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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/12/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1842/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 02 dicembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa EL NN, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. LETIZIA ZABARONI con la parte Parte_1 personalmente;
- per parte resistente IL SPA +3: l'avv. GIANLUCA Controparte_1 CP_2
POLI.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte ricorrente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 06/11/2025.
Il procuratore di parte resistente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 06/11/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, deduzioni e allegazioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza. N. 1842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, nella persona del giudice unico Dott.ssa EL NN, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1842/2024 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Letizia Parte_1 C.F._1
AB del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via Delle
Olimpiadi n. 13, giusta procura in atti;
- parte ricorrente - contro
(C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore,
(C.F. ), Controparte_4 C.F._2
(C.F. , Controparte_5 C.F._3
(C.F. ), Controparte_6 C.F._4 tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra di loro, dall'avv. Caterina Malavenda del Foro di Lodi e dall'avv. Gianluca Poli del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Barberino del Mugello, Piazza Cavour n. 73, giusta procura in atti;
- parte resistente -
Oggetto: responsabilità extracontrattuale - risarcimento del danno da diffamazione.
Conclusioni di parte ricorrente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 06/11/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
In via istruttoria: omissis
Nel merito condannare , quale società editrice de , il Dott. e il CP_7 Controparte_3 Controparte_4
Dott. quali direttori dello stesso quotidiano, e il Sig. , quale CP_5 Controparte_6 autore dell'articolo, in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Sig.ra per le causali di cui in narrativa da quantificarsi in euro Parte_1
100.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà stabilità dal giudice in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Conclusioni di parte resistente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 06/11/2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis: nel merito:
- rigettare, perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, tutte le domande ex adverso proposte;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Attivata senza esito positivo la procedura di negoziazione assistita, con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. ha convenuto in giudizio la (per Parte_1 Controparte_8 brevità, , nonché il sig. e il sig. quali direttori dello Controparte_7 Controparte_4 CP_5 stesso quotidiano, oltre che il sig. quest'ultimo quale autore dell'articolo, per Controparte_6 sentirli condannare, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati nell'importo complessivo di € 100.000,00 – subiti in conseguenza della pubblicazione di un articolo apparso su in data 25/10/2023. Controparte_3
In particolare, a sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze:
- nel mese di giugno 2023, in occasione della mostra “I Bagliori Nella Magia”, tenutasi presso la villa medicea La Magia di Quarrata dal 24 settembre al 1° ottobre 2023, la sig.ra , di Parte_1 professione pittrice, ha realizzato un catalogo antologico della propria vita artistica, contenente contributi di alcuni esperti di arte, tra cui il prof. Persona_1
- in particolare, la sig.ra aveva commissionato al prof. la redazione di un testo critico Pt_1 Per_1 da inserire nel proprio catalogo e pertanto, a fronte dell'opera prestata da quest'ultimo, la ricorrente gli aveva corrisposto un importo pari ad € 5.000,00-;
- ebbene, in data 25/10/2023 il Fatto Quotidiano pubblicava un articolo a firma del giornalista dal titolo “SGARBI, ECCO I FAVORI RETRIBUITI E I RIMBORSI DUBBI” Controparte_6
e sottotitolo “Seleziona l'artista AT per la Biennale e lei gli paga 4.500,00”; nel testo dell'articolo si legge che “l'artista tre opere alla Pro Biennale -si legge nei Parte_1 giornali ad aprile- l'artista selezionata a Venezia da che fa parte della giuria. Le opere Per_1 saranno esposte dal 5 al 9 maggio nel Padiglione Spoleto. Un mese dopo, il 6 giugno, la pittrice bonifica a 2.500,00 euro, altri 1.000,00 il 20 giugno ed ancora 1.000,00 il 27 giugno”; Per_1
- ritenuto che l'articolo de quo riportasse una notizia del tutto falsa - atteso che la sig.ra Pt_1 aveva sì pagato il prof. ma solo ed esclusivamente per la redazione del testo critico da Per_1 inserire nel proprio catalogo e non per essere selezionata a Venezia - parte ricorrente richiedeva formale ed immediata rettifica dell'articolo in questione;
dunque, in data 28/10/2023 seguiva la pubblicazione del seguente testo: “non abbiamo scritto che c'è un nesso causale tra la selezione dell'artista da parte di e il successivo pagamento di lei a lui per una prestazione, qualunque Per_1 essa sia. Abbiamo riportato due fatti che sono avvenuti e documentati. Se poi la mostra della signora è saltata non dipende da noi, la scelta non è nostra”, ritenuto dalla ricorrente non assimilabile ad una rettifica così come disciplinata dall'art. 8 della legge sulla Stampa.
