Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4411 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'udienza del 4 giugno 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 14625 R.G. 2023 TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano alla Via Giovanni Papini, 8, presso lo studio legale dell'avv. Mauro Papaluca, da cui è rapp.to e difeso, come da atti RICORRENTE
E
in persona del suo legale rapp.te p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive e TFR
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di aver prestato la propria attività lavorativa per conto e alle dipendenze della impresa Controparte_1 esercente attività di servizi integrati di gestione degli edifici, specifiche manutenzioni, servizi di portineria ecc., dapprima con contratto a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, dall'1.04.2015 al 31.03.2022, con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.00,
e il sabato dalle ore 09.00 alle 12.00, con un giorno libero settimanale - il mercoledì o il venerdì -, con la mansione di portiere di condominio presso il condominio del fabbricato F alla via S. d'Acquisto n. 25 in San Giorgio a Cremano (NA). Deduce che sin dall'inizio del rapporto di lavoro la resistente ha applicato il CCNL Proprietari di fabbricati – Dipendenti ma che, tuttavia, a far data dal 01.05.2021, ha applicato unilateralmente ed illegittimamente il ccnl
Chiede pertanto accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con le modalità di cui sopra nonché l'illegittimità della predetta modifica unilaterale del CCNL applicato e il diritto all'applicazione continuativa del CCNL già applicato, con la condanna della convenuta al pagamento del dovuto per come quantificato negli analitici conteggi allegati al ricorso introduttivo.
- LA CONTUMACIA DELLA RESISTENTE.
- LO SVOLGIMENTO DELLA CAUSA E LA DECISIONE Rimasta contumace la convenuta, non costituitasi sebbene ritualmente citata in giudizio, all'udienza del 14 febbraio 2024 parte ricorrente è stata invitata al deposito dei conteggi analitici menzionati in ricorso ma non versati in atti. All'udienza del 8 maggio 2024 sentite le parti la causa è stata rinviata per la decisione e quindi all'udienza del 16 ottobre 2024 si è ritenuta ammissibile e rilevante la prova testi articolata in ricorso. Escussi i testi ammessi all'udienza del 28 gennaio 2025, la causa è stata ritenuta matura per la decisone e rinviata per la discussione. All'esito dell'odierna udienza la stessa è stata decisa con la presente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e secondo i dettami della motivazione che segue.
Deve preliminarmente rilevarsi che dall'esame delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo risultano adeguatamente specificate le circostanze di fatto e le ragioni di diritto poste a fondamento delle pretese. Parte ricorrente deduce invero di aver svolto la prestazione di lavoro subordinato con le mansioni e con gli orari analiticamente descritti, per il periodo pure specificamente indicato e chiede pertanto le differenze retributive asseritamente dovute in applicazione di uno specifico CCNL – Proprietari di fabbricati che ritiene applicato al rapporto di lavoro, per le diverse causali espresse in ricorso e nei conteggi analitici allegati;
chiede inoltre le differenze retributive a decorrere dal maggio 2021 sul presupposto secondo cui la parte datoriale ha applicato da tale data un diverso CCNL Vigilanza Privata e Servizi fiduciari, con un trattamento deteriore a quello pregresso. Tali allegazioni appaiono tali da far ritenere integrati i requisiti di cui all'art. 414 c.p.c., in quanto sufficienti a determinare le ragioni e circostanze di fatto della domanda, consentendo la difesa della controparte – peraltro rimasta contumace volontaria- e la piena comprensione della domanda al giudice.
Quanto al merito deve ritenersi che dalle risultanze in atti deve ritenersi accertata la intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo indicato in ricorso e con le mansioni e le modalità orarie ivi indicate, per come si evince dalla documentazione depositata dalla difesa del ricorrente nonché dalle dichiarazioni dei testi escussi. Dalle dichiarazioni dei testi, che appaiono idonee a fondare il convincimento dello Scrivente, in quanto pienamente compatibili e coerenti tra di loro nonché in quanto provenienti da persone a conoscenza diretta di quanto riferito e rispetto alle quale non risulta alcun elemento di inattendibilità, risulta in particolare la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa con le modalità indicate in ricorso anche per quanto riguarda specificamente le circostanze dello svolgimento delle attività di ritiro e distribuzione della posta, nonché raccomandate e pacchi;
di gestione delle gettoniere degli ascensori, con svuotamento e rendicontazione delle monete utilizzate e manutenzione della gettoniera in caso di blocco. Risulta altresì che il , presso cui CP_2 la prestazione è stata svolta è composto da quattro scale con altrettanti ascensori;
ha due ingressi e complessivamente è composto da 100 appartamenti. Tali dichiarazioni inducono a ritenere provati i presupposti per il riconoscimento delle specifiche indennità richieste in ricorso , in applicazione parametrica – e a prescindere dalla prova del CCNL effettivamente applicato al rapporto di lavoro - delle previsioni del CCNL Proprietari di fabbricati e in attuazione del combinato disposto di cui all'art. 2099 c.c. e 36 Cost, dovendosi adeguare la retribuzione alla qualità e quantità del lavoro specificamente prestato dal ricorrente. Quanto alle altre voci retributive oggetto di causa deve ritenersi dovuto è quanto richiesto a titolo di scatti di anzianità con cadenza triennale che non risultano mai applicati nel corso del rapporto di lavoro è priva di pregio. Deve ancora ritenersi dovuto quanto richiesto a titolo di differenze per le ferie e i permessi non goduti, risultando dalle dichiarazioni testimoniali il mancato godimento integrale delle une e degli altri e non risultando l'integrale fruizione o remunerazione dalle buste paga in atti. La quantificazione del dovuto per le predette causali può essere fatta sulla base dei conteggi analitici di parte ricorrente che appaiono pienamente congrui rispetto alla prestazione di lavoro resa e alle previsioni del CCNL di riferimento parametrico di cui sopra. Tanto premesso, in accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto del ricorrente alle differenze retributive di cui sopra di cui sopra, con condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 18.256,24, al lordo delle ritenute obbligatorie di legge, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza con la condanna della convenuta al pagamento stesse, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente alle differenze retributive di cui sopra, con condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 18.256,24, al lordo delle ritenute obbligatorie di legge, oltre alla maggiorazione per interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione dei crediti al saldo;
condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15 %, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Napoli, 4.6.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo