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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2690/2021
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 12.12.2024 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2690/2021, promossa da:
, (C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Riccione, Viale Del Progresso n. 4/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Arduini (C.F.
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Riccione (RN), Viale Ceccarini n. 118, C.F._2
PEC: giusta procura in atti;
Email_1
Attrice
Contro
, (C.F. e P.I. ) con sede in Riccione (RN), Viale Vittorio Emanuele II Controparte_1 P.IVA_1
n. 2, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mauro PACILIO (C.F.
e Giovanni PACILIO (C.F. ), ed elettivamente domiciliato C.F._3 CodiceFiscale_4 presso lo studio dei medesimi procuratori in Bologna, Via Sant'Isaia n. 27/2, PEC:
PEC: giusta procura in atti;
Email_2 Email_3
Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 12 dicembre 2024
AVENTE AD OGGETTO: responsabilità ex artt. 2051e 2043 c.c.
pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato in data 03.08.2021, la Sig.ra ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi al presente Tribunale il per sentirlo condannare ex art. 2051 c.c. e, Controparte_1 in via subordinata ex art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, complessivamente pari ad euro 91.576,00, derivanti dalle lesioni subite a seguito di una caduta avvenuta a causa dal dissesto di un marciapiede comunale.
A fondamento della sua richiesta, parte attrice ha esposto che in data 20.02.2020, alle ore 20:00 circa, mentre camminava sul marciapiede di Via San Martino, giunta all'altezza del civico n. 102, a causa del dissesto del piano di calpestio del marciapiede, non segnalato né percepibile anche per via dell'uniforme colorazione della pavimentazione e della presenza di erba e aghi di pino, cadeva rovinosamente a terra.
A seguito della caduta, l'attrice ha affermato di aver contattato il figlio, Sig. il quale, giunto CP_2 sul posto, l'ha trovata seduta sul marciapiede impossibilitata ad alzarsi e per tale ragione ha chiamato i soccorsi. La SI.ra ha riferito che, dopo la caduta, è stata trasportata al Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale di Riccione, ove è stata ricoverata e sottoposta ad intervento di riduzione ed osteosintesi della frattura all'anca destra. Ha proseguito l'attrice deducendo che le lesioni subite le hanno provocato un'invalidità temporanea totale di 140 giorni, un'invalidità temporanea parziale di 20 giorni ed un danno biologico pari al 20%, e ha dovuto sostenere spese mediche per un totale di euro 477,00. Sempre
l'attrice, inoltre, ha aggiunto che, a seguito del sinistro, ha manifestato vertigini e grave incertezza nel passo che le provocano tutt'oggi insicurezza nella deambulazione e le impediscono di provvedere in autonomia al compimento di tutte le attività quotidiane con conseguente personalizzazione del danno nella misura massima.
In punto di diritto, parte attrice ha evidenziato che ricorrono i presupposti per riconfigurare la responsabilità del ex art. 2051 c.c. per omessa custodia e vigilanza del marciapiede sito nel CP_1 centro abitato e, in via subordinata, per una responsabilità dell'ente convenuto ex art. 2043 c.c., avendo tenuto una condotta contraria al principio del neminem laedere.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.12.2021, si è costituito in giudizio il il quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e Controparte_1 diritto, sostenendo che le sconnessioni del marciapiede erano ben conosciute all'attrice, la quale vive in un immobile sito in prossimità del luogo ove si è verificato il sinistro, e, comunque ben visibili, essendo le stesse ampie e profonde. Il ha altresì eccepito che la domanda attorea è destituita di CP_1 fondamento, non avendo la SI.ra fornito prova della dinamica del sinistro e della responsabilità Pt_1 dell'ente comunale, motivo per il quale la richiesta risarcitoria era già stata rigettata in sede stragiudiziale.