Tanto premesso in fatto e ribadita la non veridicità dei fatti riportati nell'articolo pubblicato, oltre che il loro carattere diffamatorio, parte ricorrente ha dedotto che la diffusione del suddetto scritto le avrebbe arrecato sia danni patrimoniali – con evidenti ripercussioni economiche negative sulla propria attività – sia danni non patrimoniali, insistendo quindi per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/01/2025 si sono costituiti in giudizio la (per brevità, , il sig. , Controparte_8 Controparte_7 Controparte_4 il sig. e il sig. eccependo in via preliminare Controparte_5 Controparte_6
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, nel merito contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, sia in punto di an che di quantum debeatur; in particolare, con riferimento al contenuto dell'articolo oggetto di contestazione, parte resistente, premessa la riconducibilità dell'attività svolta dal giornalista nell'ambito del giornalismo d'inchiesta, ha evidenziato l'assenza di qualsivoglia nesso di causalità tra i due fatti incontestati ivi riportati – ovvero, la partecipazione della sig.ra alla mostra Pro Biennale e il versamento, da Pt_1 parte di quest'ultima, dell'importo di € 4.5000,00 in favore del sig. - con ciò escludendo il Per_1 carattere diffamatorio dello scritto;
del pari, anche nel catenaccio dell'articolo (“seleziona l'artista
AT per la Biennale e lei gli paga € 4.500”) mancherebbe una correlazione eziologica tra i due fatti.
Rilevato, altresì, che il giornalista, al momento della scrittura dell'articolo, non era a conoscenza del fatto che i tre bonifici fossero stati effettuati a titolo di corrispettivo per la redazione del testo critico ed evidenziato l'assoluto difetto di prova in ordine ai lamentati danni, parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice ha disposto procedersi con l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
preso atto, quindi, dell'esito negativo della procedura stragiudiziale e concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c.-, la causa è stata istruita documentalmente;
dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
1. Fatta applicazione del principio processuale della ragione più liquida così come desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.-, le domande risarcitorie formulate da parte attrice risultano infondate già in punto di an debeatur e, pertanto, devono essere rigettate. agisce in giudizio al fine di sentire condannare la società , nonché i Parte_1 CP_7 direttori del giornale e oltre che il giornalista al Controparte_4 CP_5 Controparte_6 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della pubblicazione di un articolo dal contenuto asseritamente diffamatorio apparso su in data Controparte_3
25/10/2023.
1.1. Ebbene, occorre primariamente ricordare che i presupposti individuati e ribaditi, con orientamento consolidato, dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica sono: (a) l'interesse pubblico alla conoscenza delle notizie diffuse, (b) la correttezza dell'esposizione dei fatti – c.d. “continenza formale” – e, infine, (c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti.
In tale contesto, quale species del genus dell'attività di informazione, assume particolare rilievo il c.d. “giornalismo di inchiesta”, il quale differisce dal giornalismo ordinario di informazione nella misura in cui il giornalista d'inchiesta non si limita alla divulgazione della notizia ma provvede egli stesso alla raccolta autonoma e diretta dell'informazione, tratta da fonti riservate e non, con un lavoro personale di organizzazione, collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico (cfr. Cass. Civ. n. 12773/2024).
E' proprio alla luce delle sue caratteristiche intrinseche che al giornalismo di inchiesta è riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia (Cass. Civ. n. 4036/2021;
Cass. Civ. n. 2604/2023).
