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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/02/2024, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 1882/2014 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 29/02/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentennza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 1882/2014 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 29/02/2024 nella causa n. 1882/2014 avente ad oggetto “risoluzione per inadempimento, restituzione e risarcimento del danno” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. SINISCALCHI GIACOMO
- attore - e C.F./P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza degli avv.ti MARCHESE MARCO e PUGLIESI FILIPPO
- convenuto - Conclusioni All'udienza del 29/02/2024, svoltasi secondo le modalità di cui secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
, deducendo di aver stipulato in data 08/02/2012 un contratto di
[...] affiliazione commerciale con la società Controparte_1 conveniva in giudizio quest'ultima, al fine di ottenere, previo accertamento del relativo inadempimento agli obblighi convenzionalmente assunti, la risoluzione del predetto contratto, nonché, per l'effetto, il risarcimento dei danni subiti, in uno alla restituzione delle somme versate in esecuzione dello stesso. A fondamento della domanda le seguenti deduzioni: […] il 15 gennaio 2013, la società affiliante comunicava la sospensione dell'attività di pagamento dei bollettini, senza fornire alcuna idonea spiegazione, arrecando così grave pregiudizio all'attività di impresa dell'istante, che faticosamente aveva affrontato
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gli onerosi costi per tale servizio e al suo avviamento commerciale, giacchè la clientela si rivolgeva alle concorrenti imprese di fornitura postale, munite anche del servizio di pagamento dei bollettini […], comunicando […] solo ad aprile 2013 […] che […] “l'effettuazione dei servizi di pagamento deve essere effettuata da un Istituto di Pagamento, ossia una persona giuridica che è stata autorizzata, a norma dell'art. 10, a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta la
Comunità, ovvero da un Agente di pagamento, ossia una persona fisica o giuridica che fornisce servizio di pagamento per conto di un Istituto di pagamento”, e perciò cedeva il ramo d'azienda alla società terza denominata “Road Controparte_1
Pay Srl” […] la cessione del ramo di azienda ha di fatto illegittimamente vanificato la clausola contrattuale sancita dall'art. 2 del 'contratto di affiliazione' e dal
Paragrafo H del suo Allegato 1 (prodotto in atti), che prevedeva che le affiliate si occupassero, oltre che dello svolgimento dei servizi di tipo postale (corrispondenza e pacchi), anche di quelli di natura finanziaria (pagamenti bollette, c/c e similari): di fatto, con la cessione, ha costretto le società affiliate e, tra esse, Controparte_1 anche l'attrice, o a recedere dal contratto o a soggiacere alle nuove e vessatorie condizioni dettate dalla nuova contrattazione scaturente dalla dismissione del ramo d'azienda; in entrambi i casi, sottoponendo l'attrice a pregiudizi economici e di immagine e con compromissione dell'avviamento commerciale consistente nell'attitudine dell'azienda a produrre reddito […].
Costituitasi in giudizio all'esito della disposta rinnovazione della notifica, la nel contestare in fatto e in diritto la Controparte_1 ricostruzione attorea, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancata conciliazione, nonché l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore del Tribunale di IA, deducendo che […] in base a quanto dispone l'art. 15 del citato contratto di affiliazione commerciale (doc. 2) “in caso di controversia non conciliabile secondo le indicazioni dell'art. 11, le parti stabiliscono come foro esclusivo quello di IA”. Con la predetta pattuizione, infatti, le parti hanno inequivocabilmente stabilito di derogare convenzionalmente agli ordinari criteri di competenza territoriale dettati dal codice di rito, designando quale foro esclusivo per le controversie tra loro insorte quello di IA […]; ferma, in ogni caso, l'infondatezza nel merito delle avverse domande, atteso che la sospensione dell'attività di pagamento dei bollettini veniva determinata […] dal provvedimento con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze disponeva la cancellazione della medesima società convenuta dall'Elenco degli
Agenti in attività finanziaria e dall'Albo dei mediatori creditizi (provvedimento intervenuto solo in data 20.12.2012 e cioè ben dopo la stipula del contratto intercorso con l'attrice)[…], mentre le denunziate problematiche […] non solo furono tempestivamente rese note all'attrice, ma altresì prontamente affrontate dalla per consentire agli affiliati la prosecuzione del Controparte_1
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servizio di pagamento tramite bollettini, tanto è vero che l'attività in questione
(aspetto quest'ultimo del tutto omesso dall'attrice) è ripresa in data 20.05.2013, e cioè appena quattro mesi dopo la sua sospensione, mediante la convenzione con la “QuiService”, agente dell'Istituto di Pagamento Pay Tipper s.p.a. in forza della quale gli affiliati hanno potuto riprendere ad effettuare anche il servizio di pagamento dei bollettini […]; concludendo, quanto alla domanda di risarcimento danni, per il rigetto della stessa, negando […] la sussistenza dei danni lamentati dall'attrice e in ogni caso che gli stessi siano riconducibili alla condotta della convenuta […].