pagina 2 di 10 Il ha altresì contestato la quantificazione dei danni effettuata da parte attrice poiché CP_1 esorbitante e la richiesta di personalizzazione del danno nella misura massima, non ricorrendone i presupposti e, in ogni caso, in quanto non provata. Parte convenuta, infine, ha affermato che le vertigini menzionate dall'attrice erano plausibilmente preesistenti all'accaduto e, pertanto, devono qualificarsi quale causa e non quale conseguenza del sinistro.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione del 20.01.2022 il
Giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 27.09.2022 per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. La causa è stata istruita mediante prova per testi, mentre è stata rigettata la domanda di CTU medico legale richiesta da parte attrice al fine di determinare l'entità dei postumi invalidanti e la congruità delle spese mediche sostenute. Con provvedimento del 03.06.2024, il Giudice ha rinviato la causa per discussione all'udienza del 16.09.2024, concedendo alle parti termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
Con ulteriore provvedimento del 16.09.2024, il G.O.P., rilevato che il valore della domanda attorea eccedeva quello relativo alle cause di sua competenza, ha revocato il decreto di fissazione di udienza e ha rimesso la causa dinanzi al giudice assegnatario del ruolo civile “b”. La causa è stata così rinviata all'udienza del 12.12.2024 per la precisazione delle conclusioni. A detta udienza le parti hanno precisato le loro conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SUL RIGETTO DELLA DOMANDA DI PARTE ATTRICE
Parte attrice ha dedotto che ricorre la responsabilità ex art. 2051 c.c., ed in ogni caso, ex art. 2043 c.c. del per i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla medesima subiti a seguito del Controparte_1 sinistro avvenuto in data 20.02.2020 a causa del dissesto del piano di calpestio del marciapiede comunale. La SI.ra ha altresì argomentato che il dissesto del marciapiede, di notevole gravità, di Pt_1 difficile avvistamento e privo di segnalazione di pericolo, è conseguenza immediata e diretta dell'inadeguata custodia e dell'omessa vigilanza dell'ente convenuto.
Parte convenuta ha dedotto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa dalla conoscenza del luogo del sinistro da parte della danneggiata e dalla evidente visibilità del dissesto presente nel marciapiede.
Secondo la convenuta deve altresì escludersi la sua responsabilità ex art. 2043 c.c. in quanto, affinché si configuri detta tipologia di responsabilità, è necessario che la colpa generica nella manutenzione del bene pubblico si traduca in un'insidia, in un trabocchetto o tranello, ovvero in un pericolo non prevedibile e non controllabile, non sussistente nel caso di specie.
In punto di diritto va, innanzitutto, osservato che la questione del risarcimento dei danni richiesto agli enti pubblici per i danni occorsi a causa dei dissesti delle strade è differente in base alla disposizione del codice civile che si applica: l'art. 2043 c.c. ovvero l'art. 2051 c.c. pagina 3 di 10 L'applicazione dell'art. 2043 c.c. fa sì che sia il danneggiato a dover provare la colpa dell'ente pubblico, allegando in causa che il problema al manto stradale rappresentava un pericolo occulto (definito anche insidia o trabocchetto), caratterizzato dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità.
L'applicazione dell'art. 2051 c.c., al contrario, consente un'inversione dell'onere probatorio: l'ente pubblico è tenuto a custodire le strade, divenendo, pertanto, responsabile dei danni cagionati alle persone e alle cose, nei limiti in cui non vi sia l'impossibilità di governo del territorio. L'obbligo di custodia sussiste se vi è a) il potere di controllare la cosa;
b) il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa è determinata;
c) il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno;
se anche il danneggiato ha avuto un ruolo causale nella determinazione dell'evento dannoso troverà applicazione l'art. 1227 c.c. (Cass. Civ., 27.03.2007, n. 7403).
Inoltre, è costante nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui la responsabilità ex art 2051 c.c. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato
– con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere completamente il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (Cass. Civ., 7.04.2010, n. 8829; Cass. Civ., 12.05.2020,
n. 8811).
Rispetto alle strade aperte al pubblico transito, quale è quella che viene in rilievo nel caso in esame, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli utenti stessi, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. Civ., 5.03.2019, n. 6326).
Pertanto, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte, il danneggiato che invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. contro una P.A., in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, non è onerato della dimostrazione della certificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare – come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia – l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. Trattandosi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, la P.A. per liberarsi dalla presunzione gravante su di essa, deve dare la prova del fortuito e quindi dimostrare mancanza di colpa,
pagina 4 di 10 emergente sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente necessario per prevenire ed evitare l'evento e la condotta mantenuta (Cass. Civ., 20.01.2006, n. 3651).
Giova, ulteriormente, ricordare che la responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. deve essere intesa di natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, anche in considerazione del fatto che il dato letterale della disposizione in esame non attribuisce alcuna rilevanza alla condotta del custode, poiché responsabile del danno cagionato dalla cosa è colui che essenzialmente ha la cosa in custodia (Cass. Sez. 3, 20.05.1998, n. 5031).
L'art. 2051 c.c. individua, infatti, per la giurisprudenza maggioritaria, un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (ex plurimis, Cass.
27724/18). La responsabilità del custode, una volta provato il nesso di causalità tra la cosa ed il danno, è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, imprevedibile ed inevitabile (Cass.
26051/2008; Cass. 5326/2005, Cass. 6753/2004).
E la ratio è da ravvisarsi nel voler allocare il rischio sul custode per i danni prodotti dalla res che non dipendano dal caso fortuito.
Quindi, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 2012).
L'art. 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la cosa (da intendersi come qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile pericoloso o meno, dal momento che ogni cosa può essere in grado, in certe circostanze, di produrre danni) che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso.
Come non viene ricompresa la pericolosità tra gli elementi costitutivi della fattispecie in esame (Cass.
Sez. 3, 20.07.2002 n. 10641), così la discriminazione tra cosa inerte e cosa in movimento non è rilevante, dal momento che la pericolosità può consistere in un fatto intrinseco determinato dall'anomalia strutturale della cosa, dal suo connaturato dinamismo, o da fattori sopravvenuti che ne alterino l'originario carattere.
La custodia - quale requisito sul quale si impernia questa responsabilità - deve essere intesa come una particolare relazione tra un soggetto e la res che legittima una pronuncia di responsabilità, fondandola sul potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerire sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.
È l'espressione “governo della cosa” a qualificare la custodia stessa, concretizzandosi nella disponibilità immediata sulla cosa, come disponibilità di fatto;
pertanto, la disposizione de qua non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un effettivo potere fisico sulla cosa, che implica il pagina 5 di 10 dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni (Cass. Sez. 3, 10.02.2003, Sentenza n. 1948).
In punto di rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, è sufficiente dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità, senza che risulti necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass. Sez. 3, 06.08.1997 n. 7276).
Infine, unico elemento idoneo ad esonerare da responsabilità il custode, è la prova della sussistenza del caso fortuito, da intendersi inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva ed assorbente del danno (Cass. Sez. 3, 16.01.2009, n. 993).
Il custode, quindi, per poter essere liberato da responsabilità, deve dimostrare;
a) qual è la causa che ha determinato l'evento b) che questa era imprevedibile e non era da lui evitabile, essendosi il danno prodotto nonostante il compimento, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, di tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti (sul punto, Cass. 18856/17; Cass. 5877/16; Cass. 15389/11; Cass. 2308/07; Cass. 3651/06).
In altre parole, la responsabilità del custode sussiste, salvo che, in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, il custode dimostri che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Il custode, quindi, risponde dei danni causati dalla cosa anche quando la causa ultima resta ignota (Cass. 2284/06; Cass. 16576/05; Cass. 5741/09; Cass.
9247/98).
Richiamando, in tal senso, l'elaborazione giurisprudenziale sorta con specifico riferimento alla cd. insidia o trabocchetto per le ipotesi di responsabilità della Pubblica Amministrazione, tale responsabilità può essere esclusa dal caso fortuito, consistente nell'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti neppure con l'uso dell'ordinaria diligenza;
altresì, il caso fortuito può ravvisarsi anche nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele eSIibili in situazioni analoghe e che, mediante l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso causale tra lo stesso bene in custodia e il danno (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3793 del 2014).
Ne consegue che la responsabilità è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (Cass. Sez. 3,
20.01.2014, n. 999), dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., che tale comportamento integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità del danneggiante (Cass. Sez. 3, 22.04.2010, n. 9546). pagina 6 di 10 In tal senso occorre infatti ricordare che la prevalente giurisprudenza, di merito e di legittimità, la quale in più occasioni ha ribadito che tanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (Tribunale Roma sez. XII,
03.09.2018, n.16769, Cass. ord. n. 31540/2018, Cass. ord. n. 9315/2019).
Ed infatti, si è nel tempo affermato che la nozione di insidia corrisponde ad una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto) per la cui sussistenza occorrono congiuntamente l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della non prevedibilità di esso. In definitiva, non sono sufficienti difficoltà od anche pericolosità del transito, ma occorre una sorta di inevitabilità del danno per il carattere non visibile ed improvviso del pericolo.
Orbene, qualora le caratteristiche del luogo siano agevolmente percepibili da un utente che presti la ordinaria attenzione nell'avvicinarsi, come nel caso di specie, ciò porta ad escludere l'insidia o trabocchetto.
È stato pure costantemente affermato che in tema di danno da insidia stradale, a fronte della piena conoscibilità dello stato de luoghi, a nulla rileva lo stato di cattiva manutenzione dello stesso o la scarsa illuminazione atteso che non è scusabile la condotta di un soggetto che inciampa in una buca presente in un punto pienamente conoscibile in quanto vicino alla propria.
