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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 190/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZI DANIELE, Presidente e Relatore
ROTA MARCO, Giudice
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1642/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259006083665000 IRPEF-ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29720259006083665000, notificata tramite raccomandata con avviso di ricevimento in data 1 luglio 2025, per l'importo complessivo di € 28.404,09.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a)
l'intimazione trae origine dall'omesso pagamento di dieci cartelle di pagamento, che sarebbero state notificate in date comprese tra il 7 novembre 2014 e il 26 febbraio 2024, ma che il ricorrente non ha mai ricevuto;
b) si deduce, quindi, l'omessa notifica degli atti presupposti;
c) inoltre, in data in data 2 febbraio 2017 l'interessato ha venduto l'immobile sito in Vittoria, Indirizzo_1, dove risiedeva sino a tale data;
c) nella medesima data il contribuente ha avviato le pratiche di trasferimento presso l'immobile sito in Vittoria, Indirizzo_2 ; d) si eccepisce, altresì, la prescrizione quinquennale e la decadenza del credito iscritto a ruolo;
e) anche volendo applicare il termine decennale ex art. 2946 c.c., i debiti risalgono ad annualità dal 2010 in avanti e non sono esigibili;
f) quanto alle sanzioni, si invoca la prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge n.
689/1981.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) le doglianze sollevate si riferiscono all'attività dell'agente della riscossione;
b) a fronte della prova della corretta notifica delle cartelle, non impugnate, il contribuente è decaduto dal potere di contestare profili relativi a tali provvedimenti;
c) le cartelle sono state regolarmente notificate e, in taluni casi, la notifica è avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e invio della raccomandata informativa;
d) il contribuente non ha ritirato la raccomandata e si richiama l'art. 8 della legge n. 890/1982 sulla notifica per compiuta giacenza, nonché la disciplina del servizio postale di cui al D.P.R. n.
655/1982 e al decreto ministeriale in data 9 aprile 2001, nonché la presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.; e) risulta la variazione di domicilio fiscale con decorrenza dal 4 ottobre 2018; f) trova applicazione il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. per i crediti erariali;
g) è stata anche presentata in data
30 aprile 2019 istanza di definizione agevolata ai sensi della cosiddetta “rottamazione-ter”, che va qualificata come riconoscimento del debito (idoneo a interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c.), è d è stata notifica altra previa intimazione e un preavviso di fermo amministrativo, entrambi non impugnati;
h) si evidenzia inoltre la disciplina emergenziale quanto alla disposta sospensione dei termini per l'attività di riscossione
(art. 69 del decreto legge n. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020; art. 12 del decreto legislativo n.
159/2015; decreto legge n. 183/2020; decreto legge n. 41/2021; decreto legge n. 73/2021; D.P.C.M. in data
1 marzo 2020; regio decreto n. 639/1910; legge n. 160/2019).
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario quanto alle pretese relative al canone radiotelevisivo e alle sanzioni irrogare ai sensi della legge n. 689/1981, in quanto la materia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Ne consegue che "in parte qua" il ricorso è inammissibile Ciò premesso, anche a prescindere dagli atti interruttivi menzionati dall'Amministrazione, costituisce circostanza non contestata che sia stata presentata istanza di definizione agevolata in data 30 aprile 2019.
Tale atto va qualificato come ricognizione del debito e, in quanto tale, esso è idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. (Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina, n. 1828/2022) e costituisce un "fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione", configurando una rinuncia tacita alla stessa ai sensi dell'art. 2937, comma 3, c.c., la quale, pertanto, ha efficacia persino nel caso in cui la prescrizione sia già maturata (Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bologna, n. 340/2023; Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, n. 7632/2025; Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa,
n. 226/2024; Cassazione Civile, VI, n. 37389/2022; Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, n.
2633/2023; Cassazione Civile, n. 12407/2016). La richiesta di rateizzazione di un debito, in buona sostanza,
è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non aver ricevuto la notificazione della cartella di pagamento (Cassazione Civile, n. 11338/2023 e n. 3414/2024).
In conclusione, il ricorso va in parte dichiarato inammissibile e in parte va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
1) in parte dichiara inammissibile il ricorso e in parte lo respinge, secondo quanto indicato in motivazione;
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 550,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZI DANIELE, Presidente e Relatore
ROTA MARCO, Giudice
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1642/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720259006083665000 IRPEF-ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29720259006083665000, notificata tramite raccomandata con avviso di ricevimento in data 1 luglio 2025, per l'importo complessivo di € 28.404,09.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a)
l'intimazione trae origine dall'omesso pagamento di dieci cartelle di pagamento, che sarebbero state notificate in date comprese tra il 7 novembre 2014 e il 26 febbraio 2024, ma che il ricorrente non ha mai ricevuto;
b) si deduce, quindi, l'omessa notifica degli atti presupposti;
c) inoltre, in data in data 2 febbraio 2017 l'interessato ha venduto l'immobile sito in Vittoria, Indirizzo_1, dove risiedeva sino a tale data;
c) nella medesima data il contribuente ha avviato le pratiche di trasferimento presso l'immobile sito in Vittoria, Indirizzo_2 ; d) si eccepisce, altresì, la prescrizione quinquennale e la decadenza del credito iscritto a ruolo;
e) anche volendo applicare il termine decennale ex art. 2946 c.c., i debiti risalgono ad annualità dal 2010 in avanti e non sono esigibili;
f) quanto alle sanzioni, si invoca la prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge n.
689/1981.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) le doglianze sollevate si riferiscono all'attività dell'agente della riscossione;
b) a fronte della prova della corretta notifica delle cartelle, non impugnate, il contribuente è decaduto dal potere di contestare profili relativi a tali provvedimenti;
c) le cartelle sono state regolarmente notificate e, in taluni casi, la notifica è avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e invio della raccomandata informativa;
d) il contribuente non ha ritirato la raccomandata e si richiama l'art. 8 della legge n. 890/1982 sulla notifica per compiuta giacenza, nonché la disciplina del servizio postale di cui al D.P.R. n.
655/1982 e al decreto ministeriale in data 9 aprile 2001, nonché la presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.; e) risulta la variazione di domicilio fiscale con decorrenza dal 4 ottobre 2018; f) trova applicazione il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. per i crediti erariali;
g) è stata anche presentata in data
30 aprile 2019 istanza di definizione agevolata ai sensi della cosiddetta “rottamazione-ter”, che va qualificata come riconoscimento del debito (idoneo a interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c.), è d è stata notifica altra previa intimazione e un preavviso di fermo amministrativo, entrambi non impugnati;
h) si evidenzia inoltre la disciplina emergenziale quanto alla disposta sospensione dei termini per l'attività di riscossione
(art. 69 del decreto legge n. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020; art. 12 del decreto legislativo n.
159/2015; decreto legge n. 183/2020; decreto legge n. 41/2021; decreto legge n. 73/2021; D.P.C.M. in data
1 marzo 2020; regio decreto n. 639/1910; legge n. 160/2019).
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario quanto alle pretese relative al canone radiotelevisivo e alle sanzioni irrogare ai sensi della legge n. 689/1981, in quanto la materia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Ne consegue che "in parte qua" il ricorso è inammissibile Ciò premesso, anche a prescindere dagli atti interruttivi menzionati dall'Amministrazione, costituisce circostanza non contestata che sia stata presentata istanza di definizione agevolata in data 30 aprile 2019.
Tale atto va qualificato come ricognizione del debito e, in quanto tale, esso è idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. (Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina, n. 1828/2022) e costituisce un "fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione", configurando una rinuncia tacita alla stessa ai sensi dell'art. 2937, comma 3, c.c., la quale, pertanto, ha efficacia persino nel caso in cui la prescrizione sia già maturata (Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bologna, n. 340/2023; Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, n. 7632/2025; Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa,
n. 226/2024; Cassazione Civile, VI, n. 37389/2022; Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, n.
2633/2023; Cassazione Civile, n. 12407/2016). La richiesta di rateizzazione di un debito, in buona sostanza,
è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non aver ricevuto la notificazione della cartella di pagamento (Cassazione Civile, n. 11338/2023 e n. 3414/2024).
In conclusione, il ricorso va in parte dichiarato inammissibile e in parte va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
1) in parte dichiara inammissibile il ricorso e in parte lo respinge, secondo quanto indicato in motivazione;
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 550,00, oltre accessori di legge se dovuti.