Instauratosi il contraddittorio, disposta la mediazione normativamente prevista, ritenuta l'eccezione di incompetenza territoriale idonea a definire il giudizio dal GOP operante sul ruolo, la causa, rimessa al Giudice Titolare, proseguiva con la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. per essere l'eccezione delibabile unitamente al merito, nonché con l'espletamento dell'istruttoria orale, all'esito della quale, assegnato il ruolo ad altro Giudice, la medesima veniva ritenuta matura per la decisione, giungendo all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., previo deposito di note conclusionali ad opera delle parti. II. Diritto Sul merito Preliminarmente, va dato atto dell'inaccoglibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio avanzata dalla convenuta. Al di là di ogni altra questione, infatti, non può ritenersi debitamente sottoscritta, ai sensi dell'art. 1341, 2° comma c.c., la clausola di cui all'art. 15 del contratto intercorso tra le parti, recante la seguente dizione: in caso di controversia non conciliabile secondo le indicazioni dell'art. 11, le parti stabiliscono come foro esclusivo quello di IA (v. testualmente contratto del'8/02/2012 di cui in atti). L'ulteriore sottoscrizione della suddetta clausola, pacificamente predisposta in via unilaterale dalla convenuta medesima, è stata difatti apposta dalla controparte, odierna attrice, a valle di un richiamo cumulativo, recante la menzione di tutte - nessuna esclusa - le clausole del contratto, privo altresì di qualsiasi riferimento, anche meramente sommario, al relativo contenuto (v. contratto in atti), con tutto ciò che ne consegue in punto di mancato rispetto dell'obbligo della specifica approvazione per iscritto imposto dall'art. 1341 c.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Si ritiene, in tema di clausole vessatorie, che si configura richiamo cumulativo, che non soddisfa il requisito dalla specificità della sottoscrizione delle clausole vessatorie richiamate, non solo quando esso sia riferito a tutte le condizioni generali di contratto, ma anche quando, prima della sottoscrizione, siano indistintamente richiamate più clausole del contratto per adesione, di cui solo alcune siano vessatorie, dovendosi ritenere, per identità di 'ratio', che neppure in tal caso è garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra la altre
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richiamate, resa non facilmente conoscibile dal predisponente proprio perché confusa tra quelle. Le clausole vessatorie devono, infatti, essere tenute distinte dalle altre condizioni generali di contratto e dalle clausole che tali non sono ed essere indicate specificamente in maniera idonea (Cass. 4452/06;13890/05;16417/09) Sembra opportuno ribadire che l'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 cod. civ. non può ritenersi soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la distinta sottoscrizione di gran parte delle condizioni generali di contratto, effettuato con modalità tali da rendere difficoltosa la selezione e la conoscenza di quelle a contenuto vessatorio, in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate (Cass. 5733/08) (v. in parte motiva Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20606 del 12/10/2016), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.(Nella fattispecie, la sottoscrizione della clausola di determinazione del foro esclusivo apposta a contratti di vendita, leasing e fideiussione, collegati tra loro, è risultata debitamente apposta in calce al richiamo numerico della clausola e accompagnata da una, pur sintetica, indicazione del contenuto) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17939 del 09/07/2018). Ciò posto e passando al merito, infondata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene la domanda di risoluzione per inadempimento, così come proposta dall'attrice. Ai sensi dell'art. 1455 c.c., infatti, Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra, dovendo il giudice, nella valutazione della non scarsità dell'inadempimento, tenere conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (Sez. 3, Sentenza n. 22346 del 22/10/2014), essendo più in generale necessario tenere conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (Sez. 3 - , Sentenza n. 7187 del 04/03/2022). Anche in caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, si è detto, l'indagine circa la gravità della inadempienza deve tenere conto del valore, determinabile
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mediante il criterio di proporzionalità, della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, nonché considerare se, per effetto dell'inadempimento, si sia verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale (Sez. 2, Sentenza n. 15052 del 11/06/2018), con l'ulteriore precisazione secondo cui La non scarsa importanza dell'inadempimento, che, nel giudizio di risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, deve essere verificata anche di ufficio dal giudice, trattandosi di elemento che attiene al fondamento stesso della domanda, deve essere accertata non solo in relazione alla entità oggettiva dell'inadempimento, ma anche con riguardo all'interesse che l'altra parte intende realizzare e sulla base di un criterio, quindi, che consenta di coordinare il giudizio sull'elemento oggettivo della mancata prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con gli elementi soggettivi e che, conseguentemente, investa, specie nei casi di inadempimento parziale, anche le modalità e le circostanze del concreto svolgimento del rapporto, per valutare se l'inadempimento in concreto accertato abbia comportato una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto, e l'interesse dell'altra parte, quale è desumibile anche dal comportamento di questa, all'esatto adempimento nel termine stabilito. Ne consegue che, nel caso di inadempimento parziale, il giudizio della non scarsa importanza dell'inadempimento non può essere affidato solo alla rilevata entità della prestazione inadempiuta, rispetto al valore complessivo della prestazione, costituendo questa soltanto uno degli elementi di valutazione (Sez. 2, Sentenza n. 3669 del 28/03/1995).
Orbene, facendo applicazione di tali principi, insuscettibile di accoglimento si ritiene la domanda di risoluzione proposta, non potendo riconoscersi alla condotta inadempitiva denunziata, da valutarsi nel quadro dell'economia generale del contratto ed in considerazione delle modalità e delle circostanze del concreto svolgimento del rapporto, il carattere della gravità normativamente richiesto a tal fine.
In particolare, parte attrice si duole del fatto che a distanza di pochi mesi dalla stipula, avutasi l'8/02/2012, del contratto di affiliazione commerciale intercorso con la controparte affiliante, quest'ultima, in violazione degli obblighi convenzionalmente assunti, ivi compreso quello di buona fede, avrebbe: in un primo momento, disposto con nota del 15/01/2023 la sospensione del servizio di pagamento dei bollettini postali in precedenza svolta suo tramite;
e, in un secondo momento, comunicato con nota del 15/04/2013 l'avvenuta cessione - a condizioni asseritamente peggiorative rispetto a quelle originarie (id est: prestazione di fideiussioni, vincoli ai compensi, limiti temporali alla rinegoziazione del contratto, ecc. ecc.) - del contratto medesimo a terzi (id est: Road Pay s.r.l.), seppure limitatamente al ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di gestione di servizi finanziari (con esclusione quindi delle attività postali), perché divenute attività espletabili solo da parte di soggetti aventi la qualifica di Istituti e/o Agenti di Pagamento, per effetto dell'evoluzione normativa medio tempore registratasi.