In definitiva, si aderisce al seguente, condivisibile, principio secondo cui in tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente - danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa
Sempre con riferimento ai criteri di riparto dell'onere della prova vigenti in caso di caduta verificatasi in una strada dissestata, la Corte di Cassazione ha affermato che è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (nella specie, la
S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, pagina 7 di 10 circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada)” (Cass.,
Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017). Sempre la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso” (Cass. n.
23919/13).
Facendo applicazione dei summenzionati principi al caso di specie, è proprio la documentazione fotografica prodotta dalla stessa attrice a fare emergere l'ampia visibilità della buca presente sul manto stradale, che ben poteva essere evitata con la dovuta attenzione perché ben visibile. Nonostante non sia stata specificata dalle parti la dimensione della sconnessione presente sul marciapiede ove si è verificata la caduta, dall'esame delle riproduzioni fotografiche in atti (doc. 1, in particolare pagg. 7 e 10 e doc. 2 atto di citazione), si evince la buca era così ampia tanto da interessare quasi tutto il marciapiede. Quello presente sulla strada non era un semplice dislivello di non facile visibilità ma un'ampia buca visibile e di profondità pari a circa 6/7 cm, evitabile prestando le dovute cautele.
pagina 8 di 10 Inoltre, sebbene la caduta sia avvenuta alle ore 20:00, il tratto di strada ove è avvenuto il sinistro era ben illuminato e uno dei lampioni era collocato proprio in prossimità del luogo ove si è verificata la caduta
(doc. 2 atto di citazione), dovendosi quindi escludere che nonostante le notevoli dimensioni della buca questa non fosse visibile anche prestando la dovuta cautela. Si evidenzia altresì che dall'esame delle fotografie relative allo stato dei luoghi, scattate nell'immediatezza del sinistro dal figlio della odierna attrice e da lui stesso riconosciute in sede di esame testimoniale, la sconnessione del piano di calpestio del marciapiede interessato non era occultata dalla presenza di ostacoli visivi, quale ad esempio fogliame.
Infine, costituisce circostanza incontestata che la strada ove si è verificato il sinistro si trovi in prossimità della abitazione ove vive la SI.ra , la quale ha dichiarato di risiedere in Via San Martino n. 102. Da Pt_1 ciò consegue che sia altamente probabile che la stessa avesse già percorso la strada lungo la quale è caduta e quindi avesse conoscenza della presenza del dissesto.
Va dunque considerato che le dimensioni della buca (certamente larga abbastanza da risultare pienamente visibile dai pedoni), le perfette condizioni di visibilità del manto stradale (da presumersi in base all'epoca del sinistro, avvenuto in una strada ben illuminata), la vicinanza del luogo del sinistro a quello ove risiede l'attrice, depongono univocamente a favore della piena prevedibilità del pericolo da parte della danneggiata, la quale, dunque, avrebbe ben potuto, prestando l'attenzione richiesta da ogni utente della strada, evitare l'incidente. Sul punto giova evidenziare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. ord. n. 9315 del 3 aprile 2019).
Nel caso in esame l'efficienza eziologica del comportamento imprudente della SI.ra nel Pt_1 dinamismo causale del danno è stato tale da aver interrotto il nesso eziologico tra la buca e l'evento dannoso. Le dimensioni della buca e la conoscenza dello stato dei luoghi avrebbero dovuto indurre la SI.ra ad aggirare l'ostacolo o a prestare la dovuta attenzione del superarlo. La responsabilità della caduta, Pt_1 quindi, è imputabile esclusivamente alla sua condotta. pagina 9 di 10 Per le ragioni esposte, ritiene il presente Tribunale che la domanda di parte attrice debba essere rigettata. Si precisa altresì che l'esclusione del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso comporta anche la esclusione della responsabilità dell'ente ex art. 2043 c.c., proposta in via subordinata dalla SI.ra , Pt_1 essendo il nesso di causalità elemento costitutivo anche di detto modello di responsabilità.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta. Si precisa che viene fatta applicazione dei valori minimi con riferimento a tutte le fasi in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
La presenza di collegamenti ipertestuali negli atti di parte convenuta giustifica altresì la maggiorazione del compenso così come domandato dal Si precisa tuttavia che l'importo, tenuto conto della CP_1 tipologia di attività svolta, verrà aumentato del 5% in quanto l'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 rimette alla discrezionalità giudiziaria la individuazione del tasso percentuale di aumento sino ad un massimo del 30% (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta tutte le domande di parte attrice;
➢ Condanna parte attrice al pagamento in favore del delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in euro 7.404,60, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario (15%) come per legge.
