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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/04/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 15.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3990 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 14/09/2022 ed iscritto al n 3990 - 2022 RG , vertente tra
- (c.f: ), Amministratore Parte_1 CodiceFiscale_1
Unico della ( codice fiscale ) con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Reggio Calabria, via Soccorso 6, in proprio, quale obbligato principale, e nell'interesse della predetta SO, quale coobbligata in solido, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Capria (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto
[...] procuratore sito in Reggio Calabria via Magna Grecia, 6, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, Controparte_2 Controparte_3
(C.F. , in persona del Direttore e legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, dr. che rappresenta e Controparte_4 difende l'ente unitamente e disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati ex art. 6 co.9 D. Lgs 150/2011, in servizio presso la stessa sede in Reggio Calabria, via Pio XI, Trav. De Blasio, n. 11-13, giusta delega in atti, ivi elettivamente domiciliati,
- resistente -
1 - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Parte ricorrente propone tempestiva opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. 418/2022 e n. 418/1/2022 dell'8 agosto 2022, contenute in un unico atto, con le quali il Capo dell' Controparte_5 ha ingiunto all'obbligato principale, Ingegnere
[...] Pt_1 nella qualità di Amministratore Unico della Parte_1 Controparte_1 ed alla stessa nella qualità di obbligata in solido, di pagare Controparte_1 la complessiva somma di € 5.000,00 (oltre € 32,60 per spese di notifica) quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 29, comma 1 e art. 18 comma 5 bis, D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 così come modificato dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 8/2016. Dichiara di opporsi anche avverso l'atto presupposto a dette ordinanze, costituito dal verbale unico di accertamento e notificazione (n. RC00003/2019- 609-del 02/12/2019 e n. RC00003/2019- 609-01 del 02/12/2019) redatto dai funzionari ispettivi in servizio presso l' di Reggio Calabria, ed Controparte_5 ogni atto allo stesso prodromico, notificato in data 17 dicembre 2019 all'obbligato principale ed alla SO coobbligata in Controparte_1 solido.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l
[...]
come in epigrafe indicato, resistendo al ricorso e Controparte_5 chiedendone il rigetto. L' premettere che la verifica ispettiva CP_5 oggetto dell'odierno contenzioso va inquadrata nell'ambito di una più vasta operazione estesa a tutto il territorio nazionale curata dagli Controparte_5
, che vede coinvolte la e le sue varie “vesti
[...] Controparte_6 giuridiche”, con amministratore unico , quali società appaltatrici CP_7 di servizi, e singole imprese committenti. L'attività di controllo ha consentito di riscontrare in tutta Italia, ma anche nella vicenda in oggetto, il ricorso sistematico a contratti di appalto non genuino, che in realtà integrano una mera interposizione illecita di manodopera. Con specifico riguardo all'accertamento sotteso all'ordinanza-ingiunzione opposta precisa che ha riguardato la posizione lavorativa del sig. CP_8
(nato a [...] il [...]) ed ha preso l'avvio dalla sua
[...] denuncia all' (odierno per l'omesso Controparte_5 Pt_2 versamento contributivo da parte della Parte_3 Controp (nel prosieguo brevemente solo “ ), avendo lavorato
[...] presso vari cantieri con la qualifica di intonacatore liv. IV Full time CCNL
2 Edilizia per un periodo che andava dal 21 luglio 2017 al 28.02.2018; il suddetto periodo lavorativo veniva svolto sempre presso la ditta CO.R.IM di Felice Roberto Nava, ditta quest'ultima che aveva stipulato un contratto di Controp appalto di servizi con la predetta “ . All'esito dell'accertamento ispettivo sulla posizione lavorativa del CP_8 che coinvolgeva la società (nel prosieguo brevemente anche CP_1 solo “ ) generando vari filoni di indagine che si sono conclusi con CP_1 la contestazione di separati verbali di illeciti nei confronti sia della cessata sia della società M&G Co. Parte_3 Parte_3
UL SR (quali fittizi datori di lavoro per i rispettivi periodi lavorativi del ) sia nei confronti dell'odierna ricorrente società , CP_8 CP_1 quale sostanziale datore di lavoro in forza di contratti di appalto non genuini stipulati con le suddette società, seguiva, previa ricostruzione delle giornate lavorative e degli imponibili contributivi, la successiva segnalazione al competente istituto previdenziale. In sostanza gli ispettori rilevavano che il lavoratore che in origine era CP_8 stato alle dipendenze dirette della a un certo punto aveva cessato CP_1 il suo rapporto formale con la detta società, continuando tuttavia a prestare senza soluzione di continuità la medesima attività lavorativa di manovale e con le stesse modalità a favore di quest'ultima, pur risultando formalmente registrato, in un primo tempo, dalla M&G Coop UL Soc. Coop. e subito dopo dalla M&G UL SR, (entrambe aventi, come già evidenziato, quale amministratore unico ), senza assunzione da CP_7 parte di queste ultime, in quanto società appaltatrici, del rischio d'impresa, dell'organizzazione dei mezzi necessari e della gestione a proprio carico. In particolare, a conclusione degli accertamenti relativi al periodo lavorativo del dal 24 luglio 2017 al 30 settembre 2017, veniva contestata nei CP_8 confronti della (e parallelamente della cessata cooperativa M CP_1
& Coop UL Soc. Coop., quale formale datore di lavoro) la violazione dell'Interposizione illecita da pseudo -appalto di cui all'art. 29 comma 1 del D. Lgs 10/09/2003 n° 276, testo vigente con applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 5 bis, del D. Lgs n° 276/2003 come modificato dall'art. 1, commi 1 e 6 del D. Lgs n° 8/2016, mediante notifica di verbale di illecito al quale ha fatto seguito l'ordinanza ingiunzione n. 766/2021, che è stata opposta giudizialmente con ricorso rg. 4823/2021, poi deciso dal G. L. dr. D'Ingianna, con sentenza di rigetto n. 1825/2023 del 7. 11. 2023. L' sottolinea che “in tale pronuncia, viene confermata CP_5 nel merito la ricostruzione dei fatti per come articolata dai funzionari ispettivi, peraltro comune sotto ogni profilo, all'accertamento oggetto dell'odierno contenzioso” e sin dalla memoria di costituzione chiedeva di
3 tener conto del contenuto della suddetta sentenza, la quale, sebbene non ancora passata in giudicato, è rilevante anche ai fini della decisione (e di una eventuale incidenza del principio del ne bis in idem) poiché vede coinvolte le stesse parti ed ha per oggetto la medesima questione di merito.”. Quanto all'ordinanza ingiunzione qui opposta, ovvero la n. 418-418/1/2022, essa è conseguente all'accertamento ispettivo condotto dalle ispettrici del lavoro, d.sse e relativamente al Persona_1 Persona_2 periodo lavorativo dal 1° ottobre 2017 al 28 febbraio 2018, svolto dallo stesso lavoratore, , alle formali dipendenze della società Controparte_8 [...]