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Tale comportamento, non giustificabile […] nemmeno alla luce della normativa richiamata, essendo questa già vigente alla data di sottoscrizione della convenzione […], avrebbe più nel dettaglio […] di fatto illegittimamente vanificato la clausola contrattuale sancita dall'art. 2 del contratto di affiliazione stipulato tra le parti il 08 Febbraio 2012 e dal Paragrafo H del suo Allegato 1
(prodotto in atti), che prevedeva che le affiliate si occupassero, oltre che dello svolgimento dei servizi di tipo postale (corrispondenza e pacchi), anche di quelli di natura finanziaria (pagamenti bollette, c/c e similari) […], per i quali la medesima parte attrice aveva anche acquisito apposita licenza ministeriale (v. licenza n. 1516/2012 di cui in atti), ed avendo la suddetta cessione […] costretto le società affiliate e, tra esse, anche l'attrice, o a recedere dal contratto o a soggiacere alle condizioni vessatorie dettate dalla nuova contrattazione scaturente dalla cessione del ramo d'azienda; in entrambi i casi sottoponendola a danni economici e di immagine ed avviamento commerciale […], poiché la convenuta […] abusando della sua posizione di fatto dominante […] aveva imposto […] clausole onerose, vessatorie e ingiuste e, a causa dell'eccessiva asimmetria negoziale, imponendosi in tali fattispecie un intervento correttivo o sanzionatorio, a tutela del contraente debole […] (v. testualmente memoria ex art. 183, 6° comma n. 1).
Deve tuttavia mettersi in evidenza come, alla stregua dei principi enunciati in apertura, le descritte condotte (id est: sospensione del servizio di pagamento dei bollettini postali e comunicazione della cessione, in parte qua e a diverse condizioni, del contratto in essere) debbano essere apprezzate non in maniera isolata ed autonoma, ma tenendo conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, proprie del rapporto in questione, per valutarne, in uno alla eventuale portata inadempitiva, l'idoneità a determinare in concreto una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del rapporto stesso.
Ebbene, in tale prospettiva, non può revocarsi in dubbio che il servizio di pagamento dei bollettini rientrasse nel novero delle attività oggetto del contratto di affiliazione intercorso tra le parti (v. citato art. 2, nonché, più nel dettaglio, paragrafo H allegato 1 del contratto in atti), e che la cessione del contratto a terzi fosse consentita all'affiliante […] purché sia assicurata all'affiliato la possibilità di esercitare con continuità la propria attività […] (v. art. 19 del contratto medesimo), ferma la facoltà per l'affiliante medesima di […] integrare e/o modificare unilateralmente esclusivamente le condizioni di cui all'allegato 1, previa comunicazione all'affiliato da farsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento […] (v. art. 21 del contratto).
Ne consegue la non piena rispondenza agli obblighi convenzionalmente assunti della condotta tenuta dalla convenuta, comunque implicante, in violazione delle citate clausole, una sospensione (seppure in parte) dell'attività
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dell'affiliata, nonché una cessione e conseguente modifica (parimenti in parte, ma oltre i limiti stabiliti) del contratto in essere.
Giova però osservare come, in conformità con quanto sul punto dedotto dalla medesima convenuta (v. comparsa di costituzione e successivi scritti difensivi), la denunziata sospensione si sia protratta per un periodo di circa quattro mesi (id est: dal gennaio 2013 al maggio 2013), circostanza non debitamente contestata dalla controparte agente, e comunque adeguatamente documentata (v. fatture di cui alla produzione di parte convenuta), nonché riferita dai testi escussi in proposito (v. deposizioni e Tes_1 Testimone_2
, dipendenti della convenuta). Testimone_3
Tale elemento assume notevole rilevanza, dovendo la predetta consistenza temporale (id est: quattro mesi) apprezzarsi, come chiarito, non isolatamente, ma nell'ambito del complesso di un contratto avente comunque, per espressa volontà delle parti, una durata non inferiore a cinque anni, e munito anche di clausola di tacito rinnovo alla scadenza (v. art. 6 del contratto in atti).
Del pari, consistente significato deve attribuirsi al fatto che la menzionata sospensione, in uno alla cessione di cui infra si dirà, ha pacificamente interessato il solo servizio di pagamento dei bollettini, lasciando comprovatamente inalterate l'insieme delle ulteriori attività e/o servizi comunque riconducibili all'affiliazione in essere, ugualmente erogati dall'attrice, quali attività istituzionalmente rientranti nel suo oggetto sociale (v. visura e delimitazione del relativo oggetto sociale) e più specificatamente attinenti al settore postale in senso stretto (id est: raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione invii postali, e altre attività collegate).
Alcuna previsione pattizia e/o di altro tipo induce, infatti, a ritenere non autenticamente equiordinate l'insieme delle attività oggetto dell'affiliazione, o, addirittura, a sovraordinare rispetto a tutte le altre attività quella di pagamento dei bollettini per cui è causa, non rivenendosi in contratto alcun riferimento di tal fatta (v. contratto in atti), e dovendo sottolinearsi come in funzione e per effetto dello stesso la medesima società attrice abbia dichiaratamente conseguito la licenza individuale per il solo espletamento dei servizi postali, e non per l'ulteriore attività di pagamento dei bollettini (v. licenza individuale n. Numero_1 di cui in atti).
A soluzioni dissimili non potrebbero indurre le dichiarazioni rese sul punto dai testi escussi (v. testi , , Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
e, seppure de relato, tutti conoscenti del legale Tes_7 Controparte_2 rappresentante della società attrice e sentiti nel relativo interesse), non solo perché estremamente generiche, ma anche perché in alcun modo suffragate, né dal contenuto del contratto, come da ultimo chiarito, né da ulteriori risultanze istruttorie e/o documentali.
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Rilievo dirimente, difatti, non potrebbe attribuirsi nemmeno alla consulenza di parte depositata, che, al di là di ogni altra questione, non reca quali allegati i documenti contabili da cui avrebbe tratto i dati posti a fondamento delle valutazioni ivi contenute, che, pare opportuno precisarlo, attestano comunque una rilevanza economica dell'attività in questione (id est: pagamento bollettini) inferiore addirittura al 40% delle entrate complessive (v. CTP di cui alla produzione attorea).
