Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3361 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elena Meloni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Manuela Peralta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 25/04/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Settimo San Pietro.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/04/2008 tra Pt_1
e trascritto presso il registro dello stato civile del
[...] Parte_2
Comune di Settimo San Pietro, anno 2008, numero 4, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Affidare i quattro figli minori in forma condivisa, ad entrambi i genitori, ed i minori dovranno, dunque, ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori ed avere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, nonché conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
Pag. 2 di 4 I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e, pertanto, le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed all'orientamento religioso dei figli saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata separatamente dai genitori nei periodi di relativa spettanza.
2. Disporre la collocazione dei figli minori presso la madre, e conseguentemente assegnare a nella sua qualità di madre convivente con i figli Parte_2 minori, l'abitazione familiare sita in Quartu S. Elena, Is Pardinas 66/B con ogni arredo e pertinenza, a condizione che l'assegnataria abiti stabilmente nella casa familiare, con conseguente revoca dell'assegnazione e immediata restituzione al proprietario, nell'ipotesi in cui l'assegnataria non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare.
3. In considerazione delle attuali esigenze lavorative del sig. , non è Pt_1 possibile determinare le modalità di frequentazione individuando a priori dei giorni fissi prestabiliti in cui il padre potrà tenere con sé i minori.
Ad ogni modo, le modalità di frequentazione dei genitori con i figli saranno tali da garantire ai minori la situazione più confacente al loro benessere ed alla loro crescita armoniosa e serena, tenendo anche conto del loro diritto ad una significativa e piena relazione con entrambi i genitori nonché del diritto di questi ultimi ad una piena realizzazione della loro relazione con i figli.
Pertanto, anche in considerazione della vicinanza tra il domicilio di ciascun genitore, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che lo vorrà, nel rispetto delle esigenze dei figli e dopo aver preventivamente ed informalmente concordato l'incontro con la madre.
Resta inteso che nella gestione delle modalità di visita potranno essere presi accordi tra i coniugi tali da rendere i contatti tra i genitori e i figli minori i più ampi ed elastici possibile e che entrambi i genitori, nella gestione delle modalità di visita, dovranno cercare, per quanto possibile, di venirsi incontro reciprocamente, tenendo conto delle esigenze lavorative e personali di entrambi e delle esigenze dei minori.
4. Entrambi i genitori si impegnano ad agevolare il contatto telefonico tra i figli minori ed il genitore che in quel dato momento non li ha con sé, sensibilizzandoli ad instaurare delle comunicazioni sane, piacevoli e costruttive.
Tali momenti non verranno imposti e si svolgeranno con modalità consone ai bisogni dei minori.
I coniugi dovranno salvaguardare il rapporto genitore-figli di entrambe le figure parentali, nonché il rapporto dei minori con i nonni, onde evitare che una delle due figure venga estromessa dalla quotidianità dei minori.
Pag. 3 di 4 Fermo restando il diritto dei figli minori a mantenere rapporti significativi con i parenti e gli ascendenti di ambedue le stirpi genitoriali, in considerazione dell'attività lavorativa svolta da entrambi i genitori (tutti e due turnisti), ciascun genitore, nei periodi in cui terrà con sé i minori potrà avvalersi dell'ausilio degli ascendenti e/o parenti che abbiano un rapporto significativo con i minori (prevalentemente i nonni) per la cura degli stessi, a cui però non potrà essere delegata integralmente la gestione dei minori, se non per limitati periodi di tempo.
5. Disporre che il padre concorra con la madre al mantenimento dei quattro figli minori mediante la corresponsione entro il giorno 5 del mese della somma mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, di € 100,00
(cento/00) per ciascun figlio, per un totale di € 400,00 (quattrocento/00) complessivi, da corrispondersi alla madre mediante bonifico, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie o valutate idonee alla crescita psicofisica dei minori.
Per l'individuazione delle spese straordinarie si richiamano integralmente le
Linee Guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017.
Le spese straordinarie verranno rimborsate pro quota al genitore anticipatario entro il mese successivo dalla relativa richiesta di rimborso, debitamente corredata dai documenti attestanti la spesa.
6. Considerata l'attuale collocazione dei figli, disporre che gli assegni familiari relativi ai figli minori siano percepiti da e utilizzati Parte_2 nell'esclusivo interesse dei minori.
7. I coniugi non avranno nulla da pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
8. Entrambi i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché concedersi reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto dei minori.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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