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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1037/2024 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Antonella Paone;
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 1037 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1726/2023 del Giudice di Pace di
Afragola e vertente
TRA
in p.l.r.p.t. elettivamente domiciliata in Crispano alla via Limitone n. 31, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Franzese dal quale è rappresentata e difesa, come da giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
in p.l.r.p.t. elettivamente domiciliata in Napoli alla Traversa Controparte_1
Michele Pietravalle n. 11, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Melillo dal quale è rappresentata e difesa, come da giusta procura in atti;
APPELLATO
E
in p.l.r.p.t. elettivamente domiciliato in presso la Casa Controparte_2 CP_2
Comunale in Piazza Umberto I;
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
all'intimazione di pagamento n. 071/20229021309163/000, contestando la mancata notifica della cartella di pagamento n. 071/20090042192863/000 e conseguente prescrizione del diritto di credito a cui la stessa si riferisce.
In primo grado, nonostante siano stati ritualmente evocati in giudizio, il Controparte_2
e l' non si sono costituiti e, conseguentemente, sono stati Controparte_1
dichiarati contumaci.
Il giudice di prime cure ha, poi, accolto l'opposizione nel merito e per l'effetto ha annullato la cartella di pagamento, compensando le spese di lite.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha tempestivamente proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1726/2023 del giudice di pace di Afragola, depositata in data
1.12.2023 e non notificata.
L'impugnazione è limitata al capo relativo alle spese di giustizia, rispetto al quale l'appellante ha lamentato che, a fronte dell'integrale accoglimento dei motivi di opposizione, non troverebbe giustificazione il regime di compensazione delle spese di lite, disposto dal giudice di primo grado.
Verificata la ritualità della notifica dell'atto di appello, in verbale di udienza, è stata già dichiarata la contumacia del Controparte_2
Nel merito della controversia, con riferimento alla disciplina delle spese del processo, vige nel nostro ordinamento giuridico, come nella maggior parte degli ordinamenti moderni, il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), secondo cui le spese anticipate nel corso del giudizio ed i compensi al difensore sono posti, con il provvedimento del giudice che chiude il processo davanti a lui, a carico della parte soccombente.
È stato opportunamente osservato che a tale principio va riconosciuta rilevanza costituzionale a norma dell'art. 24 Cost., non potendo la necessità di agire o di resistere in giudizio arrecare danno alla parte che ha ragione. Al fine, quindi, di assicurare un diritto di azione ed un diritto di difesa effettivi, i costi (patrimoniali) correlati all'attività processuale, cui la parte vittoriosa è stata costretta a fare ricorso, devono essere posti, con la chiusura del giudizio, a carico della parte che sia risultata soccombente.
In via di eccezione a tale principio, l'ordinamento riconosce la possibilità per il giudice di compensare le spese di lite a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Al riguardo, il legislatore dapprima, con la riforma del processo civile introdotta con la legge n. 263 del 2005, ha stabilito che i “giusti motivi” (di cui al previgente testo normativo) legittimanti la compensazione delle spese processuali devono essere esplicitamente individuati nella motivazione del provvedimento giurisdizionale;
poi, con la legge n. 69 del 2009, è nuovamente intervenuto a modificare l'art. 92, comma 2, c.p.c., sostituendo al presupposto dei “giusti motivi”, la ricorrenza di motivazioni straordinarie e particolarmente rilevanti, da indicare espressamente nelle ragioni della decisione. È evidente, dunque, l'intenzione del legislatore di ridurre l'ambito di applicazione dell'istituto (di carattere eccezionale) della compensazione delle spese, valorizzando il principio della soccombenza, quale criterio generale di disciplina della materia.
La suddetta intentio legis risulta confermata dalla successiva modifica apportata all'art. 92, comma
2, c.p.c. dalla legge n. 132 del 2014, con cui si è previsto che la compensazione può essere disposta dal giudice nei soli casi di soccombenza reciproca, di novità delle questioni trattate o di mutamento della giurisprudenza.