Invero, come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “per quanto concerne il giornalismo di inchiesta e di approfondimento, se la verità dei fatti va sempre rispettata, ovvero se i fatti vanno riferiti così come sono stati appresi, non può confiscarsi al giornalista il diritto- dovere di analizzarli, di interpretarli, di porli in correlazione l'uno con l'altro prospettando una chiave di lettura, che è il proprium della sua attività - pur sempre nel rispetto dei limiti esterni della pertinenza e della continenza.
Nel giornalismo di inchiesta o di approfondimento, i fatti devono essere esposti nel rispetto del criterio della verità, ma poi possono essere letti e messi in correlazione tra loro con quel contributo di originalità che è dato proprio dall'approfondimento giornalistico, che può essere anche teso allo sviluppo di una tesi della quale si cerca il riscontro nello sviluppo dell'inchiesta.
Ciò che conta, ai fini della esclusione di una colorazione diffamatoria del giornalismo di inchiesta è che i due elementi - verità dei fatti riferiti, analisi ed interpretazione degli stessi da parte del giornalista - non vengano confusi all'interno dell'articolo, disorientando il lettore ed alterando la sua percezione, ovvero che rimanga chiaro, all'interno dell'articolo, quali sono i fatti obiettivi e quali sia la lettura che di essi dà il giornale, e la valutazione che ne trae
(Cass. Civ. n. 15755/2024).
1.2. Tanto premesso e considerato e venendo alla fattispecie che ci occupa, nel caso di specie l'attività svolta dal giornalista come correttamente osservato da parte Controparte_6 resistente, può ritenersi pienamente rientrante nell'alveo del giornalismo d'inchiesta; quest'ultimo, difatti, ha ricevuto le informazioni, poi riversate nell'articolo pubblicato il 25/10/2023, da una fonte riservata, come si evince dalle comunicazioni e-mail prodotte in atti (cfr. docc. 3), 6) e 7) di parte resistente) e ciò nell'ambito di un'ampia indagine giornalistica tesa ad approfondire le attività professionali svolte dal prof. parallelamente all'incarico di sottosegretario al Persona_1
Ministero della Cultura;
dunque, l'attenzione manifestata dal giornalista nei confronti dell'odierna ricorrente è limitata e si inserisce proprio nel filone della predetta attività di indagine.
Venendo, quindi, alla parte dell'articolo oggetto del presente giudizio, lo stesso riporta le seguenti affermazioni:
“ “L'artista tre opere alla Pro Biennale” si legge sui giornali ad aprile, “l'artista Parte_1 selezionata a Venezia da che fa parte della giuria. Le opere saranno esposte dal 5 al 9 Per_1 maggio nel Padiglione Spoleto. Un mese dopo, il 6 giugno, la pittrice bonifica a 2.500 euro, Per_1 altri 1.000 euro il 20 giugno e ancora 1.000 euro il 27 giugno” (cfr. doc. 4 di parte ricorrente).
Ora, i due fatti riportati dalla porzione di articolo qui di interesse sono fatti realmente accaduti e incontestati: non è in discussione che abbia partecipato alla mostra Pro Biennale del Parte_1 maggio 2023 (come dalla stessa confermato nei propri scritti difensivi) ed è altrettanto documentato che la ricorrente abbia effettuato i suddetti bonifici in favore di (anche se per un Persona_1 importo di € 5.000,00 e non € 4.500,00). La correlazione tra i due eventi, sebbene non esplicitata espressamente da parte del giornalista, emerge, tuttavia, in modo chiaro dal loro semplice accostamento e dalla loro esposizione cronologica, la quale lascia, in realtà, pochi dubbi circa l'interpretazione dei fatti data dal giornalista: quest'ultimo – sebbene, lo si ribadisce, in modo allusivo, servendosi di un accostamento tra fatti – ipotizza che l'importo versato dalla pittrice in favore del prof. rappresenti il Per_1 corrispettivo versato a quest'ultimo (membro della giuria selezionatrice) per la sua partecipazione mostra Pro Biennale.
