a più riprese, ed in cui quindi era l'esecuzione del contratto a
8 circoscrivere e precisare, a mano a mano che i lavori cui la fornitura era funzionale si avvicinavano alla fine, l'oggetto del contratto stesso e le conseguenti obbligazioni pecuniarie dell'acquirente. Insomma, erano proprio gli elementi di fatto quelli decisivi per valutare la validità del contratto ed era su questi elementi che il giudice di prime cure aveva il dovere di attivare il contraddittorio prima di pronunciarsi.
Consegue la declaratoria della nullità della sentenza di primo grado.
Come insegna la Suprema Corte,
In presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicché è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla...
Cass. 19 agosto 2021 n. 23132.
Ciò premesso, la decisione del Tribunale, oltre che nulla, appare errata nel merito, perché l'odierna controversia riguarda il caso di comune esperienza in cui il committente di un'opera (qual era, nella fattispecie, la sig.ra che CP_1 aveva appaltato la realizzazione di un immobile), dopo aver concordato con il fornitore la tipologia e l'oggetto dei vari materiali necessari per la sua costruzione, autorizzi il fornitore a consegnare i materiali all'impresa costruttrice, previo rilascio dei buoni di consegna con indicazione del materiale oggetto di ogni singola fornitura. Sono infatti le maestranze dell'impresa costruttrice che, autorizzate dalla committente, scelgono in base alla loro esperienza ed ai lavori da effettuare i materiali, la tipologia e la quantità occorrenti, previo rilascio
9 dei buoni di consegna con indicazione del materiale oggetto di ogni singola fornitura, come avvenuto nella fattispecie.
E' dunque, come sopra già accennato, la materiale esecuzione del contratto di fornitura, genericamente concordato dalle parti, che ne definisce e determina il contenuto, attraverso la individuazione dei materiali da parte delle maestranze della ditta costruttrice e la conseguente applicazione dei prezzi previsti, così pervenendosi alla specificazione della merce venduta e della corrispondente obbligazione pecuniaria dell'acquirente.
Rileva perciò il Collegio come non si configuri alcuna nullità del contratto per l'indeterminatezza e l'indeterminabilità dell'oggetto, perché la determinabilità deriva, ex post, dalla sua esecuzione.
Nella specie, premesso il fatto, non contestato, che la signora ha già corrisposto la somma di €.20.000,00, si tratta CP_1 di stabilire solo se tale somma costituisca esatto adempimento della sua obbligazione pecuniaria, oppure se, come dedotto dalla società attrice, debba considerarsi solo come un acconto o comunque solo un parziale adempimento rispetto alla maggior somma, di cui oggi l'impresa rivendica il saldo.
La stessa convenuta, nel corso, del suo interrogatorio formale, non contestava di avere versato gli acconti come affermato dalla società appellante, ma in ogni caso, di avere concordato con il signor legale rappresentante della ditta Parte_1 fornitrice, la tipologia e l'oggetto della fornitura (Cfr. Verbale di interrogatorio del 28.01.16).
Di conseguenza:
10 1) risulta pacifico e non contestato il rapporto sorto tra la e la avente per oggetto la vendita e Controparte_1 Pt_1 fornitura di materiale edile ed idraulico per la realizzazione dell'immobile di proprietà della stessa, la quale ha CP_1 contestato solo una parte dei buoni di consegna del materiale ritirato (10 su 145 buoni di consegna);
2) sono provati, a mezzo dei testi, l'oggetto del contratto ed il ritiro della merce per conto dalla committente (che nell'interrogatorio formale ha confermato di avere autorizzato il legale rappresentante della società “a consegnare di volta in volta il materiale agli operai impegnati nel cantiere”);
3) sono pacifiche le modalità del prelievo del materiale non direttamente dalla signora ma dagli operai , CP_1 anch'essa confermata dal teste acquirente di CP_2 alcuni materiali per lavori comuni con la che peraltro CP_1 ha dichiarato di aver provveduto al pagamento del 50% del materiale da lui direttamente prelevato, ed indicato nei buoni dallo stesso sottoscritti (Cfr.V. p.t. del 28.01.2016);
4) la merce ritirata ed impiegata nel cantiere è quella risultante dai buoni di consegna prodotti in giudizio, come confermato dagli operai.