Così deciso in Rimini, 12 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza del 12.12.2024 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2690/2021, promossa da:
, (C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Riccione, Viale Del Progresso n. 4/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Arduini (C.F.
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Riccione (RN), Viale Ceccarini n. 118, C.F._2
PEC: giusta procura in atti;
Email_1
Attrice
Contro
, (C.F. e P.I. ) con sede in Riccione (RN), Viale Vittorio Emanuele II Controparte_1 P.IVA_1
n. 2, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mauro PACILIO (C.F.
e Giovanni PACILIO (C.F. ), ed elettivamente domiciliato C.F._3 CodiceFiscale_4 presso lo studio dei medesimi procuratori in Bologna, Via Sant'Isaia n. 27/2, PEC:
PEC: giusta procura in atti;
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Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 12 dicembre 2024
AVENTE AD OGGETTO: responsabilità ex artt. 2051e 2043 c.c.
pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato in data 03.08.2021, la Sig.ra ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi al presente Tribunale il per sentirlo condannare ex art. 2051 c.c. e, Controparte_1 in via subordinata ex art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, complessivamente pari ad euro 91.576,00, derivanti dalle lesioni subite a seguito di una caduta avvenuta a causa dal dissesto di un marciapiede comunale.
A fondamento della sua richiesta, parte attrice ha esposto che in data 20.02.2020, alle ore 20:00 circa, mentre camminava sul marciapiede di Via San Martino, giunta all'altezza del civico n. 102, a causa del dissesto del piano di calpestio del marciapiede, non segnalato né percepibile anche per via dell'uniforme colorazione della pavimentazione e della presenza di erba e aghi di pino, cadeva rovinosamente a terra.
A seguito della caduta, l'attrice ha affermato di aver contattato il figlio, Sig. il quale, giunto CP_2 sul posto, l'ha trovata seduta sul marciapiede impossibilitata ad alzarsi e per tale ragione ha chiamato i soccorsi. La SI.ra ha riferito che, dopo la caduta, è stata trasportata al Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale di Riccione, ove è stata ricoverata e sottoposta ad intervento di riduzione ed osteosintesi della frattura all'anca destra. Ha proseguito l'attrice deducendo che le lesioni subite le hanno provocato un'invalidità temporanea totale di 140 giorni, un'invalidità temporanea parziale di 20 giorni ed un danno biologico pari al 20%, e ha dovuto sostenere spese mediche per un totale di euro 477,00. Sempre
l'attrice, inoltre, ha aggiunto che, a seguito del sinistro, ha manifestato vertigini e grave incertezza nel passo che le provocano tutt'oggi insicurezza nella deambulazione e le impediscono di provvedere in autonomia al compimento di tutte le attività quotidiane con conseguente personalizzazione del danno nella misura massima.
In punto di diritto, parte attrice ha evidenziato che ricorrono i presupposti per riconfigurare la responsabilità del ex art. 2051 c.c. per omessa custodia e vigilanza del marciapiede sito nel CP_1 centro abitato e, in via subordinata, per una responsabilità dell'ente convenuto ex art. 2043 c.c., avendo tenuto una condotta contraria al principio del neminem laedere.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.12.2021, si è costituito in giudizio il il quale ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e Controparte_1 diritto, sostenendo che le sconnessioni del marciapiede erano ben conosciute all'attrice, la quale vive in un immobile sito in prossimità del luogo ove si è verificato il sinistro, e, comunque ben visibili, essendo le stesse ampie e profonde. Il ha altresì eccepito che la domanda attorea è destituita di CP_1 fondamento, non avendo la SI.ra fornito prova della dinamica del sinistro e della responsabilità Pt_1 dell'ente comunale, motivo per il quale la richiesta risarcitoria era già stata rigettata in sede stragiudiziale.
