Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 15/12/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SINA
in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni ex art. 151 c.g.c.
ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 361/2025 nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 69968/C del registro di Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 24 giugno 2025.
Ad istanza di 1. A. M. A. (C.F. OMISSIS) nata a [...];
2. B. G. (C.F. OMISSIS) nato a [...];
3. C. F. (C.F. OMISSIS) nato a [...];
4. L. G. G. (C.F. OMISSIS) nato a [...];
5. G. G. (C.F. OMISSIS) nato a [...];
6. S. M. (C.F. OMISSIS) nato a [...];
7. S. E. (C.F. OMISSIS) nata a [...];
8. S. V. (C.F. OMISSIS) nato a [...];
9. C. G. (C.F. OMISSIS) nato a [...];
10. Z. C. (C.F. OMISSIS) nato a [...];
11. R. G. (C.F. OMISSIS) nato a [...];
12. P. M. (C.F. OMISSIS) nata a [...];
13. C. P. (C.F. OMISSIS) nata a [...];
14. R. M. C. P. (C.F. OMISSIS) nata a [...];
15. G. A. (C.F. OMISSIS) nato a [...];
16. C. M. (C.F. OMISSIS) nato a [...];
17. P. D. (C.F. OMISSIS) nato a [...];
18. L. D.M. (C.F. OMISSIS) nato a [...];
19. F.C. M. (C.F. OMISSIS) nato a [...];
20. P. S. (C.F. OMISSIS) nato a [...];
21. A. R. (C.F. OMISSIS) nata a [...];
22. A. L. (C.F. OMISSIS) nata a [...];
23. P. G. (C.F. OMISSIS) nata a [...];
24. C. E. (C.F. OMISSIS) nata a [...]
25. L. B. M. G. (C.F. OMISSIS) nata a [...];
26. I. A. (C.F. OMISSIS) nato a [...];
27. L. V. E. (C.F. OMISSIS) nato a [...];
28. N. M. (C.F. OMISSIS) nata a [...];
29. P. G. (C.F. OMISSIS) nata a [...];
30. B. G. (C.F. OMISSIS) nato a [...];
tutti dipendenti della Regione Siciliana oggi in quiescenza, assistiti e rappresentati dell’avv. Lino AN Di RD (C.F.:
[...]) giusto mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Via Principe Di Paternò n. 101 Palermo, il quale ha chiesto che le comunicazioni vengano effettuate sul numero di Fax: 091.7817532 e/o PEC: -
diverdelino@pec.it.
CONTRO
1. Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato per rappresentanza e difesa “ope legis” presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
2. FONDO PE SI (C.F. 97249080827), in persona del suo Presidente, legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la sede dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati IN AN ([...]) e HE AN
([...]) i quali procuratori hanno dichiarato di volere ricevere la comunicazione degli avvisi di Segreteria ai seguenti indirizzi PEC: avv.b.lipani@pec.it;
margheritasanfratello@pec.it.
Visti gli atti e i documenti della causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 13 novembre 2025, l’avv. Lino AN Di RD per i ricorrenti e gli avv.ti Laura Lamacchia e Vito Longo, in sostituzione per delega orale, per il Fondo Pensioni Sicilia.
Ritenuto in
FATTO
I. Con l’atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti in epigrafe, già dipendenti della Regione Siciliana regionali in servizio negli anni 1991, 1992 e 1993 e successivamente posti in quiescenza (ai sensi della L.R. 2/1962 s.m.i., L.R. 21/1986 s.m.i., L.R. 29/12/2003 n. 21, ed in ultimo in applicazione degli artt. 51 e 52 del 7 maggio 2015 n. 9),
adivano questa Corte per il diritto degli stessi alla rideterminazione del proprio provvedimento di quiescenza giusto ricalcolo della base pensionabile con maggiorazione della retribuzione individuale (RIA),
con la giusta anzianità maturata fino al 31 dicembre 1993 per gli effetti della sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale estensibili anche ai dipendenti della regione Siciliana e la conseguente liquidazione delle differenze pensionistiche maturate.
I.a. La difesa attorea rappresentava quanto segue.
Per gli anni 1991 1992 e 1993 ai fini della maturazione della retribuzione individuale di anzianità era intervenuto il comma 3 dell’art 51 della legge 23 dicembre n. 388, dando interpretazione autentica del 1° comma dell’art 7 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito con modificazione della Legge 14 novembre 1992 n. 438, nel senso che ai fini della maturazione della retribuzione individuale di anzianità “RIA” le anzianità di servizio dovevano considerarsi bloccate alla data del 31 dicembre 1990 tale interpretazione autentica i ratei di stipendio attribuiti al personale statale sono stati maturati fino al 31/12/1990 mentre per i dipendenti della regione Siciliana fino al 31 giugno 1990.
La sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024 aveva ritenuto incostituzionale l’art. 51 comma 3 della L. 388/200 ripristinando, di fatto, il diritto dei dipendenti pubblici a percepire la RIA secondo la maturazione del servizio fino 31 dicembre 1992. Era seguita la sentenza n. 7445 del 5 settembre 2024 del Consiglio di Stato che richiamando tale pronuncia della Corte costituzionale, il diritto dei dipendenti a beneficiare delle maggiorazioni della RIA anche per il periodo di anzianità maturato successivamente al 31 dicembre 1990 e fino al 31 dicembre 1992, per effetto della proroga disposta dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 384/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 438/1992, specificando che tale diritto è limitato al periodo antecedente il blocco degli automatismi stipendiali previsto dal comma 3 dello stesso articolo, che ha impedito ulteriori progressioni a partire dal 1º gennaio 1993.
Secondo la difesa attorea gli odierni ricorrenti pensionati regionali risultavano doppiamente danneggiati da siffatto blocco dell’anzianità di servizio del 1991-1992 e 1993 in quanto esso aveva comportato il venir meno degli scatti biennali e, quindi, della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA), che conseguentemente aveva determinato a fine carriera una inferiore base pensionabile con una minore pensione.
Secondo la difesa attorea per i dipendenti regionali, così come avvenuto per i dipendenti statali, trova spazio, in applicazione delle norme di riferimento regionale, la corretta ricostruzione della carriera e il ricalcolo della retribuzione maggiorata della RIA per il periodo dal 01.01.1991 al 31.12.1993 con conseguente rideterminazione del trattamento pensionistico. Per tale motivo gli stesi avevano provveduto a diffidare la Regione Siciliane e il Fondo Pensioni Sicilia a provvedere alla rideterminazione del trattamento di quiescenza giusta ricostruzione della progressione economica collegata all’anzianità di servizio compreso il periodo 1991-1993 e, quindi, a liquidare le differenze pensionistiche maturate.
A tal proposito la difesa attorea argomentava che i dipendenti regionali hanno un sistema analogo di retribuzione di anzianità a quella dei dipendenti statali disciplinato dalle LL.RR. n. 11/1988 e n.
19/1991, stante la competenza esclusiva della Regione Siciliana in materia di trattamento giuridico ed economico del proprio personale con la principale differenza costituita dall’art. 5 co. 3 della L.R. n.
11/1988 che non parla di un’anzianità di almeno 5 anni ma parla di biennio successivo all’approvazione della legge.
Era evidenziato che Lo Stato con la legge n. 93/1983 e la Regione Siciliana con la legge n. 38/1991 avevano stabilito che ogni incremento retributivo dev’essere affidato alla disciplina contrattuale tra le parti, cosa che si era concretizzato per gli statali e per i regionali rispettivamente con il d.P.R. n. 44/1990 e con la L.R. n. 19/1991.
Poi era intervenuto lo Stato con la norma contenuta nell’art. 7, co. 1 del D.l. n. 384/1992 convertito con modificazione con la L.
14/11/1992, n. 384 che ha bloccato fino alla data del 31 dicembre 1993 la disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 e s.m.i. disponendo che i nuovi accordi avrebbero avuto effetto dal 1° gennaio 1994. Tale norma sul blocco della contrattazione statale di cui all’art. 7, co. 1 del D.l. n. 384/1992 ha trovato spazio di applicabilità in campo regionale, a seguito del parere 437/1992 del C.G.A.R.S. secondo cui essa aveva rilevanza di riforma economico sociale immediatamente applicabile anche ai dipendenti della Regione Siciliana.
Sulla base del richiamato parallelismo la difesa attorea argomentava che i dipendenti statali e regionali erano entrambi destinatari delle finalità volute da1 legislatore nazionale che di fatto ha bloccato la maggiorazione della retribuzione individuale (RIA) per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1993 e, dunque, la progressione economica collegata all'anzianità di servizio, che per i dipendenti regionali ha significato il venir meno degli scatti biennali maturanti nel 1991, 1992 e 1993.
