CA
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 5736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5736 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. MI AL presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa NN NI consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2481/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 9.10.2025 e vertente
TRA
, p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Olimpia Serena Gaetano, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
p.i. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Remo Costantini e Fabrizio Zoli, giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
(di seguito ) chiedeva al Tribunale di Frosinone di ingiungere a Controparte_2 Pt_1 il pagamento della somma di € 32.866,84, oltre interessi, per le competenze Controparte_1 professionali svolte dal 2009 al 2015 in relazione all'assistenza contabile e/o consulenza del lavoro, alla predisposizione dei bilanci, oltre che a titolo di canoni mensili per il noleggio del programma di contabilità.
***
Il Tribunale, in data 12.4.2019, accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
381/2019.
***
Proponeva opposizione eccependo la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1 cooperativa, non avendo mai intrattenuto nessun rapporto con la stessa;
contestava espressamente la prestazione, poiché non vi era prova che le attività indicate nelle richieste fossero mai state svolte;
contestava, infine, l'esistenza di un contratto da cui poter verificare la correttezza delle somme richieste, evidenziando, fra l'altro, che si trattava di importi determinati in via autonoma e unilaterale, che non avevano alcun riscontro e non erano parametrati ad alcun riferimento;
eccepiva in via riconvenzionale, qualora fosse stata fornita la prova della prestazione, che le somme dovevano essere compensate con quelle dovute dalla opposta a titolo di risarcimento del danno, pari a € 45.000,00, per la non corretta esecuzione della prestazione in ordine alla attività svolta dal dott. unico soggetto con Per_1 cui erano stati intrattenuti rapporti.
***
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione e sostenendo che Pt_1 [...] era stata invitata a produrre i documenti necessari poiché la convenuta si trovava CP_1 nella oggettiva impossibilità di completare la predisposizione dei documenti di bilancio per l'anno 2016 e, in virtù di ciò, aveva comunicato di rinunciare al mandato e di interrompere il rapporto professionale;
la legale rappresentante della società aveva quindi Controparte_1 ritirato la documentazione contabile, come da ricevuta dalla medesima sottoscritta, riportante nello specifico i documenti alla medesima riconsegnati, oltre al dettaglio delle parcelle emesse;
tale documento costituiva riconoscimento e ricognizione del debito, ai fini della prova scritta dell'esistenza del credito;
inoltre, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti atteneva a prestazioni non estese alla tenuta della contabilità, trattandosi prevalentemente di attività di pagina 2 di 8 elaborazione buste paga, gestione del personale (assunzioni, licenziamenti, ecc.) e servizi vari riguardanti la predisposizione dei bilanci;
era altresì intercorso un contratto di fornitura, avente ad oggetto l'uso del programma informatico di cui usufruiva con Controparte_1 accesso diretto presso la sede aziendale per la gestione della contabilità.
***
Con sentenza n. 1030/2021, R.G. n. 1754/2019, pubblicata in data 2.11.2021, il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, rigettava la domanda riconvenzionale e compensava le spese tra le parti, così motivando:
‹‹Ritiene questo Tribunale che l'opposizione sia fondata.
In punto di diritto occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di opposizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore, avente veste di attore in senso sostanziale per aver richiesto l'ingiunzione, la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente veste sostanziale di convenuto, quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.
Nel caso di specie, parte opposta, sul quale incombe l'onere della prova, non ha in alcun modo comprovato l'avvenuta prestazione professionale nell'interesse della e dunque l'esistenza del credito, non Controparte_1 producendo alcun contratto o conferimento incarico per lo svolgimento dell'attività professionale.
Dagli atti di causa non emergono nemmeno le fatture, comunque insufficienti, che sarebbero state depositate al momento dell'integrazione documentale.
Non vi è dunque adeguata prova circa l'esistenza del rapporto professionale, dal quale deriverebbe il debito ingiunto.