pagina 2 di 10 Il ha altresì contestato la quantificazione dei danni effettuata da parte attrice poiché CP_1 esorbitante e la richiesta di personalizzazione del danno nella misura massima, non ricorrendone i presupposti e, in ogni caso, in quanto non provata. Parte convenuta, infine, ha affermato che le vertigini menzionate dall'attrice erano plausibilmente preesistenti all'accaduto e, pertanto, devono qualificarsi quale causa e non quale conseguenza del sinistro.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione del 20.01.2022 il
Giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 27.09.2022 per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. La causa è stata istruita mediante prova per testi, mentre è stata rigettata la domanda di CTU medico legale richiesta da parte attrice al fine di determinare l'entità dei postumi invalidanti e la congruità delle spese mediche sostenute. Con provvedimento del 03.06.2024, il Giudice ha rinviato la causa per discussione all'udienza del 16.09.2024, concedendo alle parti termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
Con ulteriore provvedimento del 16.09.2024, il G.O.P., rilevato che il valore della domanda attorea eccedeva quello relativo alle cause di sua competenza, ha revocato il decreto di fissazione di udienza e ha rimesso la causa dinanzi al giudice assegnatario del ruolo civile “b”. La causa è stata così rinviata all'udienza del 12.12.2024 per la precisazione delle conclusioni. A detta udienza le parti hanno precisato le loro conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SUL RIGETTO DELLA DOMANDA DI PARTE ATTRICE
Parte attrice ha dedotto che ricorre la responsabilità ex art. 2051 c.c., ed in ogni caso, ex art. 2043 c.c. del per i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla medesima subiti a seguito del Controparte_1 sinistro avvenuto in data 20.02.2020 a causa del dissesto del piano di calpestio del marciapiede comunale. La SI.ra ha altresì argomentato che il dissesto del marciapiede, di notevole gravità, di Pt_1 difficile avvistamento e privo di segnalazione di pericolo, è conseguenza immediata e diretta dell'inadeguata custodia e dell'omessa vigilanza dell'ente convenuto.
Parte convenuta ha dedotto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è esclusa dalla conoscenza del luogo del sinistro da parte della danneggiata e dalla evidente visibilità del dissesto presente nel marciapiede.
Secondo la convenuta deve altresì escludersi la sua responsabilità ex art. 2043 c.c. in quanto, affinché si configuri detta tipologia di responsabilità, è necessario che la colpa generica nella manutenzione del bene pubblico si traduca in un'insidia, in un trabocchetto o tranello, ovvero in un pericolo non prevedibile e non controllabile, non sussistente nel caso di specie.
In punto di diritto va, innanzitutto, osservato che la questione del risarcimento dei danni richiesto agli enti pubblici per i danni occorsi a causa dei dissesti delle strade è differente in base alla disposizione del codice civile che si applica: l'art. 2043 c.c. ovvero l'art. 2051 c.c. pagina 3 di 10 L'applicazione dell'art. 2043 c.c. fa sì che sia il danneggiato a dover provare la colpa dell'ente pubblico, allegando in causa che il problema al manto stradale rappresentava un pericolo occulto (definito anche insidia o trabocchetto), caratterizzato dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità.
L'applicazione dell'art. 2051 c.c., al contrario, consente un'inversione dell'onere probatorio: l'ente pubblico è tenuto a custodire le strade, divenendo, pertanto, responsabile dei danni cagionati alle persone e alle cose, nei limiti in cui non vi sia l'impossibilità di governo del territorio. L'obbligo di custodia sussiste se vi è a) il potere di controllare la cosa;
b) il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa è determinata;
c) il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno;
se anche il danneggiato ha avuto un ruolo causale nella determinazione dell'evento dannoso troverà applicazione l'art. 1227 c.c. (Cass. Civ., 27.03.2007, n. 7403).
Inoltre, è costante nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui la responsabilità ex art 2051 c.c. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato
– con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere completamente il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (Cass. Civ., 7.04.2010, n. 8829; Cass. Civ., 12.05.2020,
n. 8811).
Rispetto alle strade aperte al pubblico transito, quale è quella che viene in rilievo nel caso in esame, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli utenti stessi, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. Civ., 5.03.2019, n. 6326).
Pertanto, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte, il danneggiato che invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. contro una P.A., in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, non è onerato della dimostrazione della certificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare – come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia – l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto. Trattandosi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, la P.A. per liberarsi dalla presunzione gravante su di essa, deve dare la prova del fortuito e quindi dimostrare mancanza di colpa,
pagina 4 di 10 emergente sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente necessario per prevenire ed evitare l'evento e la condotta mantenuta (Cass. Civ., 20.01.2006, n. 3651).
Giova, ulteriormente, ricordare che la responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c. deve essere intesa di natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere, anche in considerazione del fatto che il dato letterale della disposizione in esame non attribuisce alcuna rilevanza alla condotta del custode, poiché responsabile del danno cagionato dalla cosa è colui che essenzialmente ha la cosa in custodia (Cass. Sez. 3, 20.05.1998, n. 5031).
L'art. 2051 c.c. individua, infatti, per la giurisprudenza maggioritaria, un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (ex plurimis, Cass.
27724/18). La responsabilità del custode, una volta provato il nesso di causalità tra la cosa ed il danno, è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, imprevedibile ed inevitabile (Cass.
26051/2008; Cass. 5326/2005, Cass. 6753/2004).
