TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/07/2025, n. 2887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2887 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 7696/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
con l'avvocato Claudio Antonino Laganà
[...] ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. Le ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di _1
, nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in AS;
[...]
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “dalla documentazione probatoria attestante la discendenza che si allega, tradotta ed apostillata come da normativa vigente, accompagnata da uno schema grafico riepilogativo dell'albero genealogico (All. n. 6), è possibile dimostrare che le SI.re , Parte_1 Parte_2 [...]
, sono discendenti, in linea retta e per linea di sangue paterna, del Parte_4
SI. , nato a [...], Italia, il 30.07.1871 (All n. 7), cittadino _1 italiano il quale, nel corso della propria vita, seguendo il flusso migratorio di molti italiani all'epoca, si trasferì in AS, dove sposò la SI.ra la (All. n. 8), con matrimonio Persona_2 celebrato in data 25.11.1899 a Jardinopolis (SP). La coppia, successivamente, ebbe un figlio, ovvero il SI. nato il [...] a [...], AS (All. n. 9). Persona_3
Appare opportuno, a questo punto, menzionare che l'avo italiano emigrato visse stabilmente in
AS fino alla propria morte (All. n. 10) occorsa a in data 25.11.1950, senza mai Persona_4 naturalizzarsi cittadino brasiliano (All. n. 11). Ad ogni modo, il SI. figlio, Persona_3 dunque, dell'avo italiano emigrato, in data 19.01.1924 a Morro Agudo (SP), AS (All. n. 12) sposò la SI.ra dalla quale ebbe un figlio, il SI. nato il CP_2 Persona_5 24.12.1929 a Quatà (SP), AS (All. n. 13) e quest'ultimo, in seguito contrasse, a sua volta, matrimonio con la SI.ra con nozze celebrate in data 27.07.1957 a Controparte_3
Cianorte (PR), AS (All. n. 14) e la coppia ebbe due figli: la SI.ra Persona_6 nata il [...] a [...], AS (All. n. 15) e SI. nato il [...] Controparte_4
a Cianorte (PR), AS (All. n. 16). A questo punto la discendenza si ramificò come di seguito nel dettaglio: I. La SI.ra nel corso della propria vita, conobbe e poi Persona_6 sposò il SI. , con matrimonio celebrato in data 29.05.1982 a AM Persona_7
(SP), AS (All. n. 17). La coppia ebbe una figlia, la SI.ra , nata il Parte_3
14.02.1985 a AM (SP), AS (All. n. 18) odierna ricorrente. Quest'ultima, in data
30.03.2012 a Indaiatuba (SP), AS (All. n. 19) contrasse matrimonio con il SI. Persona_8
, scegliendo di aggiungere il cognome del marito al proprio, com'è uso in AS e, in
[...] virtù di ciò, passandosi a chiamarsi;
II. Il SI. Parte_4 [...]
in data 11.02.1989 a AM (SP), AS (All. n. 20), convolò a nozze con la SI.ra CP_4
e, la figlia della coppia, la SI.ra Persona_9 Parte_1 nata il [...] a [...], AS (All. n. 21) è odierna ricorrente. La stessa, in seguito, ebbe una figlia dal proprio compagno, il , ovvero l'odierna _10 ricorrente , nata il [...] a [...], AS (All. n. Parte_2
22) minorenne alla data in cui si scrive e, pertanto, rappresentata nel ricorso de qui dalla madre, anch'essa ricorrente, come poc'anzi riportato”.
Il resistente è rimasto contumace nonostante la regolare notificazione del ricorso e del CP_1 decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto ER non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in AS al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in AS alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dalle ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano delle ricorrenti, , nato a [...] il _1
30.7.1871 (doc. 7 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc.
11 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del CP_1 resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che , Parte_1 Parte_2 Pt_4 [...] sono cittadine italiane. Parte_3
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 3.7.25
Il giudice
Christian Colombo