Era richiamata la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato
(sentenza n. 7445 del 5 settembre 2024) che estende il beneficio delle maggiorazioni della RIA anche per il periodo di anzianità maturato successivamente al 31 dicembre 1990 e fino al 31 dicembre 1992, per effetto della “proroga disposta dall’art. 7, comma 1, del d.l. n.
384/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 438/1992 secondo cui “resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n.93 e successive modificazioni e integrazioni.”
Secondo i ricorrenti tale norma conteneva, nell’implicito blocco della contrattazione, anche il concetto di “ultrattività” fino al 31 dicembre 1993 della precedente disciplina in materia di retribuzione di anzianità automatica, applicabile ai dipendenti regionali nel momento stesso in cui è stata ritenuta direttamente applicabile la sospensione per un triennio di ogni contrattazione.
Sul punto era aggiunto che l’abolizione della Tabella “O” disposto con la L.R. n. 19/1991 non era ostativa alla ricostruzione della carriera in termini di maggiorazione “RIA” perché la quantificazione, come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato è vigente allorché si quantificano i benefici ex legge 336/1970.
I.b. Venivano formulate le seguenti conclusioni:
1) ritenere e dichiarare Il diritto degli stessi ricorrenti, alla rideterminazione del proprio provvedimento di quiescenza giusto ricalcolo della base pensionabile (da calcolarsi secondo data di pensionamento, ai sensi della L.R. 2/1962 s.m.i., quindi L.R.
29/12/2003 n. 21, ed in ultimo in applicazione degli artt. 51 e 52 L.R 9 del 7 maggio 2015), con maggiorazione della retribuzione individuale (RIA), secondo la giusta anzianità di servizio maturata fino al 31 dicembre 1993per gli effetti della sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale estensibili anche ai dipendenti della Regione Siciliana e, quindi liquidare per ognuno dei ricorrenti le differenze pensionistiche maturate negli ultimi cinque anni;
2) condannare le parti resistenti al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari del presente giudizio;
3) in via istruttoria disporre ogni eventuale acquisizione documentale ordinando ex artt. 210 e 213 c.p.c. all’autorità interessata l’esibizione di atti utili o essenziali per la definizione del giudizio.
II. Con decreto del 7 luglio 2025 veniva fissata l’udienza di discussione per il 13 novembre 2025.
In data 30 luglio 2025 parte ricorrente depositava la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
III. In data 23 ottobre 2025 si costituiva in giudizio si costituiva in giudizio il Fondo Pensioni Sicilia contestando il ricorso.
La difesa dell’Ente previdenziale siciliano in via pregiudiziale eccepiva il difetto di giurisdizione trattandosi di una pretesa retributiva relativa ad una maggiorazione stipendiale destinata solo di riflesso ad integrare il trattamento pensionistico per cui la giurisdizione spettava al giudice del rapporto di lavoro.
A tal proposito era evidenziato che il Fondo non aveva alcuna competenza nel definire la retribuzione e/o eventuali maggiorazioni della stessa oggetto di ricorso in quanto la sua competenza attiene esclusivamente al profilo pensionistico del dipendente regionale dopo la cancellazione dello stesso dal ruolo della Regione Siciliana, disposta con apposito provvedimento amministrativo emesso dal Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica –
Assessorato delle Autonomie Locali – nella sua qualità di amministrazione datoriale. Ne consegue che qualunque determinazione del Fondo è subordinata alla “rideterminazione”
della base pensionabile da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica della Regione Siciliana.
In via preliminare era eccepita l’inammissibilità per violazione e falsa applicazione dell’art. 152, co. 1, lett. d) ed e), del c.g.c. in quanto il ricorso proposto collettivamente nell’interesse di soggetti titolari di posizioni giuridiche differenti in relazione al precedente, diverso rapporto lavorativo appariva assolutamente generico nella prospettazione dei fatti e degli elementi giuridici sui quali si fonderebbe la pretesa alla maggiorazione della RIA.
In via preliminare di merito era eccepito che il diritto ad ottenere la rideterminazione della base pensionabile (rectius del trattamento stipendiale) in conseguenza delle maggiorazioni RIA risultava già prescritto, in quanto il diritto alla maggiorazione stipendiale maturato per gli anni 1991-1993 era sorto al tempo in cui i dipendenti prestavano servizio e non quindi con riferimento al periodo di quiescenza; pertanto, qualsivoglia azione di tutela avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2948, co. 1, n. 4 c.c. mentre non risultava in atti che i ricorrenti avessero mai interrotto la prescrizione in quanto la dichiarazione di illegittimità costituzionale non produce effetti sui rapporti esauriti per cui la suddetta sentenza non è idonea ad estendere i suoi effetti favorevoli a coloro che prima dell’intervento della Corte non avessero promosso i relativi giudizi e non avessero regolarmente interrotto il decorso della prescrizione che, trattandosi di emolumenti stipendiali, è quinquennale.