Tuttavia, la scelta del giornalista di porre in correlazione i due fatti – sebbene, solo indirettamente – rientra in quello che abbiamo già definito come il proprium tipico dell'attività del giornalismo di inchiesta, in quanto volto a proporre ipotesi e temi di indagine, purché ciò avvenga nel rispetto della continenza formale;
criterio che, nel caso di specie, non può che ritenersi pienamente rispettato, atteso che il giornalista non si è speso in valutazioni o commenti ulteriori, atti a confondere o fuorviare il lettore, limitandosi piuttosto all'accostamento cronologico di due fatti veri e pacifici, fornendo una propria lettura in chiave critica degli eventi esposti.
Pertanto, deve escludersi alcuna portata diffamatoria dell'articolo in questione nei confronti della sig.ra Pt_1
A ciò si aggiunga, ad ulteriore conferma dell'assenza di qualsivoglia contenuto diffamatorio presente nell'articolo de quo, la pubblicazione della rettifica richiesta dalla ricorrente e avvenuta in data 28/10/2023 con la quest'ultima ha avuto modo di chiarire le reali cause sottese ai bonifici effettuati in favore di nel pieno rispetto dell'art. 8 della legge n. 47/1948; ad essa è Persona_1 seguita, altresì, la puntualizzazione effettuata da parte del medesimo giornalista circa l'assenza di correlazione causale tra i due eventi, con ciò chiarendo ed escludendo definitivamente l'interpretazione dei fatti riportati così come larvatamente ipotizzata dallo stesso
[...]
. CP_6
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante l'insussistenza dell'an della pretesa risarcitoria avanzata, le domande devono essere rigettate.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste integralmente a carico di parte attrice.
Esse vengono liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (€ 100.000,00), della difficoltà delle questioni trattate, dell'esigua attività defensionale svolta, nonché della pronuncia della presente sentenza con il rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Medesimi parametri per le spese di mediazione, limitatamente alle sole fasi di attivazione e di negoziazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott.ssa EL NN, definitivamente pronunziando nel presente giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta le domande di parte ricorrente;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, liquidate in € 8.564,00
(€ 7.052,00 per compensi professionali + € 1.512,00 per spese di mediazione), oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia il 02 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa EL NN
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 02 dicembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa EL NN, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. LETIZIA ZABARONI con la parte Parte_1 personalmente;
- per parte resistente IL SPA +3: l'avv. GIANLUCA Controparte_1 CP_2
POLI.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte ricorrente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 06/11/2025.
Il procuratore di parte resistente conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 06/11/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, deduzioni e allegazioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza. N. 1842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, nella persona del giudice unico Dott.ssa EL NN, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1842/2024 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Letizia Parte_1 C.F._1
AB del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato, Via Delle
Olimpiadi n. 13, giusta procura in atti;
- parte ricorrente - contro
(C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore,
(C.F. ), Controparte_4 C.F._2
(C.F. , Controparte_5 C.F._3
(C.F. ), Controparte_6 C.F._4 tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra di loro, dall'avv. Caterina Malavenda del Foro di Lodi e dall'avv. Gianluca Poli del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Barberino del Mugello, Piazza Cavour n. 73, giusta procura in atti;
- parte resistente -
Oggetto: responsabilità extracontrattuale - risarcimento del danno da diffamazione.
