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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/05/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 749/2024 tra le parti:
ATTORE
cf Parte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. ZALTRON ANDREA, cf C.F._1
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO
cf Controparte_1 P.IVA_2
- difesa: avv. PARROZZANI FEDERICA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Locazione di beni mobili
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: NEL MERITO: 1. Rigettarsi le domande formulate da parte convenuta perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in atti. 2. Previo accertamento dell'originaria validità ed efficacia dei contratti di locazione operativa e di assistenza tecnica stipulati tra le parti il 13.10.2021, e previa declaratoria, in via incidentale, della nullità dell'art. 3 delle condizioni generali del contratto di assistenza tecnica per quanto detto in premessa, ritenere e dichiarare la risoluzione dei predetti contratti per grave inadempimento di parte convenuta e per l'inutile decorso del termine assegnato con la diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c., e, conseguentemente, condannare parte convenuta:
1. a ritirare le stampanti meglio in premessa descritte, fissando, all'uopo, relativo termine perentorio e prevendendo che, in caso contrario, le stesse vengano collocate presso apposito deposito, a spese integrali della medesima parte convenuta;
2. al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice, a titolo di danno emergente, nella misura di € 7.747,60 sostenuta per il nuovo contratto di locazione degli hardware, o nell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, ed a titolo di lucro cessante, per quanto esposto in premessa, nella misura che l'adito Giudice riterrà di determinare in via equitativa, oltre agli interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo, il tutto contenuto nell'ambito della fascia di valore fino ad € 25.999,99.
3. Con vittoria di spese e competenze di lite.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. del
10.06.2024 di parte attrice ed esclusi nell'ordinanza emessa in data 03.07.2024, ovvero sulle seguenti domande:
3. “Vero che nel mese di febbraio 2023, a seguito di apposita richiesta di intervento da parte dello
[...]
un tecnico di si recava presso i locali dello Parte_1 Controparte_1 Parte_1 per visionare la stampante IC NO C300i, matricola AAK021502894”;
[...]
5. “Vero che il tecnico inviato dalla soc. a seguito dell'intervento di cui al quarto Controparte_1 capitolo, comunicava al personale dello che il problema dell'emissione degli odori Parte_1 nocivi emessi dalla stampante IC NO C300i, matricola AAK021502894, era dovuto ad un surriscaldamento del motore della medesima che avrebbe imposto la sostituzione di un componente dell'hardware”;
6. “Vero che il tecnico inviato dalla soc. a seguito dell'intervento di cui al quarto Controparte_1 capitolo, comunicava al personale dello che avrebbe provveduto alla sostituzione della Parte_1 componente danneggiata della stampante IC NO C300i, matricola AAK021502894”;
8. “Vero che in data 22.02.2023 e in data 18.04.2023 lo sollecitava l'intervento di Parte_1 riparazione della stampante IC NO C300i, matricola AAK021502894, come da documenti che Le si mostrano (doc.
4-5 di parte attrice)”;
9. “Vero che il medico del lavoro dello dott. , in data 08.02.2023, Parte_1 Persona_1 constatava che la stampante IC NO C300i, matricola AAK021502894, emetteva fumi maleodoranti e nocivi per il personale operante nello studio tanto da prescrivere l'inutilizzabilità del relativo hardware, come da documento che Le si mostra (doc. 3 di parte attrice)”;
12. “Vero che, a causa del protrattosi mancato funzionamento delle stampanti IC NO C300i, matricola
AA2K021502631 e IC NO C300i, matricola AAK021502894, lo nel mese di Parte_1 luglio 2023, ha sottoscritto un nuovo contratto di locazione di n. 2 stampanti con la soc. BNP Paribas, come da documento che Le si mostra (doc. 18 di parte attrice)”;
13. “Vero che lo ha sostenuto le spese di istruttoria per la pratica relativa al nuovo Pt_1 Parte_1 contratto di locazione delle n. 2 stampanti con la soc. BNP Paribas, come da documento che Le si mostra
(doc. 20 di parte attrice)”.
