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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 945/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
MAINENTI TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7045/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010893167000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010893167000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata.
Insussistenti vizi formali, va rilevato che risulta ritualmente notificata in data 15.9.2022, con presunzione ex art.1335 cc, la cartella n. 034 2022 0013223366; che non risulta impugnata, con quel che ne consegue.
Non sono intervenuti successivamente, con riguardo a tale cartella, fatti estintivi o modificativi.
Non vi è prova invece della rituale notifica, che si assume effettuata il 7.11.2022, dell'altra cartella, con annullamento quindi in parte qua dell'atto impugnato.
Da ciò la pronuncia che segue.
Spese compensate per l'esito del giudizio.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
MAINENTI TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7045/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010893167000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249010893167000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata.
Insussistenti vizi formali, va rilevato che risulta ritualmente notificata in data 15.9.2022, con presunzione ex art.1335 cc, la cartella n. 034 2022 0013223366; che non risulta impugnata, con quel che ne consegue.
Non sono intervenuti successivamente, con riguardo a tale cartella, fatti estintivi o modificativi.
Non vi è prova invece della rituale notifica, che si assume effettuata il 7.11.2022, dell'altra cartella, con annullamento quindi in parte qua dell'atto impugnato.
Da ciò la pronuncia che segue.
Spese compensate per l'esito del giudizio.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
compensa le spese.