Conclusioni di parte ricorrente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 06/11/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
In via istruttoria: omissis
Nel merito condannare , quale società editrice de , il Dott. e il CP_7 Controparte_3 Controparte_4
Dott. quali direttori dello stesso quotidiano, e il Sig. , quale CP_5 Controparte_6 autore dell'articolo, in solido tra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Sig.ra per le causali di cui in narrativa da quantificarsi in euro Parte_1
100.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà stabilità dal giudice in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Conclusioni di parte resistente:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 06/11/2025:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis: nel merito:
- rigettare, perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, tutte le domande ex adverso proposte;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Attivata senza esito positivo la procedura di negoziazione assistita, con ricorso ex art. 281 decies
c.p.c. ha convenuto in giudizio la (per Parte_1 Controparte_8 brevità, , nonché il sig. e il sig. quali direttori dello Controparte_7 Controparte_4 CP_5 stesso quotidiano, oltre che il sig. quest'ultimo quale autore dell'articolo, per Controparte_6 sentirli condannare, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali – quantificati nell'importo complessivo di € 100.000,00 – subiti in conseguenza della pubblicazione di un articolo apparso su in data 25/10/2023. Controparte_3
In particolare, a sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto le seguenti circostanze:
- nel mese di giugno 2023, in occasione della mostra “I Bagliori Nella Magia”, tenutasi presso la villa medicea La Magia di Quarrata dal 24 settembre al 1° ottobre 2023, la sig.ra , di Parte_1 professione pittrice, ha realizzato un catalogo antologico della propria vita artistica, contenente contributi di alcuni esperti di arte, tra cui il prof. Persona_1
- in particolare, la sig.ra aveva commissionato al prof. la redazione di un testo critico Pt_1 Per_1 da inserire nel proprio catalogo e pertanto, a fronte dell'opera prestata da quest'ultimo, la ricorrente gli aveva corrisposto un importo pari ad € 5.000,00-;
- ebbene, in data 25/10/2023 il Fatto Quotidiano pubblicava un articolo a firma del giornalista dal titolo “SGARBI, ECCO I FAVORI RETRIBUITI E I RIMBORSI DUBBI” Controparte_6
e sottotitolo “Seleziona l'artista AT per la Biennale e lei gli paga 4.500,00”; nel testo dell'articolo si legge che “l'artista tre opere alla Pro Biennale -si legge nei Parte_1 giornali ad aprile- l'artista selezionata a Venezia da che fa parte della giuria. Le opere Per_1 saranno esposte dal 5 al 9 maggio nel Padiglione Spoleto. Un mese dopo, il 6 giugno, la pittrice bonifica a 2.500,00 euro, altri 1.000,00 il 20 giugno ed ancora 1.000,00 il 27 giugno”; Per_1
- ritenuto che l'articolo de quo riportasse una notizia del tutto falsa - atteso che la sig.ra Pt_1 aveva sì pagato il prof. ma solo ed esclusivamente per la redazione del testo critico da Per_1 inserire nel proprio catalogo e non per essere selezionata a Venezia - parte ricorrente richiedeva formale ed immediata rettifica dell'articolo in questione;
dunque, in data 28/10/2023 seguiva la pubblicazione del seguente testo: “non abbiamo scritto che c'è un nesso causale tra la selezione dell'artista da parte di e il successivo pagamento di lei a lui per una prestazione, qualunque Per_1 essa sia. Abbiamo riportato due fatti che sono avvenuti e documentati. Se poi la mostra della signora è saltata non dipende da noi, la scelta non è nostra”, ritenuto dalla ricorrente non assimilabile ad una rettifica così come disciplinata dall'art. 8 della legge sulla Stampa.
Tanto premesso in fatto e ribadita la non veridicità dei fatti riportati nell'articolo pubblicato, oltre che il loro carattere diffamatorio, parte ricorrente ha dedotto che la diffusione del suddetto scritto le avrebbe arrecato sia danni patrimoniali – con evidenti ripercussioni economiche negative sulla propria attività – sia danni non patrimoniali, insistendo quindi per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/01/2025 si sono costituiti in giudizio la (per brevità, , il sig. , Controparte_8 Controparte_7 Controparte_4 il sig. e il sig. eccependo in via preliminare Controparte_5 Controparte_6
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, nel merito contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, sia in punto di an che di quantum debeatur; in particolare, con riferimento al contenuto dell'articolo oggetto di contestazione, parte resistente, premessa la riconducibilità dell'attività svolta dal giornalista nell'ambito del giornalismo d'inchiesta, ha evidenziato l'assenza di qualsivoglia nesso di causalità tra i due fatti incontestati ivi riportati – ovvero, la partecipazione della sig.ra alla mostra Pro Biennale e il versamento, da Pt_1 parte di quest'ultima, dell'importo di € 4.5000,00 in favore del sig. - con ciò escludendo il Per_1 carattere diffamatorio dello scritto;
del pari, anche nel catenaccio dell'articolo (“seleziona l'artista
AT per la Biennale e lei gli paga € 4.500”) mancherebbe una correlazione eziologica tra i due fatti.