Nel merito il Fondo deduceva che la rideterminazione della base pensionabile e del trattamento pensionistico spettante con le maggiorazioni della RIA in godimento per il triennio 1991-1993 per i ricorrenti non era accoglibile a seguito della sent. n. 4/2024 della Corte costituzionale perché gli effetti di quest’ultima riguardavano soltanto il personale del comparto Ministeri. Era evidenziato che il legislatore regionale aveva provveduto a disciplinare con norme proprie e con modalità proprie e peculiari e, soprattutto, senza rinvii alla normativa statale, l’istituto della RIA regionale, che risulta pertanto simile, ma comunque diverso e autonomo, rispetto a quello della RIA statale e ciò in applicazione dell’14 comma 1, lettera q) dello Statuto della Regione Siciliana.
In ultimo, era richiamata la recente giurisprudenza di questa Sezione che aveva rigettato ricorsi simili.
Venivano formulate le seguenti conclusioni:
- preliminarmente, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte adita e/o l’inammissibilità per intervenuta decadenza;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 152, comma 1 lett. d) ed e) del c.g.c.;
- dichiarare nullo e/o inammissibile e comunque rigettare con qualsiasi statuizione il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso, dichiarare l’intervenuta prescrizione e per l’effetto rigettare le domande formulate ex adverso;
- rigettare ogni altra avversa pretesa e richiesta, anche di natura istruttoria;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari.
IV. All’udienza del 13 novembre 2025 le parti si riportavano agli atti e chiedevano la decisione.
La causa, quindi, era posta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha per oggetto la pretesa dei ricorrenti quali ex dipendenti della Regione Siciliana in quiescenza appartenenti alla riliquidazione delle loro pensioni mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo delle maggiorazioni relative alla RIA inerenti al triennio 1991-1993 previste dalla legislazione statale e tale pretesa trova causa nella sentenza n. 4 dell’11 gennaio 2024 della Corte costituzionale che ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, co. 3 della legge n. 388/2000.
2. In via pregiudiziale va dichiarata ai sensi dell’art. 93 c.g.c. la contumacia del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica in quanto ritualmente evocato non si è costituto in giudizio.
Sempre in via pregiudiziale, va disattesa l’eccezione del difetto di giurisdizione avanzata dal Fondo Pensioni Sicilia in quanto il petitum sostanziale che connota la domanda di parte ricorrente attiene esclusivamente alla riliquidazione della prestazione pensionistica senza alcuna conseguenza sul rapporto di lavoro già cessato.
A tal proposito è stato affermato che presupposto della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica è “l’assenza di conseguenze della pronunzia invocata su di un rapporto di servizio o di lavoro in corso o sui provvedimenti determinativi del relativo trattamento economico globalmente considerato quando non sul complessivo status attuale e futuro: tale assenza costituendo la condizione per escludere la giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro” (si vedano: Cass. 24/07/2013, n. 17927; Cass. Sez. U. ord.
14/02/2007, n. 3195; Cass. Sez. U. ord. 19/01/2007, n. 1134).
È stato ancora statuito che “ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie relative alla computabilità dell’indennità di amministrazione nel trattamento pensionistico, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto di lavoro e diretta all’accertamento della computabilità dell’emolumento nella base contributiva - che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, nascenti dal rapporto d’ impiego e alla base di calcolo dei contributi sulla retribuzione che l’Amministrazione è tenuta a versare - e domanda, proposta dal dipendente già in quiescenza, diretta al conteggio di detta indennità nella pensione o nella base pensionistica ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico - che attiene al rapporto previdenziale e riguarda l’ammontare della pensione erogata o da erogare - dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 e al giudice ordinario per quelle successive - nel secondo caso la domanda appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti” (Cass. civ., SS.UU. 20/05/2010, n.
12337).
Ne consegue che va affermata la giurisdizione di questa Corte sull’odierno giudizio.
3. In via preliminare, va scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti prescritti dall’art. 152, co. 1, lett. d) ed e), del c.g.c.
