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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5509 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG 16152 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16152 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CORSINI ARMANDO presso il C.F._1 quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti CHEF MARIA GIUSEPPINA e C.F._2
RASULO DI SALVO ALESSIA presso le quali elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/07/2024 chiedeva pronunziarsi la Parte_1 separazione personale in relazione al matrimonio contratto con in NAPOLI il CP_1
15/03/2010 (atto n. 4, P. II, S.A Sez. X, anno 2010).
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati il 28/02/2014 e l'08/02/2016, Per_1 Per_2 minorenni.
1 La parte ricorrente a chiesto: Parte_1
- Separazione con addebito al marito per infedeltà;
- affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso di lei;
- assegnazione della casa coniugale
- calendario incontri padre-figli
- assegno di mantenimento a carico del padre a favore dei minori di 1000€ per ciascun figlio
(complessivi 2000€), oltre al 100% delle spese straordinarie;
- assegno di mantenimento a carico del marito in suo favore di 500€;
- vittoria di spese.
La parte resistente si costituiva chiedendo: CP_1
- assegnazione della casa coniugale alla moglie;
- affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre;
- previsione incontri tra lui e i figli come da piano genitoriale allegato;
- assegno di mantenimento a suo carico a favore dei figli di 600€ complessivi, oltre il 50% del mutuo gravante sulla casa familiare di proprietà della sig.ra e il 50% delle spese Parte_2 straordinarie;
- ammonizione della sig.ra ex art. 709 ter c.p.c. ad astenersi da condotte denigratorie Parte_2 della propria figura genitoriale dinanzi ai figli, nonché ad astenersi da condotte denigratorie della figura della nonna paterna (da poco deceduta), come ampiamente riportato e provato, con innegabile nocumento all'equilibrio psico- fisico di questi ultimi;
Il avanzava anche domanda di divorzio in via riconvenzionale. CP_1
All'udienza del 18/03/2025, comparivano le parti personalmente innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 cpc, il quale, all'esito dell'ascolto delle parti, tentava la conciliazione, che non sortiva effetto.
Con successiva ordinanza del 19/03/2025 (che il Collegio condivide e deve ritenersi in questa sede integralmente riportata) , sciogliendo la riserva, il giudice riteneva di formulare una proposta ovvero proporre un assetto compositivo della lite ex art. 473 bis 21 cpc ed invitava le parti a prenderla in esame.
Alla successiva udienza cartolare dell'8/05/2025, con note ritualmente depositate, le parti, che rinunciavano alla comparizione personale, rappresentavano la loro volontà di separarsi alle condizioni espressamente da loro sottoscritte e concordate che venivano depositate, in allegato alle note di udienza, dai difensori, i quali ne garantivano così la provenienza.
2 Il Giudice, preso atto che le parti, all'esito della proposta, avevano intavolato trattative di bonario componimento ed erano giunte a concordare le condizioni accessorie della separazione, rimetteva la causa al collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, senza termini ex art. 473 bis 28 cpc. alla luce dell'accordo raggiunto.
Il PM concludeva come in atti.
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c.
Le parti, inoltre, sono giunte anche all'accordo in ordine alla proposizione della contestuale domanda divorzile, come già richiesta in via riconvenzionale dal convenuto nella comparsa di costituzione, e si rileva che tale domanda sarà comunque procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Le parti, a seguito della summenzionata proposta del giudice, definivano i loro rapporti in ordine alla separazione alle seguenti condizioni:
Dichiararsi la separazione coniugale dei signori e dando Parte_3 CP_1 atto che entrambe le parti rinunciano alle proprie domande di declaratoria di addebito e che accettano le rispettive rinunce.
Affidamento condiviso dei minori e con collocazione Persona_3 Persona_4 prevalente degli stessi presso la madre, , con la quale vivranno nella casa di Parte_3 proprietà di quest'ultima sita in Napoli alla Via Comunale Napoli a Pianura n.° 100, che viene ad ella assegnata. La sig.ra entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo Parte_2 provvederà a volturare a suo nome tutte le utenze della casa familiare ed a al pagamento delle medesime nonché del condominio;
Diritto-dovere di visita padre-figli così regolato in caso di disaccordo tra le parti secondo il seguente piano genitoriale:
3 -sempre il venerdì dalla uscita di scuola o dalle ore 16 se non vi sono lezioni con pernottamento presso il padre e riaccompagnamento a casa della madre entro le ore 13,00 del sabato;
- a fine settimana alternati dal venerdì dalla uscita di scuola o dalle ore 16 se non vi sono lezioni con pernottamento fino alla domenica sera ore 20,00;
- durante la settimana in cui i minori hanno trascorso il fine settimana con la madre, il sig.