Nella medesima prospettiva, non ci si può esimere dal rilevare come la denunziata cessione, a condizioni asseritamente peggiorative, del contratto in essere, oltre a riguardare il solo […] ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di gestione di servizi finanziari (con esclusione quindi delle attività postali) […] (v. testualmente comunicazione del 15/04/2013 di cui in atti), e quindi solo una parte delle attività affiliate (e per l'effetto delle condizioni a cui svolgere le stesse), fosse stata accompagnata altresì della previsione di un meccanismo di risarcimento forfettario, previa fatturazione, per l'intervenuta sospensione dell'attività di pagamento dei bollettini (v. penultimo capoverso di cui alla pag. 5, della citata comunicazione di cessione: […] in relazione alla sospensione dell'attività di pagamento bollettini postali, a far data dal 15 gennaio 2013, la conferma l'intendimento di versarLe, a titolo risarcitorio, CP_3 CP_1 previa fatturazione, l'importo di € 0,05 (cinque centesimi di euro) iva inclusa, per ogni operazione di pagamento che sarà effettuata suo tramite, a far tempo dall'avvio dell'efficacia del rapporto con Road Pay, nei termini di cui al punto 10, prima parte, e per i successivi 12 mesi […]).
Del pari, deve sottolinearsi come si trattasse di operazione precipuamente finalizzata a porre rimedio alla sopravvenuta cancellazione della società affiliante dall'Elenco degli Agenti in attività Finanziaria e dall'Albo dei Mediatori Creditizi (v. provvedimento del Ministero dell'Economia del 20/12/2012, della cui impugnazione nelle opportune sedi non sono stati tuttavia documentati gli esiti), con l'obiettivo di garantire, nell'interesse di tutta la catena di affiliazione, una sollecita e completa ripresa dei rapporti in essere, poi effettivamente avutasi, quantomeno ad opera degli altri affiliati (v. sul punto dichiarazioni dei testi Tes_1
e , dipendenti della convenuta).
[...] Testimone_2 Testimone_3
Queste circostanze devono aggiungersi alla parimenti non contestata, oltre che documentata, avvenuta risoluzione consensuale della predetta cessione (v. scrittura di risoluzione consensuale in atti), ab initio sospensivamente condizionata all'esito positivo delle richieste di autorizzazioni effettuate alla Banca d'Italia dalla Moneynet S.r.l. relativamente all'utilizzo della Road Pay quale agente (v. art 10 della menzionata comunicazione del 15/04/2013 di cui in atti), con tutto ciò che ne consegue in punto di mancata effettiva operatività in ogni caso delle clausole e/o condizioni ivi previste e qui contestate.
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Da ultimo, non può non darsi atto dell'altrettanto incontestato (e pregresso) inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di affiliazione ad opera della società attrice, resasi morosa nei pagamenti dovuti già in epoca anteriore al verificarsi delle condotte della controparte in questa sede denunziate (v. scadenzario cliente di cui alla produzione di parte convenuta).
La valutazione dell'insieme delle circostanze, sia oggettive, che soggettive, sin qui ricostruite, quali elementi da cui desumere il concreto atteggiarsi del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, pertanto, induce a ritenere non accoglibile la domanda di risoluzione così come proposta, non potendo, alla stregua degli elementi raccolti, affermarsi che gli inadempimenti denunziati - in astratto, per la loro (parziale) entità, e, in concreto, per la loro (altrettanto parziale) rilevanza - abbiano inciso in misura tale da determinare una notevole alterazione dell'economia complessiva del suddetto rapporto, per converso acclaratamente suscettibile di proseguire, sin da subito, per la (come visto, non meramente accessoria) restante parte dell'attività, e in ogni caso effettivamente ripreso (per i restanti affiliati) nella sua interezza entro un tempo non eccessivo (id est: quattro mesi), anche per effetto dell'immediata attivazione in tal senso ad opera della controparte, inequivocabilmente interessata - nonostante il pregresso, e non contestato, inadempimento dell'odierna attrice - alla prosecuzione della totalità dei rapporti in essere.
Al rigetto della domanda di risoluzione segue, gioco forza, il rigetto della conseguenziale domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione del medesimo contratto (non risolto), nonché della (altrettanto conseguenzialmente proposta) domanda di risarcimento del danno, avendo parte attrice reiteratamente richiesto il suddetto risarcimento, non in maniera autonoma rispetto alla risoluzione, ma solo ed esclusivamente quale conseguenza del – qui non avutosi – accoglimento della relativa domanda (v. conclusioni di cui alla citazione, richiamate in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., e da ultimo ribadite in sede di scritti conclusionali: […] dichiararsi la risoluzione del contratto di affiliazione tra le parti stipulato in Marzano di Nola (AV) il 08.02.2012, per responsabilità da inadempimento contrattuale della convenuta, per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto medesimo;
per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti da
[...]
, di natura contrattuale e non, per lucro cessante e danno Parte_1 emergente e per la perdita dell'avviamento commerciale, oltre al rimborso integrale delle spese sostenute dall'attrice per l'attività imprenditoriale sospesa e per quella mai attivata di pagamento dei bollettini postali, nella misura da quantificarsi in corso di causa, anche con l'espletanda CTU ovvero in subordine rimessi alla determinazione dell'Ecc.mo Tribunale adito, oltre interessi legali e
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rivalutazione monetaria a titolo di maggior danno, sulla somma da liquidarsi fino all'effettivo soddisfo;
[…].