Quanto alla domanda riconvenzionale, parte opponente non ha fornito prova della natura del danno asseritamente patito in forza delle presunte omissioni e/o errori da parte dell'opposta nello svolgimento della sua attività di assistenza, posto che non ha prodotto alcun tipo di documento in tal senso.
A tale proposito, nonostante i diversi rinvii concessi per documentare la predetta circostanza senza opposizione della società opposta, parte opponente non ha versato in atti alcun documento dal quale poter evincere la sussistenza di procedure di accertamento contabile e /o tributario a suo carico e in qualche modo riconducibili all'operato dell'opposta.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della riconvenzionale.
Le spese di lite, considerando l'esito della causa, possono essere compensate››.
***
Ha proposto appello , chiedendo, in accoglimento del gravame, di riformare la sentenza Pt_1 per falsa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie, per violazione di legge, per violazione del principio di adeguata motivazione e di ragionevolezza, nonché per contraddittorietà della motivazione, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto,
pagina 3 di 8 con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
***
Si è costituita, in data 5.9.2022, chiedendo di rigettare l'appello, in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto e, in via incidentale, di riformare parzialmente la sentenza di primo grado in ordine al capo sulle spese di lite;
per l'effetto, condannare , vista la piena Pt_1 soccombenza, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi anche del secondo grado, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 9.9.2025 è stata confermata la già fissata udienza del
9.10.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a quindici giorni prima dell'udienza per note (depositate da entrambe le parti).
***
Il procuratore di parte appellata, all'odierna udienza, ha concluso e ha discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
Il primo motivo dell'appello principale è rubricato ‹‹Motivazione della sentenza e parti appellate pag.
2 - contraddittorietà della parte motiva rispetto alle premesse in fatto e diritto - violazione di legge››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe maturato il proprio convincimento allineandosi alle motivazioni e all'eccezione principale sollevata dall'opponente sulla inesistenza e/o sulla mancata prova del credito vantato da e, quindi, del contratto, così omettendo di valutare Pt_1 che, alla data di cessazione dell'incarico, l'opponente aveva ritirato, presso la sede della creditrice, una serie di documenti e atti, che, senza dubbio, in re ipsa sono da considerarsi prova dell'attività svolta, e che, in tale occasione, aveva sottoscritto la ricevuta per accettazione di quanto veniva dalla stessa ritirato;
pertanto, non solo l'esistenza del rapporto contrattuale, ma anche la sussistenza del debito, erano stati ampiamente riconosciuti dalla opponente;
infine, a sostegno della pretesa creditoria l'opposta aveva versato in atti copia delle notule pro forma e delle fatture emesse a carico della debitrice/opponente, documenti sui quali era stata apposta la firma dello stesso legale rappresentante, mai contestata.
*** pagina 4 di 8 Il secondo motivo denuncia ‹‹Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia in violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. - violazione di legge - erronea ed arbitraria interpretazione delle risultanze istruttorie››.
Ribadisce l'appellante che il Tribunale avrebbe omesso di valutare che dalla ricevuta di riconsegna della documentazione si evinceva che il rapporto contrattuale era già in corso negli anni precedenti e nel triennio 2009/2012 e che, per alcune annualità, erano state emesse, a carico della debitrice/opponente, numerose fatture integralmente saldate (elencate alla pag. 6 dell'atto di impugnazione); tale dato dimostrava l'esistenza di un rapporto continuativo tra le due società; non vi era dubbio, inoltre, che il suddetto documento di sintesi andava valutato quale riconoscimento e ricognizione del debito.
***
Il terzo motivo denuncia ‹‹Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia in violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.››.