sempre presso cantieri edili appartenenti alla stessa Controparte_9 ricorrente CP_1
Tale filone di accertamento, a seguito di relazione di servizio per mancato accesso per chiusura della ditta all'indirizzo indicato, del 15.05.2019, veniva avviato con richiesta di documentazione alla del 6.6.2019, CP_1 relativamente all'appalto di servizi stipulato con la società M&G Co UL SR . Dalla documentazione esibita nel corso dell'accertamento veniva rilevato tuttavia che, analogamente a quanto avvenuto con la succitata cooperativa all'instaurazione del menzionato rapporto di lavoro Pt_3 era sottesa la stipula di un contratto di appalto per servizi recante data 1°.10.2017, tra la stessa , in persona del Pt_3 Controparte_10 legale rappresentante (appaltatore) e la SO CP_7 Controparte_1 in persona del legale rappresentante sig. (committente); Parte_1 il contratto aveva ad oggetto l'esecuzione del medesimo servizio di ristrutturazione e ripristino di intonaci, con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a rischio della SO appaltatrice. Si specificava altresì, che l'appalto avrebbe prodotto effetti dall'1°.10.2017 al 31.12.2017 e che sarebbe stato automaticamente prorogato e/o rinnovato tacitamente per un periodo di eguale durata, salvo disdetta di una delle parti. Per l'espletamento del servizio veniva pattuito un corrispettivo netto omnicomprensivo forfettario di Euro 7.290,72 a carico del committente in favore dell'appaltatore; si specificava, infine, che l'appaltatore avrebbe eseguito l'incarico esercitando il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori. Gli ispettori sentivano quindi a s.i.t. il lavoratore in questione il quale dichiarava di aver sempre mantenuto rapporti di lavoro con il solo sig. Pt_1 esattamente come in passato, quando cioè era stato suo dipendente dal 20.03.2017 al 20.07.2017, senza avere avuto mai rapporti con nessun referente o responsabile della società SO M&G Co UL SR (analogamente a quanto avvenuto nel rapporto con la cessata cooperativa), che era sempre il sig. a dargli direttive, disponendo in quali cantieri Pt_1
4 dovesse lavorare e concordando con il medesimo l'orario di lavoro. Solo la retribuzione veniva puntualmente erogata dalla M&G srl tramite bonifico, mentre alcuni versamenti contributivi non erano stati addirittura effettuati. Pertanto, per il periodo 1.10. 2017 / 28.2.2018 del lavoratore con CP_8
Verbale Unico di Accertamento e notificazione RC00003/2019-609-01 del 2.12.2019, veniva notificata all'ing. , quale obbligato principale, Parte_1
e alla quale obbligata solidale e contestualmente alla CP_1 Pt_3
M&G Co UL SR, la sanzione dell'Interposizione illecita da pseudo
-appalto di cui all'art. 29 comma 1 del D. Lgs 10/09/2003 n° 276. Successivamente, in assenza di alcun pagamento delle sanzioni contestate, l' procedeva alla redazione e notifica dell'ordinanza ingiunzione CP_5 per cui è la presente causa. In conclusione, gli hanno sanzionato la società ricorrente ai sensi CP_11 dell'art. 29 D L.gs. 276/2003 per aver stipulato un fittizio contratto di appalto con la medesima società– in virtù del quale l'appaltatore si è limitato a mettere a disposizione le mere prestazioni lavorative del sig. . Controparte_8
§ 3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Parte ricorrente eccepisce preliminarmente la nullità e/o annullabilità dell'atto presupposto alle ordinanze impugnate per violazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 9/2018 emanata dall'
[...]