E la ratio è da ravvisarsi nel voler allocare il rischio sul custode per i danni prodotti dalla res che non dipendano dal caso fortuito.
Quindi, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10860 del 2012).
L'art. 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la cosa (da intendersi come qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile pericoloso o meno, dal momento che ogni cosa può essere in grado, in certe circostanze, di produrre danni) che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso.
Come non viene ricompresa la pericolosità tra gli elementi costitutivi della fattispecie in esame (Cass.
Sez. 3, 20.07.2002 n. 10641), così la discriminazione tra cosa inerte e cosa in movimento non è rilevante, dal momento che la pericolosità può consistere in un fatto intrinseco determinato dall'anomalia strutturale della cosa, dal suo connaturato dinamismo, o da fattori sopravvenuti che ne alterino l'originario carattere.
La custodia - quale requisito sul quale si impernia questa responsabilità - deve essere intesa come una particolare relazione tra un soggetto e la res che legittima una pronuncia di responsabilità, fondandola sul potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerire sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno.
È l'espressione “governo della cosa” a qualificare la custodia stessa, concretizzandosi nella disponibilità immediata sulla cosa, come disponibilità di fatto;
pertanto, la disposizione de qua non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un effettivo potere fisico sulla cosa, che implica il pagina 5 di 10 dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni (Cass. Sez. 3, 10.02.2003, Sentenza n. 1948).
In punto di rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, è sufficiente dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità, senza che risulti necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass. Sez. 3, 06.08.1997 n. 7276).
Infine, unico elemento idoneo ad esonerare da responsabilità il custode, è la prova della sussistenza del caso fortuito, da intendersi inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva ed assorbente del danno (Cass. Sez. 3, 16.01.2009, n. 993).
Il custode, quindi, per poter essere liberato da responsabilità, deve dimostrare;
a) qual è la causa che ha determinato l'evento b) che questa era imprevedibile e non era da lui evitabile, essendosi il danno prodotto nonostante il compimento, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, di tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti (sul punto, Cass. 18856/17; Cass. 5877/16; Cass. 15389/11; Cass. 2308/07; Cass. 3651/06).
In altre parole, la responsabilità del custode sussiste, salvo che, in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, il custode dimostri che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Il custode, quindi, risponde dei danni causati dalla cosa anche quando la causa ultima resta ignota (Cass. 2284/06; Cass. 16576/05; Cass. 5741/09; Cass.
9247/98).
Richiamando, in tal senso, l'elaborazione giurisprudenziale sorta con specifico riferimento alla cd. insidia o trabocchetto per le ipotesi di responsabilità della Pubblica Amministrazione, tale responsabilità può essere esclusa dal caso fortuito, consistente nell'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti neppure con l'uso dell'ordinaria diligenza;
altresì, il caso fortuito può ravvisarsi anche nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele eSIibili in situazioni analoghe e che, mediante l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso causale tra lo stesso bene in custodia e il danno (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3793 del 2014).
Ne consegue che la responsabilità è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (Cass. Sez. 3,
20.01.2014, n. 999), dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., che tale comportamento integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità del danneggiante (Cass. Sez. 3, 22.04.2010, n. 9546). pagina 6 di 10 In tal senso occorre infatti ricordare che la prevalente giurisprudenza, di merito e di legittimità, la quale in più occasioni ha ribadito che tanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso (Tribunale Roma sez. XII,
03.09.2018, n.16769, Cass. ord. n. 31540/2018, Cass. ord. n. 9315/2019).
Ed infatti, si è nel tempo affermato che la nozione di insidia corrisponde ad una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto) per la cui sussistenza occorrono congiuntamente l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della non prevedibilità di esso. In definitiva, non sono sufficienti difficoltà od anche pericolosità del transito, ma occorre una sorta di inevitabilità del danno per il carattere non visibile ed improvviso del pericolo.
Orbene, qualora le caratteristiche del luogo siano agevolmente percepibili da un utente che presti la ordinaria attenzione nell'avvicinarsi, come nel caso di specie, ciò porta ad escludere l'insidia o trabocchetto.
È stato pure costantemente affermato che in tema di danno da insidia stradale, a fronte della piena conoscibilità dello stato de luoghi, a nulla rileva lo stato di cattiva manutenzione dello stesso o la scarsa illuminazione atteso che non è scusabile la condotta di un soggetto che inciampa in una buca presente in un punto pienamente conoscibile in quanto vicino alla propria.
In definitiva, si aderisce al seguente, condivisibile, principio secondo cui in tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente - danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa
Sempre con riferimento ai criteri di riparto dell'onere della prova vigenti in caso di caduta verificatasi in una strada dissestata, la Corte di Cassazione ha affermato che è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (nella specie, la
S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, pagina 7 di 10 circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada)” (Cass.,
Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017). Sempre la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso” (Cass. n.
23919/13).
Facendo applicazione dei summenzionati principi al caso di specie, è proprio la documentazione fotografica prodotta dalla stessa attrice a fare emergere l'ampia visibilità della buca presente sul manto stradale, che ben poteva essere evitata con la dovuta attenzione perché ben visibile. Nonostante non sia stata specificata dalle parti la dimensione della sconnessione presente sul marciapiede ove si è verificata la caduta, dall'esame delle riproduzioni fotografiche in atti (doc. 1, in particolare pagg. 7 e 10 e doc. 2 atto di citazione), si evince la buca era così ampia tanto da interessare quasi tutto il marciapiede. Quello presente sulla strada non era un semplice dislivello di non facile visibilità ma un'ampia buca visibile e di profondità pari a circa 6/7 cm, evitabile prestando le dovute cautele.
pagina 8 di 10 Inoltre, sebbene la caduta sia avvenuta alle ore 20:00, il tratto di strada ove è avvenuto il sinistro era ben illuminato e uno dei lampioni era collocato proprio in prossimità del luogo ove si è verificata la caduta
(doc. 2 atto di citazione), dovendosi quindi escludere che nonostante le notevoli dimensioni della buca questa non fosse visibile anche prestando la dovuta cautela. Si evidenzia altresì che dall'esame delle fotografie relative allo stato dei luoghi, scattate nell'immediatezza del sinistro dal figlio della odierna attrice e da lui stesso riconosciute in sede di esame testimoniale, la sconnessione del piano di calpestio del marciapiede interessato non era occultata dalla presenza di ostacoli visivi, quale ad esempio fogliame.
Infine, costituisce circostanza incontestata che la strada ove si è verificato il sinistro si trovi in prossimità della abitazione ove vive la SI.ra , la quale ha dichiarato di risiedere in Via San Martino n. 102. Da Pt_1 ciò consegue che sia altamente probabile che la stessa avesse già percorso la strada lungo la quale è caduta e quindi avesse conoscenza della presenza del dissesto.
Va dunque considerato che le dimensioni della buca (certamente larga abbastanza da risultare pienamente visibile dai pedoni), le perfette condizioni di visibilità del manto stradale (da presumersi in base all'epoca del sinistro, avvenuto in una strada ben illuminata), la vicinanza del luogo del sinistro a quello ove risiede l'attrice, depongono univocamente a favore della piena prevedibilità del pericolo da parte della danneggiata, la quale, dunque, avrebbe ben potuto, prestando l'attenzione richiesta da ogni utente della strada, evitare l'incidente. Sul punto giova evidenziare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. ord. n. 9315 del 3 aprile 2019).
Nel caso in esame l'efficienza eziologica del comportamento imprudente della SI.ra nel Pt_1 dinamismo causale del danno è stato tale da aver interrotto il nesso eziologico tra la buca e l'evento dannoso. Le dimensioni della buca e la conoscenza dello stato dei luoghi avrebbero dovuto indurre la SI.ra ad aggirare l'ostacolo o a prestare la dovuta attenzione del superarlo. La responsabilità della caduta, Pt_1 quindi, è imputabile esclusivamente alla sua condotta. pagina 9 di 10 Per le ragioni esposte, ritiene il presente Tribunale che la domanda di parte attrice debba essere rigettata. Si precisa altresì che l'esclusione del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso comporta anche la esclusione della responsabilità dell'ente ex art. 2043 c.c., proposta in via subordinata dalla SI.ra , Pt_1 essendo il nesso di causalità elemento costitutivo anche di detto modello di responsabilità.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta. Si precisa che viene fatta applicazione dei valori minimi con riferimento a tutte le fasi in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate.
La presenza di collegamenti ipertestuali negli atti di parte convenuta giustifica altresì la maggiorazione del compenso così come domandato dal Si precisa tuttavia che l'importo, tenuto conto della CP_1 tipologia di attività svolta, verrà aumentato del 5% in quanto l'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 rimette alla discrezionalità giudiziaria la individuazione del tasso percentuale di aumento sino ad un massimo del 30% (“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta tutte le domande di parte attrice;
➢ Condanna parte attrice al pagamento in favore del delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in euro 7.404,60, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario (15%) come per legge.
Così deciso in Rimini, 12 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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