Articolo 7 della Legge 15 febbraio 1996, n. 66
Articolo 6Articolo 8
Versione
6 marzo 1996
Art. 7. 1. Dopo l' articolo 609-quinquies del codice penale , introdotto dall'articolo 6 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 609-sexies (Ignoranza dell'eta' della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonche' nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non puo' invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'eta' della persona offesa".
Entrata in vigore il 6 marzo 1996
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