. Controparte_2
Deduce che l di Reggio Calabria, Controparte_5 nell'emettere il provvedimento impugnato, non ha tenuto in alcun conto il provvedimento di certificazione del contratto di appalto emesso dalla Commissione di Certificazione presso l'Ente paritetico bilaterale ENBLI di Roma (prot. N. 316 del 06/02/2018) ed esibito all' il 9.4.2019. CP_5
Richiama la circolare n. 9 del 1° giugno 2018 laddove prevede per quanto qui di interesse: “In particolare, il verbale conclusivo deve recare, in relazione al disconoscimento dei contratti certificati (sia di lavoro che di appalto), l'espressa avvertenza che l'efficacia di tale disconoscimento (applicazione delle sanzioni ed eventuali altri effetti derivati) è condizionata al positivo espletamento obbligatorio presso la commissione di certificazione, oppure, in caso la stessa non riuscisse all'utile proposizione delle impugnazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. “276/2003. Assume che la mancanza nel provvedimento impugnato di tale espressa avvertenza comporta l'invalidità dello stesso e conseguentemente che l'impugnato verbale e le conseguenti ordinanze dovranno essere revocate e/o annullate in quanto illegittime per violazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 9/2018 emanata dall' . Controparte_2
Tali doglianze sono infondate.
5 In primo luogo deve rilevarsi che le disposizioni di cui all'invocata Circolare n. 9/2018 emanata dall' si configurano Controparte_2 come istruzioni operative interne agli uffici e nessuna norma sancisce come conseguenza della loro inosservanza la nullità/annullabilità dei successivi atti adottati dall' . CP_5
In ogni caso la difesa dell' contesta l'assunto avversario in quanto, CP_5 di norma, precedente all'obbligo di osservanza delle citate disposizioni da parte dell'organo accertatore, è il controllo sulla documentazione che attesta la legittimazione dell'Ente a certificare, e quindi la competenza dello stesso ad operare validamente nel campo della certificazione dei contratti. Ed infatti si evidenzia l'assenza di rilevanza giuridica della certificazione del contratto di appalto con la M&G UL SR prodotta da controparte, che, per produrre effetti avrebbe dovuto essere rilasciata da soggetti costituiti
“a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”, così come non è nel caso di specie. Part Per altro proprio l' con la circolare n. 4/2018 (citata anche dal ricorrente) ha precisato: “va da sé che, qualora tale requisito sia carente – e quindi l'Ente sia costituito da Organizzazioni datoriali o sindacali non aventi, per ciascuna parte, il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi – l'Organismo non può ritenersi un Ente bilaterale abilitato a svolgere le attività indicate dal citato art. 2, lett. h), D.Lgs. n. 276/2003 e, men che meno, l'attività di certificazione. Sulla base di quanto rappresentato il personale ispettivo potrà quindi operare, nei confronti dei provvedimenti certificati da tali pseudo Enti, senza tenere minimamente conto delle preclusioni tipiche dell'atto certificativo, adottando anche ogni eventuale provvedimento di carattere sanzionatorio”. Nella vicenda de qua l' rileva che non solo l'ENBLI ai sensi CP_5 dell'art. 2, lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003, non può definirsi Ente bilaterale ai fini dello svolgimento delle attività demandate dallo stesso decreto legislativo – ivi compresa la certificazione dei contratti di lavoro - ma non risulta aver attivato la preventiva ed obbligatoria procedura di cui all'art. 78, comma 2, lett. a), D. Lgs 276/2003, che prevede la comunicazione dell'avvio del procedimento all territorialmente competente. CP_5 CP_2
Quindi era onere della società opponente offrire la prova che l'ente bilaterale ENBLI di Roma, presso il quale è stata istituita la commissione che ha effettuato la certificazione di conformità del contratto di appalto de quo, sia stato effettivamente costituito a iniziativa di una o più associazione dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, ma tale onere non è stato assolto.
6 § 3.2. Parte ricorrente eccepisce la decadenza del procedimento amministrativo culminato con le impugnate ordinanze ingiunzioni per violazione dell'art. 14 L.689/1981. La difesa del ricorrente richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte per il quale detta disposizione nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in ragione della complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. Eccepisce che nella fattispecie di che trattasi:
- L' ha richiesto la documentazione necessaria, per potere vagliare CP_5 se nel caso de quo si trattava di un appalto illecito, prima con nota datata 4 giugno 2019 e poi con nota datata 6 giugno 2019;
- La società ricorrente con nota del 24 giugno 2019 ha trasmesso tutta la documentazione richiesta dall' ed utile ai fini istruttori, CP_5
- Da tale data l' , essendo in possesso di ogni elemento per potere CP_5 effettuare la dovuta valutazione, era nelle condizioni di vagliare la sussistenza o meno di ipotesi di violazione dell'art. 29, comma 1 e art. 18 comma 5 bis, D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 così come modificato dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 8/2016 e di procedere eventualmente ad irrogare la sanzione amministrativa.
In ordine all'eccezione di decadenza la difesa dell' ne deduce CP_5
l'infondatezza ed osserva: “stante l'avvio degli accertamenti solo con richiesta di documentazione alla , in data 6 giugno 2019 e la Parte_5 ricezione dei parziale documentazione da parte della medesima in data 26 giugno 2019 e tenendo conto della convocazione del 1.08.2019 per la s.i.t. rilasciata ai funzionari ispettivi presso l'ITL dal , il 1° Controparte_8 ottobre 2019, il Verbale Unico di Accertamento e notificazione RC00003/2019-609-01 del 2.12.2019 si appalesa tempestivo. Si ribadisce, quindi, il pieno rispetto dei termini di cui all'articolo 14 cit. nonché l'infondatezza della eccezione ex adverso, considerato che legittimamente l'Amministrazione del Lavoro ha proceduto alla contestazione di cui al provvedimento impugnato .”
Deve darsi atto che l'eccezione di decadenza è infondata. Il Verbale Unico di Accertamento è stato tempestivamente notificato nel rispetto dei 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti ed appare ragionevole il tempo dell'attività istruttoria svolta tra l'invio della documentazione richiesta e la convocazione del lavoratore a s.i.t..
7 § 3.3. Parte ricorrente nel merito eccepisce che l non ha fornito CP_5 la prova, posta a suo carico, della sussistenza degli elementi che tendono a far definire il contratto di appalto non genuino, nonchè l'assenza di alcun concreto accertamento durante l'esecuzione del predetto appalto. Ribadisce la genuinità dell'appalto e le previsioni in esso contenute. Tali doglianza sono infondate. Già nel Verbale Unico di Accertamento sono riportati gli esiti dettagliati degli accertamenti e l'indicazione delle fonti di prova. Determinante è l'accertamento dell'assenza di potere direttivo in capo all'appaltatore e la mera gestione burocratica del rapporto lavorativo (tenuta del LUL, retribuzione e flussi contributivi). Le dichiarazioni rese dal lavoratore dinanzi agli Ispettori del Lavoro, della cui genuinità non vi è motivo di dubitare (tanto più che la denuncia del lavoratore era stata fatta nei soli confronti del datore di lavoro formale per la regolarizzazione dei versamenti contributivi), delineano con chiarezza il reale svolgimento del rapporto di lavoro anche nel periodo oggetto di causa. In particolare il Sig. , convocato dagli Ispettori per fornire Controparte_8 notizie riguardo il rapporto di lavoro intercorso con la società
[...] presso la ditta con sede operativa in Reggio Parte_6 CP_1
Calabria presso cantiere zona di Sant'Anna, ha dichiarato quanto segue (il grassetto è dello scrivente):
“ Sono stato assunto dalla SO in data Parte_6
01/10/2017 con un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza 30/11/2017, più volte prorogato fino alla cessazione del 28/02/2018. La mia qualifica era di intonacatore, full time e sede di lavoro presso
Contro
C l'impresa con sede in Reggio Calabria. Preciso che non ho mai conosciuto nessun referente nonché legale rappresentante della società che mi ha assunto, cioè della Ho sempre avuto Parte_6 contatti con il responsabile della SO Sig. CP_1 Parte_1
Preciso che negli anni precedenti ho prestato attività lavorativa per la SO , l'ultimo contratto di lavoro stipulato con tale società CP_1 risale al periodo 20/03/2017 al 20/07/2017. Anche per questo rapporto di lavoro la mia mansione era di intonacatore. In occasione della mia assunzione con la società Parte_6
ho sottoscritto il contratto di lavoro con il Sig. il quale l'ha
[...] Pt_1 trasmesso alla società che mi assumeva. Preciso che nel periodo 24 luglio 2017 al 30 settembre 2017 ho sottoscritto un contratto di lavoro con la società ed prestato attività Controparte_14 Pt_3 lavorativa sempre presso la Soc. CO.R.IM. 8 Era sempre il Sig. che mi dava direttive di lavoro, infatti era lui che Pt_1 disponeva in quale cantiere lavorare; ho rispettato l'orario di lavoro che era così articolato dalle ore 07,00 alle 12,00 e dalle ore 13,00 alle 16,00, dal lunedì al venerdì, come previsto dal contratto sottoscritto con
[...]
Parte_6
L'orario di lavoro era stato preventivamente concordato con il Sig. Pt_1
Per quanto riguarda il pagamento ero remunerato tramite bonifico da che lo accreditava in Banca. Venivo pagato Parte_7 come busta paga che mi veniva trasmessa per e-mail. Sono stato retribuito sempre regolarmente. Ad oggi rivendico il versamento contributivo dei mesi di luglio, agosto, ottobre 2017 e da novembre a febbraio 2018. Non sono a conoscenza se vi fossero altri dipendenti assunti dalla
[...]
” Parte_6
Alla luce di tali dichiarazioni, che presentano un elevato grado di attendibilità perché rese in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro e sufficientemente precise nel ricostruire il concreto rapporto di lavoro, deve ritenersi assolto da parte dell' l'onere probatorio in CP_5 merito alla contestazione per cui è causa. Il quadro emerso è ulteriormente corroborato dal passaggio in giudicato della sentenza del G.L. dr. D'Ingianna n. 1825/2023 del 7.11.2023 di rigetto dell'opposizione proposta dalla stessa parte odierna ricorrente avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall' per analoga violazione CP_5 sempre con riguardo al lavoratore ma per il periodo Controparte_8 immediatamente precedente quello oggetto di causa.
§ 3.4. Infine parte ricorrente eccepisce in via subordinata il difetto di motivazione con riguardo al calcolo dell'importo della sanzione. La doglianza è infondata. L'ordinanza ingiunzione esplicita il calcolo dell'importo sulla base del computo delle giornate di lavoro effettuate dal nel periodo CP_8 considerato e, in ogni caso, è stata irrogata nella misura pari al minimo edittale.