Assorbita o comunque respinta, alla stregua della natura dirimente e del preminente impatto operativo delle ragioni sin qui esposte, deve infine intendersi ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese
Il rigetto della domanda, nonostante la reiezione dell'eccezione di incompetenza (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18503 del 02/09/2014), impone la condanna di parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate – in applicazione delle tabelle vigenti – tenuto conto del valore (sino a € 26.000,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore nei confronti di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, respinta o
[...] comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta in ogni sua componente, la domanda, così come proposta;
condanna parte attrice, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore alla rifusione in favore di parte convenuta,
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi. Così deciso in data 29/02/2024 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentennza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 1882/2014 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 29/02/2024 nella causa n. 1882/2014 avente ad oggetto “risoluzione per inadempimento, restituzione e risarcimento del danno” e vertente tra
(C.F./P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. SINISCALCHI GIACOMO
- attore - e C.F./P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza degli avv.ti MARCHESE MARCO e PUGLIESI FILIPPO
- convenuto - Conclusioni All'udienza del 29/02/2024, svoltasi secondo le modalità di cui secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
, deducendo di aver stipulato in data 08/02/2012 un contratto di
[...] affiliazione commerciale con la società Controparte_1 conveniva in giudizio quest'ultima, al fine di ottenere, previo accertamento del relativo inadempimento agli obblighi convenzionalmente assunti, la risoluzione del predetto contratto, nonché, per l'effetto, il risarcimento dei danni subiti, in uno alla restituzione delle somme versate in esecuzione dello stesso. A fondamento della domanda le seguenti deduzioni: […] il 15 gennaio 2013, la società affiliante comunicava la sospensione dell'attività di pagamento dei bollettini, senza fornire alcuna idonea spiegazione, arrecando così grave pregiudizio all'attività di impresa dell'istante, che faticosamente aveva affrontato
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gli onerosi costi per tale servizio e al suo avviamento commerciale, giacchè la clientela si rivolgeva alle concorrenti imprese di fornitura postale, munite anche del servizio di pagamento dei bollettini […], comunicando […] solo ad aprile 2013 […] che […] “l'effettuazione dei servizi di pagamento deve essere effettuata da un Istituto di Pagamento, ossia una persona giuridica che è stata autorizzata, a norma dell'art. 10, a prestare ed eseguire servizi di pagamento in tutta la
Comunità, ovvero da un Agente di pagamento, ossia una persona fisica o giuridica che fornisce servizio di pagamento per conto di un Istituto di pagamento”, e perciò cedeva il ramo d'azienda alla società terza denominata “Road Controparte_1
Pay Srl” […] la cessione del ramo di azienda ha di fatto illegittimamente vanificato la clausola contrattuale sancita dall'art. 2 del 'contratto di affiliazione' e dal
Paragrafo H del suo Allegato 1 (prodotto in atti), che prevedeva che le affiliate si occupassero, oltre che dello svolgimento dei servizi di tipo postale (corrispondenza e pacchi), anche di quelli di natura finanziaria (pagamenti bollette, c/c e similari): di fatto, con la cessione, ha costretto le società affiliate e, tra esse, Controparte_1 anche l'attrice, o a recedere dal contratto o a soggiacere alle nuove e vessatorie condizioni dettate dalla nuova contrattazione scaturente dalla dismissione del ramo d'azienda; in entrambi i casi, sottoponendo l'attrice a pregiudizi economici e di immagine e con compromissione dell'avviamento commerciale consistente nell'attitudine dell'azienda a produrre reddito […].
Costituitasi in giudizio all'esito della disposta rinnovazione della notifica, la nel contestare in fatto e in diritto la Controparte_1 ricostruzione attorea, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancata conciliazione, nonché l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore del Tribunale di IA, deducendo che […] in base a quanto dispone l'art. 15 del citato contratto di affiliazione commerciale (doc. 2) “in caso di controversia non conciliabile secondo le indicazioni dell'art. 11, le parti stabiliscono come foro esclusivo quello di IA”. Con la predetta pattuizione, infatti, le parti hanno inequivocabilmente stabilito di derogare convenzionalmente agli ordinari criteri di competenza territoriale dettati dal codice di rito, designando quale foro esclusivo per le controversie tra loro insorte quello di IA […]; ferma, in ogni caso, l'infondatezza nel merito delle avverse domande, atteso che la sospensione dell'attività di pagamento dei bollettini veniva determinata […] dal provvedimento con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze disponeva la cancellazione della medesima società convenuta dall'Elenco degli
Agenti in attività finanziaria e dall'Albo dei mediatori creditizi (provvedimento intervenuto solo in data 20.12.2012 e cioè ben dopo la stipula del contratto intercorso con l'attrice)[…], mentre le denunziate problematiche […] non solo furono tempestivamente rese note all'attrice, ma altresì prontamente affrontate dalla per consentire agli affiliati la prosecuzione del Controparte_1
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servizio di pagamento tramite bollettini, tanto è vero che l'attività in questione
(aspetto quest'ultimo del tutto omesso dall'attrice) è ripresa in data 20.05.2013, e cioè appena quattro mesi dopo la sua sospensione, mediante la convenzione con la “QuiService”, agente dell'Istituto di Pagamento Pay Tipper s.p.a. in forza della quale gli affiliati hanno potuto riprendere ad effettuare anche il servizio di pagamento dei bollettini […]; concludendo, quanto alla domanda di risarcimento danni, per il rigetto della stessa, negando […] la sussistenza dei danni lamentati dall'attrice e in ogni caso che gli stessi siano riconducibili alla condotta della convenuta […].