Sul punto, è, tuttavia, intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, la quale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre
2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Un'ulteriore eccezione al principio della soccombenza è individuata al comma primo dell'art. 92, il quale richiama il principio del divieto di abuso del processo, di cui all'art. 88 c.p.c.. Predetta norma vieta alla parte di sfruttare la propria posizione giuridica al fine di intralciare o peggiorare la condizione della controparte. L'abuso del processo può essere, quindi, considerato quale corollario, innanzitutto, del principio di buona fede e correttezza, di cui all'art. 1175 c.c., che opera anche in sede processuale, da un altro, anche del principio del giusto processo, sancito dall'art. 111 della
Costituzione. Secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 7409 del 2021), l'abuso del processo si connota per due elementi: un primo elemento oggettivo consiste nell'utilizzo del processo “per fini diversi ed ulteriori da quelli suoi propri, ed illegittimi”; un secondo elemento soggettivo rappresentato dalla condotta di “violazione del generale dovere di correttezza e buona fede”.
Alla luce del principio esposto all'art. 88 c.p.c., l'art. 92, comma 1, c.p.c. espressamente attribuisce al giudice l'onere di valutare la condotta abusiva ai fini della determinazione delle spese processuali, potendo, finanche, condannare la parte vittoriosa alla refusione delle spese di lite.
L'inosservanza dell'art. 88 c.p.c, dunque, rappresenta un'eccezione al principio di soccombenza. In tal senso, secondo un orientamento giurisprudenziale, la norma introduce una sanzione a carico della parte che ha agito violando il principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., il quale deve necessariamente regolare anche il rapporto delle parti del processo. Ne consegue che l'abuso del processo, anche in forza del richiamo operato dal comma primo, certamente costituisce una delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, ad avviso della
Corte costituzionale, possono essere valorizzate dall'autorità giudiziaria al fine di applicare il regime di compensazione delle spese.
Dopo aver ricostruito il quadro normativo, sembra opportuno osservare che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha compensato le spese processuali, motiva facendo espresso riferimento all'ipotesi di abuso del diritto.
Nel caso di specie, la condotta abusiva consiste nel cosiddetto frazionamento della domanda giudiziale. Con ciò si intende far riferimento alla prassi di attivare una pluralità di processi afferenti allo stesso rapporto giuridico sostanziale, al fine di realizzare un'artificiosa scomposizione del credito. In primo grado, infatti, la parte appellante ha abusato degli strumenti processuali messi a disposizione dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti, provvedendo ad impugnare la medesima intimazione di pagamento (n. 071202290221309163000) con distinti atti, di modo da instaurare diversi giudizi aventi ad oggetto le cartelle di pagamento contestate dall'ente della riscossione con l'anzidetto atto impositivo.
A tal proposito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che è fatto divieto di frazionamento della domanda mediante la proposizione di molteplici azioni aventi ad oggetto il medesimo titolo. Tale principio opera laddove dal frazionamento derivi un significativo pregiudizio per la parte convenuta, senza che a ciò corrisponda un vantaggio per la parte attrice. Si desume, quindi, che, laddove il credito sia scomposto, senza che siano state accertate effettive esigenze di tutela della parte attrice, la condotta processuale deve considerarsi scorretta, ossia contraria al principio di buona fede.
Con riferimento alla fattispecie sottoposta al vaglio di questo giudice, la parte attrice non sembra conseguire alcun beneficio dal frazionamento della domanda, nell'esercizio del proprio diritto di difesa;
al contrario, la condotta processuale dell'attore arreca un considerevole pregiudizio alla parte convenuta, ossia l' la quale sarà chiamata ad affrontare Controparte_3
molteplici giudizi aventi ad oggetto la medesima intimazione di pagamento.
Ciò posto, si deve ritenere che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha compensato le spese processuali, sia giustificata e vada, pertanto, confermata.
