Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/06/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3190/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di LA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno /06/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di
LA , all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa
Sono presenti:
l'Avv. ???, per delega dell'Avv. NAPOLITANO FRANCESCO, per parte attrice e l'Avv. ???, per delega dell'Avv. LIETO VINCENZO, per il convenuto. I difensori delle parti concludono riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai pro- pri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di LA, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.281
sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
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nella causa iscritta al n. 3190/2018 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), parte elettivamente do- Parte_1 C.F._1
miciliata in VIA MADONNA DELLE GRAZIE,34 NOLA presso lo studio dell'Avv. NAPOLITANO FRANCESCO (c.f.: ) dal quale C.F._2
è rappresenta e difesa in virtù di procura in atti.
- Attore
E
(c.f.: ), parte Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA TRINITA', 3 null 83100 AVELLINO presso lo studio dell'Avv. LIETO VINCENZO (c.f.: ) dal quale è C.F._3
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- Convenuta
– Controparte_2
- cONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n.
69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1
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convenuto in giudizio nonché Controparte_1
la sul presupposto Controparte_3
di essere venuto a conoscenza, mediante estratto di ruolo rilasciato da CP_4
della iscrizione a ruolo delle cartelle di pagamento meglio specificate in atti, as-
sunte mai notificate, eccependosi altresì l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a riscuotere le somme oggetto di causa. In quell'atto l'attore espres- CP_4
samente dichiarava la sua intenzione di agire al fine di ottenere l'accertamento negativo della pretesa creditoria, rappresentando di fatti la sussistenza degli ele-
menti di una impugnazione recuperatoria.
Si costituiva Controparte_5
- che, eccepiva innanzitutto l'inammissibilità
[...]
dell'opposizione, deducendo tra l'altro, la regolarità della notifica degli atti pro-
dromici.
Successivamente alla declaratoria di contumacia, che deve essere pertanto revocata, si costituiva anche l'ENTE Impositore, che aderiva alle conclusioni prospettate dall'ente riscossore.
La domanda deve essere dichiarata inammissibile.
L'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, come riformato dall' art.3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, in vigore dal 21/12/2021, e successivamente modificato dal d.lgs. n. 110 del 2024 (che estende il novero del-
le ipotesi di impugnazione recuperatoria) dispone: “L'estratto di ruolo non è
impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente
notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pre-
giudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui
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al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gen-
naio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e)
in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f)
nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'arti-
colo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dalla semplice lettura del testo innanzi richiamato emerge come la regola
generale posta dalla norma sia quella della non impugnabilità dell'estratto di ruo-
lo, e ciò risulta agevolmente comprensibile ove si consideri che lo stesso è un at-
to meramente riproduttivo della pretesa creditoria (portata dalla cartella) cui, in assenza di una manifestazione espressa di volontà da parte dell'Ente di portare ad esecuzione quella pretesa (trasfusasi in un atto di impulso esterno), non si ritiene corrispondente un apprezzabile, concreto ed attuale interesse ad agire del ricor-
rente al fine di ottenere un accertamento negativo del proprio credito.
Del resto, ben prima dell'intervento normativo, erano ripetutamente in-
tervenute a comporre un animoso contrasto insorto in materia, le SS.UU. della suprema Corte, le quali avevano avuto modo di affermare la impugnabilità
dell'estratto esclusivamente nell'ipotesi di omessa notifica, al fine recuperatorio dell'impugnazione dell'atto impositivo (cfr. Sentenza n. 19704 del 02/10/2015 e la successiva e chiarissima Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 7353 del 07/03/2022
secondo la quale “l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in
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caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la car-
tella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi
(quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'a-
zione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertez-
za, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministra-
zione” e del medesimo tenore Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 24552 del
12/09/2024 secondo la quale “costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di eser-
cizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesi-
stenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha po-
sto in essere tale attività” dichiarando “inammissibile l'impugnazione della
[...]
conosciuta a mezzo estratto di ruolo allorquando si deducano fatti estintivi Pt_2
successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un inte-
resse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” Nella specie, la S.C. ha affermato l'originaria inammissibi-
lità, per difetto di interesse ad agire, dell'opposizione a diverse ingiunzioni di pa-
gamento, conosciute dall'opponente a seguito di una spontanea verifica della pro-
pria posizione debitoria presso l'agente della riscossione incaricato dal Comune
creditore. Ed ancora Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, sent. n. 26283/2022,
secondo cui “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzio-
nato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'e-
stratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia
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rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (Cass. n.
31240/19)”).
Con la novella legislativa, poi, l'opposizione, oltre ad essere ammessa solo con funzione recuperatoria (per consentire l'omessa notifica della cartella e degli atti prodromici non notificati), può essere validamente intrapresa, in assenza di atti esecutivi successivi, solo nelle ipotesi tassativamente indicate dalla nor-
ma.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella, la norma in questione incidendo (come si è detto) sulle condizioni dell'azione (e, segnata-
mente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fi-
no al momento della pronuncia conclusiva del processo) si applica anche al pre-
sente procedimento, benchè sorto prima della sua entrata in vigore. Al riguardo,
le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti chiarito che “La discipli-
na sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impu-
gnazione”; ne deriva che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo debba essere dimostrato in concreto anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inam-
missibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021” (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
Per completezza, da ultimo, non appare fuori luogo evidenziare che la le-
gittimità costituzionale della norma, che pure era stata messa in discussione, è
stata recentemente confermata dalla Corte Costituzionale, la quale, con la pro-
nuncia n. 190 del 17 ottobre 2023, ha posto fine a qualunque dubbio al riguardo.
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Calando i suddetti principi nel caso concreto sottoposto all'esame di
questo Tribunale, deve innanzitutto evidenziarsi che ad essere oggetto di impu-
gnazione prima ancora che la cartella esattoriale, è l'estratto di ruolo emesso as-
seritamente sulla scorta di una cartella non notificata.
Deve, pertanto, darsi atto innanzitutto della intervenuta notifica della car-
tella di pagamento, documentata mediante produzione documentale da parte di la quale ha depositato copia dell'atto restituito al mittente per compiuta CP_4
giacenza in busta chiusa.
Pertanto, anche a prescindere dal rilievo della inconfigurabilità di CP_6
delle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis, non può che concludersi per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurispru-
denziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo), giustificano la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell' art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta;
- compensa integralmente le spese di lite di lite tra le parti.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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