CA
Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/05/2024, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, composta dai magistrati:
dott. Giuseppe Lupo Presidente
dott. ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 1323 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano C.F._1
Sammartano;
appellante
E
, nato a [...] il [...] (C. F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Erminia Signorello;
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Marco Siragusa;
2
appellati
E NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3
, in primo grado rappresentata e difesa dall'avv. Debora C.F._3
De Simone
contumace in questo grado
CONCLUSIONI dell'appellante: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN VIA PRELIMINARE: -dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra , Controparte_3 in applicazione dell'istituto dell'accessione, essendo stata l'opera costruita sul suolo di proprietà
esclusiva del sig. , unico destinatario peraltro delle ordinanze Sindacali n. 12 e Parte_1
14 impugnate dinanzi al TAR Sicilia. IN VIA ISTRUTTORIA: - disporre la nomina di un nuovo CTU,
al fine di accertare alla data di costruzione dell'immobile de quo (1978-1979) la distanza del
predetto immobile dalla linea della costa e di quantificare in ogni caso il danno subito dall'odierno
appellante, per la condotta negligente dell'avv. , rapportato al valore commerciale CP_1 dell'immobile, alle spese legali sostenute per la presentazione dei ricorsi al TAR, alle spese
effettuate in favore del astelvetrano per la domanda di sanatoria ed infine ai costi da CP_4
sostenere per la demolizione del fabbricato, oltre agli importi pagati e da pagare a titolo di sanzioni
amministrative in favore del Comune di Castelvetrano. NEL MERITO: - in riforma parziale della
sentenza impugnata: - ritenere e dichiarare, atteso l'accertamento della responsabilità
Controparte_ professionale dell'avv. , il quale non ha adoperato la dovuta diligenza nell'esercizio
del mandato conferitogli, causando la perdita del diritto dell'odierno appellante di richiedere e di
ottenere l'annullamento dell'ordinanza n. 12/94 di demolizione e dell'ordinanza n. 14/95 di
acquisizione al patrimonio del Comune di Castelvetrano dell'immobile in questione, sussistente il
relativo nesso eziologico ai fini del riconoscimento dell'obbligazione risarcitoria;
- condannare,
conseguentemente, il professionista al risarcimento dei danni subiti dall'appellante nella misura
complessiva di euro 209.744,96 o nella misura che verrà quantificata dall'odierno Collegio 3
Giudicante, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
- condannare la società assicuratrice a manlevare il professionista, pagando Controparte_2
direttamente in favore del sig. la suddetta somma di denaro pari a euro 209.744,96 o Pt_1 quell'altra che verrà quantificata, a titolo di risarcimento del danno patito, con gli interessi legali e la
rivalutazione monetaria, oltre alle spese legali sostenute;
- condannare le parti avverse, in solido tra
loro, al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI dell'appellato : “..preliminarmente si insiste in tutto quanto CP_1
dedotto ed eccepito in comparsa e nella comparsa conclusionale e memoria di replica, nonché
all'udienza di discussione del 21.10.2022 ed in particolare nelle eccezioni di inammissibilità e/o
improponibilità dell'appello del Sig. per violazione dell'art. 342 cpc e dell'art. Parte_1
348 cpc. Si oppone, inoltre alla richiesta di estromissione della Sig.ra nonché alla CP_3 istanza dell'appellante di nomina di nuovo CTU in quanto inammissibile e comunque infondate in
fatto ed in diritto e per le motivazioni tutte di cui all'atto di parte da intendersi integralmente ripetuto
e trascritto. Nel merito, chiede che venga dichiarato comunque infondato in fatto ed in diritto l'atto di
appello proposto dal Sig. e, quindi, che vengano rigettate le domande svolte Parte_1 contro l'Avv. ; In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della Controparte_1
domanda attrice in tutto o in parte, chiede che venga dichiarato e ritenuto, rigettando tutte le
Controparte_ eccezioni e le domande svolte contro l'Avv. dall' , in quanto Controparte_5
Controparte_ infondate, che quest'ultima è tenuta a garantire l'Avv. e, per l'effetto, condannare il
terzo chiamato a manlevare per intero l'odierno appellato, per quanto fosse Controparte_5 eventualmente tenuto a pagare in favore dell'appellante, ivi compresa l'eventuale condanna alle
spese legali. Con vittoria dei compensi di causa”.
CONCLUSIONI della “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_2
appello di Palermo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta: 1. dichiarare inammissibile 4
e/o improcedibile l'atto di appello a mente dell'art.348-bis cod. proc. civ., poiché privo di una
ragionevole probabilità di essere accolto;
2. in subordine, dichiarare comunque infondato in fatto ed
in diritto l'atto di appello proposto dal sig. avverso la sentenza n.445/2020 del Parte_1
14 agosto 2020, resa dal tribunale di Marsala nel procedimento RG n. 1625/2017/CC e, per
l'effetto, confermare integralmente la detta sentenza;
3. nel caso in cui la Corte di appello dovesse
ritenere in tutto o in parte fondate le domande dell'appellante, rigettare in ogni caso la domanda di
condanna effettuata direttamente dal sig.
