Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5005/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Antonella Belgeri Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 9 settembre 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Michela BANFI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Corrado Controparte_1 C.F._2
CENTURELLI, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale di udienza del 18 Parte_1 Controparte_1
febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio nel comune di Verdello (BG) in Parte_1 Controparte_1
data 22 ottobre 2010.
Dalla loro unione è nata (2 giugno 2012), minorenne. Persona_1
marito e l'adozione dei provvedimenti in tema di affido, collocamento e visite, oltre all'assegnazione della casa coniugale e a un contributo per il mantenimento della prole.
Regolarmente costituitosi in giudizio, il signor ha aderito alla domanda sullo status e ha CP_1
precisato le proprie domande in parziale opposizione alla moglie quanto al resto.
All'udienza del 18 febbraio 2025, i difensori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo, come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni sottoscritto personalmente da entrambi i coniugi e depositato telematicamente da parte ricorrente in data 5 febbraio 2025. Pertanto, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, recependo in via provvisoria ed urgente le condizioni pattuite, e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e pertanto merita di essere accolta.
La natura delle doglianze esposte delle parti e la volontà di non riconciliarsi sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Passando ai provvedimenti accessori, si ritiene di poter decidere in conformità alle condizioni pattuite dai coniugi in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, bensì adeguate a garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi enunciati dall'art. 337-ter c.c.
Infine, anche i provvedimenti di contenuto economico risultano idonei a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale, si reputa superfluo disporre l'ascolto della prole ex art. 337-octies c.c., oggi sostituito dal disposto dell'art. 473-bis.4 c.p.c.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio il 22 ottobre 2010 nel Comune di Verdello (BG);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Verdello di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, parte I, n. 10; 3. provvede in conformità alle condizioni pattuite dalle parti, di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Persona_1
la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni.
3. La figlia resterà collocata prevalentemente presso la dimora materna, ove avrà anche Persona_1
la residenza in Arcene Via Aldo Moro 41;
4. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le cadenze qui di seguito indicate:
-fine settimana alternati dal venerdì alle 14.00, quando verrà a prenderla presso la madre, fino alla domenica sera dopo cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore
22.00; ogni martedì e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 22.00 quando la riporterà dalla madre. La figlia ed i genitori saranno in ogni caso liberi di sentirsi reciprocamente anche fuori dai giorni prestabiliti compatibilmente con gli impegni di ciascuno.
-quanto alle vacanze di Natale la figlia starà ad anni alterni con un genitore dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze di Pasqua ad anni alterni la figlia trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo e viceversa;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con il padre fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio in modo da non accavallare le rispettive ferie.
5. Il signor verserà alla signora tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno CP_1 Pt_1 cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari a € 300,00, che sarà aggiornato automaticamente annualmente secondo gli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo D'intesa tra Tribunale di Bergamo, Ordine degli avvocati di Bergamo e sottoscritto in data 31.10.2024 che qui si intende interamente CP_2
richiamato e quindi secondo il seguente schema:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti allo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
7. L'assegno unico familiare o ogni altro contributo o beneficio fiscale/misura di sostegno equipollente verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra Pt_1
8. entrambe le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, pertanto reciprocamente alla richiesta di ogni contributo di mantenimento in loro favore.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei passaporti e/o documenti d'identità valido per l'espatrio anche per quanto riguarda la minore.
10. Si dichiara che non vi sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande svolte o ad esse connesse;
4. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo