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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 216/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1787/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 1 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009426960000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009426960000 TARSU/TIA 2011 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 1 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160022726724000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230012908524000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7640/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso impugnando :
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009426960000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009426960000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160022726724000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230012908524000 TARI 2014
Si sono costituiti il Comune di Reggio Calabria e l'Agenzia Entrata -Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso perchè infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto perchè infondato. Il ricorrente aveva dedotto la nullità della pretesa tributaria in quanto sarebbe stata omessa la notifica delle cartelle di pagamento, con la conseguenza della intervenuta prescrizione.
Va subito detto che le deduzioni del ricorente attengono alla c.d. fase esecutiva-esattiva e dunque alla sfera di attività dell'Agente della riscossione, risultando esente da censure l'attività dell'Ente impositore.
Correttamente, pertanto, il Comune di Reggio Calabria ha rivendicato la propria estraneità alle doglianze del ricorrente.
Quanto al merito delle deduzioni del ricorrente, si osserva.
Dagli atti risulta che:
- l'intimazione di pagamento n° 09420249009426960000 è stata notificata in data 18/12/2024;
- la cartella n° 09420160022726724000 è stata notificata in data 07/12/2016;
- la cartella n° 09420230012908524000 è stata notificata in data 07/07/2023;
- l'intimazione di pagamento n° 09420189003340022000 è stata notificata in data 08/06/2018;
- l'intimazione di pagamento n° 09420199011964034000 è stata notificata in data 27/09/2019;
- la richiesta compensazione n° 09428202200000288000 è stata notificata in data 05/15/2023;
- l'intimazione di pagamento n° 09420229001018279000 è stata notificata in data 10/03/2023.
Da quanto sopra evidenziato, emerge la regolarità della notifica delle cartele di pagamento e di atti idonei ad interrompere i termini di prescrizione.
Discende, di conseguenza, la definitività della pretesa creditoria e la improponibilità di impugnazione avverso atti definitivi.
a ed in ogni caso la presente impugnazione non può essere proposta poichè il ricorrente avrebbe dovuto agire in giudizio contro gli atti precedentemente e regolarmente notificati.
Infine, va rilevato che il ricorrente aveva prodotto tre istanze di definizione agevolate, la cui natuta, essenza e finalità è assolutamente incompatibile con l'azione che mira a negare l'avvenuta nitifica dell'atto su cui si fonda il debito che si intende rateizzare.
Il ricorso, va dunque, respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione I, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle competenze e spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri accessori, se dovuti, di cui euro 500,00 a favore del Comune di Reggio
Calabria ed euro 500,00 a favore di ADER.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1787/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 1 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009426960000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009426960000 TARSU/TIA 2011 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 1 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160022726724000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230012908524000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7640/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso impugnando :
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009426960000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009426960000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160022726724000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230012908524000 TARI 2014
Si sono costituiti il Comune di Reggio Calabria e l'Agenzia Entrata -Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso perchè infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto perchè infondato. Il ricorrente aveva dedotto la nullità della pretesa tributaria in quanto sarebbe stata omessa la notifica delle cartelle di pagamento, con la conseguenza della intervenuta prescrizione.
Va subito detto che le deduzioni del ricorente attengono alla c.d. fase esecutiva-esattiva e dunque alla sfera di attività dell'Agente della riscossione, risultando esente da censure l'attività dell'Ente impositore.
Correttamente, pertanto, il Comune di Reggio Calabria ha rivendicato la propria estraneità alle doglianze del ricorrente.
Quanto al merito delle deduzioni del ricorrente, si osserva.
Dagli atti risulta che:
- l'intimazione di pagamento n° 09420249009426960000 è stata notificata in data 18/12/2024;
- la cartella n° 09420160022726724000 è stata notificata in data 07/12/2016;
- la cartella n° 09420230012908524000 è stata notificata in data 07/07/2023;
- l'intimazione di pagamento n° 09420189003340022000 è stata notificata in data 08/06/2018;
- l'intimazione di pagamento n° 09420199011964034000 è stata notificata in data 27/09/2019;
- la richiesta compensazione n° 09428202200000288000 è stata notificata in data 05/15/2023;
- l'intimazione di pagamento n° 09420229001018279000 è stata notificata in data 10/03/2023.
Da quanto sopra evidenziato, emerge la regolarità della notifica delle cartele di pagamento e di atti idonei ad interrompere i termini di prescrizione.
Discende, di conseguenza, la definitività della pretesa creditoria e la improponibilità di impugnazione avverso atti definitivi.
a ed in ogni caso la presente impugnazione non può essere proposta poichè il ricorrente avrebbe dovuto agire in giudizio contro gli atti precedentemente e regolarmente notificati.
Infine, va rilevato che il ricorrente aveva prodotto tre istanze di definizione agevolate, la cui natuta, essenza e finalità è assolutamente incompatibile con l'azione che mira a negare l'avvenuta nitifica dell'atto su cui si fonda il debito che si intende rateizzare.
Il ricorso, va dunque, respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione I, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle competenze e spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri accessori, se dovuti, di cui euro 500,00 a favore del Comune di Reggio
Calabria ed euro 500,00 a favore di ADER.