Instauratosi il contraddittorio, disposta la mediazione normativamente prevista, ritenuta l'eccezione di incompetenza territoriale idonea a definire il giudizio dal GOP operante sul ruolo, la causa, rimessa al Giudice Titolare, proseguiva con la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. per essere l'eccezione delibabile unitamente al merito, nonché con l'espletamento dell'istruttoria orale, all'esito della quale, assegnato il ruolo ad altro Giudice, la medesima veniva ritenuta matura per la decisione, giungendo all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., previo deposito di note conclusionali ad opera delle parti. II. Diritto Sul merito Preliminarmente, va dato atto dell'inaccoglibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio avanzata dalla convenuta. Al di là di ogni altra questione, infatti, non può ritenersi debitamente sottoscritta, ai sensi dell'art. 1341, 2° comma c.c., la clausola di cui all'art. 15 del contratto intercorso tra le parti, recante la seguente dizione: in caso di controversia non conciliabile secondo le indicazioni dell'art. 11, le parti stabiliscono come foro esclusivo quello di IA (v. testualmente contratto del'8/02/2012 di cui in atti). L'ulteriore sottoscrizione della suddetta clausola, pacificamente predisposta in via unilaterale dalla convenuta medesima, è stata difatti apposta dalla controparte, odierna attrice, a valle di un richiamo cumulativo, recante la menzione di tutte - nessuna esclusa - le clausole del contratto, privo altresì di qualsiasi riferimento, anche meramente sommario, al relativo contenuto (v. contratto in atti), con tutto ciò che ne consegue in punto di mancato rispetto dell'obbligo della specifica approvazione per iscritto imposto dall'art. 1341 c.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Si ritiene, in tema di clausole vessatorie, che si configura richiamo cumulativo, che non soddisfa il requisito dalla specificità della sottoscrizione delle clausole vessatorie richiamate, non solo quando esso sia riferito a tutte le condizioni generali di contratto, ma anche quando, prima della sottoscrizione, siano indistintamente richiamate più clausole del contratto per adesione, di cui solo alcune siano vessatorie, dovendosi ritenere, per identità di 'ratio', che neppure in tal caso è garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra la altre
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richiamate, resa non facilmente conoscibile dal predisponente proprio perché confusa tra quelle. Le clausole vessatorie devono, infatti, essere tenute distinte dalle altre condizioni generali di contratto e dalle clausole che tali non sono ed essere indicate specificamente in maniera idonea (Cass. 4452/06;13890/05;16417/09) Sembra opportuno ribadire che l'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'art. 1341 cod. civ. non può ritenersi soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la distinta sottoscrizione di gran parte delle condizioni generali di contratto, effettuato con modalità tali da rendere difficoltosa la selezione e la conoscenza di quelle a contenuto vessatorio, in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate (Cass. 5733/08) (v. in parte motiva Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20606 del 12/10/2016), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.(Nella fattispecie, la sottoscrizione della clausola di determinazione del foro esclusivo apposta a contratti di vendita, leasing e fideiussione, collegati tra loro, è risultata debitamente apposta in calce al richiamo numerico della clausola e accompagnata da una, pur sintetica, indicazione del contenuto) (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17939 del 09/07/2018). Ciò posto e passando al merito, infondata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene la domanda di risoluzione per inadempimento, così come proposta dall'attrice. Ai sensi dell'art. 1455 c.c., infatti, Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra, dovendo il giudice, nella valutazione della non scarsità dell'inadempimento, tenere conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (Sez. 3, Sentenza n. 22346 del 22/10/2014), essendo più in generale necessario tenere conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale (Sez. 3 - , Sentenza n. 7187 del 04/03/2022). Anche in caso di parziale o inesatto adempimento della prestazione, si è detto, l'indagine circa la gravità della inadempienza deve tenere conto del valore, determinabile
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mediante il criterio di proporzionalità, della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, nonché considerare se, per effetto dell'inadempimento, si sia verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale (Sez. 2, Sentenza n. 15052 del 11/06/2018), con l'ulteriore precisazione secondo cui La non scarsa importanza dell'inadempimento, che, nel giudizio di risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, deve essere verificata anche di ufficio dal giudice, trattandosi di elemento che attiene al fondamento stesso della domanda, deve essere accertata non solo in relazione alla entità oggettiva dell'inadempimento, ma anche con riguardo all'interesse che l'altra parte intende realizzare e sulla base di un criterio, quindi, che consenta di coordinare il giudizio sull'elemento oggettivo della mancata prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con gli elementi soggettivi e che, conseguentemente, investa, specie nei casi di inadempimento parziale, anche le modalità e le circostanze del concreto svolgimento del rapporto, per valutare se l'inadempimento in concreto accertato abbia comportato una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto, e l'interesse dell'altra parte, quale è desumibile anche dal comportamento di questa, all'esatto adempimento nel termine stabilito. Ne consegue che, nel caso di inadempimento parziale, il giudizio della non scarsa importanza dell'inadempimento non può essere affidato solo alla rilevata entità della prestazione inadempiuta, rispetto al valore complessivo della prestazione, costituendo questa soltanto uno degli elementi di valutazione (Sez. 2, Sentenza n. 3669 del 28/03/1995).
Orbene, facendo applicazione di tali principi, insuscettibile di accoglimento si ritiene la domanda di risoluzione proposta, non potendo riconoscersi alla condotta inadempitiva denunziata, da valutarsi nel quadro dell'economia generale del contratto ed in considerazione delle modalità e delle circostanze del concreto svolgimento del rapporto, il carattere della gravità normativamente richiesto a tal fine.
In particolare, parte attrice si duole del fatto che a distanza di pochi mesi dalla stipula, avutasi l'8/02/2012, del contratto di affiliazione commerciale intercorso con la controparte affiliante, quest'ultima, in violazione degli obblighi convenzionalmente assunti, ivi compreso quello di buona fede, avrebbe: in un primo momento, disposto con nota del 15/01/2023 la sospensione del servizio di pagamento dei bollettini postali in precedenza svolta suo tramite;
e, in un secondo momento, comunicato con nota del 15/04/2013 l'avvenuta cessione - a condizioni asseritamente peggiorative rispetto a quelle originarie (id est: prestazione di fideiussioni, vincoli ai compensi, limiti temporali alla rinegoziazione del contratto, ecc. ecc.) - del contratto medesimo a terzi (id est: Road Pay s.r.l.), seppure limitatamente al ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di gestione di servizi finanziari (con esclusione quindi delle attività postali), perché divenute attività espletabili solo da parte di soggetti aventi la qualifica di Istituti e/o Agenti di Pagamento, per effetto dell'evoluzione normativa medio tempore registratasi.
