Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 190
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'istanza di definizione agevolata presentata dal contribuente costituisce ricognizione del debito e interrompe la prescrizione, rendendo inefficace l'eccezione di omessa notifica.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale

    La Corte ha ritenuto che l'istanza di definizione agevolata presentata dal contribuente costituisce ricognizione del debito e interrompe la prescrizione, rendendo inefficace l'eccezione di prescrizione.

  • Rigettato
    Decadenza del credito

    La Corte ha ritenuto che l'istanza di definizione agevolata presentata dal contribuente costituisce ricognizione del debito e interrompe la prescrizione, rendendo inefficace l'eccezione di decadenza.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice tributario

    La Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario quanto alle pretese relative al canone radiotelevisivo e alle sanzioni irrogate ai sensi della legge n. 689/1981, in quanto la materia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 190
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 190
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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