contro
Parte_1 Controparte_2
4. nel caso in cui la Corte di appello dovesse ritenere in tutto o in parte fondate le domande
Controparte_ dell'appellante, e l'avv. dovesse avere riproposto in appello le sue domande contro
e/o comunque la Corte di appello ritenesse di dovere conoscere Controparte_2
delle dette domande, accogliere le eccezioni formulate da
contro
Controparte_2
Controparte_ l'avv. e, per l'effetto ed anche in riforma della sentenza n. 445/2020 del 14 agosto
2020, resa dal tribunale di Marsala nel procedimento RG n. 1625/2017/CC: a) accertare e
dichiarare che il sinistro per cui è causa non è coperto dalla polizza n. 36680344 e n. 132637044, in
quanto la denuncia del sinistro all' è stata effettuata ben dopo la scadenza delle polizze Parte_2
Controparte_ medesime, e, comunque, il fatto colposo posto in essere dall'avv. non è coperto
dalle polizze succitate;
b) respingere, in ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa, e con
qualsivoglia statuizione ritenuta congrua, utile e/o opportuna, TUTTE le domande formulate dalle
altre parti del giudizio contro c) respingere, in ogni caso, per le Controparte_2
ragioni di cui in narrativa, e con qualsivoglia statuizione ritenuta congrua, utile e/o opportuna,
TUTTE le domande formulate dalle altre parti del giudizio contro l'avv. ; d) Controparte_1 respingere TUTTE le domande formulate dai sig.ri con l'atto di citazione introduttivo del Pt_1 giudizio e dell'atto di appello;
e) nel caso di ritenuta sussistenza della responsabilità, totale o
Controparte_ parziale, dell'avv. , e nell'ipotesi di ritenuta operatività della polizza assicurativa: ➢ accertare e dichiarare, che la garanzia assicurativa è prescritta ex art. 2952 cod. Civ..➢ in subordine, accertare e dichiarare che le somme dovute dall' dovranno essere Parte_3
Controparte_ proporzionalmente ridotte a mente dell'art. 1898 cod. civ., per avere l'avv. violato 5
l'obbligo di comunicazione periodica della dichiarazione dei redditi all' ; ➢ accertare e Parte_3
dichiarare che, in ogni caso, la polizza non copre i danni non patrimoniali, escludendo, dunque che
Controparte_ l'Assicuratrice debba manlevare l'avv. per tali danni;
➢ accertare e dichiarare che
Controparte_ l'avv. non ha diritto a che sia manlevato dalle spese legali sostenute e sostenende, per non avere concordato con l' il nome del difensore;
➢ in alcun caso condannare Parte_3
l' a rispondere oltre il massimale di polizza di € 1.500.000,00, al netto: (i) di eventuali Parte_3 altri sinistri che lo abbiano medio tempore eroso;
significandosi, in particolare, che l'avv.
[...]
ha in corso altri contenziosi per responsabilità civile;
(ii) e della franchigia fissa di € CP_1
1.000,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione notificata il 29 maggio 2017 i coniugi e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Marsala l'avv. Controparte_3
affinché venisse riconosciuta la responsabilità professionale di Controparte_1 quest'ultimo – per non avere coltivato, omettendo di presentare nuove istanze di fissazione di udienza e, così, determinandone la perenzione, i procedimenti da loro promossi col patrocinio del medesimo davanti al TAR Sicilia avverso dapprima l'ordinanza di demolizione e poi quella di acquisizione al patrimonio dell'ente emesse dal Comune di Castelvetrano in relazione ad un fabbricato di proprietà del sito nel territorio di tale Comune, località Triscina, via Pt_1
81 bis, su terreno distinto in catasto alle particelle n. 700, 708 e 716 del foglio di mappa 171 – con condanna del convenuto al risarcimento del danno da essi patito.
Il , nel costituirsi, negava l'addebito, sostenendo che era stato una CP_1
scelta ponderata dei clienti quella di non portare avanti i ricorsi, stante l'assenza di effettive probabilità di accoglimento, e di confidare piuttosto nella inerzia del nel dare esecuzione alle ordinanze, e, in ogni caso, CP_4 6
contestava la stessa sussistenza di un danno, evidenziando che l'immobile non era stato demolito e che gli attori ne avevano continuato a godere;
otteneva di chiamare in garanzia la società dalla Controparte_2
quale chiedeva, in caso di condanna, di essere manlevato in forza delle polizze di copertura dalla responsabilità civile con essa stipulate.
La compagnia assicurativa si costituiva contestando la fondatezza della domanda principale e, in ogni caso, di quella di garanzia, adducendo, a tale riguardo, la non operatività delle polizze sotto una pluralità di profili.
Con sentenza n.445 del 12-14 agosto 2020 il Tribunale adito rigettava le domande avanzate dagli attori e li condannava a rifondere le spese di lite sostenute dal convenuto e dal terzo chiamato, dichiarando assorbito l'esame della domanda di manleva.
Contro la decisione ha proposto appello solo , formulando Parte_1
il petitum riportato in epigrafe. è rimasta contumace. Controparte_3
Ha resistito il , adducendo, in via preliminare, l'inammissibilità, ai CP_1 sensi dell'art.342 c.p.c., del gravame di cui ha, comunque, chiesto il rigetto. In subordine, ha riproposto la domanda di garanzia nei confronti della CP_2
[...]
Quest'ultima, a sua volta, nel costituirsi ha domandato che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile, improcedibile e, comunque, non fondata;
in via gradata, ha ripresentato le difese volte a contrastare la domanda di manleva.