Lamenta l'appellante l'illegittimità della scarna e contraddittoria motivazione, che avrebbe omesso di indicare specificamente le ragioni per le quali si era ritenuto inesistente, per carenza di prova, il diritto di credito, atteso che il rapporto contrattuale risultava ampiamente provato, così come certe erano le prestazioni della creditrice;
fra l'altro, il Tribunale, pur avendo dichiarato l'inesistenza del rapporto e ritenuto non provata la prestazione, aveva rigettato la domanda riconvenzionale, che era stata svolta dalla opponente in via subordinata e residuale per il caso in cui fosse stato accertato come dovuto il credito vantato;
inoltre, lo stesso giudice, in due casi analoghi, trattati contestualmente al presente giudizio, con identità di oggetto della causa, aveva deciso le medesime questioni pervenendo a una motivazione diametralmente opposta.
***
I motivi, che, in quanto connessi, verranno trattati congiuntamente, sono infondati.
Il Tribunale, dopo aver correttamente richiamato i noti principi in materia di onere probatorio nel giudizio di opposizione, ha ritenuto, con motivazione succinta ma in linea con i detti principi e aderente alle risultanze istruttorie in atti, che non avesse fornito alcuna prova Pt_1 dell'effettiva esecuzione delle prestazioni poste a fondamento del decreto ingiuntivo né dell'esistenza credito stesso.
E infatti, l'opponente (convenuta in senso sostanziale) ha eccepito sin dal primo momento il totale difetto di prova in ordine alle prestazioni asseritamente fornite da Pt_1
pagina 5 di 8 A fronte di ciò, l'opposta, non solo ha omesso di produrre, a sostegno della pretesa creditoria, il relativo contratto o la lettera di conferimento dell'incarico da cui poter desumere l'oggetto delle prestazioni, genericamente ricondotte a una serie di attività, ma ha omesso anche di produrre le fatture (ivi comprese quelle precedenti, che sarebbero asseritamente già state saldate), fermo restando che, come osservato dal primo giudice, le fatture sarebbero state comunque insufficienti ai fini di prova.
A tanto si aggiunga che non ha prodotto nemmeno le notule pro forma.
L'opposta (che all'udienza dell'11.6.2021 ha anche rinunciato alle richieste istruttorie), in sostanza, ha affidato le proprie ragioni unicamente a un presunto riconoscimento del debito, sottoscritto, al momento del ritiro della documentazione contabile, dal legale rappresentante di atto che non può in alcun modo considerarsi tale. Controparte_1
Si tratta, invero, di un semplice riepilogo, redatto da , contenente un elenco di fatture pro Pt_1 forma, individuate per numero, data e importo, in calce al quale è apposta, unitamente alla sottoscrizione del legale rappresentante di la dicitura “con riserva di verifica” Controparte_1
(doc. 3 del fascicolo monitorio).
Ciò esclude in radice che la società abbia riconosciuto, anche in forma implicita, di essere debitrice delle somme indicate in quell'elenco.
Alla luce di quanto fin qui argomentato è, dunque, evidente la totale carenza di prova del credito vantato, a nulla rilevando le decisioni assunte dallo stesso giudice in due diversi giudizi introdotti da nei confronti di parti diverse. Pt_1
In conclusione, la sentenza, in quanto immune di vizi, deve essere confermata.
***
Venendo all'appello incidentale, il motivo denuncia ‹‹Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia in violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., e per violazione di legge con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c. oltre all'art. 24 Cost.››.
Lamenta che il Tribunale, senza specificare le ragioni della disposta Controparte_1 compensazione delle spese, avrebbe erroneamente ritenuto che l'esito della decisione fosse stato sfavorevole ad entrambe le parti, mentre, in realtà, le ragioni dell'opponente avevano trovato pieno riconoscimento;
la domanda riconvenzionale era stata formulata, infatti, in via subordinata, per la sola ipotesi di un eventuale riconoscimento del diritto di credito in favore di e, quindi, di conferma anche solo parziale del decreto ingiuntivo opposto, il che non era Pt_1 avvenuto.
***
pagina 6 di 8 La doglianza è fondata.