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Tale comportamento, non giustificabile […] nemmeno alla luce della normativa richiamata, essendo questa già vigente alla data di sottoscrizione della convenzione […], avrebbe più nel dettaglio […] di fatto illegittimamente vanificato la clausola contrattuale sancita dall'art. 2 del contratto di affiliazione stipulato tra le parti il 08 Febbraio 2012 e dal Paragrafo H del suo Allegato 1
(prodotto in atti), che prevedeva che le affiliate si occupassero, oltre che dello svolgimento dei servizi di tipo postale (corrispondenza e pacchi), anche di quelli di natura finanziaria (pagamenti bollette, c/c e similari) […], per i quali la medesima parte attrice aveva anche acquisito apposita licenza ministeriale (v. licenza n. 1516/2012 di cui in atti), ed avendo la suddetta cessione […] costretto le società affiliate e, tra esse, anche l'attrice, o a recedere dal contratto o a soggiacere alle condizioni vessatorie dettate dalla nuova contrattazione scaturente dalla cessione del ramo d'azienda; in entrambi i casi sottoponendola a danni economici e di immagine ed avviamento commerciale […], poiché la convenuta […] abusando della sua posizione di fatto dominante […] aveva imposto […] clausole onerose, vessatorie e ingiuste e, a causa dell'eccessiva asimmetria negoziale, imponendosi in tali fattispecie un intervento correttivo o sanzionatorio, a tutela del contraente debole […] (v. testualmente memoria ex art. 183, 6° comma n. 1).
Deve tuttavia mettersi in evidenza come, alla stregua dei principi enunciati in apertura, le descritte condotte (id est: sospensione del servizio di pagamento dei bollettini postali e comunicazione della cessione, in parte qua e a diverse condizioni, del contratto in essere) debbano essere apprezzate non in maniera isolata ed autonoma, ma tenendo conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, proprie del rapporto in questione, per valutarne, in uno alla eventuale portata inadempitiva, l'idoneità a determinare in concreto una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessiva economia del rapporto stesso.
Ebbene, in tale prospettiva, non può revocarsi in dubbio che il servizio di pagamento dei bollettini rientrasse nel novero delle attività oggetto del contratto di affiliazione intercorso tra le parti (v. citato art. 2, nonché, più nel dettaglio, paragrafo H allegato 1 del contratto in atti), e che la cessione del contratto a terzi fosse consentita all'affiliante […] purché sia assicurata all'affiliato la possibilità di esercitare con continuità la propria attività […] (v. art. 19 del contratto medesimo), ferma la facoltà per l'affiliante medesima di […] integrare e/o modificare unilateralmente esclusivamente le condizioni di cui all'allegato 1, previa comunicazione all'affiliato da farsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento […] (v. art. 21 del contratto).
Ne consegue la non piena rispondenza agli obblighi convenzionalmente assunti della condotta tenuta dalla convenuta, comunque implicante, in violazione delle citate clausole, una sospensione (seppure in parte) dell'attività
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dell'affiliata, nonché una cessione e conseguente modifica (parimenti in parte, ma oltre i limiti stabiliti) del contratto in essere.
Giova però osservare come, in conformità con quanto sul punto dedotto dalla medesima convenuta (v. comparsa di costituzione e successivi scritti difensivi), la denunziata sospensione si sia protratta per un periodo di circa quattro mesi (id est: dal gennaio 2013 al maggio 2013), circostanza non debitamente contestata dalla controparte agente, e comunque adeguatamente documentata (v. fatture di cui alla produzione di parte convenuta), nonché riferita dai testi escussi in proposito (v. deposizioni e Tes_1 Testimone_2
, dipendenti della convenuta). Testimone_3
Tale elemento assume notevole rilevanza, dovendo la predetta consistenza temporale (id est: quattro mesi) apprezzarsi, come chiarito, non isolatamente, ma nell'ambito del complesso di un contratto avente comunque, per espressa volontà delle parti, una durata non inferiore a cinque anni, e munito anche di clausola di tacito rinnovo alla scadenza (v. art. 6 del contratto in atti).
Del pari, consistente significato deve attribuirsi al fatto che la menzionata sospensione, in uno alla cessione di cui infra si dirà, ha pacificamente interessato il solo servizio di pagamento dei bollettini, lasciando comprovatamente inalterate l'insieme delle ulteriori attività e/o servizi comunque riconducibili all'affiliazione in essere, ugualmente erogati dall'attrice, quali attività istituzionalmente rientranti nel suo oggetto sociale (v. visura e delimitazione del relativo oggetto sociale) e più specificatamente attinenti al settore postale in senso stretto (id est: raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione invii postali, e altre attività collegate).
Alcuna previsione pattizia e/o di altro tipo induce, infatti, a ritenere non autenticamente equiordinate l'insieme delle attività oggetto dell'affiliazione, o, addirittura, a sovraordinare rispetto a tutte le altre attività quella di pagamento dei bollettini per cui è causa, non rivenendosi in contratto alcun riferimento di tal fatta (v. contratto in atti), e dovendo sottolinearsi come in funzione e per effetto dello stesso la medesima società attrice abbia dichiaratamente conseguito la licenza individuale per il solo espletamento dei servizi postali, e non per l'ulteriore attività di pagamento dei bollettini (v. licenza individuale n. Numero_1 di cui in atti).
A soluzioni dissimili non potrebbero indurre le dichiarazioni rese sul punto dai testi escussi (v. testi , , Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
e, seppure de relato, tutti conoscenti del legale Tes_7 Controparte_2 rappresentante della società attrice e sentiti nel relativo interesse), non solo perché estremamente generiche, ma anche perché in alcun modo suffragate, né dal contenuto del contratto, come da ultimo chiarito, né da ulteriori risultanze istruttorie e/o documentali.
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Rilievo dirimente, difatti, non potrebbe attribuirsi nemmeno alla consulenza di parte depositata, che, al di là di ogni altra questione, non reca quali allegati i documenti contabili da cui avrebbe tratto i dati posti a fondamento delle valutazioni ivi contenute, che, pare opportuno precisarlo, attestano comunque una rilevanza economica dell'attività in questione (id est: pagamento bollettini) inferiore addirittura al 40% delle entrate complessive (v. CTP di cui alla produzione attorea).