Anche la predetta eccezione va disattesa, in quanto gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda sono sufficientemente specificati così come anche il titolo legittimante le pretese azionate, ravvisandosi i presupposti di ammissibilità del ricorso collettivo introduttivo dell’odierno giudizio in quanto proposto a tutela di posizioni giuridiche contraddistinte dalla identità della normativa applicabile, sulla base delle medesime argomentazioni e lamentando la medesima lesione (rappresentata dalla mancata inclusione nella base pensionabile delle maggiorazioni RIA in godimento nel triennio 1991-1993) senza che sia ravvisabile alcun conflitto di interessi tra le posizioni dei 30 ricorrenti.
4. Passando al merito, il ricorso è infondato per le considerazioni di seguito riportate.
4.1. La pretesa di parte ricorrente sulla riliquidazione migliorativa dei trattamenti pensionistici in godimento sull’asserita spettanza degli incrementi della RIA per il triennio 1991-1993, non rivendicati ex se ma quali presupposti per il ricalcolo della base pensionistica, ha come fulcro la prospettazione che al personale dipendente della Regione Siciliana si applichi direttamente la disciplina statale in materia per cui la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 51, co. 3 della L.
388/2000 produce effetti anche sugli ex dipendenti della Regione Siciliana ora in quiescenza.
Tale prospettazione è stata avversata dal Fondo Pensioni Sicilia, il quale di contro ha evidenziato che la Regione Siciliana in materia di trattamento giuridico ed economico del suo personale ha competenza esclusiva ai sensi dell’art. 14 co. 1, lettera q) dello Statuto e che in materia di RIA il legislatore regionale ha introdotto una specifica disciplina che, pur presentando un parallelismo con la corrispondente disciplina statale, non ha mai fatto alcun rinvio ad essa.
Questo Giudice osserva che la prospettazione attorea non è corretta in quanto la costante giurisprudenza di questa Sezione ha già affermato con motivazione del tutto condivisibile che “Al fine di valutare l’applicabilità delle suddette disposizioni statali (art. 7, c. 1 DL 384/92 conv. da L. 438/92 interpretato autenticamente dall’art. 51, c. 3 l.
388/00) nell’ordinamento regionale, risulta opportuno ricostruire, per grandi linee, gli eventi che hanno condotto all’attuale sistema della retribuzione individuale di anzianità. La progressione economica collegata all’anzianità è stata superata nell’ordinamento regionale.
Con l’art. 5 della l.r. 11/88 veniva cristallizzato tale sistema alla data di entrata in vigore della stessa legge, introducendo il nuovo sistema della retribuzione individuale di anzianità e dettando, al 3° comma, disposizioni valevoli per un primo incremento della RIA in assenza di una nuova disciplina in materia entro il 30 giugno 1989, attribuendo per il primo biennio successivo alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 11/88 (vale a dire per il biennio 1 luglio 1988 -
1° luglio 1990) il trattamento di anzianità previsto dalla l.r. 41/85 ossia classi ed aumenti periodici. L’art. 5 della l.r. 19/91 ha abolito definitivamente il meccanismo già congelato dall’art. 5 l.r. 11/88, abrogando formalmente, al 5° comma, la lett. a annessa alla tab. O della l.r. 41/85, a decorrere dal 2 luglio 1990. Tale norma costituisce, pertanto (come affermato dalle sezioni riunite del CGA nel parere 689/97 del 19.1.1999) una norma di chiusura la cui ratio è quella di stabilizzare al 1° luglio 1990 gli effetti prodotti in base all’art. 5 l.r.
11/88. Anche lo Stato, con l’art. 47 del DPR 266/87 aveva provveduto ad introdurre l’istituto della retribuzione individuale di anzianità, prevedendo per detta retribuzione un incremento di una somma corrispondente al valore delle classi e degli scatti secondo il sistema previgente, a decorrere dall’1 gennaio 1989. Il termine del 31 dicembre 1990, invocato dai dipendenti regionali per l’applicazione di un ulteriore rateo della RIA, deriva dall’interpretazione autentica effettuata con l’art. 51, c. 3, della l. 23 dicembre 2000 n. 388 che, eliminando i dubbi scaturenti dall’art. 7 c. 1 del decreto legge 384/92 convertito con modificazioni dalla legge 438/92 in ordine al termine per la maturazione del requisito di anzianità (31-12-90 data di efficacia della precedente contrattazione dettata dal DPR 44/90 ovvero 31-12-92 ex art. 7 DL 384/92 tenuto conto del divieto di automatismi stipendiali stabilito dallo stesso per l’anno 1993) ha confermato la data del 31 dicembre 1990 già stabilita dalla previgente disciplina emanata sulla base degli ultimi accordi di comparto ... E così come non si applicava nella Regione il disposto dell’art. 47 DPR 266/87, avendo la Regione provveduto con propria legge (11/88) a disciplinare il nuovo sistema della retribuzione individuale di anzianità fissando i propri termini per l’applicazione transitoria del previgente meccanismo di classi e scatti, né il DPR 44/90 che disciplinava il triennio 1988/1990, regolato per la Regione dalla l.r.
