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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/07/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 716/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 716/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. ALVISI PAOLO con domicilio in VIA SAVENELLA Parte_1
N.17 40124 BOLOGNA
APPELLANTE contro
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
BOLOGNA con domicilio in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2575/2021 del Tribunale di Bologna, emessa nel giudizio
R.n.g. 14874/2020 non notificata, pubblicata il 19 Ottobre 2021.
Conclusioni:
parte appellante:
“Piaccia alla Ecc. ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata
sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna e per l'effetto:
A) In via principale riformare la sentenza del Tribunale di Bologna impugnata nel capo in ordine alla
condanna alle spese, operando la compensazione in toto tra le parti delle spese di lite di primo grado
con restituzione delle somme che medio tempore venissero corrisposte dal Sig. o Parte_1
pagina 1 di 6 comunque
B) in via subordinata riformare la sentenza del Tribunale di Bologna impugnata riducendo l'importo
delle spese legali in primo grado ai minimi con restituzione delle somme che medio tempore venissero
corrisposte dal Sig. Parte_1
C) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite”.
Parte appellata:
“Voglia il giudice rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata”.
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio il affinchè venisse dichiarata la falsità del Parte_1 Controparte_2
documento “relazione incidente stradale tempo e luogo dell'incidente” protocollo n. 20233/2020 con l'allegato schizzo planimetrico, redatto in occasione di un sinistro stradale dagli agenti verbalizzanti
Brigadiere e del Comando della Legione Carabinieri Emilia Romagna CP_3 CP_4
Compagnia di Molinella (nei confronti dei quali veniva proposta la stessa domanda, in un secondo tempo rinunciata).
Il si costituiva in causa preliminarmente eccependo la propria carenza di Controparte_2
legittimazione passiva, per essere competente il Ministero della Difesa (in quanto l'accertamento era stato effettuato da dipendenti dell'Arma dei Carabinieri, pur vertendo in tema di violazione del Codice
della strada) e concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda.
Con la sentenza n. 2575/2021 il Tribunale di Bologna, dopo aver dichiarato non fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal rigettava nel merito la domanda Controparte_1
di condannava “l'attore alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore della parte Parte_1
convenuta costituita in € 4.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa”, nonchè a una pena pecuniaria pari a € 20,00 ex art. 226 c.p.c.
La sentenza veniva in questa sede impugnata esclusivamente con riferimento alla condanna al pagina 2 di 6 pagamento delle spese di lite, condanna che sarebbe stata assunta “in spregio all'art 92 cpc il quale recita “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese
tra le parti, parzialmente o per intero”. In particolare, il Giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente tenuto in conto la statuizione di inammissibilità dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla difesa della parte convenuta e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Il si costituiva in giudizio con l'Avvocatura di Stato chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello.
Esposizione delle ragioni della decisione
L'appello è stato formulato esclusivamente con riferimento alla condanna al pagamento delle spese di lite, in quanto non sarebbe stata valorizzata né la “soccombenza reciproca” né il fatto che esisterebbero orientamenti giurisprudenziali contrastanti (“Il Tribunale di prime cure, inoltre, non ha tenuto conto di
quell'orientamento che vede come unica possibilità quella della querela di falso per contestare la
veridicità di un verbale di accertamento delle Forze dell'Ordine”).
L'appello deve essere integralmente rigettato.
Dalla sentenza di primo grado si evince chiaramente che “dalla lettura dell'atto di citazione si rileva
come la domanda diretta ad accertare ««la falsità del documento “relazione incidente stradale tempo
e luogo dell'incidente”» sia fondata, essenzialmente, sulla contestazione dell'attendibilità delle
dichiarazioni rese da un “testimone” (non essendo contestata la circostanza che il soggetto abbia
effettivamente reso tali dichiarazioni) e su una diversa valutazione della documentazione fotografica,
senza che dalla lettura dell'atto di citazione emerga alcuna specifica segnalazione che il pubblico
ufficiale abbia attestato falsamente l'accadimento di fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza.
Nell'atto di citazione non v'è alcuna univoca e distinta indicazione di specifici falsi attribuiti al
pagina 3 di 6 pubblico ufficiale, limitandosi la parte a lamentare che la planimetria sarebbe «chiara», che le
misurazioni non sarebbero «ineccepibili», che sarebbe «verosimile credere» che il testimone abbia
assistito al sinistro da una «visuale» non «chiara». In buona sostanza, l'attore per un verso ha messo
in dubbio che il pubblico ufficiale abbia valutato in modo condivisibile i diversi elementi probatori,
desumendone una dinamica del sinistro a suo avviso non condivisibile, circostanza che in tutta
evidenza non può essere confutata con il mezzo esperito sicché la querela di falso appare
inammissibile, e, per altro verso, ha segnalato in modo del tutto indeterminato eventuali profili di
effettiva “falsità” delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale”.