Si chiede che sui predetti capitoli vengano escussi i seguenti testimoni: sig. c/o Testimone_1 [...] con sede in Zanè, sig.ra c/o con sede in Zanè, Via Prà CP_2 CP_3 Parte_1
Bordoni n. 85/6, dott. con studio in Torri di Quartesolo (VI), Via Ghandi n. 11, sig.ra Persona_1
c/o con sede in Zanè, Via Prà Bordoni n. 85/6, sig. Testimone_2 Parte_1 Tes_3
c/o con sede in Zanè, Via Prà Bordoni n. 85/6.
[...] Parte_1
Convenuto: Nel merito: Accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese avversarie;
Dichiarare la risoluzione del contratto per colpa dell'attrice e, per l'effetto, rigettare tutte le domande azionate dalla stessa;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità a carico della convenuta, ridurre la pretesa avversaria alla misura massima prevista contrattualmente pari ad € 71,40 per 12 mensilità;
In via riconvenzionale Dichiarata la risoluzione del contratto per colpa dell'attrice;
Condannare lo al pagamento in favore della Parte_1 [...] della somma di € 2.783,40 oltre IVA per ciascuna macchina Controparte_1
fornita per risoluzione anticipata, oltre interessi di legge;
Condannare l'attrice al pagamento delle fatture emesse e rimaste insolute per un totale di €
2.090,60.
In ogni caso: Condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite, anticipazioni e competenze legali, oltre accessori di legge.
In via istruttoria: Ammissione dei capitoli esclusi nell'ordinanza del Tribunale di Vicenza in data 03/07/2024 con testi i sigg.ri di GO, di GO e di Thiene Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 sulle seguenti domande
1. Vero che a seguito del contratto che si rammostra al teste doc. 1 parte convenuta, la soluzione ufficio consegnava due stampanti marca e modello IC NO c300i a Parte_1
2. Vero che le due stampanti erano perfettamente funzionanti al momento della consegna avvenuta a ottobre
2021;
3. Vero che le stampanti hanno ventole di raffreddamento e che il funzionamento, soprattutto in ambienti stretti e piccoli, può causare odori metallici/elettrici
4. Vero che la stampante per evitare odore di toner elettrico-metallico ha bisogno di essere sistemata in un posto aerato;
7. Vero che in caso di posizionamento in posti areati le stampanti funzionano senza problemi di odore metalissi/elettrici;
8. Vero che i macchinari forniti erano perfettamente a norma;
9. Vero che se le stampanti vengono messe in un luogo al chiuso per ovviare all'odore del toner è possibile installare dei filtri d'aria;
15. Vero che dal momento della segnalazione che la vaschetta si sta riempiendo la stampante continua a funzionare, dica il teste per quanto tempo;
16. Vero che al momento della richiesta di sostituzione della vaschetta l'attrice non aveva provveduto al pagamento della fattura n. 58 del 3.04.2024.
Fatto e processo
– sul presupposto per cui, il 13/10/21, aveva siglato con Parte_1 [...]
un contratto di locazione operativa, della durata di 60 mesi rinnovabili e Controparte_1 con un canone mensile di € 108,00 avente ad oggetto due stampanti nonché un contratto di assistenza tecnica a fronte del pagamento di € 17,40 mensili per ciascun bene – ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare la validità ed efficacia dei contratti in questione e dichiarare la relativa risoluzione per inadempimento della convenuta. Ha, altresì, chiesto la condanna di al pagamento dei danni, per € 7.747,60. Controparte_1
In particolare, l'attrice ha dichiarato che, a far data dall'8 Giugno 2023, la stampante IC
NO C300i, matricola AA2K021502631, era rimasta inutilizzata perché la locatrice non aveva provveduto alla sostituzione della vaschetta del toner usato e la stampante IC
NO C300i, matricola AAK021502894, dal mese di Gennaio 2023, era rimasta inutilizzata a causa della mancata sostituzione di un pezzo danneggiato che determinava, all'attivazione della medesima stampante, l'emanazione di forti odori nocivi, intollerabili per gli operatori presenti nello studio.