§ 4. In conclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 e ridotte del 20% in quanto la difesa dell' è stata CP_5 espletata dai propri funzionari.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
9 - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di parte resistente, che liquida in € 2.096,00 per compenso di avvocato (importo già ridotto del 20%), oltre rimborso forfettario spese generali 15%.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 16/4/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
10
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 15.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3990 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 14/09/2022 ed iscritto al n 3990 - 2022 RG , vertente tra
- (c.f: ), Amministratore Parte_1 CodiceFiscale_1
Unico della ( codice fiscale ) con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Reggio Calabria, via Soccorso 6, in proprio, quale obbligato principale, e nell'interesse della predetta SO, quale coobbligata in solido, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Capria (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto
[...] procuratore sito in Reggio Calabria via Magna Grecia, 6, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, Controparte_2 Controparte_3
(C.F. , in persona del Direttore e legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, dr. che rappresenta e Controparte_4 difende l'ente unitamente e disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati ex art. 6 co.9 D. Lgs 150/2011, in servizio presso la stessa sede in Reggio Calabria, via Pio XI, Trav. De Blasio, n. 11-13, giusta delega in atti, ivi elettivamente domiciliati,
- resistente -
1 - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Parte ricorrente propone tempestiva opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni n. 418/2022 e n. 418/1/2022 dell'8 agosto 2022, contenute in un unico atto, con le quali il Capo dell' Controparte_5 ha ingiunto all'obbligato principale, Ingegnere
[...] Pt_1 nella qualità di Amministratore Unico della Parte_1 Controparte_1 ed alla stessa nella qualità di obbligata in solido, di pagare Controparte_1 la complessiva somma di € 5.000,00 (oltre € 32,60 per spese di notifica) quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 29, comma 1 e art. 18 comma 5 bis, D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 così come modificato dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 8/2016. Dichiara di opporsi anche avverso l'atto presupposto a dette ordinanze, costituito dal verbale unico di accertamento e notificazione (n. RC00003/2019- 609-del 02/12/2019 e n. RC00003/2019- 609-01 del 02/12/2019) redatto dai funzionari ispettivi in servizio presso l' di Reggio Calabria, ed Controparte_5 ogni atto allo stesso prodromico, notificato in data 17 dicembre 2019 all'obbligato principale ed alla SO coobbligata in Controparte_1 solido.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l
[...]
come in epigrafe indicato, resistendo al ricorso e Controparte_5 chiedendone il rigetto. L' premettere che la verifica ispettiva CP_5 oggetto dell'odierno contenzioso va inquadrata nell'ambito di una più vasta operazione estesa a tutto il territorio nazionale curata dagli Controparte_5
, che vede coinvolte la e le sue varie “vesti
[...] Controparte_6 giuridiche”, con amministratore unico , quali società appaltatrici CP_7 di servizi, e singole imprese committenti. L'attività di controllo ha consentito di riscontrare in tutta Italia, ma anche nella vicenda in oggetto, il ricorso sistematico a contratti di appalto non genuino, che in realtà integrano una mera interposizione illecita di manodopera. Con specifico riguardo all'accertamento sotteso all'ordinanza-ingiunzione opposta precisa che ha riguardato la posizione lavorativa del sig. CP_8
(nato a [...] il [...]) ed ha preso l'avvio dalla sua
[...] denuncia all' (odierno per l'omesso Controparte_5 Pt_2 versamento contributivo da parte della Parte_3 Controp (nel prosieguo brevemente solo “ ), avendo lavorato
[...] presso vari cantieri con la qualifica di intonacatore liv. IV Full time CCNL
2 Edilizia per un periodo che andava dal 21 luglio 2017 al 28.02.2018; il suddetto periodo lavorativo veniva svolto sempre presso la ditta CO.R.IM di Felice Roberto Nava, ditta quest'ultima che aveva stipulato un contratto di Controp appalto di servizi con la predetta “ . All'esito dell'accertamento ispettivo sulla posizione lavorativa del CP_8 che coinvolgeva la società (nel prosieguo brevemente anche CP_1 solo “ ) generando vari filoni di indagine che si sono conclusi con CP_1 la contestazione di separati verbali di illeciti nei confronti sia della cessata sia della società M&G Co. Parte_3 Parte_3
UL SR (quali fittizi datori di lavoro per i rispettivi periodi lavorativi del ) sia nei confronti dell'odierna ricorrente società , CP_8 CP_1 quale sostanziale datore di lavoro in forza di contratti di appalto non genuini stipulati con le suddette società, seguiva, previa ricostruzione delle giornate lavorative e degli imponibili contributivi, la successiva segnalazione al competente istituto previdenziale. In sostanza gli ispettori rilevavano che il lavoratore che in origine era CP_8 stato alle dipendenze dirette della a un certo punto aveva cessato CP_1 il suo rapporto formale con la detta società, continuando tuttavia a prestare senza soluzione di continuità la medesima attività lavorativa di manovale e con le stesse modalità a favore di quest'ultima, pur risultando formalmente registrato, in un primo tempo, dalla M&G Coop UL Soc. Coop. e subito dopo dalla M&G UL SR, (entrambe aventi, come già evidenziato, quale amministratore unico ), senza assunzione da CP_7 parte di queste ultime, in quanto società appaltatrici, del rischio d'impresa, dell'organizzazione dei mezzi necessari e della gestione a proprio carico. In particolare, a conclusione degli accertamenti relativi al periodo lavorativo del dal 24 luglio 2017 al 30 settembre 2017, veniva contestata nei CP_8 confronti della (e parallelamente della cessata cooperativa M CP_1
& Coop UL Soc. Coop., quale formale datore di lavoro) la violazione dell'Interposizione illecita da pseudo -appalto di cui all'art. 29 comma 1 del D. Lgs 10/09/2003 n° 276, testo vigente con applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 5 bis, del D. Lgs n° 276/2003 come modificato dall'art. 1, commi 1 e 6 del D. Lgs n° 8/2016, mediante notifica di verbale di illecito al quale ha fatto seguito l'ordinanza ingiunzione n. 766/2021, che è stata opposta giudizialmente con ricorso rg. 4823/2021, poi deciso dal G. L. dr. D'Ingianna, con sentenza di rigetto n. 1825/2023 del 7. 11. 2023. L' sottolinea che “in tale pronuncia, viene confermata CP_5 nel merito la ricostruzione dei fatti per come articolata dai funzionari ispettivi, peraltro comune sotto ogni profilo, all'accertamento oggetto dell'odierno contenzioso” e sin dalla memoria di costituzione chiedeva di
3 tener conto del contenuto della suddetta sentenza, la quale, sebbene non ancora passata in giudicato, è rilevante anche ai fini della decisione (e di una eventuale incidenza del principio del ne bis in idem) poiché vede coinvolte le stesse parti ed ha per oggetto la medesima questione di merito.”. Quanto all'ordinanza ingiunzione qui opposta, ovvero la n. 418-418/1/2022, essa è conseguente all'accertamento ispettivo condotto dalle ispettrici del lavoro, d.sse e relativamente al Persona_1 Persona_2 periodo lavorativo dal 1° ottobre 2017 al 28 febbraio 2018, svolto dallo stesso lavoratore, , alle formali dipendenze della società Controparte_8 [...]
sempre presso cantieri edili appartenenti alla stessa Controparte_9 ricorrente CP_1
Tale filone di accertamento, a seguito di relazione di servizio per mancato accesso per chiusura della ditta all'indirizzo indicato, del 15.05.2019, veniva avviato con richiesta di documentazione alla del 6.6.2019, CP_1 relativamente all'appalto di servizi stipulato con la società M&G Co UL SR . Dalla documentazione esibita nel corso dell'accertamento veniva rilevato tuttavia che, analogamente a quanto avvenuto con la succitata cooperativa all'instaurazione del menzionato rapporto di lavoro Pt_3 era sottesa la stipula di un contratto di appalto per servizi recante data 1°.10.2017, tra la stessa , in persona del Pt_3 Controparte_10 legale rappresentante (appaltatore) e la SO CP_7 Controparte_1 in persona del legale rappresentante sig. (committente); Parte_1 il contratto aveva ad oggetto l'esecuzione del medesimo servizio di ristrutturazione e ripristino di intonaci, con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a rischio della SO appaltatrice. Si specificava altresì, che l'appalto avrebbe prodotto effetti dall'1°.10.2017 al 31.12.2017 e che sarebbe stato automaticamente prorogato e/o rinnovato tacitamente per un periodo di eguale durata, salvo disdetta di una delle parti. Per l'espletamento del servizio veniva pattuito un corrispettivo netto omnicomprensivo forfettario di Euro 7.290,72 a carico del committente in favore dell'appaltatore; si specificava, infine, che l'appaltatore avrebbe eseguito l'incarico esercitando il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori. Gli ispettori sentivano quindi a s.i.t. il lavoratore in questione il quale dichiarava di aver sempre mantenuto rapporti di lavoro con il solo sig. Pt_1 esattamente come in passato, quando cioè era stato suo dipendente dal 20.03.2017 al 20.07.2017, senza avere avuto mai rapporti con nessun referente o responsabile della società SO M&G Co UL SR (analogamente a quanto avvenuto nel rapporto con la cessata cooperativa), che era sempre il sig. a dargli direttive, disponendo in quali cantieri Pt_1
4 dovesse lavorare e concordando con il medesimo l'orario di lavoro. Solo la retribuzione veniva puntualmente erogata dalla M&G srl tramite bonifico, mentre alcuni versamenti contributivi non erano stati addirittura effettuati. Pertanto, per il periodo 1.10. 2017 / 28.2.2018 del lavoratore con CP_8
Verbale Unico di Accertamento e notificazione RC00003/2019-609-01 del 2.12.2019, veniva notificata all'ing. , quale obbligato principale, Parte_1
e alla quale obbligata solidale e contestualmente alla CP_1 Pt_3
M&G Co UL SR, la sanzione dell'Interposizione illecita da pseudo
-appalto di cui all'art. 29 comma 1 del D. Lgs 10/09/2003 n° 276. Successivamente, in assenza di alcun pagamento delle sanzioni contestate, l' procedeva alla redazione e notifica dell'ordinanza ingiunzione CP_5 per cui è la presente causa. In conclusione, gli hanno sanzionato la società ricorrente ai sensi CP_11 dell'art. 29 D L.gs. 276/2003 per aver stipulato un fittizio contratto di appalto con la medesima società– in virtù del quale l'appaltatore si è limitato a mettere a disposizione le mere prestazioni lavorative del sig. . Controparte_8
§ 3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Parte ricorrente eccepisce preliminarmente la nullità e/o annullabilità dell'atto presupposto alle ordinanze impugnate per violazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 9/2018 emanata dall'
[...]