Rilevato, altresì, che il giornalista, al momento della scrittura dell'articolo, non era a conoscenza del fatto che i tre bonifici fossero stati effettuati a titolo di corrispettivo per la redazione del testo critico ed evidenziato l'assoluto difetto di prova in ordine ai lamentati danni, parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice ha disposto procedersi con l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
preso atto, quindi, dell'esito negativo della procedura stragiudiziale e concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c.-, la causa è stata istruita documentalmente;
dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
1. Fatta applicazione del principio processuale della ragione più liquida così come desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.-, le domande risarcitorie formulate da parte attrice risultano infondate già in punto di an debeatur e, pertanto, devono essere rigettate. agisce in giudizio al fine di sentire condannare la società , nonché i Parte_1 CP_7 direttori del giornale e oltre che il giornalista al Controparte_4 CP_5 Controparte_6 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della pubblicazione di un articolo dal contenuto asseritamente diffamatorio apparso su in data Controparte_3
25/10/2023.
1.1. Ebbene, occorre primariamente ricordare che i presupposti individuati e ribaditi, con orientamento consolidato, dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica sono: (a) l'interesse pubblico alla conoscenza delle notizie diffuse, (b) la correttezza dell'esposizione dei fatti – c.d. “continenza formale” – e, infine, (c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti.
In tale contesto, quale species del genus dell'attività di informazione, assume particolare rilievo il c.d. “giornalismo di inchiesta”, il quale differisce dal giornalismo ordinario di informazione nella misura in cui il giornalista d'inchiesta non si limita alla divulgazione della notizia ma provvede egli stesso alla raccolta autonoma e diretta dell'informazione, tratta da fonti riservate e non, con un lavoro personale di organizzazione, collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico (cfr. Cass. Civ. n. 12773/2024).
E' proprio alla luce delle sue caratteristiche intrinseche che al giornalismo di inchiesta è riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia (Cass. Civ. n. 4036/2021;
Cass. Civ. n. 2604/2023).
Invero, come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “per quanto concerne il giornalismo di inchiesta e di approfondimento, se la verità dei fatti va sempre rispettata, ovvero se i fatti vanno riferiti così come sono stati appresi, non può confiscarsi al giornalista il diritto- dovere di analizzarli, di interpretarli, di porli in correlazione l'uno con l'altro prospettando una chiave di lettura, che è il proprium della sua attività - pur sempre nel rispetto dei limiti esterni della pertinenza e della continenza.
Nel giornalismo di inchiesta o di approfondimento, i fatti devono essere esposti nel rispetto del criterio della verità, ma poi possono essere letti e messi in correlazione tra loro con quel contributo di originalità che è dato proprio dall'approfondimento giornalistico, che può essere anche teso allo sviluppo di una tesi della quale si cerca il riscontro nello sviluppo dell'inchiesta.
Ciò che conta, ai fini della esclusione di una colorazione diffamatoria del giornalismo di inchiesta è che i due elementi - verità dei fatti riferiti, analisi ed interpretazione degli stessi da parte del giornalista - non vengano confusi all'interno dell'articolo, disorientando il lettore ed alterando la sua percezione, ovvero che rimanga chiaro, all'interno dell'articolo, quali sono i fatti obiettivi e quali sia la lettura che di essi dà il giornale, e la valutazione che ne trae
(Cass. Civ. n. 15755/2024).
1.2. Tanto premesso e considerato e venendo alla fattispecie che ci occupa, nel caso di specie l'attività svolta dal giornalista come correttamente osservato da parte Controparte_6 resistente, può ritenersi pienamente rientrante nell'alveo del giornalismo d'inchiesta; quest'ultimo, difatti, ha ricevuto le informazioni, poi riversate nell'articolo pubblicato il 25/10/2023, da una fonte riservata, come si evince dalle comunicazioni e-mail prodotte in atti (cfr. docc. 3), 6) e 7) di parte resistente) e ciò nell'ambito di un'ampia indagine giornalistica tesa ad approfondire le attività professionali svolte dal prof. parallelamente all'incarico di sottosegretario al Persona_1
Ministero della Cultura;
dunque, l'attenzione manifestata dal giornalista nei confronti dell'odierna ricorrente è limitata e si inserisce proprio nel filone della predetta attività di indagine.