Ne consegue che, in virtù delle ragioni esposte, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al DM 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta. Peraltro, va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Beninteso, la norma prevede che il Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso 1726 del 2023, depositata in Parte_1
data 1.12.2023, del Giudice di Pace di Afragola, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
nella misura complessiva di euro 590,00, oltre al rimborso delle spese generali Controparte_1
nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
- dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002
Così deciso in Aversa, il 12.3.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Antonella Paone
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Antonella Paone;
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 1037 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1726/2023 del Giudice di Pace di
Afragola e vertente
TRA
in p.l.r.p.t. elettivamente domiciliata in Crispano alla via Limitone n. 31, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Franzese dal quale è rappresentata e difesa, come da giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
in p.l.r.p.t. elettivamente domiciliata in Napoli alla Traversa Controparte_1
Michele Pietravalle n. 11, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Melillo dal quale è rappresentata e difesa, come da giusta procura in atti;
APPELLATO
E
in p.l.r.p.t. elettivamente domiciliato in presso la Casa Controparte_2 CP_2
Comunale in Piazza Umberto I;
APPELLATO CONTUMACE
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
all'intimazione di pagamento n. 071/20229021309163/000, contestando la mancata notifica della cartella di pagamento n. 071/20090042192863/000 e conseguente prescrizione del diritto di credito a cui la stessa si riferisce.
In primo grado, nonostante siano stati ritualmente evocati in giudizio, il Controparte_2
e l' non si sono costituiti e, conseguentemente, sono stati Controparte_1
dichiarati contumaci.
Il giudice di prime cure ha, poi, accolto l'opposizione nel merito e per l'effetto ha annullato la cartella di pagamento, compensando le spese di lite.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha tempestivamente proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1726/2023 del giudice di pace di Afragola, depositata in data
1.12.2023 e non notificata.
L'impugnazione è limitata al capo relativo alle spese di giustizia, rispetto al quale l'appellante ha lamentato che, a fronte dell'integrale accoglimento dei motivi di opposizione, non troverebbe giustificazione il regime di compensazione delle spese di lite, disposto dal giudice di primo grado.
Verificata la ritualità della notifica dell'atto di appello, in verbale di udienza, è stata già dichiarata la contumacia del Controparte_2
Nel merito della controversia, con riferimento alla disciplina delle spese del processo, vige nel nostro ordinamento giuridico, come nella maggior parte degli ordinamenti moderni, il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), secondo cui le spese anticipate nel corso del giudizio ed i compensi al difensore sono posti, con il provvedimento del giudice che chiude il processo davanti a lui, a carico della parte soccombente.
È stato opportunamente osservato che a tale principio va riconosciuta rilevanza costituzionale a norma dell'art. 24 Cost., non potendo la necessità di agire o di resistere in giudizio arrecare danno alla parte che ha ragione. Al fine, quindi, di assicurare un diritto di azione ed un diritto di difesa effettivi, i costi (patrimoniali) correlati all'attività processuale, cui la parte vittoriosa è stata costretta a fare ricorso, devono essere posti, con la chiusura del giudizio, a carico della parte che sia risultata soccombente.
In via di eccezione a tale principio, l'ordinamento riconosce la possibilità per il giudice di compensare le spese di lite a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Al riguardo, il legislatore dapprima, con la riforma del processo civile introdotta con la legge n. 263 del 2005, ha stabilito che i “giusti motivi” (di cui al previgente testo normativo) legittimanti la compensazione delle spese processuali devono essere esplicitamente individuati nella motivazione del provvedimento giurisdizionale;
poi, con la legge n. 69 del 2009, è nuovamente intervenuto a modificare l'art. 92, comma 2, c.p.c., sostituendo al presupposto dei “giusti motivi”, la ricorrenza di motivazioni straordinarie e particolarmente rilevanti, da indicare espressamente nelle ragioni della decisione. È evidente, dunque, l'intenzione del legislatore di ridurre l'ambito di applicazione dell'istituto (di carattere eccezionale) della compensazione delle spese, valorizzando il principio della soccombenza, quale criterio generale di disciplina della materia.
La suddetta intentio legis risulta confermata dalla successiva modifica apportata all'art. 92, comma
2, c.p.c. dalla legge n. 132 del 2014, con cui si è previsto che la compensazione può essere disposta dal giudice nei soli casi di soccombenza reciproca, di novità delle questioni trattate o di mutamento della giurisprudenza.