L'attrice ha dichiarato di aver sollecitato varie volte la convenuta a risolvere le problematiche in discorso e di non aver ottenuto alcun intervento e, quindi, ha risolto il contratto.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda avversaria, Controparte_1
l'accertamento dell'intervenuta risoluzione per inadempimento imputabile alla attrice;
in via subordinata, ha chiesto ridursi la pretesa avversaria in quanto il danno subito dall'attrice era di misura inferiore a quanto prospettato (e pari al più a € 71,40 per 12 mensilità). In via riconvenzionale, ha chiesto di condannare al pagamento di Euro 2.783,40 Parte_1
oltre Iva per ciascuna macchina e di € 2.090,60 per le fatture insolute.
In particolare, la convenuta ha dichiarato di aver preso in carico le doglianze di parte attrice e di aver fin da subito osservato che i filtri d'aria non erano compresi nel contratto di assistenza, in quanto non erano un ricambio della macchina, ma un accessorio aggiuntivo.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata sostituzione del toner, ha dichiarato di aver tentato un intervento di sostituzione in data 29.08 ma di non aver potuto portare a termine il lavoro per rifiuto della controparte e di non essere intervenuta prima a causa della sospensione dei pagamenti svolta dalla attrice.
Con memoria 171 ter cpc n. 1 parte attrice ha modificato la propria domanda chiedendo la declaratoria, in via incidentale, della nullità dell'art. 3 delle condizioni generali del contratto di assistenza tecnica.
La causa è stata istruita per testi.
All'udienza del 10/4/25, tenutasi per via documentale ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione, secondo il nuovo rito Cartabia.
Motivi della decisione
La domanda di parte attrice è fondata per quanto di ragione.
Come noto, in materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., Cass., sez. un., n.
13533/2001).
Tuttavia, in materia di azione redibitoria, la giurisprudenza anche di legittimità, pur successivamente all'arresto delle SS.UU. sopra richiamato, ha valorizzato l'autonomo fondamento della garanzia per vizi e, quindi, ha ritenuto che spetta all'acquirente offrire la prova non solo della tempestività della denuncia, ma altresì dei vizi dedotti (Cass.
13695/2007). In disparte la tempestività della denuncia, su cui non vi è contestazione, viene in esame la doglianza di parte attrice, relativamente alla macchina IC NO C300i, matricola
AAK021502894, che sarebbe rimasta inutilizzabile dal mese di Gennaio 2023 a causa delle esalazioni del toner.
I testi escussi hanno dato prova di tale problematica (la teste ha, Testimone_7 infatti, dichiarato che “il problema si verificava ad ogni accensione, con le prime stampe;
si sentiva un odore di bruciato;
l'odore perdurava fino allo spegnimento” e la teste Testimone_8
ha dichiarato che “a partire dal mese di gennaio, dopo un certo periodo che si
[...]
stampava, avvertivamo odore di bruciato;
provavamo a staccarla ma riaccendendola dopo diverse volte che si stampava riemetteva l'odore”).
Le testimonianze hanno, altresì, confermato che la problematica è rimasta anche dopo l'intervento di Controparte_1
Né corrisponde al vero che la stampante in esame fosse chiusa in un archivio e soffrisse, quindi, di mancanza di ricircolo, posto che sempre i testi di parte attrice hanno dichiarato che la stampante era collocata di fronte all'ufficio del dott. , in un archivio Persona_2
tuttavia aperto.
Del resto, anche a voler ritenere fondata l'eccezione di parte convenuta, non si spiegherebbe il motivo per cui la stampante abbia correttamente funzionato per oltre un anno (ovvero da ottobre 2021 a gennaio 2023).
Del resto, anche la tesi per cui la macchina IC NO C300i, matricola AAK021502894 poteva essere “riparata” mediante acquisto dei filtri, quale accessorio aggiuntivo non convince, posto che le macchine erano identiche e che solo una si è rotta.
