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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 3090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3090 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 5278/2023, promossa
DA
- CF: - in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 legale rappresentante della - rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Andrea Avola ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, via G. Galilei n. 9, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, via Laurana n. 59 con gli avv.ti Maria Grazia Sparacino
e Adriana Giovanna Rizzo, che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
- opposto -
OGGETTO: Opposizione Ordinanza Ingiunzione
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 18 aprile 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso:
1 ❖ Annulla l'ordinanza ingiunzione O1/000924764 (protocollo
.5502.13/03/2023.0034196) notificata il 29.3.2023. CP_1
❖ Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1
liquida in euro 2.000,00 oltre rimborso spese forfetarie, CPA ed IVA come per legge.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 aprile 2023 il ricorrente, come in epigrafe indicato, propose opposizione avverso l'Ordinanza-ingiunzione n° O1/000924764 notificata il
29.3.2023 con cui gli veniva ingiunto di pagare, per la violazione dell'art. 2 comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), la somma di €. 17.732,10 (di cui € 17.725,50 a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 a titolo di spese) con riferimento all'annualità 2016
A sostegno del ricorso deduceva:
1. l'omessa notifica della diffida ad adempiere entro novanta giorni, con conseguenziale decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria ed estinzione dell'obbligazione;
2. l'omessa motivazione del provvedimento;
3. la sproporzione tra la sanzione irrogata e il quantum della violazione accertata.
Ritualmente evocato in giudizio l' , in fase cautelare, si costituiva chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso e opponendosi all'istanza di sospensiva sottolineando, in particolare, che gli atti di accertamento nn. .5502.29.03.2018.0038686 e CP_1
.5502.29.03.2018.0038687 erano stati ritualmente notificati. CP_1
Accolta l'istanza cautelare con ordinanza del 16.6.2023, instaurato il giudizio di merito, l' , costituendosi anche in tale fase, rilevava che “nel caso che qui ci occupa, CP_1
l' non ha proceduto a rideterminazione ai sensi del DL n.48/2023, in quanto, CP_2
l'importo della sanzione come rideterminato risulterebbe superiore rispetto a quello originario. Pertanto, considerando che la retroattività della norma opera solo in bonam partem e che la ratio della novella legislativa risiede nell'alleviare l'esposizione debitoria degli opponenti, l'Ufficio ritiene di mantenere la sanzione come determinata in precedenza, da ritenersi proporziona e a norma di legge rispetto all'omissione contestata”.
La causa, istruita con l'audizione del funzionario responsabile della pratica, assunta in riserva all'udienza del 18 aprile 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di
2 note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Appare doveroso, prima di procedere all'esame del caso de quo, ricostruire la natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative con specifico riferimento al riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento, sulla base dei principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione, di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza stessa dell'atto impugnato (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord. del 23-02-2018, n.
4424; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3741 del 15/04/1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8031 del
26/06/1992).
Pertanto, «nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria [..]l'Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta quindi ad essa ai sensi dell'art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi » (cfr.
Cass. civ. Sez. VI, Ord. del 23-02-2018, n. 4424).
Ciò premesso va ulteriormente precisato che la fattispecie de qua ha il suo fondamento nella (parziale) depenalizzazione disposta con d. lgs. 15 gennaio 2016 n. 8 del reato di cui
3 all'art. 2 co. 1 bis della legge n. 683 del 1983 per cui, ove l'omesso versamento delle ritenute previdenziali non superi i 10.000 euro annui, la condotta non configura più reato, ma illecito amministrativo, dovendosi quindi applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000, salvo che il datore di lavoro provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
L'art. 8 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
Ciò premesso, va evidenziato che la domanda appare tempestiva, in quanto proposta entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981 («il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale»).
Per quanto riguarda l'eccepita carenza di motivazione, non possono essere condivise le argomentazione del ricorrente in quanto, esaminando l'Ordinanza-ingiunzione opposta, sono chiaramente evidenziati gli estremi dell'illecito che ha dato luogo alla contestazione della sanzione.
In merito alla notifica degli atti prodromici emerge ex actis che gli avvisi di accertamento (prot. n. .5502.29/03/2018.0038686 - indirizzato a CP_1 Parte_1
- e prot. n. .5502.29/03/2018.0038687 - indirizzato a
[...] CP_1 [...]
- risultano entrambi notificati il 4.4.2018, come da documentazione Parte_2
allegata nel fascicolo telematico dell' e non contestata. CP_1
Appare, dunque, fondato l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà di irrogare la sanzione ex art 14 comma 2 L. 689/81 cui parte ricorrente fa implicito riferimento.
La succitata diposizione testualmente prevede: «
1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel
4 comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
5. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto».