Parte opponente aveva formulato un'eccezione in via riconvenzionale subordinata, come si desume senza margini di dubbio sia dalla parte argomentativa dell'atto di opposizione (“Dove dovesse essere provato che la prestazione venne svolta da si eccepisce in via riconvenzionale tale danno Pt_1 che andrà compensato con quanto dovesse risultare realmente dovuto”) sia dalle conclusioni (“in subordine accertare eventuali somme dovute e compensare dette somme in via di eccezione riconvenzionale con i danni subiti con compensazione delle spese di lite”).
Il Tribunale, una volta esclusa la prova dell'esistenza del credito vantato dall'opposta e una volta revocato il decreto ingiuntivo, non avrebbe, dunque, dovuto esaminare l'eccezione
(qualificata come domanda) riconvenzionale, il cui rigetto ha costituito il motivo posto a base della compensazione delle spese.
Pertanto, difettando una soccombenza reciproca delle parti ed essendovi la totale soccombenza di , la gravata sentenza, confermata nel resto, va sul punto riformata e la Pt_1 predetta va condannata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di Controparte_1
***
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Le spese del primo grado si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 26.001,00 a
€ 52.000,00 e ammontano a complessivi € 7.616,00 per compensi.
***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata anche le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €
8.469,00 secondo i valori medi dello stesso scaglione per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta (dovendo la liquidazione discostarsi dalla nota spese allegata alle note soltanto con riguardo a detta ultima fase).
***
Va dato atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio pagina 7 di 8 del contributo unificato, che l'impugnazione principale è stata integralmente rigettata (cfr.
Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1030/2021, R.G. n. 1754/2019, pubblicata in data 2.11.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 Controparte_1
delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 286,00 per esborsi ed €
[...]
7.616,00 per compensi, nonché delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 382,50 per esborsi ed € 8.469,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Remo Costantini e Fabrizio Zoli, dichiaratisi antistatari;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale.
Roma, 9.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NN NI MI AL
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. MI AL presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa NN NI consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2481/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 9.10.2025 e vertente
TRA
, p.i. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Olimpia Serena Gaetano, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
p.i. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Remo Costantini e Fabrizio Zoli, giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
(di seguito ) chiedeva al Tribunale di Frosinone di ingiungere a Controparte_2 Pt_1 il pagamento della somma di € 32.866,84, oltre interessi, per le competenze Controparte_1 professionali svolte dal 2009 al 2015 in relazione all'assistenza contabile e/o consulenza del lavoro, alla predisposizione dei bilanci, oltre che a titolo di canoni mensili per il noleggio del programma di contabilità.
***
Il Tribunale, in data 12.4.2019, accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n.
381/2019.
***
Proponeva opposizione eccependo la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1 cooperativa, non avendo mai intrattenuto nessun rapporto con la stessa;
contestava espressamente la prestazione, poiché non vi era prova che le attività indicate nelle richieste fossero mai state svolte;
contestava, infine, l'esistenza di un contratto da cui poter verificare la correttezza delle somme richieste, evidenziando, fra l'altro, che si trattava di importi determinati in via autonoma e unilaterale, che non avevano alcun riscontro e non erano parametrati ad alcun riferimento;
eccepiva in via riconvenzionale, qualora fosse stata fornita la prova della prestazione, che le somme dovevano essere compensate con quelle dovute dalla opposta a titolo di risarcimento del danno, pari a € 45.000,00, per la non corretta esecuzione della prestazione in ordine alla attività svolta dal dott. unico soggetto con Per_1 cui erano stati intrattenuti rapporti.