Venendo, quindi, alla parte dell'articolo oggetto del presente giudizio, lo stesso riporta le seguenti affermazioni:
“ “L'artista tre opere alla Pro Biennale” si legge sui giornali ad aprile, “l'artista Parte_1 selezionata a Venezia da che fa parte della giuria. Le opere saranno esposte dal 5 al 9 Per_1 maggio nel Padiglione Spoleto. Un mese dopo, il 6 giugno, la pittrice bonifica a 2.500 euro, Per_1 altri 1.000 euro il 20 giugno e ancora 1.000 euro il 27 giugno” (cfr. doc. 4 di parte ricorrente).
Ora, i due fatti riportati dalla porzione di articolo qui di interesse sono fatti realmente accaduti e incontestati: non è in discussione che abbia partecipato alla mostra Pro Biennale del Parte_1 maggio 2023 (come dalla stessa confermato nei propri scritti difensivi) ed è altrettanto documentato che la ricorrente abbia effettuato i suddetti bonifici in favore di (anche se per un Persona_1 importo di € 5.000,00 e non € 4.500,00). La correlazione tra i due eventi, sebbene non esplicitata espressamente da parte del giornalista, emerge, tuttavia, in modo chiaro dal loro semplice accostamento e dalla loro esposizione cronologica, la quale lascia, in realtà, pochi dubbi circa l'interpretazione dei fatti data dal giornalista: quest'ultimo – sebbene, lo si ribadisce, in modo allusivo, servendosi di un accostamento tra fatti – ipotizza che l'importo versato dalla pittrice in favore del prof. rappresenti il Per_1 corrispettivo versato a quest'ultimo (membro della giuria selezionatrice) per la sua partecipazione mostra Pro Biennale.
Tuttavia, la scelta del giornalista di porre in correlazione i due fatti – sebbene, solo indirettamente – rientra in quello che abbiamo già definito come il proprium tipico dell'attività del giornalismo di inchiesta, in quanto volto a proporre ipotesi e temi di indagine, purché ciò avvenga nel rispetto della continenza formale;
criterio che, nel caso di specie, non può che ritenersi pienamente rispettato, atteso che il giornalista non si è speso in valutazioni o commenti ulteriori, atti a confondere o fuorviare il lettore, limitandosi piuttosto all'accostamento cronologico di due fatti veri e pacifici, fornendo una propria lettura in chiave critica degli eventi esposti.
Pertanto, deve escludersi alcuna portata diffamatoria dell'articolo in questione nei confronti della sig.ra Pt_1
A ciò si aggiunga, ad ulteriore conferma dell'assenza di qualsivoglia contenuto diffamatorio presente nell'articolo de quo, la pubblicazione della rettifica richiesta dalla ricorrente e avvenuta in data 28/10/2023 con la quest'ultima ha avuto modo di chiarire le reali cause sottese ai bonifici effettuati in favore di nel pieno rispetto dell'art. 8 della legge n. 47/1948; ad essa è Persona_1 seguita, altresì, la puntualizzazione effettuata da parte del medesimo giornalista circa l'assenza di correlazione causale tra i due eventi, con ciò chiarendo ed escludendo definitivamente l'interpretazione dei fatti riportati così come larvatamente ipotizzata dallo stesso
[...]
. CP_6
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante l'insussistenza dell'an della pretesa risarcitoria avanzata, le domande devono essere rigettate.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste integralmente a carico di parte attrice.
Esse vengono liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (€ 100.000,00), della difficoltà delle questioni trattate, dell'esigua attività defensionale svolta, nonché della pronuncia della presente sentenza con il rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Medesimi parametri per le spese di mediazione, limitatamente alle sole fasi di attivazione e di negoziazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Dott.ssa EL NN, definitivamente pronunziando nel presente giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta le domande di parte ricorrente;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, liquidate in € 8.564,00
(€ 7.052,00 per compensi professionali + € 1.512,00 per spese di mediazione), oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia il 02 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa EL NN