La causa, trattata in modalità scritta, è stata assunta in decisione il 3 ottobre
2023 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Va innanzitutto rilevato che la richiesta di formale estromissione dal giudizio di
[...]
va disattesa alla luce della prospettazione originaria stante che Controparte_3
entrambi gli attori si era qualificati come committenti, in relazione ai diversi ricorsi 7
presentati al TAR, della prestazione professionale affidata al Signorello.
Ciò posto, va premesso che il giudice di prime cure ha fondato la decisione sulla considerazione che, pur potendosi ritenere dimostrato l'addebito di negligenza ascritto al convenuto, esso non può ritenersi foriero dei lamentati danni atteso che le impugnazioni innanzi al giudice amministrativo, ove anche diligentemente coltivate dal professionista, non avrebbero avuto ragionevoli possibilità di accoglimento in quanto il fabbricato del non era suscettibile di alcuna Pt_1
sanatoria essendo stato realizzato nella fascia di metri 150 dalla battigia, fascia sottoposta a divieto assoluto di edificabilità ai sensi della L.R. n.78 del 1976. Ha
fondato tale dato fattuale sulla scorta degli accertamenti compiuti dal c.t.u. all'uopo nominato, ing. Per_1
L'impugnazione contesta la correttezza di tali accertamenti formulando alcune doglianze che possono così sintetizzare: a) la restituzione delle foto aeree eseguite nel giugno 1978 e nel giugno del 1987 nella zona in cui insiste il fabbricato venne effettuata col sistema di proiezione di Gauss-Boaga Sistema
Nazionale Fuso 33 ed alcuni parametri di volo (altezza, velocità, inclinazione, umidità etc.) “avrebbero potuto alterare” la corretta distanza ricavabile dalla sovrapposizione di esse con il rilievo del fabbricato eseguito dal c.t.u. con strumentazione G.P.S.; b) il c.t.u. non aveva attribuito rilievo al contenuto della perizia extragiudiziale del 13.5.2014 versata in atti e che gli attori avevano commissionato alla stessa impresa, la autrice delle CP_6 aerofotogrammetrie “ufficiali” utilizzate dalla Regione Siciliana e dai Comuni dell'isola, secondo la quale la distanza tra la linea di costa e l'immobile de quo si collocava mediamente intorno ai 150 mt. sia nel 1978 che nel 1987, salvo che per una piccolissima porzione del fabbricato per cui si registrava un minimo
“sconfinamento”, compreso tra 0,80/1,20 mt., da annoverare nelle tolleranze cartografiche;
c) il c.t.u. non aveva tenuto conto che la linea della battigia nelle 8
due riprese aeree presentava una variazione che, in corrispondenza del fabbricato del era consistita nel fatto che nel 1987 la costa presentava Pt_1
un arretramento di circa 2,50-3,00 mt.; d) il c.t.u., pur eseguendo il rilievo dell'immobile, non aveva fornito una misurazione analitica della sua distanza dalla battigia né lo aveva riportato nella mappa catastale riferita all'epoca dell'abuso edilizio. Complessivamente, l'appellante deduce che, poiché anche in base alle misurazioni dell'ausiliario il fabbricato “è prossimo al rispetto delle condizioni di edificabilità”, sarebbero state necessarie indagini più approfondite;
contesta, altresì, il valore attribuito all'immobile ai fini del risarcimento.
Le superiori doglianze si presentano infondate.
Non appare necessario soffermarsi, avendolo già ampiamente fatto il giudice di prime cure, sul consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il professionista, chiamato ad una prestazione di mezzi e non di risultato, non è
tenuto a garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente ed il danno derivante da eventuali sue omissioni è ravvisabile solo se, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza di esse, il risultato sarebbe stato, con elevato grado di giudizio, conseguito. Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di essa, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e a lui favorevole (tra le tante, Cass. 2019 n. 25778, Cass. 2017 n.
12038, Cass. 2016, n. 22882). In particolare, per l'avvocato, nel caso di omesso compimento di condotte che avrebbero potuto produrre un vantaggio,
l'affermazione di responsabilità implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto da lui essere proposta e/o diligentemente curata (cfr. Cass. 25112/2017).
Tanto premesso, la prima doglianza si presenta meramente congetturale e già
compiutamente confutata dal c.t.u. il quale, in sede di chiarimenti alle 9
osservazioni delle parti, aveva evidenziato come la aerofotogrammetria del giugno del 1978, l'unica utilizzata nel suo elaborato, è quella fatta propria dagli enti pubblici come strumento di lavoro ed è supportata da “tutte le tolleranze, la conformità alle norme proposte dalla , i controlli Organizzazione_1
effettuati e tutti i parametri che rendono la mappa utilizzabile come strumento di riferimento”. Del resto, come le altre parti hanno opportunamente evidenziato, lo stesso appellante, contraddittoriamente, pur prospettando possibili “alterazioni” dei dati forniti dalle riprese aeree, ha al contempo chiesto di valorizzare il contenuto della perizia stragiudiziale del 13.5.2014 da lui commissionata e che solo su di esse si fonda.
Venendo al motivo di gravame in cui viene lamentata, per l'appunto, la omessa valutazione delle conclusioni rassegnate dal redattore di tale perizia stragiudiziale, tale , non può non ribadirsi, in primo luogo, che Persona_2
l'elaborato in questione è un accertamento di parte, che non muta tale natura solo perché effettuato da un dipendente della ossia della società Org_2
che aveva materialmente curato la realizzazione della aerofotogrammetria
“ufficiale” del 1978.