***
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione e sostenendo che Pt_1 [...] era stata invitata a produrre i documenti necessari poiché la convenuta si trovava CP_1 nella oggettiva impossibilità di completare la predisposizione dei documenti di bilancio per l'anno 2016 e, in virtù di ciò, aveva comunicato di rinunciare al mandato e di interrompere il rapporto professionale;
la legale rappresentante della società aveva quindi Controparte_1 ritirato la documentazione contabile, come da ricevuta dalla medesima sottoscritta, riportante nello specifico i documenti alla medesima riconsegnati, oltre al dettaglio delle parcelle emesse;
tale documento costituiva riconoscimento e ricognizione del debito, ai fini della prova scritta dell'esistenza del credito;
inoltre, il rapporto contrattuale intercorso tra le parti atteneva a prestazioni non estese alla tenuta della contabilità, trattandosi prevalentemente di attività di pagina 2 di 8 elaborazione buste paga, gestione del personale (assunzioni, licenziamenti, ecc.) e servizi vari riguardanti la predisposizione dei bilanci;
era altresì intercorso un contratto di fornitura, avente ad oggetto l'uso del programma informatico di cui usufruiva con Controparte_1 accesso diretto presso la sede aziendale per la gestione della contabilità.
***
Con sentenza n. 1030/2021, R.G. n. 1754/2019, pubblicata in data 2.11.2021, il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, rigettava la domanda riconvenzionale e compensava le spese tra le parti, così motivando:
‹‹Ritiene questo Tribunale che l'opposizione sia fondata.
In punto di diritto occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di opposizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore, avente veste di attore in senso sostanziale per aver richiesto l'ingiunzione, la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente veste sostanziale di convenuto, quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.
Nel caso di specie, parte opposta, sul quale incombe l'onere della prova, non ha in alcun modo comprovato l'avvenuta prestazione professionale nell'interesse della e dunque l'esistenza del credito, non Controparte_1 producendo alcun contratto o conferimento incarico per lo svolgimento dell'attività professionale.
Dagli atti di causa non emergono nemmeno le fatture, comunque insufficienti, che sarebbero state depositate al momento dell'integrazione documentale.
Non vi è dunque adeguata prova circa l'esistenza del rapporto professionale, dal quale deriverebbe il debito ingiunto.
Quanto alla domanda riconvenzionale, parte opponente non ha fornito prova della natura del danno asseritamente patito in forza delle presunte omissioni e/o errori da parte dell'opposta nello svolgimento della sua attività di assistenza, posto che non ha prodotto alcun tipo di documento in tal senso.
A tale proposito, nonostante i diversi rinvii concessi per documentare la predetta circostanza senza opposizione della società opposta, parte opponente non ha versato in atti alcun documento dal quale poter evincere la sussistenza di procedure di accertamento contabile e /o tributario a suo carico e in qualche modo riconducibili all'operato dell'opposta.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della riconvenzionale.
Le spese di lite, considerando l'esito della causa, possono essere compensate››.
***
Ha proposto appello , chiedendo, in accoglimento del gravame, di riformare la sentenza Pt_1 per falsa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie, per violazione di legge, per violazione del principio di adeguata motivazione e di ragionevolezza, nonché per contraddittorietà della motivazione, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto,
pagina 3 di 8 con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
***
Si è costituita, in data 5.9.2022, chiedendo di rigettare l'appello, in quanto Controparte_1 infondato in fatto e in diritto e, in via incidentale, di riformare parzialmente la sentenza di primo grado in ordine al capo sulle spese di lite;
per l'effetto, condannare , vista la piena Pt_1 soccombenza, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi anche del secondo grado, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 9.9.2025 è stata confermata la già fissata udienza del
9.10.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a quindici giorni prima dell'udienza per note (depositate da entrambe le parti).
***
Il procuratore di parte appellata, all'odierna udienza, ha concluso e ha discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
Il primo motivo dell'appello principale è rubricato ‹‹Motivazione della sentenza e parti appellate pag.