Sul punto, è, tuttavia, intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, la quale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre
2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Un'ulteriore eccezione al principio della soccombenza è individuata al comma primo dell'art. 92, il quale richiama il principio del divieto di abuso del processo, di cui all'art. 88 c.p.c.. Predetta norma vieta alla parte di sfruttare la propria posizione giuridica al fine di intralciare o peggiorare la condizione della controparte. L'abuso del processo può essere, quindi, considerato quale corollario, innanzitutto, del principio di buona fede e correttezza, di cui all'art. 1175 c.c., che opera anche in sede processuale, da un altro, anche del principio del giusto processo, sancito dall'art. 111 della
Costituzione. Secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 7409 del 2021), l'abuso del processo si connota per due elementi: un primo elemento oggettivo consiste nell'utilizzo del processo “per fini diversi ed ulteriori da quelli suoi propri, ed illegittimi”; un secondo elemento soggettivo rappresentato dalla condotta di “violazione del generale dovere di correttezza e buona fede”.
Alla luce del principio esposto all'art. 88 c.p.c., l'art. 92, comma 1, c.p.c. espressamente attribuisce al giudice l'onere di valutare la condotta abusiva ai fini della determinazione delle spese processuali, potendo, finanche, condannare la parte vittoriosa alla refusione delle spese di lite.
L'inosservanza dell'art. 88 c.p.c, dunque, rappresenta un'eccezione al principio di soccombenza. In tal senso, secondo un orientamento giurisprudenziale, la norma introduce una sanzione a carico della parte che ha agito violando il principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., il quale deve necessariamente regolare anche il rapporto delle parti del processo. Ne consegue che l'abuso del processo, anche in forza del richiamo operato dal comma primo, certamente costituisce una delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, ad avviso della
Corte costituzionale, possono essere valorizzate dall'autorità giudiziaria al fine di applicare il regime di compensazione delle spese.
Dopo aver ricostruito il quadro normativo, sembra opportuno osservare che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha compensato le spese processuali, motiva facendo espresso riferimento all'ipotesi di abuso del diritto.
Nel caso di specie, la condotta abusiva consiste nel cosiddetto frazionamento della domanda giudiziale. Con ciò si intende far riferimento alla prassi di attivare una pluralità di processi afferenti allo stesso rapporto giuridico sostanziale, al fine di realizzare un'artificiosa scomposizione del credito. In primo grado, infatti, la parte appellante ha abusato degli strumenti processuali messi a disposizione dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti, provvedendo ad impugnare la medesima intimazione di pagamento (n. 071202290221309163000) con distinti atti, di modo da instaurare diversi giudizi aventi ad oggetto le cartelle di pagamento contestate dall'ente della riscossione con l'anzidetto atto impositivo.
A tal proposito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che è fatto divieto di frazionamento della domanda mediante la proposizione di molteplici azioni aventi ad oggetto il medesimo titolo. Tale principio opera laddove dal frazionamento derivi un significativo pregiudizio per la parte convenuta, senza che a ciò corrisponda un vantaggio per la parte attrice. Si desume, quindi, che, laddove il credito sia scomposto, senza che siano state accertate effettive esigenze di tutela della parte attrice, la condotta processuale deve considerarsi scorretta, ossia contraria al principio di buona fede.
Con riferimento alla fattispecie sottoposta al vaglio di questo giudice, la parte attrice non sembra conseguire alcun beneficio dal frazionamento della domanda, nell'esercizio del proprio diritto di difesa;
al contrario, la condotta processuale dell'attore arreca un considerevole pregiudizio alla parte convenuta, ossia l' la quale sarà chiamata ad affrontare Controparte_3
molteplici giudizi aventi ad oggetto la medesima intimazione di pagamento.
Ciò posto, si deve ritenere che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha compensato le spese processuali, sia giustificata e vada, pertanto, confermata.
Ne consegue che, in virtù delle ragioni esposte, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al DM 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta. Peraltro, va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Beninteso, la norma prevede che il Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso 1726 del 2023, depositata in Parte_1
data 1.12.2023, del Giudice di Pace di Afragola, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
nella misura complessiva di euro 590,00, oltre al rimborso delle spese generali Controparte_1
nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge;
- dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002
Così deciso in Aversa, il 12.3.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Antonella Paone