Nella medesima prospettiva, non ci si può esimere dal rilevare come la denunziata cessione, a condizioni asseritamente peggiorative, del contratto in essere, oltre a riguardare il solo […] ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di gestione di servizi finanziari (con esclusione quindi delle attività postali) […] (v. testualmente comunicazione del 15/04/2013 di cui in atti), e quindi solo una parte delle attività affiliate (e per l'effetto delle condizioni a cui svolgere le stesse), fosse stata accompagnata altresì della previsione di un meccanismo di risarcimento forfettario, previa fatturazione, per l'intervenuta sospensione dell'attività di pagamento dei bollettini (v. penultimo capoverso di cui alla pag. 5, della citata comunicazione di cessione: […] in relazione alla sospensione dell'attività di pagamento bollettini postali, a far data dal 15 gennaio 2013, la conferma l'intendimento di versarLe, a titolo risarcitorio, CP_3 CP_1 previa fatturazione, l'importo di € 0,05 (cinque centesimi di euro) iva inclusa, per ogni operazione di pagamento che sarà effettuata suo tramite, a far tempo dall'avvio dell'efficacia del rapporto con Road Pay, nei termini di cui al punto 10, prima parte, e per i successivi 12 mesi […]).
Del pari, deve sottolinearsi come si trattasse di operazione precipuamente finalizzata a porre rimedio alla sopravvenuta cancellazione della società affiliante dall'Elenco degli Agenti in attività Finanziaria e dall'Albo dei Mediatori Creditizi (v. provvedimento del Ministero dell'Economia del 20/12/2012, della cui impugnazione nelle opportune sedi non sono stati tuttavia documentati gli esiti), con l'obiettivo di garantire, nell'interesse di tutta la catena di affiliazione, una sollecita e completa ripresa dei rapporti in essere, poi effettivamente avutasi, quantomeno ad opera degli altri affiliati (v. sul punto dichiarazioni dei testi Tes_1
e , dipendenti della convenuta).
[...] Testimone_2 Testimone_3
Queste circostanze devono aggiungersi alla parimenti non contestata, oltre che documentata, avvenuta risoluzione consensuale della predetta cessione (v. scrittura di risoluzione consensuale in atti), ab initio sospensivamente condizionata all'esito positivo delle richieste di autorizzazioni effettuate alla Banca d'Italia dalla Moneynet S.r.l. relativamente all'utilizzo della Road Pay quale agente (v. art 10 della menzionata comunicazione del 15/04/2013 di cui in atti), con tutto ciò che ne consegue in punto di mancata effettiva operatività in ogni caso delle clausole e/o condizioni ivi previste e qui contestate.
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Da ultimo, non può non darsi atto dell'altrettanto incontestato (e pregresso) inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di affiliazione ad opera della società attrice, resasi morosa nei pagamenti dovuti già in epoca anteriore al verificarsi delle condotte della controparte in questa sede denunziate (v. scadenzario cliente di cui alla produzione di parte convenuta).
La valutazione dell'insieme delle circostanze, sia oggettive, che soggettive, sin qui ricostruite, quali elementi da cui desumere il concreto atteggiarsi del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, pertanto, induce a ritenere non accoglibile la domanda di risoluzione così come proposta, non potendo, alla stregua degli elementi raccolti, affermarsi che gli inadempimenti denunziati - in astratto, per la loro (parziale) entità, e, in concreto, per la loro (altrettanto parziale) rilevanza - abbiano inciso in misura tale da determinare una notevole alterazione dell'economia complessiva del suddetto rapporto, per converso acclaratamente suscettibile di proseguire, sin da subito, per la (come visto, non meramente accessoria) restante parte dell'attività, e in ogni caso effettivamente ripreso (per i restanti affiliati) nella sua interezza entro un tempo non eccessivo (id est: quattro mesi), anche per effetto dell'immediata attivazione in tal senso ad opera della controparte, inequivocabilmente interessata - nonostante il pregresso, e non contestato, inadempimento dell'odierna attrice - alla prosecuzione della totalità dei rapporti in essere.
Al rigetto della domanda di risoluzione segue, gioco forza, il rigetto della conseguenziale domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione del medesimo contratto (non risolto), nonché della (altrettanto conseguenzialmente proposta) domanda di risarcimento del danno, avendo parte attrice reiteratamente richiesto il suddetto risarcimento, non in maniera autonoma rispetto alla risoluzione, ma solo ed esclusivamente quale conseguenza del – qui non avutosi – accoglimento della relativa domanda (v. conclusioni di cui alla citazione, richiamate in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., e da ultimo ribadite in sede di scritti conclusionali: […] dichiararsi la risoluzione del contratto di affiliazione tra le parti stipulato in Marzano di Nola (AV) il 08.02.2012, per responsabilità da inadempimento contrattuale della convenuta, per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto medesimo;
per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti da
[...]
, di natura contrattuale e non, per lucro cessante e danno Parte_1 emergente e per la perdita dell'avviamento commerciale, oltre al rimborso integrale delle spese sostenute dall'attrice per l'attività imprenditoriale sospesa e per quella mai attivata di pagamento dei bollettini postali, nella misura da quantificarsi in corso di causa, anche con l'espletanda CTU ovvero in subordine rimessi alla determinazione dell'Ecc.mo Tribunale adito, oltre interessi legali e
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rivalutazione monetaria a titolo di maggior danno, sulla somma da liquidarsi fino all'effettivo soddisfo;
[…].
Assorbita o comunque respinta, alla stregua della natura dirimente e del preminente impatto operativo delle ragioni sin qui esposte, deve infine intendersi ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese
Il rigetto della domanda, nonostante la reiezione dell'eccezione di incompetenza (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18503 del 02/09/2014), impone la condanna di parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate – in applicazione delle tabelle vigenti – tenuto conto del valore (sino a € 26.000,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore nei confronti di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, respinta o
[...] comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta in ogni sua componente, la domanda, così come proposta;
condanna parte attrice, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore alla rifusione in favore di parte convenuta,
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi. Così deciso in data 29/02/2024 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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