2 - contraddittorietà della parte motiva rispetto alle premesse in fatto e diritto - violazione di legge››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe maturato il proprio convincimento allineandosi alle motivazioni e all'eccezione principale sollevata dall'opponente sulla inesistenza e/o sulla mancata prova del credito vantato da e, quindi, del contratto, così omettendo di valutare Pt_1 che, alla data di cessazione dell'incarico, l'opponente aveva ritirato, presso la sede della creditrice, una serie di documenti e atti, che, senza dubbio, in re ipsa sono da considerarsi prova dell'attività svolta, e che, in tale occasione, aveva sottoscritto la ricevuta per accettazione di quanto veniva dalla stessa ritirato;
pertanto, non solo l'esistenza del rapporto contrattuale, ma anche la sussistenza del debito, erano stati ampiamente riconosciuti dalla opponente;
infine, a sostegno della pretesa creditoria l'opposta aveva versato in atti copia delle notule pro forma e delle fatture emesse a carico della debitrice/opponente, documenti sui quali era stata apposta la firma dello stesso legale rappresentante, mai contestata.
*** pagina 4 di 8 Il secondo motivo denuncia ‹‹Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia in violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. - violazione di legge - erronea ed arbitraria interpretazione delle risultanze istruttorie››.
Ribadisce l'appellante che il Tribunale avrebbe omesso di valutare che dalla ricevuta di riconsegna della documentazione si evinceva che il rapporto contrattuale era già in corso negli anni precedenti e nel triennio 2009/2012 e che, per alcune annualità, erano state emesse, a carico della debitrice/opponente, numerose fatture integralmente saldate (elencate alla pag. 6 dell'atto di impugnazione); tale dato dimostrava l'esistenza di un rapporto continuativo tra le due società; non vi era dubbio, inoltre, che il suddetto documento di sintesi andava valutato quale riconoscimento e ricognizione del debito.
***
Il terzo motivo denuncia ‹‹Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia in violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c.››.
Lamenta l'appellante l'illegittimità della scarna e contraddittoria motivazione, che avrebbe omesso di indicare specificamente le ragioni per le quali si era ritenuto inesistente, per carenza di prova, il diritto di credito, atteso che il rapporto contrattuale risultava ampiamente provato, così come certe erano le prestazioni della creditrice;
fra l'altro, il Tribunale, pur avendo dichiarato l'inesistenza del rapporto e ritenuto non provata la prestazione, aveva rigettato la domanda riconvenzionale, che era stata svolta dalla opponente in via subordinata e residuale per il caso in cui fosse stato accertato come dovuto il credito vantato;
inoltre, lo stesso giudice, in due casi analoghi, trattati contestualmente al presente giudizio, con identità di oggetto della causa, aveva deciso le medesime questioni pervenendo a una motivazione diametralmente opposta.
***
I motivi, che, in quanto connessi, verranno trattati congiuntamente, sono infondati.
Il Tribunale, dopo aver correttamente richiamato i noti principi in materia di onere probatorio nel giudizio di opposizione, ha ritenuto, con motivazione succinta ma in linea con i detti principi e aderente alle risultanze istruttorie in atti, che non avesse fornito alcuna prova Pt_1 dell'effettiva esecuzione delle prestazioni poste a fondamento del decreto ingiuntivo né dell'esistenza credito stesso.
E infatti, l'opponente (convenuta in senso sostanziale) ha eccepito sin dal primo momento il totale difetto di prova in ordine alle prestazioni asseritamente fornite da Pt_1
pagina 5 di 8 A fronte di ciò, l'opposta, non solo ha omesso di produrre, a sostegno della pretesa creditoria, il relativo contratto o la lettera di conferimento dell'incarico da cui poter desumere l'oggetto delle prestazioni, genericamente ricondotte a una serie di attività, ma ha omesso anche di produrre le fatture (ivi comprese quelle precedenti, che sarebbero asseritamente già state saldate), fermo restando che, come osservato dal primo giudice, le fatture sarebbero state comunque insufficienti ai fini di prova.
A tanto si aggiunga che non ha prodotto nemmeno le notule pro forma.