In ogni caso esso si presenta ben poco utile in quanto limitato alla comparazione
“a tavolino” della aerofotogrammetria del 1978 e di un'altra curata dall del giugno del 1987, ossia a Organizzazione_3 distanza quantomeno di nove anni, come si dirà, dall'epoca di edificazione del fabbricato (si vedano, al riguardo, gli ulteriori e condivisibili rilievi critici
Pers all'elaborato a firma mossi dal c.t.p. del convenuto, arch. in Per_2
particolare con riferimento alla non utilità di una misurazione effettuata tenendo conto di una “linea mediana” fittizia tra le linee di battigia rilevate nelle due riprese aeree).
Ben più affidabile è l'attività svolta dal c.t.u. in quanto accompagnata dal rilievo in 10
loco del fabbricato con strumentazione GPS, effettuata utilizzando come riferimenti sia i fabbricati ad esso adiacenti ed esistenti nell'ortofoto del giugno del 1978, la più vicina all'epoca di edificazione del manufatto, che due punti fiduciali. Né rispetto a tale rilievo, al di là delle sterili doglianze di cui al superiore punto d) – rispetto alle quali basti dire che i punti fiduciali sono stati indicati con precisione nell'allegato C) della perizia, e che il perito ha chiarito che, ai fini dell'incarico, non era necessario “sviluppare” le misure del fabbricato, riprodotto in scala negli allegati al suo elaborato - risultano essere state mosse specifiche contestazioni che ne possano inficiare la correttezza.
L'appellante, peraltro, nell'invocare genericamente la necessità di ulteriori, non meglio specificati, accertamenti, non si confronta con il fatto che le conclusioni dell'ausiliario si fondano su una triplice verifica compiuta dapprima, e in via principale, sovrapponendo il rilievo del fabbricato con la aerofotogrammetria del giugno del 1978, ma poi anche con lo stralcio tratto dal Sistema Informatico
Demaniale e, da ultimo, con quello del Piano Regolatore Generale del Comune di
Castelvetrano e che tali comparazioni, in tutti i casi, hanno confermato l'ubicazione dell'immobile abusivo all'interno della fascia di inedificabilità assoluta.
Quanto alla doglianza fondata sul modestissimo e lento arretramento del tratto di costa antistante al fabbricato rilevabile nel 1997 rispetto alla situazione ritratta nella aerofotogrammetria del giugno del 1978, va osservato che l'utilizzo in via diretta di quest'ultima ripresa aerea, assai prossima all'epoca di effettiva realizzazione dell'immobile (quest'ultimo, pur dichiarato nella istanza di sanatoria edilizia e nell'allegato atto notorio come edificato nel marzo 1978, non compare in essa ma lo stesso nell'incarico affidato alla ne ha Pt_1 CP_6 collocato la costruzione nell'anno 1979), esclude una non affidabilità dei risultati della verifica. 11
Non si ravvisano, in conclusione, i presupposti per rinnovare le operazioni peritali.
Del resto, a monte di ogni altro rilievo, va rimarcato che l'eventuale incertezza sulla sanabilità o meno del fabbricato in questione - edificato in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo ed oggetto di una istanza di sanatoria basata, per come evidenziato dal c.t.u., su dati incongrui (stante l'erronea indicazione delle particelle catastali, della data di ultimazione dei lavori e della piena conformità
planimetrica) - non potrebbe che portare a confermare la decisione impugnata posto che spetta alla parte che si assume danneggiata la prova del nesso causale. Né si vede perché il giudizio controfattuale possa ritenersi soddisfatto, come sembrerebbe pretendere l'appellante, da una percentuale di probabilità anche non elevata, in deroga del generale criterio del “più probabile che non” che si applica ad ogni ambito della responsabilità civile (v. Cass. 26516/2020).
Il rigetto della impugnazione già in relazione all'an della pretesa risarcitoria dispensa sia dall'esame dei profili attinenti al quantum – tanto più che fu una libera scelta del non dare adempimento all'ordine di demolizione del Pt_1
fabbricato, che peraltro, risulta ancora integro e, per come addotto dalla difesa del senza contestazioni, attuale luogo di residenza dell'appellante – CP_1
sia dal vaglio della domanda di garanzia avanzata dal . CP_1
Secondo le regole generali, il va condannato a rifondere le spese di Pt_1
lite di questo grado sostenute dalle altre parti, comprese quelle del terzo chiamato, tenuto conto che la chiamata è dipesa dalla domanda (da ultimo Cass.
10364/2023) e che nell'atto di gravame è stata anzi sollecitata la condanna diretta della compagnia assicurativa in favore dell'appellante.
Tali spese si liquidano nelle misure indicate in dispositivo, applicando parametri tariffari prossimi ai minimi attesa la modesta complessità del giudizio.
P.Q.M.
12
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
445/2020 emessa dal Tribunale di Marsala il 12-14 agosto 2020.