. Controparte_2
Deduce che l di Reggio Calabria, Controparte_5 nell'emettere il provvedimento impugnato, non ha tenuto in alcun conto il provvedimento di certificazione del contratto di appalto emesso dalla Commissione di Certificazione presso l'Ente paritetico bilaterale ENBLI di Roma (prot. N. 316 del 06/02/2018) ed esibito all' il 9.4.2019. CP_5
Richiama la circolare n. 9 del 1° giugno 2018 laddove prevede per quanto qui di interesse: “In particolare, il verbale conclusivo deve recare, in relazione al disconoscimento dei contratti certificati (sia di lavoro che di appalto), l'espressa avvertenza che l'efficacia di tale disconoscimento (applicazione delle sanzioni ed eventuali altri effetti derivati) è condizionata al positivo espletamento obbligatorio presso la commissione di certificazione, oppure, in caso la stessa non riuscisse all'utile proposizione delle impugnazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. “276/2003. Assume che la mancanza nel provvedimento impugnato di tale espressa avvertenza comporta l'invalidità dello stesso e conseguentemente che l'impugnato verbale e le conseguenti ordinanze dovranno essere revocate e/o annullate in quanto illegittime per violazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 9/2018 emanata dall' . Controparte_2
Tali doglianze sono infondate.
5 In primo luogo deve rilevarsi che le disposizioni di cui all'invocata Circolare n. 9/2018 emanata dall' si configurano Controparte_2 come istruzioni operative interne agli uffici e nessuna norma sancisce come conseguenza della loro inosservanza la nullità/annullabilità dei successivi atti adottati dall' . CP_5
In ogni caso la difesa dell' contesta l'assunto avversario in quanto, CP_5 di norma, precedente all'obbligo di osservanza delle citate disposizioni da parte dell'organo accertatore, è il controllo sulla documentazione che attesta la legittimazione dell'Ente a certificare, e quindi la competenza dello stesso ad operare validamente nel campo della certificazione dei contratti. Ed infatti si evidenzia l'assenza di rilevanza giuridica della certificazione del contratto di appalto con la M&G UL SR prodotta da controparte, che, per produrre effetti avrebbe dovuto essere rilasciata da soggetti costituiti
“a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”, così come non è nel caso di specie. Part Per altro proprio l' con la circolare n. 4/2018 (citata anche dal ricorrente) ha precisato: “va da sé che, qualora tale requisito sia carente – e quindi l'Ente sia costituito da Organizzazioni datoriali o sindacali non aventi, per ciascuna parte, il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi – l'Organismo non può ritenersi un Ente bilaterale abilitato a svolgere le attività indicate dal citato art. 2, lett. h), D.Lgs. n. 276/2003 e, men che meno, l'attività di certificazione. Sulla base di quanto rappresentato il personale ispettivo potrà quindi operare, nei confronti dei provvedimenti certificati da tali pseudo Enti, senza tenere minimamente conto delle preclusioni tipiche dell'atto certificativo, adottando anche ogni eventuale provvedimento di carattere sanzionatorio”. Nella vicenda de qua l' rileva che non solo l'ENBLI ai sensi CP_5 dell'art. 2, lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003, non può definirsi Ente bilaterale ai fini dello svolgimento delle attività demandate dallo stesso decreto legislativo – ivi compresa la certificazione dei contratti di lavoro - ma non risulta aver attivato la preventiva ed obbligatoria procedura di cui all'art. 78, comma 2, lett. a), D. Lgs 276/2003, che prevede la comunicazione dell'avvio del procedimento all territorialmente competente. CP_5 CP_2
Quindi era onere della società opponente offrire la prova che l'ente bilaterale ENBLI di Roma, presso il quale è stata istituita la commissione che ha effettuato la certificazione di conformità del contratto di appalto de quo, sia stato effettivamente costituito a iniziativa di una o più associazione dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, ma tale onere non è stato assolto.
6 § 3.2. Parte ricorrente eccepisce la decadenza del procedimento amministrativo culminato con le impugnate ordinanze ingiunzioni per violazione dell'art. 14 L.689/1981. La difesa del ricorrente richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte per il quale detta disposizione nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in ragione della complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione. Eccepisce che nella fattispecie di che trattasi:
- L' ha richiesto la documentazione necessaria, per potere vagliare CP_5 se nel caso de quo si trattava di un appalto illecito, prima con nota datata 4 giugno 2019 e poi con nota datata 6 giugno 2019;
- La società ricorrente con nota del 24 giugno 2019 ha trasmesso tutta la documentazione richiesta dall' ed utile ai fini istruttori, CP_5
- Da tale data l' , essendo in possesso di ogni elemento per potere CP_5 effettuare la dovuta valutazione, era nelle condizioni di vagliare la sussistenza o meno di ipotesi di violazione dell'art. 29, comma 1 e art. 18 comma 5 bis, D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 così come modificato dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 8/2016 e di procedere eventualmente ad irrogare la sanzione amministrativa.
In ordine all'eccezione di decadenza la difesa dell' ne deduce CP_5
l'infondatezza ed osserva: “stante l'avvio degli accertamenti solo con richiesta di documentazione alla , in data 6 giugno 2019 e la Parte_5 ricezione dei parziale documentazione da parte della medesima in data 26 giugno 2019 e tenendo conto della convocazione del 1.08.2019 per la s.i.t. rilasciata ai funzionari ispettivi presso l'ITL dal , il 1° Controparte_8 ottobre 2019, il Verbale Unico di Accertamento e notificazione RC00003/2019-609-01 del 2.12.2019 si appalesa tempestivo. Si ribadisce, quindi, il pieno rispetto dei termini di cui all'articolo 14 cit. nonché l'infondatezza della eccezione ex adverso, considerato che legittimamente l'Amministrazione del Lavoro ha proceduto alla contestazione di cui al provvedimento impugnato .”