19/91 e succ. D.P.Reg. 30 gennaio 1993, non può invocarsi il disposto di cui all’art. 51, c. 3 L. 388/00 che … ribadisce una situazione già definita in passato in ambito statale e regolata parallelamente nell’ordinamento regionale. È indubbio il fatto che la volontà del legislatore regionale, sia stata quella di fissare al 1° luglio 1990 l’attribuibilità degli incrementi legati al sistema previgente degli scatti e delle classi; ciò è confermato dalla previsione dell’art. 5, 5 c. l.r.
19/91 con il quale, a decorrere dal 2 luglio 1990 è stata abrogata la lett. a della tab. 0 della l.r. 41/95, con ciò stabilizzando il principio del congelamento delle posizioni già introdotto dall’art. 5 l.r. 11/88” (C.
conti, Sez. giur. Regione Siciliana, sent. n. 2269/2012).
Tale orientamento è stato seguito dalla costante giurisprudenza successiva di questa Sezione (C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sentt.
nn. 3249/2012 e 2858/2013) la quale ha negato la natura di riforma economico-sociale della invocata norma di cui all’art. 51, co. 3, legge n. 388/2000 (C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 1771/2013).
4.2. A tale profilo dirimente di non applicabilità al personale regionale della disciplina di cui al comma 3 dell’art. 51, L. 388/2000 oggetto di declaratoria di incostituzionalità con la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024 si aggiunge la circostanza che i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova di avere percepito dall’ex Amministrazione di appartenenza gli aumenti RIA per il triennio 1991-1993, a seguito della suddetta sentenza della Consulta n. 4/2024, quale elemento integrativo del trattamento retributivo effettivamente spettante in costanza di attività lavorativa, ovvero sia stato accertato dal Giudice competente, a seguito di gravame, il diritto vantato dai medesimi alla corresponsione del suddetto beneficio economico.
Infatti, costituisce corollario generale in materia pensionistica che
“qualsiasi emolumento retributivo, affinché possa transitare nella base pensionabile utile per la liquidazione dell’assegno pensionistico, deve essere necessariamente e totalmente percepito dal dipendente, ossia deve essere riconosciuto e costituire parte integrante della retribuzione in godimento all’atto del collocamento in quiescenza, anche evidentemente per effetto di un eventuale accertamento giudiziale postumo del relativo diritto” per cui “la maggiorazione a titolo di R.I.A. … deve essere previamente riconosciuta ai ricorrenti dapprima sotto il profilo retributivo, e soltanto dopo siffatto ineludibile accertamento, che rappresenta il necessario presupposto per il successivo adeguamento pensionistico, l’emolumento potrebbe quindi transitare nella base pensionabile per dar luogo al ricalcolo dell’assegno di quiescenza, non potendosi certo teorizzare la possibilità di chiedere direttamente e surrettiziamente la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento al fine di considerare nella base pensionabile il prefato aumento … facendo leva esclusivamente sul menzionato canone dell’imprescrittibilità del diritto pensionistico, in assenza tuttavia di un provvedimento formale, dell’Amministrazione di appartenenza, o di una pronuncia definitiva del Giudice del Lavoro, che abbia già in precedenza cristallizzato ed accertato in via definitiva sul versante retributivo il diritto alla corresponsione dell’emolumento in parola, sul rilievo che in caso contrario verrebbe eluso il canone pregiudiziale ed intangibile del riconoscimento stipendiale quale presupposto inderogabile per il successivo computo pensionistico” (C. conti, Sez. giur. Sardegna, sent. n. 106/2025).
4.3. Conseguentemente, alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Risultano assorbite tutte le altre questioni poste dalle parti.
5. Considerata la novità della questione, le spese di lite sono compensate integralmente ex art. 31, co. 3, c.g.c. anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (C. cost., sent. n. 77/2018).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall’art. 10 L. 533/1973.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite;
- nulla per le spese di giustizia.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Giudice Gaspare RA F.to digitalmente Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 11 dicembre 2025 Pubblicata il 15 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)