Condanna l'appellante a rifondere a e alla Controparte_1 Controparte_2
le spese del presente grado di giudizio, che liquida a favore di ciascuna di
[...]
tali parti in euro 7.200,00, oltre spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, C.P.A. e
I.V.A. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Palermo, 19.4.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rossana Guzzo dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, composta dai magistrati:
dott. Giuseppe Lupo Presidente
dott. ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n. 1323 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano C.F._1
Sammartano;
appellante
E
, nato a [...] il [...] (C. F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Erminia Signorello;
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Marco Siragusa;
2
appellati
E NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3
, in primo grado rappresentata e difesa dall'avv. Debora C.F._3
De Simone
contumace in questo grado
CONCLUSIONI dell'appellante: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN VIA PRELIMINARE: -dichiarare il difetto di legittimazione attiva della sig.ra , Controparte_3 in applicazione dell'istituto dell'accessione, essendo stata l'opera costruita sul suolo di proprietà
esclusiva del sig. , unico destinatario peraltro delle ordinanze Sindacali n. 12 e Parte_1
14 impugnate dinanzi al TAR Sicilia. IN VIA ISTRUTTORIA: - disporre la nomina di un nuovo CTU,
al fine di accertare alla data di costruzione dell'immobile de quo (1978-1979) la distanza del
predetto immobile dalla linea della costa e di quantificare in ogni caso il danno subito dall'odierno
appellante, per la condotta negligente dell'avv. , rapportato al valore commerciale CP_1 dell'immobile, alle spese legali sostenute per la presentazione dei ricorsi al TAR, alle spese
effettuate in favore del astelvetrano per la domanda di sanatoria ed infine ai costi da CP_4
sostenere per la demolizione del fabbricato, oltre agli importi pagati e da pagare a titolo di sanzioni
amministrative in favore del Comune di Castelvetrano. NEL MERITO: - in riforma parziale della
sentenza impugnata: - ritenere e dichiarare, atteso l'accertamento della responsabilità
Controparte_ professionale dell'avv. , il quale non ha adoperato la dovuta diligenza nell'esercizio
del mandato conferitogli, causando la perdita del diritto dell'odierno appellante di richiedere e di
ottenere l'annullamento dell'ordinanza n. 12/94 di demolizione e dell'ordinanza n. 14/95 di
acquisizione al patrimonio del Comune di Castelvetrano dell'immobile in questione, sussistente il
relativo nesso eziologico ai fini del riconoscimento dell'obbligazione risarcitoria;
- condannare,
conseguentemente, il professionista al risarcimento dei danni subiti dall'appellante nella misura
complessiva di euro 209.744,96 o nella misura che verrà quantificata dall'odierno Collegio 3
Giudicante, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
- condannare la società assicuratrice a manlevare il professionista, pagando Controparte_2
direttamente in favore del sig. la suddetta somma di denaro pari a euro 209.744,96 o Pt_1 quell'altra che verrà quantificata, a titolo di risarcimento del danno patito, con gli interessi legali e la
rivalutazione monetaria, oltre alle spese legali sostenute;
- condannare le parti avverse, in solido tra
loro, al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI dell'appellato : “..preliminarmente si insiste in tutto quanto CP_1
dedotto ed eccepito in comparsa e nella comparsa conclusionale e memoria di replica, nonché
all'udienza di discussione del 21.10.2022 ed in particolare nelle eccezioni di inammissibilità e/o
improponibilità dell'appello del Sig. per violazione dell'art. 342 cpc e dell'art. Parte_1
348 cpc. Si oppone, inoltre alla richiesta di estromissione della Sig.ra nonché alla CP_3 istanza dell'appellante di nomina di nuovo CTU in quanto inammissibile e comunque infondate in
fatto ed in diritto e per le motivazioni tutte di cui all'atto di parte da intendersi integralmente ripetuto
e trascritto. Nel merito, chiede che venga dichiarato comunque infondato in fatto ed in diritto l'atto di
appello proposto dal Sig. e, quindi, che vengano rigettate le domande svolte Parte_1 contro l'Avv. ; In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della Controparte_1
domanda attrice in tutto o in parte, chiede che venga dichiarato e ritenuto, rigettando tutte le
Controparte_ eccezioni e le domande svolte contro l'Avv. dall' , in quanto Controparte_5
Controparte_ infondate, che quest'ultima è tenuta a garantire l'Avv. e, per l'effetto, condannare il
terzo chiamato a manlevare per intero l'odierno appellato, per quanto fosse Controparte_5 eventualmente tenuto a pagare in favore dell'appellante, ivi compresa l'eventuale condanna alle
spese legali. Con vittoria dei compensi di causa”.
CONCLUSIONI della “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_2
appello di Palermo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta: 1. dichiarare inammissibile 4
e/o improcedibile l'atto di appello a mente dell'art.348-bis cod. proc. civ., poiché privo di una
ragionevole probabilità di essere accolto;
2. in subordine, dichiarare comunque infondato in fatto ed
in diritto l'atto di appello proposto dal sig. avverso la sentenza n.445/2020 del Parte_1
14 agosto 2020, resa dal tribunale di Marsala nel procedimento RG n. 1625/2017/CC e, per
l'effetto, confermare integralmente la detta sentenza;
3. nel caso in cui la Corte di appello dovesse
ritenere in tutto o in parte fondate le domande dell'appellante, rigettare in ogni caso la domanda di
condanna effettuata direttamente dal sig.