li incontrerà il lunedì dall'uscita da scuola fino alle 20:00 circa;
CP_1
- se invece i minori hanno trascorso il fine settimana con il padre quest'ultimo li incontra con le stesse modalità nella giornata di mercoledì;
-per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo nei mesi di luglio o agosto da concordare con la madre entro il 30.5. di ogni anno;
- Vacanze di Natale ad anni alterni: 24 Dicembre dalle ore 17,00 con riaccompagnamento alle ore 11,00 del 25 Dicembre;
il 25 Dicembre dalle ore 11,00 alle ore 19,00; ad anni alterni con un genitore dal 26 Dicembre alle ore 11,00 al 1 gennaio alle ore 12,00 e poi con l'altro dal 1 gennaio alle ore 12,00 al 6 gennaio alle ore 18,00. Per il Natale2025 i minori saranno con il padre il 24
Dicembre dalle ore 17,00 con riaccompagnamento alle ore 11,00 del 25 dicembre 2025 e con la madre il 25 dicembre dalle 11,00; la santa Pasqua i minori trascorreranno ad anni alterni dal venerdì santo ore 10,00 alla domenica alle 19,00 mentre il lunedì in Albis con l'altro genitore dalle 10,00 alle ore 19.30. Per il 2026 i minori saranno: con il padre per la santa Pasqua (per come sopra specificato) e con la madre per il lunedì in albis;
- Il giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori secondo la regola dell'alternanza;
- Sempre il giorno della festa del papà, nonché il giorno del suo compleanno e del suo onomastico.
Obbligo in capo al Sig. di corrispondere alla signora entro CP_1 Parte_3 il 5 di ogni mese un assegno di mantenimento per ciascun figlio dell'importo di euro 500,00
(cinquecento/00) per un totale di euro 1.000,00 (mille/00) con adeguamento Istat annuale;
Il sig. si impegna a corrispondere l'integrale importo mensile relativo al CP_1 mutuo per la casa familiare (di euro € 530,00 mensili) fino ad estinzione, in forma volontaria e non ripetibile: il sig. non avrà diritto, cioè, a chiedere alla sig.ra CP_1 Parte_3 alcuna restituzione delle relative somme corrisposte per il predetto mutuo;
la sig.ra si Parte_2 impegna a non prelevare le somme presenti sul conto cointestato destinato unicamente al pagamento del mutuo.
Il sig. rinunzia in favore della sig.ra al suo 50% relativo CP_1 Parte_3 all'assegno unico universale relativo ai figli ad integrazione dell'assegno di mantenimento per gli stessi, autorizzando la signora a presentare la relativa domanda all'Inps e Parte_3 percepire l'assegno unico universale relativo ad entrambi i figli al 100%;
4 Ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del sig. CP_1
e del 30% a carico della signora , previo accordo tra le parti, applicandosi Parte_3 integralmente il relativo Protocollo del Tribunale di Napoli vigente alla data odierna;
Le parti si dichiarano rispettivamente economicamente autosufficienti;
Il Collegio ritiene che le predette condizioni non contrastino con norme imperative e, pertanto, possono essere recepite provvedendo in conformità.
Ritiene, altresì, il Tribunale che le condizioni siano conformi all'interesse dei minori, garantendo loro il diritto di mantenere un rapporto costante ed equilibrato con entrambi i genitori nel rispetto della bi-genitorialità, e pertanto non si è rilevata la necessità di procedere all'ascolto dei minori, che si è ritenuto manifestamente superfluo non essedo stata prospettata, peraltro, da nessuna delle parti alcuna riserva in ordine alla reciproca attenzione agli effettivi bisogni ed esigenze dei minori.
Nulla si dispone in questa sede in ordine alle spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini di legge ex art. 473 bis 49 cpc, impregiudicata ogni valutazione di ammissibilità del Collegio e, comunque, previa nuova udienza e rinnovato consenso delle parti - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1 comma c.c., alle condizioni proposte e concordate dalle parti e nei termini di cui alla motivazione, la separazione personale dei coniugi
[...]
; Parte_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4, P. II, S.A Sez. X, anno 2010);
• provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile.
• spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 16/05/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
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