Dunque, appare chiaramente che i motivi di inammissibilità della domanda non siano per nulla stati fatti discendere dal Giudice di prime cure dal fatto che la querela di falso non sia il giusto strumento processuale per contestare la veridicità del verbale con il quale gli accertatori hanno rilevato infrazioni al codice della strada (in quanto il verbale ha incontestabilmente natura di atto pubblico), quanto piuttosto dal fatto che la querela di falso sia stata formulata in modo del tutto indeterminato e comunque inammissibile, ovvero attraverso la contestazione della “valutazione” effettuata dai pubblici ufficiali.
Sotto questo profilo non esiste alcuna incertezza giurisprudenziale.
Per quanto attiene l'asserita mancata valorizzazione della soccombenza reciproca, osserva la Corte che il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla parte convenuta con il pieno rigetto della domanda principale attorea (ovvero il pieno accoglimento della domanda dalla parte convenuta di rigetto della domanda principale), non integra affatto “soccombenza reciproca”,
configurabile, secondo la Suprema Corte, “esclusivamente in presenza di una pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di
un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al
pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la
compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall' art. 92, comma 2,
pagina 4 di 6 c.p.c.” (cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022).
Non vi sono, pertanto, ragioni che avrebbero dovuto indurre il Giudice di primo grado a compensare -
in tutto o in parte- le spese di lite, derogando al principio generale di soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c.
L'appello, pertanto, deve essere integralmente rigettato.
Al rigetto consegue, in applicazione al principio di soccombenza, il pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate, avuto riguardo alla complessità media della controversia ed al valore della stessa -compreso nello scaglione fino ad euro 5.200,00-, per la fase di studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale, in € 2.915, oltre spese generali, Iva e CPA.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La Corte ritiene, oltre, di applicare -d'ufficio- condanna ex art. 96 c.p.c. comma 3, c.p.c., che, si ricorda, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. Secondo giurisprudenza costante, la sua applicazione richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì
di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente. Dunque, in questo caso, potendosi riscontrare una condotta con la quale non
è stata adoperata “la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria
posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in
discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia
pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” (cfr. Cass. Ord. n. 32001 del 28/10/2022; Cass.
Sent. n. 3830 del 15/02/2021), la Corte condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
della controparte della somma di € 1.450 (equitativamente determinata nella metà delle spese di lite).
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni esposte in motivazione:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di appello in favore della parte appellata, liquidate nella somma di € 2.915,00, oltre a spese generali, nonché oltre IVA, c.p.a;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17.
4. condanna al pagamento in favore del della somma di € 1.450 ex Parte_1 Controparte_2
art. 96 comma 3 c.p.c.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 7.7.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 716/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. ALVISI PAOLO con domicilio in VIA SAVENELLA Parte_1
N.17 40124 BOLOGNA
APPELLANTE contro
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
BOLOGNA con domicilio in VIA A. TESTONI 6 40123 BOLOGNA
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2575/2021 del Tribunale di Bologna, emessa nel giudizio
R.n.g. 14874/2020 non notificata, pubblicata il 19 Ottobre 2021.
Conclusioni:
parte appellante:
“Piaccia alla Ecc. ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata
sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna e per l'effetto:
A) In via principale riformare la sentenza del Tribunale di Bologna impugnata nel capo in ordine alla
condanna alle spese, operando la compensazione in toto tra le parti delle spese di lite di primo grado
con restituzione delle somme che medio tempore venissero corrisposte dal Sig. o Parte_1
pagina 1 di 6 comunque
B) in via subordinata riformare la sentenza del Tribunale di Bologna impugnata riducendo l'importo
delle spese legali in primo grado ai minimi con restituzione delle somme che medio tempore venissero
corrisposte dal Sig. Parte_1
C) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite”.
Parte appellata:
“Voglia il giudice rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata”.
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio il affinchè venisse dichiarata la falsità del Parte_1 Controparte_2
documento “relazione incidente stradale tempo e luogo dell'incidente” protocollo n. 20233/2020 con l'allegato schizzo planimetrico, redatto in occasione di un sinistro stradale dagli agenti verbalizzanti
Brigadiere e del Comando della Legione Carabinieri Emilia Romagna CP_3 CP_4
Compagnia di Molinella (nei confronti dei quali veniva proposta la stessa domanda, in un secondo tempo rinunciata).
Il si costituiva in causa preliminarmente eccependo la propria carenza di Controparte_2
legittimazione passiva, per essere competente il Ministero della Difesa (in quanto l'accertamento era stato effettuato da dipendenti dell'Arma dei Carabinieri, pur vertendo in tema di violazione del Codice
della strada) e concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda.
Con la sentenza n. 2575/2021 il Tribunale di Bologna, dopo aver dichiarato non fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal rigettava nel merito la domanda Controparte_1
di condannava “l'attore alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore della parte Parte_1
convenuta costituita in € 4.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa”, nonchè a una pena pecuniaria pari a € 20,00 ex art. 226 c.p.c.