contro
Parte_1 Controparte_2
4. nel caso in cui la Corte di appello dovesse ritenere in tutto o in parte fondate le domande
Controparte_ dell'appellante, e l'avv. dovesse avere riproposto in appello le sue domande contro
e/o comunque la Corte di appello ritenesse di dovere conoscere Controparte_2
delle dette domande, accogliere le eccezioni formulate da
contro
Controparte_2
Controparte_ l'avv. e, per l'effetto ed anche in riforma della sentenza n. 445/2020 del 14 agosto
2020, resa dal tribunale di Marsala nel procedimento RG n. 1625/2017/CC: a) accertare e
dichiarare che il sinistro per cui è causa non è coperto dalla polizza n. 36680344 e n. 132637044, in
quanto la denuncia del sinistro all' è stata effettuata ben dopo la scadenza delle polizze Parte_2
Controparte_ medesime, e, comunque, il fatto colposo posto in essere dall'avv. non è coperto
dalle polizze succitate;
b) respingere, in ogni caso, per le ragioni di cui in narrativa, e con
qualsivoglia statuizione ritenuta congrua, utile e/o opportuna, TUTTE le domande formulate dalle
altre parti del giudizio contro c) respingere, in ogni caso, per le Controparte_2
ragioni di cui in narrativa, e con qualsivoglia statuizione ritenuta congrua, utile e/o opportuna,
TUTTE le domande formulate dalle altre parti del giudizio contro l'avv. ; d) Controparte_1 respingere TUTTE le domande formulate dai sig.ri con l'atto di citazione introduttivo del Pt_1 giudizio e dell'atto di appello;
e) nel caso di ritenuta sussistenza della responsabilità, totale o
Controparte_ parziale, dell'avv. , e nell'ipotesi di ritenuta operatività della polizza assicurativa: ➢ accertare e dichiarare, che la garanzia assicurativa è prescritta ex art. 2952 cod. Civ..➢ in subordine, accertare e dichiarare che le somme dovute dall' dovranno essere Parte_3
Controparte_ proporzionalmente ridotte a mente dell'art. 1898 cod. civ., per avere l'avv. violato 5
l'obbligo di comunicazione periodica della dichiarazione dei redditi all' ; ➢ accertare e Parte_3
dichiarare che, in ogni caso, la polizza non copre i danni non patrimoniali, escludendo, dunque che
Controparte_ l'Assicuratrice debba manlevare l'avv. per tali danni;
➢ accertare e dichiarare che
Controparte_ l'avv. non ha diritto a che sia manlevato dalle spese legali sostenute e sostenende, per non avere concordato con l' il nome del difensore;
➢ in alcun caso condannare Parte_3
l' a rispondere oltre il massimale di polizza di € 1.500.000,00, al netto: (i) di eventuali Parte_3 altri sinistri che lo abbiano medio tempore eroso;
significandosi, in particolare, che l'avv.
[...]
ha in corso altri contenziosi per responsabilità civile;
(ii) e della franchigia fissa di € CP_1
1.000,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con citazione notificata il 29 maggio 2017 i coniugi e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Marsala l'avv. Controparte_3
affinché venisse riconosciuta la responsabilità professionale di Controparte_1 quest'ultimo – per non avere coltivato, omettendo di presentare nuove istanze di fissazione di udienza e, così, determinandone la perenzione, i procedimenti da loro promossi col patrocinio del medesimo davanti al TAR Sicilia avverso dapprima l'ordinanza di demolizione e poi quella di acquisizione al patrimonio dell'ente emesse dal Comune di Castelvetrano in relazione ad un fabbricato di proprietà del sito nel territorio di tale Comune, località Triscina, via Pt_1
81 bis, su terreno distinto in catasto alle particelle n. 700, 708 e 716 del foglio di mappa 171 – con condanna del convenuto al risarcimento del danno da essi patito.
Il , nel costituirsi, negava l'addebito, sostenendo che era stato una CP_1
scelta ponderata dei clienti quella di non portare avanti i ricorsi, stante l'assenza di effettive probabilità di accoglimento, e di confidare piuttosto nella inerzia del nel dare esecuzione alle ordinanze, e, in ogni caso, CP_4 6
contestava la stessa sussistenza di un danno, evidenziando che l'immobile non era stato demolito e che gli attori ne avevano continuato a godere;
otteneva di chiamare in garanzia la società dalla Controparte_2
quale chiedeva, in caso di condanna, di essere manlevato in forza delle polizze di copertura dalla responsabilità civile con essa stipulate.
La compagnia assicurativa si costituiva contestando la fondatezza della domanda principale e, in ogni caso, di quella di garanzia, adducendo, a tale riguardo, la non operatività delle polizze sotto una pluralità di profili.
Con sentenza n.445 del 12-14 agosto 2020 il Tribunale adito rigettava le domande avanzate dagli attori e li condannava a rifondere le spese di lite sostenute dal convenuto e dal terzo chiamato, dichiarando assorbito l'esame della domanda di manleva.
Contro la decisione ha proposto appello solo , formulando Parte_1
il petitum riportato in epigrafe. è rimasta contumace. Controparte_3
Ha resistito il , adducendo, in via preliminare, l'inammissibilità, ai CP_1 sensi dell'art.342 c.p.c., del gravame di cui ha, comunque, chiesto il rigetto. In subordine, ha riproposto la domanda di garanzia nei confronti della CP_2
[...]
Quest'ultima, a sua volta, nel costituirsi ha domandato che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile, improcedibile e, comunque, non fondata;
in via gradata, ha ripresentato le difese volte a contrastare la domanda di manleva.