In relazione poi, al prezzo della fornitura va osservato che anche se la sua determinazione non fu espressamente concordata per ogni singolo oggetto ritirato, tuttavia è da ritenersi determinabile, trattandosi di materiale generico, comprensivo di IVA (come precisato in sede di p.t. a specifica domanda del Tribunale) e risultante da ogni singolo buono consegnato.
11 E con riferimento al quantum relativo ai buoni contestati va rilevato, all'esito della compiuta istruttoria, che i buoni nn.1967,3847,2923 che risultavano incerti (a dire dell'appellata) nel loro ammontare (in quanto sugli stessi apparivano altre cifre-frutto come precisato dalla società attrice, di mero ricalco di altre compilazione) venivano prodotti in originale, senza possibilità di confusione di cifre, con la memoria ex art.198 c.p.c. e nelle cifre esatte (1967di €.24,00-
3847 di €.198,00-2923 di €.14,00) inserite nella sommatoria complessiva.
I buoni intestati con la dicitura “ALBERT” pure oggetto di contestazione, sono stati confermati in udienza dal Sig. CP_2
il quale ha dichiarato di avere fatto eseguire dei lavori
[...] nel proprio immobile in comune con la Sig.ra e di CP_1 avere concordato con la stessa il pagamento del 50% risultante dai suddetti buoni;
di essersi recato egli stesso presso la ditta e di avere pagato la propria parte. Lo stesso sig. precisava “..io sono in possesso delle copie dei buoni di CP_2 consegna dove è indicato che io ho pagato la metà….ve li posso mostrare. I soldi li ho consegnati a che mi ha Persona_1 preparato il conto complessivo e io gli ho dato la mia metà; addirittura ci ha fatto lo sconto sul totale che preventivamente conoscevamo”(cfr.V.p.t.28.01.2016).
Anche la contestazione relativa ai buoni 17739,18954,17861e
4459, in quanto come sostenuto dall'odierna appellata
“sottoscritti da persona non autorizzata o sconosciuta”, non ha avuto positivo riscontro per come precisato dal teste Tes_1
titolare dell'omonima ditta, che li ha riconosciuti
[...]
“quali buoni sottoscritti dai Sigg. Per_2 Persona_3 operai/muratori; e , quali Parte_2 CP_3 Parte_3
12 idraulici autorizzati anch'essi dalla a prelevare il CP_1 materiale necessario presso la SI.FI.snc.”
Per cui può ritenersi provato il residuo credito di €.6.692,29 ancora dovuto dalla Sig. alla società appellante. CP_1
Soccorre, infatti, in tal senso l'art. 1474 c.c. secondo il quale
“Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità o da norme corporative, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.”
Per cui in applicazione della presunzione prevista dall'art.1474
c.c. rilevata la documentazione in atti confermata da tutti i testi escussi e tenuto conto che si tratta di materiale generico e fungibile;
che la svolge attività di vendita al minuto di Pt_1 tale materiale edile ed idraulico che costituisce merce di larga produzione oggetto di molteplici contrattazioni, è di tutta evidenza la determinabilità del prezzo di vendita e conseguentemente del quantum residuo del contratto attraverso i suoi elementi essenziali che risultano essere emersi dalla documentazione versata in atti dagli interrogatori e dalle risultanze testimoniali cui si è dato corso.