La sentenza veniva in questa sede impugnata esclusivamente con riferimento alla condanna al pagina 2 di 6 pagamento delle spese di lite, condanna che sarebbe stata assunta “in spregio all'art 92 cpc il quale recita “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese
tra le parti, parzialmente o per intero”. In particolare, il Giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente tenuto in conto la statuizione di inammissibilità dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla difesa della parte convenuta e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Il si costituiva in giudizio con l'Avvocatura di Stato chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello.
Esposizione delle ragioni della decisione
L'appello è stato formulato esclusivamente con riferimento alla condanna al pagamento delle spese di lite, in quanto non sarebbe stata valorizzata né la “soccombenza reciproca” né il fatto che esisterebbero orientamenti giurisprudenziali contrastanti (“Il Tribunale di prime cure, inoltre, non ha tenuto conto di
quell'orientamento che vede come unica possibilità quella della querela di falso per contestare la
veridicità di un verbale di accertamento delle Forze dell'Ordine”).
L'appello deve essere integralmente rigettato.
Dalla sentenza di primo grado si evince chiaramente che “dalla lettura dell'atto di citazione si rileva
come la domanda diretta ad accertare ««la falsità del documento “relazione incidente stradale tempo
e luogo dell'incidente”» sia fondata, essenzialmente, sulla contestazione dell'attendibilità delle
dichiarazioni rese da un “testimone” (non essendo contestata la circostanza che il soggetto abbia
effettivamente reso tali dichiarazioni) e su una diversa valutazione della documentazione fotografica,
senza che dalla lettura dell'atto di citazione emerga alcuna specifica segnalazione che il pubblico
ufficiale abbia attestato falsamente l'accadimento di fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza.
Nell'atto di citazione non v'è alcuna univoca e distinta indicazione di specifici falsi attribuiti al
pagina 3 di 6 pubblico ufficiale, limitandosi la parte a lamentare che la planimetria sarebbe «chiara», che le
misurazioni non sarebbero «ineccepibili», che sarebbe «verosimile credere» che il testimone abbia
assistito al sinistro da una «visuale» non «chiara». In buona sostanza, l'attore per un verso ha messo
in dubbio che il pubblico ufficiale abbia valutato in modo condivisibile i diversi elementi probatori,
desumendone una dinamica del sinistro a suo avviso non condivisibile, circostanza che in tutta
evidenza non può essere confutata con il mezzo esperito sicché la querela di falso appare
inammissibile, e, per altro verso, ha segnalato in modo del tutto indeterminato eventuali profili di
effettiva “falsità” delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale”.
Dunque, appare chiaramente che i motivi di inammissibilità della domanda non siano per nulla stati fatti discendere dal Giudice di prime cure dal fatto che la querela di falso non sia il giusto strumento processuale per contestare la veridicità del verbale con il quale gli accertatori hanno rilevato infrazioni al codice della strada (in quanto il verbale ha incontestabilmente natura di atto pubblico), quanto piuttosto dal fatto che la querela di falso sia stata formulata in modo del tutto indeterminato e comunque inammissibile, ovvero attraverso la contestazione della “valutazione” effettuata dai pubblici ufficiali.
Sotto questo profilo non esiste alcuna incertezza giurisprudenziale.
Per quanto attiene l'asserita mancata valorizzazione della soccombenza reciproca, osserva la Corte che il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla parte convenuta con il pieno rigetto della domanda principale attorea (ovvero il pieno accoglimento della domanda dalla parte convenuta di rigetto della domanda principale), non integra affatto “soccombenza reciproca”,
configurabile, secondo la Suprema Corte, “esclusivamente in presenza di una pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di
un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al
pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la
compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall' art. 92, comma 2,
pagina 4 di 6 c.p.c.” (cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022).
Non vi sono, pertanto, ragioni che avrebbero dovuto indurre il Giudice di primo grado a compensare -
in tutto o in parte- le spese di lite, derogando al principio generale di soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c.
L'appello, pertanto, deve essere integralmente rigettato.
Al rigetto consegue, in applicazione al principio di soccombenza, il pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate, avuto riguardo alla complessità media della controversia ed al valore della stessa -compreso nello scaglione fino ad euro 5.200,00-, per la fase di studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale, in € 2.915, oltre spese generali, Iva e CPA.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La Corte ritiene, oltre, di applicare -d'ufficio- condanna ex art. 96 c.p.c. comma 3, c.p.c., che, si ricorda, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. Secondo giurisprudenza costante, la sua applicazione richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì
di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente. Dunque, in questo caso, potendosi riscontrare una condotta con la quale non
è stata adoperata “la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria
posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in
discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia
pure solo con riferimento alla fattispecie concreta” (cfr. Cass. Ord. n. 32001 del 28/10/2022; Cass.
Sent. n. 3830 del 15/02/2021), la Corte condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
della controparte della somma di € 1.450 (equitativamente determinata nella metà delle spese di lite).
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni esposte in motivazione:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di appello in favore della parte appellata, liquidate nella somma di € 2.915,00, oltre a spese generali, nonché oltre IVA, c.p.a;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17.
4. condanna al pagamento in favore del della somma di € 1.450 ex Parte_1 Controparte_2
art. 96 comma 3 c.p.c.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 7.7.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
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