La causa, trattata in modalità scritta, è stata assunta in decisione il 3 ottobre
2023 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Va innanzitutto rilevato che la richiesta di formale estromissione dal giudizio di
[...]
va disattesa alla luce della prospettazione originaria stante che Controparte_3
entrambi gli attori si era qualificati come committenti, in relazione ai diversi ricorsi 7
presentati al TAR, della prestazione professionale affidata al Signorello.
Ciò posto, va premesso che il giudice di prime cure ha fondato la decisione sulla considerazione che, pur potendosi ritenere dimostrato l'addebito di negligenza ascritto al convenuto, esso non può ritenersi foriero dei lamentati danni atteso che le impugnazioni innanzi al giudice amministrativo, ove anche diligentemente coltivate dal professionista, non avrebbero avuto ragionevoli possibilità di accoglimento in quanto il fabbricato del non era suscettibile di alcuna Pt_1
sanatoria essendo stato realizzato nella fascia di metri 150 dalla battigia, fascia sottoposta a divieto assoluto di edificabilità ai sensi della L.R. n.78 del 1976. Ha
fondato tale dato fattuale sulla scorta degli accertamenti compiuti dal c.t.u. all'uopo nominato, ing. Per_1
L'impugnazione contesta la correttezza di tali accertamenti formulando alcune doglianze che possono così sintetizzare: a) la restituzione delle foto aeree eseguite nel giugno 1978 e nel giugno del 1987 nella zona in cui insiste il fabbricato venne effettuata col sistema di proiezione di Gauss-Boaga Sistema
Nazionale Fuso 33 ed alcuni parametri di volo (altezza, velocità, inclinazione, umidità etc.) “avrebbero potuto alterare” la corretta distanza ricavabile dalla sovrapposizione di esse con il rilievo del fabbricato eseguito dal c.t.u. con strumentazione G.P.S.; b) il c.t.u. non aveva attribuito rilievo al contenuto della perizia extragiudiziale del 13.5.2014 versata in atti e che gli attori avevano commissionato alla stessa impresa, la autrice delle CP_6 aerofotogrammetrie “ufficiali” utilizzate dalla Regione Siciliana e dai Comuni dell'isola, secondo la quale la distanza tra la linea di costa e l'immobile de quo si collocava mediamente intorno ai 150 mt. sia nel 1978 che nel 1987, salvo che per una piccolissima porzione del fabbricato per cui si registrava un minimo
“sconfinamento”, compreso tra 0,80/1,20 mt., da annoverare nelle tolleranze cartografiche;
c) il c.t.u. non aveva tenuto conto che la linea della battigia nelle 8
due riprese aeree presentava una variazione che, in corrispondenza del fabbricato del era consistita nel fatto che nel 1987 la costa presentava Pt_1
un arretramento di circa 2,50-3,00 mt.; d) il c.t.u., pur eseguendo il rilievo dell'immobile, non aveva fornito una misurazione analitica della sua distanza dalla battigia né lo aveva riportato nella mappa catastale riferita all'epoca dell'abuso edilizio. Complessivamente, l'appellante deduce che, poiché anche in base alle misurazioni dell'ausiliario il fabbricato “è prossimo al rispetto delle condizioni di edificabilità”, sarebbero state necessarie indagini più approfondite;
contesta, altresì, il valore attribuito all'immobile ai fini del risarcimento.
Le superiori doglianze si presentano infondate.
Non appare necessario soffermarsi, avendolo già ampiamente fatto il giudice di prime cure, sul consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il professionista, chiamato ad una prestazione di mezzi e non di risultato, non è
tenuto a garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente ed il danno derivante da eventuali sue omissioni è ravvisabile solo se, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza di esse, il risultato sarebbe stato, con elevato grado di giudizio, conseguito. Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di essa, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e a lui favorevole (tra le tante, Cass. 2019 n. 25778, Cass. 2017 n.
12038, Cass. 2016, n. 22882). In particolare, per l'avvocato, nel caso di omesso compimento di condotte che avrebbero potuto produrre un vantaggio,
l'affermazione di responsabilità implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto da lui essere proposta e/o diligentemente curata (cfr. Cass. 25112/2017).
Tanto premesso, la prima doglianza si presenta meramente congetturale e già
compiutamente confutata dal c.t.u. il quale, in sede di chiarimenti alle 9
osservazioni delle parti, aveva evidenziato come la aerofotogrammetria del giugno del 1978, l'unica utilizzata nel suo elaborato, è quella fatta propria dagli enti pubblici come strumento di lavoro ed è supportata da “tutte le tolleranze, la conformità alle norme proposte dalla , i controlli Organizzazione_1
effettuati e tutti i parametri che rendono la mappa utilizzabile come strumento di riferimento”. Del resto, come le altre parti hanno opportunamente evidenziato, lo stesso appellante, contraddittoriamente, pur prospettando possibili “alterazioni” dei dati forniti dalle riprese aeree, ha al contempo chiesto di valorizzare il contenuto della perizia stragiudiziale del 13.5.2014 da lui commissionata e che solo su di esse si fonda.
Venendo al motivo di gravame in cui viene lamentata, per l'appunto, la omessa valutazione delle conclusioni rassegnate dal redattore di tale perizia stragiudiziale, tale , non può non ribadirsi, in primo luogo, che Persona_2
l'elaborato in questione è un accertamento di parte, che non muta tale natura solo perché effettuato da un dipendente della ossia della società Org_2
che aveva materialmente curato la realizzazione della aerofotogrammetria
“ufficiale” del 1978.