Il termine previsto al comma 2 è perentorio (avendo la precisa funzione di garantire un tempestivo esercizio del diritto di difesa) e, proprio avuto riguardo alla perentorietà del termine l' ha emanato la circolare n. 32 del 25.02.2022. CP_1
Ed è indubbia l'applicazione delle norme di cui alla L. 689/1981 alla fattispecie prevista dal D.lgs. 8/2016 per espressa previsione contenuta all'art. 6 che testualmente recita quanto segue: «Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Con la citata Circolare n. 32 del 25.02.2022, l' ha precisato che tra i motivi di CP_2 archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981 (cfr. punto 3 : “[..] In caso contrario, qualora a seguito della fase istruttoria si verifichi che la condotta del soggetto non costituisce illecito amministrativo oppure in presenza di vizi formali, l'autorità competente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. In particolare, il provvedimento di archiviazione può
5 essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - insussistenza del fatto o della violazione legislativa;
- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità (cfr. l'articolo 4 della legge n. 689/1981);
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr.
l'articolo 28 della legge n. 689/1981); - incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l'articolo 2 della legge n. 689/1981); - violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore (cfr. l'articolo 3 della legge n. 689/1981); - morte di uno o più soggetti responsabili.) [..]”.
Pertanto, il summenzionato art 14 si applica - anche se con decorrenza diversa - tanto alle ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, sia a quelle commesse in data successiva.
Nella fattispecie in esame le violazioni contestate, per le quali sono state notificate le ordinanze opposte, riguardano le mensilità da dicembre 2015 a novembre 2016 (in parte, quindi, ricadenti nel periodo in cui la fattispecie costituiva reato).
Per quanto riguarda le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, con l'entrata in vigore del D.lgs. 8/2016 (6.2.2016) l'art.9 del D.lgs.
8/2016 - rubricato “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa” - testualmente prevede che «Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data».
Ne consegue che l'autorità amministrativa era tenuta ad avviare la procedura per l'irrogazione della sanzione e a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali.
Nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, in cui non vi sia notizia che tale iter sia stato seguito, o in cui l' , onerato in tal senso, non abbia allegato e provato se e quando CP_1 gli atti gli siano stati effettivamente trasmessi, deve ritenersi che la potestà sanzionatoria era
6 esercitabile dall' sin dal 06.02.2016, data di entrata in vigore della normativa di cui al CP_2
D.lgs. 8/2016.
Sul punto va richiamata la recente pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. n. 8075 del 27/03/2025) che individua proprio il termine a quo a fini del calcolo della decadenza: « [..]
2. Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente (Cass. S.U. nr. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge. 13.
Alla stregua delle anzidette considerazioni, correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto nel caso di specie che, una volta accertato che l'autorità giudiziaria non aveva trasmesso all' gli atti relativi al procedimento penale, la decorrenza del termine entro CP_1
cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del D.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione,
l' comunque avrebbe potuto motu proprio dar corso al procedimento sanzionatorio CP_1
mediante notifica della violazione. Sicché, considerato che i giudici territoriali hanno altresì accertato che "... è lo stesso a dare atto che le violazioni sono emerse 'da CP_2
una verifica dei nostri archivi'..., ammettendo così che i dati erano già in suo possesso e che l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria" (così la sentenza impugnata, pag. 7), deve concludersi che la sentenza gravata resiste alle censure
7 mossele. 14. Il ricorso, pertanto, va rigettato con l'enunciazione del seguente principio di diritto: " il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.lgs. nr. 8 del 2016, l' deve notificare al CP_1
responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria
e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.lgs. nr. 8 del 2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' CP_1 alcuna attività istruttoria».
Per quanto riguarda, invece le violazioni commesse in data successiva all'entrata in vigore del D.lgs. 8/2016 - 6.2.2016 - (da febbraio a novembre 2016) occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza.
Sul punto va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto o incertezza, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito
(Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210).
Nel caso di specie, a parere di questo giudice, il termine deve essere individuato alla data di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti, infatti, non sono emersi elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto né l' ha CP_1 concretamente allegato e provato la sussistenza di particolari esigenze che abbiano ritardato la conclusione del procedimento accertativo (essendosi resi necessari, ad esempio, degli accertamenti integrativi in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati acquisiti e afferenti agli elementi oggettivi e soggettivi della violazione).
In termini conclusivi, dunque, a fronte di omissione contributiva relativa ai mesi da dicembre 2015 a novembre 2016, deve rilevarsi che la contestazione della violazione è stata
8 notificata il 4 ottobre 2018, con evidente violazione del termine di 90 giorni previsto dal succitato art 14 l. 689/1981 che, all'ultimo comma, prevede espressamente che
«L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto».
Assorbita ogni ulteriore questione, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte e alla luce della documentazione come emergente ex actis, il ricorso va accolto e l'Ordinanza- ingiunzione opposta va annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 18 aprile
2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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