L'opposta (che all'udienza dell'11.6.2021 ha anche rinunciato alle richieste istruttorie), in sostanza, ha affidato le proprie ragioni unicamente a un presunto riconoscimento del debito, sottoscritto, al momento del ritiro della documentazione contabile, dal legale rappresentante di atto che non può in alcun modo considerarsi tale. Controparte_1
Si tratta, invero, di un semplice riepilogo, redatto da , contenente un elenco di fatture pro Pt_1 forma, individuate per numero, data e importo, in calce al quale è apposta, unitamente alla sottoscrizione del legale rappresentante di la dicitura “con riserva di verifica” Controparte_1
(doc. 3 del fascicolo monitorio).
Ciò esclude in radice che la società abbia riconosciuto, anche in forma implicita, di essere debitrice delle somme indicate in quell'elenco.
Alla luce di quanto fin qui argomentato è, dunque, evidente la totale carenza di prova del credito vantato, a nulla rilevando le decisioni assunte dallo stesso giudice in due diversi giudizi introdotti da nei confronti di parti diverse. Pt_1
In conclusione, la sentenza, in quanto immune di vizi, deve essere confermata.
***
Venendo all'appello incidentale, il motivo denuncia ‹‹Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia in violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., e per violazione di legge con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c. oltre all'art. 24 Cost.››.
Lamenta che il Tribunale, senza specificare le ragioni della disposta Controparte_1 compensazione delle spese, avrebbe erroneamente ritenuto che l'esito della decisione fosse stato sfavorevole ad entrambe le parti, mentre, in realtà, le ragioni dell'opponente avevano trovato pieno riconoscimento;
la domanda riconvenzionale era stata formulata, infatti, in via subordinata, per la sola ipotesi di un eventuale riconoscimento del diritto di credito in favore di e, quindi, di conferma anche solo parziale del decreto ingiuntivo opposto, il che non era Pt_1 avvenuto.
***
pagina 6 di 8 La doglianza è fondata.
Parte opponente aveva formulato un'eccezione in via riconvenzionale subordinata, come si desume senza margini di dubbio sia dalla parte argomentativa dell'atto di opposizione (“Dove dovesse essere provato che la prestazione venne svolta da si eccepisce in via riconvenzionale tale danno Pt_1 che andrà compensato con quanto dovesse risultare realmente dovuto”) sia dalle conclusioni (“in subordine accertare eventuali somme dovute e compensare dette somme in via di eccezione riconvenzionale con i danni subiti con compensazione delle spese di lite”).
Il Tribunale, una volta esclusa la prova dell'esistenza del credito vantato dall'opposta e una volta revocato il decreto ingiuntivo, non avrebbe, dunque, dovuto esaminare l'eccezione
(qualificata come domanda) riconvenzionale, il cui rigetto ha costituito il motivo posto a base della compensazione delle spese.
Pertanto, difettando una soccombenza reciproca delle parti ed essendovi la totale soccombenza di , la gravata sentenza, confermata nel resto, va sul punto riformata e la Pt_1 predetta va condannata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di Controparte_1
***
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
Le spese del primo grado si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 26.001,00 a
€ 52.000,00 e ammontano a complessivi € 7.616,00 per compensi.
***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata anche le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €
8.469,00 secondo i valori medi dello stesso scaglione per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta (dovendo la liquidazione discostarsi dalla nota spese allegata alle note soltanto con riguardo a detta ultima fase).
***
Va dato atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio pagina 7 di 8 del contributo unificato, che l'impugnazione principale è stata integralmente rigettata (cfr.
Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1030/2021, R.G. n. 1754/2019, pubblicata in data 2.11.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 Controparte_1
delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 286,00 per esborsi ed €
[...]
7.616,00 per compensi, nonché delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 382,50 per esborsi ed € 8.469,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Remo Costantini e Fabrizio Zoli, dichiaratisi antistatari;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale.
Roma, 9.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NN NI MI AL
pagina 8 di 8