Rileva perciò il Collegio che l'appellante principale ha dato riscontro esibendo una serie di documenti, nello specifico buoni di consegna con numerazione progressiva che provano le ragioni di credito della società ovvero che essa società ha fornito alla convenuta odierna appellata/appellante incidentale il materiale edile contestato, che veniva ritirato da soggetti dalla stessa incaricati e che non fu pagato materiale
13 riferibile tutto al cantiere di c.da Camatrone di Troina per la realizzazione dell'immobile di proprietà di Controparte_1 come confermato da tutti i testi, la cui sommatoria ammonta a complessivi €.26.692,29 da cui vanno detratti acconti versati per €.20.000,00, pure risultanti da documentazione prodotta in giudizio insieme ai predetti buoni solo genericamente contestati dalla . La stessa Controparte_1 infatti non ha provato cosa diversa, come era suo onere, ex art.1218 c.c. fornendo la prova estintiva dell'avvenuto pagamento (ex multis Cass.27.01.2010,n.1741) rispetto all'inadempimento dedotto e provato dalla società appellante.
Consegue che va riconosciuto alla il credito residuo Pt_1 come peraltro precisato dalla teste , madre Testimone_2 dei titolari dell'impresa che in risposta agli articolati nn.5-6
(pure oggetto dell'interrogatorio formale in relazione all'ammontare della fornitura di €.26.692,29)dichiarava “Si….. dell'importo esatto me lo hanno detto i miei figli..ADR. dell'Avv.Motta “anche se la ha pagato €.20.000,00 CP_1 circa,gli originali dei buoni sono in nostro possesso perché li consegniamo quando viene effettuato il saldo”.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello principale deve ritenersi fondato.
Con il proprio appello incidentale invoca, Controparte_1 innanzitutto, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità ex art.164
3°co.c.p.c. reiterandola in questo grado di giudizio. Eccepisce, inoltre, la prescrizione ex art.2955 n.5 c.c. ed avanza domanda di risarcimento del danno quantificato in
€.8.460,00, per non aver potuto usufruire del risparmio fiscale previsto dalla legge.
14 L'appello incidentale non merita. favorevole apprezzamento.
Con riferimento alla prima eccezione, va ribadita la motivazione del Tribunale che ha osservato correttamente, che l'atto di citazione contiene l'invito “a costituirsi nel termine e nelle forme di cui all'art.166 c.p.c. nonché l'avvertimento di cui al n.7 dell'art.163 c.p.c. “mentre non rientra anche tra le ipotesi di nullità della vocatio in ius la sola omessa esplicitazione del termine di 20 giorni per la costituzione del convenuto. Peraltro va osservato che l'odierna appellata si è costituita prendendo posizione anche nel merito della domanda, così sanando eventuali nullità dell'atto di citazione.
L'eccezione di prescrizione è stata proposta per la prima volta in questo grado ed è perciò inammissibile ex art. 345 co.2
c.p.c. (per tutte, Cass.SS.UU.n.1417/2012).
Lo stesso dicasi per la domanda di risarcimento del danno, a sua volta proposta per la prima volta in grado di appello.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e rilevata la riforma della sentenza impugnata, vanno riliquidate anche per il primo grado. Le suddette spese che vanno poste a carico di ed a favore della si Controparte_1 Parte_1 liquidano per il primo grado, in complessivi €.3.380,00 ed in
€.
2.640 per il secondo grado e ciò oltre, IVA,CPA e rimborso forfettario al 15%, per ciascuno, se dovuti come per legge.
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico dello appellante incidentale il pagamento, se dovuto, di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
15
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
dichiara la nullità della sentenza n.177/2020 pubblicata dal
Tribunale di Enna l'11.06.2020, appellata in via principale da ed in via incidentale Parte_1 da Controparte_1
Condanna al pagamento della somma di Controparte_1
€.6.692,29 in favore di Parte_1 relativa alla parte di fornitura contestata con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese Controparte_1 legali sia del primo che del presente grado in favore di Pt_1 liquidate come in parte motiva.
[...]
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico di una somma pari all'importo del Controparte_1 contributo unificato per la proposizione del giudizio d'appello ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002,se dovuto.
Caltanissetta, 16 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario Est. IL PRESIDENTE
Giovanna Sanfilippo Dott. Roberto Rezzonico
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