Deve darsi atto che l'eccezione di decadenza è infondata. Il Verbale Unico di Accertamento è stato tempestivamente notificato nel rispetto dei 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti ed appare ragionevole il tempo dell'attività istruttoria svolta tra l'invio della documentazione richiesta e la convocazione del lavoratore a s.i.t..
7 § 3.3. Parte ricorrente nel merito eccepisce che l non ha fornito CP_5 la prova, posta a suo carico, della sussistenza degli elementi che tendono a far definire il contratto di appalto non genuino, nonchè l'assenza di alcun concreto accertamento durante l'esecuzione del predetto appalto. Ribadisce la genuinità dell'appalto e le previsioni in esso contenute. Tali doglianza sono infondate. Già nel Verbale Unico di Accertamento sono riportati gli esiti dettagliati degli accertamenti e l'indicazione delle fonti di prova. Determinante è l'accertamento dell'assenza di potere direttivo in capo all'appaltatore e la mera gestione burocratica del rapporto lavorativo (tenuta del LUL, retribuzione e flussi contributivi). Le dichiarazioni rese dal lavoratore dinanzi agli Ispettori del Lavoro, della cui genuinità non vi è motivo di dubitare (tanto più che la denuncia del lavoratore era stata fatta nei soli confronti del datore di lavoro formale per la regolarizzazione dei versamenti contributivi), delineano con chiarezza il reale svolgimento del rapporto di lavoro anche nel periodo oggetto di causa. In particolare il Sig. , convocato dagli Ispettori per fornire Controparte_8 notizie riguardo il rapporto di lavoro intercorso con la società
[...] presso la ditta con sede operativa in Reggio Parte_6 CP_1
Calabria presso cantiere zona di Sant'Anna, ha dichiarato quanto segue (il grassetto è dello scrivente):
“ Sono stato assunto dalla SO in data Parte_6
01/10/2017 con un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza 30/11/2017, più volte prorogato fino alla cessazione del 28/02/2018. La mia qualifica era di intonacatore, full time e sede di lavoro presso
Contro
C l'impresa con sede in Reggio Calabria. Preciso che non ho mai conosciuto nessun referente nonché legale rappresentante della società che mi ha assunto, cioè della Ho sempre avuto Parte_6 contatti con il responsabile della SO Sig. CP_1 Parte_1
Preciso che negli anni precedenti ho prestato attività lavorativa per la SO , l'ultimo contratto di lavoro stipulato con tale società CP_1 risale al periodo 20/03/2017 al 20/07/2017. Anche per questo rapporto di lavoro la mia mansione era di intonacatore. In occasione della mia assunzione con la società Parte_6
ho sottoscritto il contratto di lavoro con il Sig. il quale l'ha
[...] Pt_1 trasmesso alla società che mi assumeva. Preciso che nel periodo 24 luglio 2017 al 30 settembre 2017 ho sottoscritto un contratto di lavoro con la società ed prestato attività Controparte_14 Pt_3 lavorativa sempre presso la Soc. CO.R.IM. 8 Era sempre il Sig. che mi dava direttive di lavoro, infatti era lui che Pt_1 disponeva in quale cantiere lavorare; ho rispettato l'orario di lavoro che era così articolato dalle ore 07,00 alle 12,00 e dalle ore 13,00 alle 16,00, dal lunedì al venerdì, come previsto dal contratto sottoscritto con
[...]
Parte_6
L'orario di lavoro era stato preventivamente concordato con il Sig. Pt_1
Per quanto riguarda il pagamento ero remunerato tramite bonifico da che lo accreditava in Banca. Venivo pagato Parte_7 come busta paga che mi veniva trasmessa per e-mail. Sono stato retribuito sempre regolarmente. Ad oggi rivendico il versamento contributivo dei mesi di luglio, agosto, ottobre 2017 e da novembre a febbraio 2018. Non sono a conoscenza se vi fossero altri dipendenti assunti dalla
[...]
” Parte_6
Alla luce di tali dichiarazioni, che presentano un elevato grado di attendibilità perché rese in assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro e sufficientemente precise nel ricostruire il concreto rapporto di lavoro, deve ritenersi assolto da parte dell' l'onere probatorio in CP_5 merito alla contestazione per cui è causa. Il quadro emerso è ulteriormente corroborato dal passaggio in giudicato della sentenza del G.L. dr. D'Ingianna n. 1825/2023 del 7.11.2023 di rigetto dell'opposizione proposta dalla stessa parte odierna ricorrente avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall' per analoga violazione CP_5 sempre con riguardo al lavoratore ma per il periodo Controparte_8 immediatamente precedente quello oggetto di causa.
§ 3.4. Infine parte ricorrente eccepisce in via subordinata il difetto di motivazione con riguardo al calcolo dell'importo della sanzione. La doglianza è infondata. L'ordinanza ingiunzione esplicita il calcolo dell'importo sulla base del computo delle giornate di lavoro effettuate dal nel periodo CP_8 considerato e, in ogni caso, è stata irrogata nella misura pari al minimo edittale.
§ 4. In conclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 e ridotte del 20% in quanto la difesa dell' è stata CP_5 espletata dai propri funzionari.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
9 - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di parte resistente, che liquida in € 2.096,00 per compenso di avvocato (importo già ridotto del 20%), oltre rimborso forfettario spese generali 15%.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 16/4/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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