In ogni caso esso si presenta ben poco utile in quanto limitato alla comparazione
“a tavolino” della aerofotogrammetria del 1978 e di un'altra curata dall del giugno del 1987, ossia a Organizzazione_3 distanza quantomeno di nove anni, come si dirà, dall'epoca di edificazione del fabbricato (si vedano, al riguardo, gli ulteriori e condivisibili rilievi critici
Pers all'elaborato a firma mossi dal c.t.p. del convenuto, arch. in Per_2
particolare con riferimento alla non utilità di una misurazione effettuata tenendo conto di una “linea mediana” fittizia tra le linee di battigia rilevate nelle due riprese aeree).
Ben più affidabile è l'attività svolta dal c.t.u. in quanto accompagnata dal rilievo in 10
loco del fabbricato con strumentazione GPS, effettuata utilizzando come riferimenti sia i fabbricati ad esso adiacenti ed esistenti nell'ortofoto del giugno del 1978, la più vicina all'epoca di edificazione del manufatto, che due punti fiduciali. Né rispetto a tale rilievo, al di là delle sterili doglianze di cui al superiore punto d) – rispetto alle quali basti dire che i punti fiduciali sono stati indicati con precisione nell'allegato C) della perizia, e che il perito ha chiarito che, ai fini dell'incarico, non era necessario “sviluppare” le misure del fabbricato, riprodotto in scala negli allegati al suo elaborato - risultano essere state mosse specifiche contestazioni che ne possano inficiare la correttezza.
L'appellante, peraltro, nell'invocare genericamente la necessità di ulteriori, non meglio specificati, accertamenti, non si confronta con il fatto che le conclusioni dell'ausiliario si fondano su una triplice verifica compiuta dapprima, e in via principale, sovrapponendo il rilievo del fabbricato con la aerofotogrammetria del giugno del 1978, ma poi anche con lo stralcio tratto dal Sistema Informatico
Demaniale e, da ultimo, con quello del Piano Regolatore Generale del Comune di
Castelvetrano e che tali comparazioni, in tutti i casi, hanno confermato l'ubicazione dell'immobile abusivo all'interno della fascia di inedificabilità assoluta.
Quanto alla doglianza fondata sul modestissimo e lento arretramento del tratto di costa antistante al fabbricato rilevabile nel 1997 rispetto alla situazione ritratta nella aerofotogrammetria del giugno del 1978, va osservato che l'utilizzo in via diretta di quest'ultima ripresa aerea, assai prossima all'epoca di effettiva realizzazione dell'immobile (quest'ultimo, pur dichiarato nella istanza di sanatoria edilizia e nell'allegato atto notorio come edificato nel marzo 1978, non compare in essa ma lo stesso nell'incarico affidato alla ne ha Pt_1 CP_6 collocato la costruzione nell'anno 1979), esclude una non affidabilità dei risultati della verifica. 11
Non si ravvisano, in conclusione, i presupposti per rinnovare le operazioni peritali.
Del resto, a monte di ogni altro rilievo, va rimarcato che l'eventuale incertezza sulla sanabilità o meno del fabbricato in questione - edificato in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo ed oggetto di una istanza di sanatoria basata, per come evidenziato dal c.t.u., su dati incongrui (stante l'erronea indicazione delle particelle catastali, della data di ultimazione dei lavori e della piena conformità
planimetrica) - non potrebbe che portare a confermare la decisione impugnata posto che spetta alla parte che si assume danneggiata la prova del nesso causale. Né si vede perché il giudizio controfattuale possa ritenersi soddisfatto, come sembrerebbe pretendere l'appellante, da una percentuale di probabilità anche non elevata, in deroga del generale criterio del “più probabile che non” che si applica ad ogni ambito della responsabilità civile (v. Cass. 26516/2020).
Il rigetto della impugnazione già in relazione all'an della pretesa risarcitoria dispensa sia dall'esame dei profili attinenti al quantum – tanto più che fu una libera scelta del non dare adempimento all'ordine di demolizione del Pt_1
fabbricato, che peraltro, risulta ancora integro e, per come addotto dalla difesa del senza contestazioni, attuale luogo di residenza dell'appellante – CP_1
sia dal vaglio della domanda di garanzia avanzata dal . CP_1
Secondo le regole generali, il va condannato a rifondere le spese di Pt_1
lite di questo grado sostenute dalle altre parti, comprese quelle del terzo chiamato, tenuto conto che la chiamata è dipesa dalla domanda (da ultimo Cass.
10364/2023) e che nell'atto di gravame è stata anzi sollecitata la condanna diretta della compagnia assicurativa in favore dell'appellante.
Tali spese si liquidano nelle misure indicate in dispositivo, applicando parametri tariffari prossimi ai minimi attesa la modesta complessità del giudizio.
P.Q.M.
12
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
445/2020 emessa dal Tribunale di Marsala il 12-14 agosto 2020.
Condanna l'appellante a rifondere a e alla Controparte_1 Controparte_2
le spese del presente grado di giudizio, che liquida a favore di ciascuna di
[...]
tali parti in euro 7.200,00, oltre spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, C.P.A. e
I.V.A. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Palermo, 19.4.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rossana Guzzo dott. Giuseppe Lupo