Quanto al ricambio del toner per la macchina IC NO C300i, matricola
AA2K021502631, è documentale che la richiesta di intervento sia stata inviata l'8/6/23 (doc.
6 attrice) ed è stato confermato dai testi che la sostituzione (rectius il tentativo di sostituzione)
è intervenuta solo il 29/8/23.
Ora, parte attrice ha ampiamente dato prova dell'inadempimento di parte convenuta, mentre quest'ultima non ha provato che l'inadempimento sia dipeso da colpa dell'attrice o da fattori a lei non imputabili.
Va da sé che la sospensione dei pagamenti svolta dall'attrice è giustificata dal mancato intervento sulla stampante IC NO C300i, matricola AAK021502894. In tal senso, il contratto va dichiarato risolto per inadempimento della convenuta.
Quest'ultima va, altresì, condannata a ritirare le stampanti entro il 30/5/25, nulla dovendosi disporre per la custodia in deposito a carico di trattandosi di Controparte_1
questione attinente alla fase esecutiva della pronuncia e, quindi, estranea al presente processo.
Quanto ai danni lamentati, per quelli relativi al danno emergente (nuovo contratto di locazione per gli hardware in sostituzione di quelli oggetto di causa) non vi è un nesso diretto tra quelli richiesti e l'inadempimento della convenuta.
Del resto, la sostituzione delle stampanti è collegata alle necessità professionali dell'attrice ed il danno patito deve ritenersi assorbito dal mancato pagamento delle somme richieste dalla convenuta per la locazione e assistenza dei beni per cui è causa.
Per quanto riguarda i danni da lucro cessante, anche qui non vi è alcun principio di prova, tant'è che parte attrice chiede una liquidazione equitativa.
Tuttavia, il giudice può far ricorso ai criteri equitativi di cui all'art. 1226 c.c., solo se il danneggiato riesca a dimostrare che è effettivamente impossibile o eccessivamente gravoso il preciso accertamento del danno. Nel caso di specie, i pregiudizi non sono stati nemmeno individuati ma solo genericamente accennati.
Sono, invece, dovuti i danni di cui all'art. 3 del contratto di assistenza (sulla cui validità non è dato dubitare, trattandosi di contratto tra professionisti con clausola doppiamente sottoscritta), parametrati nella misura di € 17,20 per 12 mesi. Il tutto per due, stante il fatto che si tratta di due stampanti.
Totale dovuto € 412,80 sui cui decorrono gli interessi ex art. 1284 IV cpc dal deposito della domanda giudiziale al saldo.
Venendo, infine, alle domande di parte convenuta, non sono dovute le somme per l'acquisto delle stampanti, vista la risoluzione intervenuta e l'imputabilità della stessa alla convenuta.
Le fatture allegate di cui chiede il pagamento sono tutte relative Controparte_1 al periodo successivo all'intervenuta risoluzione eccetto la n. 58/24, che fa riferimento al periodo 1/4/23 – 30/6/23. Tuttavia, tale ultima fattura risulta dovuta per la minor somma di €
214,20 ovvero per la parte relativa alla stampante IC NO C300i, matricola
AA2K021502631. Si tratta di una somma da compensare con i danni di cui sopra.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico della convenuta, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto ACCERTA e DICHIARA che i contratti di causa devono intendersi risolti per grave inadempimento imputabile a
[...]
Controparte_1
ACCERTA e DICHIARA che ha diritto al pagamento di € Controparte_1
214,20;
CONDANNA a ritirare le stampanti entro il 30/5/25 e a pagare Controparte_1
a il risarcimento dei danni subiti quantificati in € 412,80 oltre interessi ex Parte_1
art. 1284 IV c.p.c. dal deposito della domanda al saldo;
RIGETTA le altre domande di Controparte_1
CONDANNA a corrispondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite che si liquidano in € 2.540,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nonché spese esenti per € 264.
Vicenza, 10/05/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello