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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14047/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14047/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Lombardo ( ), presso lo studio del quale, in Monte di Procida (NA), alla via Cappella C.F._2
n. 687, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
( ), in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Marco Rossi ( ), presso lo studio del quale, in Verona, vicolo S. Bernardino n. 5A, è C.F._3
elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte opponente ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
22.10.2024. La parte opposta ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
18.10.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 2693/2020 con il quale questo Parte_1
Tribunale gli ha ingiunto di pagare ad la somma di euro 63.048,61 oltre interessi e spese Controparte_1
del procedimento monitorio sulla base di tre contratti dal medesimo conclusi con Parte_1
Findomestic s.p.a. L'opponente, eccepita l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del pagina 1 di 13 tentativo di mediazione obbligatoria, ha: 1) dedotto che il decreto ingiuntivo è “improcedibile, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per carenza dei presupposti richiesti dalla legge per la concessione dell'ingiunzione di pagamento”; 2) contestato e disconosciuto i “contratti offerti da controparte, così come le quantificazioni delle avverse pretese di credito, le quali da un lato sono abnormi ed esorbitanti, perché sono state determinate in violazione delle disposizioni di legge a tutela del consumatore, parte debole della contrattazione, e dall'altro perché il computo di tutte le singole voci contrattuali poste a fondamento determina il superamento della soglia usura, così come correttamente definito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza n. 24675 del 19/10/017 (si veda in senso conforme, Cass. Civ., sez. VI, sent. n. 5598 del 6/3/2017; Cass. Civ., sez. I, sent. n. 350 del
9/1/2013)” non potendo a tale fine non considerarsi anche gli interessi moratori nonché “tutte le altre voci di costo, comunque denominate, relative alle spese ed alla gestione del rapporto”; 3) che “Ogni contatto tra le parti è stato viziato da una assoluta carenza dell'informazione precontrattuale atta a far comprendere al consumatore la reale portata del rapporto (oneri, spese, interessi ed accessori) e la comparazione delle obbligazioni che assumerà in ragione dell'apertura creditizia” anche in violazione dell'art. 4, d. lgs. n. 141/2010 e della disciplina in materia di merito creditizio.
eccepita la nullità (per genericità) dell'atto di citazione in opposizione, ha chiesto il rigetto Controparte_1
delle domande di controparte deducendo: i) che non risulta contestata la conclusione del contratto di finanziamento tramite carta revolving n. 10070037375197 (doc. 2 del fascicolo monitorio) in relazione al quale è maturato un credito di euro 6.693,90 (doc. 6 del fascicolo monitorio), del contratto di finanziamento personale n. 20174526589416, (doc. 7 del fascicolo monitorio) per euro 39.000 da restituire in 96 rate mensili dell'importo di euro 597,30 ciascuna in relazione al quale è maturato il credito di euro 49.909,44 (doc. 8 del fascicolo monitorio) e del contratto di finanziamento tramite carta revolving n. 20174526589402, (doc. 9 del fascicolo monitorio) in relazione al quale è maturato un credito di euro
6.445,27 (doc. 10 del fascicolo monitorio); ii) che risulta depositata la documentazione idonea alla emissione del decreto ingiuntivo dovendo peraltro tenersi conto che per “i finanziamenti personali o CP_ finalizzati (cfr. doc. 7 monitorio) come quello azionato da (similmente ai mutui e, più in generale, ai finanziamenti a rimborso prestabilito) non è necessaria la produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 Tub in quanto il piano di rimborso viene già concordato nel contratto e non dipende – come nelle aperture di credito in c/c – dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente e ricavabile solo ex post con gli e/c.”; iii) che generico ed irrituale risulta il disconoscimento delle copie dei documenti depositate in sede monitoria;
iv) che generica risulta la doglianza relativa alla violazione della disciplina in materia di usura fermo restando che alcuno dei contratti alla base del decreto ingiuntivo contempla, per pagina 2 di 13 il finanziatore, vantaggi usurari e che, ai fini della valutazione del superamento della soglia fissata dalla l.
n. 108/96, non è possibile computare gli interessi moratori.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, assegnati i termini per l'obbligatorio tentativo di mediazione e, successivamente, quelli previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore ed adottato il provvedimento in data
5.7.2024 (mediante il quale sono state rilevate d'ufficio le questioni che saranno di seguito esaminate), si
è tenuta (mediante trattazione scritta) in data 24.10.2024, allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. I motivi di opposizione proposti dal sono infondati. Ciò nonostante, in conseguenza delle Parte_1 questioni doverosamente esaminate d'ufficio (previa sottoposizione al contraddittorio delle parti), il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore della parte opposta, della sola somma indicata in dispositivo.
2.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Secondo quanto espressamente risulta dall'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 28/2010 (ed è stato ampiamente confermato pure dalla giurisprudenza di legittimità -tra le altre, Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n.
19596) nei procedimenti instaurati mediante deposito di ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. l'onere di promuovere la mediazione obbligatoria diviene attuale una volta adottata, dal giudice del processo instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c., la statuizione relativa alla provvisoria esecuzione del decreto. Tale onere deve, con riferimento al presente giudizio, ritenersi assolto dalla parte opposta (cfr. il verbale di mediazione depositato in data 11 novembre 2021), sì che le domande devono essere esaminate nel merito.
2.2. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) è sufficiente osservare che la documentazione depositata in sede monitoria risulta conforme a quella richiesta per legge, avendo l'odierna opposta già in quella sede depositato documenti (nn. 6, 8 e 10) conformi a quelli richiesti dall'art. 50 t.u.b., nonché copie dei contratti.
Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, è peraltro appena il caso di osservare come, secondo condivisa, consolidata giurisprudenza di legittimità, quello instaurato ai sensi dell'art. 645
c.p.c. è un giudizio di cognizione volto non, solo, ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma -anche- ad esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent. 8 marzo
2012, n. 3649; Cass., sez. 3, sent. 27 gennaio 2009, n. 1954; Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n.
1184). Ne discende che, ove pure la doglianza qui in esame fosse fondata (ciò che, per quanto detto, non
è), dovrebbe comunque essere esaminata nel merito la domanda proposta già in sede monitoria (previa pagina 3 di 13 dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo cui, comunque, si perverrà per effetto delle questioni oggetto di rilievo d'ufficio).
2.3. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato al n. 2) non può non convenirsi con l'opposta in ordine alla genericità del disconoscimento effettuato dal il quale, come avrebbe Parte_1
invece dovuto (tra le tante, Cass., sez. 5, ord., 26 ottobre 2020, n. 23426 e Cass., sez. 6-3, 11 ottobre
2017, n. 23902, Cass., sez. 1, sent. 7 giugno 2013, n. 14416 e Cass., sez. 2, sent., 30 dicembre 2009, n.
28096), non ha offerto alcun concreto elemento alla stregua del quale apprezzare la pretesa difformità delle copie prodotte rispetto agli originali. Ne discende la piena utilizzabilità delle copie prodotte.
Estremamente generico risulta pure il motivo di opposizione qui in esame nella parte in cui l'opponente ha lamentato il carattere abnorme ed esorbitante delle somme richieste anche sulla base di pattuizioni usurarie. Tanto sia perché la parte non si è premurata di indicare le soglie in materia di usura che sarebbero state in concreto violate, sia perché non ha offerto elementi idonei per apprezzare il criterio di computo degli interessi moratori utilizzato al fine di prospettare la violazione della disciplina in materia di usura (alcun riferimento è stato compiuto, tra l'altro, al condiviso criterio a riguardo indicato da Cass.,
S. U. 18 settembre 2020, n. 19597), sia perché non ha indicato i costi e le spese (asseritamente concorrenti alla verifica della violazione della l. n. 108/96) per effetto dei quali sarebbero state in concreto superate le soglie in materia di usura. Avuto riguardo alle rilevate carenze nelle allegazioni, una eventuale c.t.U. non potrebbe che risultare esplorativa.
2.4. Quanto al motivo di opposizione sopra indicato al n. 3) è qui sufficiente osservare come lo stesso sia sprovvisto di adeguata allegazione in fatto (così, a mero titolo esemplificativo, alcuna deduzione è stata resa in relazione ad elementi in fatto relativi alla propria situazione patrimoniale tali da disvelare una non adeguata valutazione del merito creditizio), nonché, in ogni caso, infondato in diritto (atteso che la doglianza in esame risulta fondata sulla base dell'asserita violazione di regole di c.d. “comportamento” le quali, tuttavia, possono determinare l'insorgere di una responsabilità risarcitoria, ma non -come invece preteso dall'opponente- la caducazione del contratto -cfr., tra le altre, Cass., S. U., sent. 19 dicembre
2007, n. 26725).
3. Tanto detto con riferimento ai motivi alla base dell'opposizione, occorre ora esaminare le questioni sollevate d'ufficio con il provvedimento adottato il 5.7.2024.
3.1. Come osservato da una ormai ultraventennale giurisprudenza della Corte di giustizia, l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. w Bielsku Białej). In Parte_2 particolare, “a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine”
pagina 4 di 13 (di recente, Corte di giustizia, 18 gennaio 2024, C-531/22, nonchè, già, Corte di Controparte_3
Con giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, NN GS , il giudice è tenuto ad esaminare la possibile abusività delle clausole contrattuali rilevanti con riferimento all'oggetto del giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, . La Corte di giustizia ha anche, in più occasioni, Controparte_5
precisato che: i) il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi al fine di acquisire gli elementi di fatto e di diritto necessari per il doveroso rilievo officioso (tra le tante, Corte di giustizia, 30 giugno 2022, C-
170/21, Profi Credit Bulgaria EOOD, Corte di giustizia, 4 giugno 2015, C-497/13, Corte Persona_1
di giustizia, 9 novembre 2010, C-137/08, ; ii) il giudice deve sottoporre al Persona_2 contraddittorio delle parti le questioni rilevate d'ufficio (Corte di giustizia, 21 settembre 2023, C-139/22,
AM, PM, Corte di giustizia, 21 febbraio 2013, C-472/11, ; iii) il giudice non può Controparte_6 dichiarare l'abusività della clausola ove il consumatore, adeguatamente informato da parte dello stesso magistrato, dichiari (consapevolmente -proprio per effetto dell'iniziativa officiosa) di non volersi avvalere della tutela pur in astratto conferitagli (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-80/21, E.K.,
S.K, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, NN . CP_7
3.2. Tanto premesso, occorre quindi esaminare l'abusività delle clausole mediante le quali sono state pattuite le somme dovute a titolo di interessi moratori (segnatamente, art. 12 del contratto prodotto in sede monitoria come documento 2, artt. 19 e 20 del contratto prodotto in sede monitoria come documento 7 ed art. 12 del contratto prodotto in sede monitoria quale documento 9).
3.2.1. A fronte del richiamato rilievo officioso la parte opponente non ha dichiarato di non volersi avvalere della tutela derivante dalla disciplina consumeristica (e tanto basta all'applicazione di tale disciplina – cfr. C. giust. 8 settembre 2022, C-80/21, E.K., S.K; C. giust. 4 giugno 2009, C-243/08,
NN GS Zrt) e la parte opposta ha, nella sostanza, escluso la possibilità di valutare la vessatorietà delle clausole contrattuali alla luce delle rilevazioni statistiche di Banca d'Italia poiché la disciplina dettata a partire dall'art. 33 cod. cons. attiene ad uno squilibrio normativo e non economico del contratto e perché la valorizzazione della maggiorazione media degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi potrebbe portare ai risultati paradossali illustrati alle pagine 1 e 2 della memoria depositata il
2.9.2024.
3.2.2. Con riferimento al parametro in base al quale apprezzare la abusività delle clausole previste dalla disposizione da ultimo richiamata non può non farsi riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale: i) “per appurare se una clausola determini un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso” poiché in tal modo è possibile valutare se ed in quale misura “il contratto collochi il consumatore in una
pagina 5 di 13 situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, ; ii) al fine di valutare se il significativo Persona_3 squilibrio sia stato creato «malgrado il requisito della buona fede» “il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, . Persona_3
Ebbene, alla luce della richiamata giurisprudenza, questo Giudice ritiene sussistente il “significativo squilibrio” nel caso in cui siano stati pattuiti interessi moratori in misura superiore rispetto agli interessi corrispettivi (art. 1224, co. 1, c.c.).
Il secondo requisito indicato dalla Corte di giustizia presenta invece un contenuto più sfuggente, imponendo il riferimento a clausole generali (lealtà ed equità) oltre che ad una valutazione di ragionevolezza. Ritiene tuttavia questo Giudice (nonostante talune posizioni a riguardo emerse) che la soglia dell'abusività delle clausole cui fa riferimento l'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons. non possa coincidere con la soglia prevista dalla legislazione in materia di usura. Il professionista (o l'imprenditore) che si avvalga di interessi usurari, infatti, non è un professionista (o un imprenditore) che (per riprendere le parole della Corte) conclude il contratto contravvenendo ai principi di lealtà ed equità, ma è un imprenditore che integra un delitto. Ne deriva che la soglia della vessatorietà ex art. 33, co. 2, lett. f) non può che essere inferiore rispetto a quella prevista dalla legislazione in materia di usura.
Piuttosto, il riferimento alla ragionevole adesione da parte del consumatore (all'esito di una negoziazione individuale condotta dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola come quella effettivamente pattuita induce a valorizzare, quale parametro per la valutazione della abusività delle clausole in esame, la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto (maggiorazione risultante dalle rilevazioni statistiche campionarie periodicamente condotte dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze). A fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, infatti, è ragionevole ritenere che il consumatore non avrebbe pattuito un interesse moratorio superiore rispetto a quello mediamente praticato sul mercato. Questo Giudice non intende predicare un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola (anche perchè, almeno sino all'ultimo trimestre del 2017, la rilevazione è stata condotta in modo omogeneo per qualsivoglia tipo contrattuale riconducibile all'ampia categoria dei “contratti di credito”), ma ritiene che la richiamata rilevazione sia il parametro (pur valutabile con una qualche elasticità) meglio in grado di disvelare la abusività/non abusività delle clausole in esame. Nello stesso senso risulta del resto orientato, da tempo,
l'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746 che, con pagina 6 di 13 ampi riferimenti a pregresse decisioni del medesimo arbitro, esclude tuttavia l'operatività di automatismi), nonchè il Tribunal Supremo spagnolo (tra le altre, sentenze 8 settembre 2015, n. 469 e 22 aprile 2014, n. 265).
Il riferimento al criterio statistico richiamato non comporta (a dispetto di quanto osservato dalla parte opposta) alterazione del giudizio di vessatorietà (che attiene all'equilibrio normativo e non economico del contratto). L'oggetto dell'indagine (qui condotta) imposta dalla disciplina di origine eurounitaria
(quale interpretata dalla Corte di giustizia) è, infatti, pur sempre quello dello squilibrio tra diritti ed obblighi derivanti dal contratto. Le rilevazioni statistiche condotte da Banca d'Italia vengono solo in rilievo al fine di valutare, sulla base di un parametro oggettivo (la necessità di un parametro oggettivo è tanto più intensa ove si consideri la portata delle conseguenze dell'accertata vessatorietà), l'equilibrio
(normativo) tra ritardato adempimento e misura preventivamente forfettizzata del risarcimento per il ritardato adempimento. Del resto, come già osservato, un orientamento quale quello qui accolto, con riferimento all'ordinamento spagnolo, è stato ritenuto dalla Corte di giustizia conforme ai parametri Per_ offerti dalla già richiamata sentenza (cfr. Corte di giustizia, 7 agosto 2018, C-96/16 e C-94/17,
contro . Ancora (e fermo il carattere assorbente delle Controparte_8 Parte_3
considerazioni che precedono) non può non rilevarsi (e la circostanza, sia pur solo a contrario, conferma le conclusioni cui si è qui giunti) come l'opposta (pur sul punto sollecitata con il provvedimento del 5 luglio 2024) non abbia fornito alcuna indicazione in ordine al parametro utilizzabile per il sindacato di vessatorietà qui condotto.
Le conclusioni alle quali si è qui giunti non risultano inficiate dagli esiti (asseritamente) paradossali indicati dall'opposta nella memoria depositata il 2 settembre 2024. Fermo restando che, nel far riferimento all'ipotetica pattuizione di un interesse corrispettivo inferiore rispetto a quello medio di mercato la parte pare valorizzare quello che (nel confutare l'utilizzabilità delle rilevazioni statistiche degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi) ha indicato essere un parametro idoneo a disvelare uno squilibrio economico e non normativo (il che conferma le conclusioni alle quali si è pervenuti), a ben vedere, quella prevista dall'art. 33, co. 2, lett. f) cod. cons. è una presunzione relativa che ben potrebbe essere -in concreto- superata a fronte dell'interpretazione della clausola avente ad oggetto gli interessi moratori alla luce (così come è necessario ai sensi dell'art. 34, co. 1, cod. cons.) anche delle “altre clausole del contratto” (e, segnatamente, avuto riguardo all'argomento speso dalla parte, ad una pattuizione dell'interesse corrispettivo inferiore rispetto a quello medio praticato sul mercato). Si intende cioè dire che, in astratto, un interesse moratorio superiore anche al doppio della maggiorazione media dell'interesse moratorio rispetto a quello corrispettivo potrebbe sfuggire ad una dichiarazione di vessatorietà (art. 33 cod. cons.) ove valutato alla luce di una bassa pattuizione pagina 7 di 13 dell'interesse corrispettivo. Con riferimento al caso concreto, tuttavia, l'opposta non ha offerto elementi per valutare la pattuizione di un interesse corrispettivo inferiore rispetto a quello di mercato, sì che non è possibile ritenere in concreto superata la presunzione relativa operante alla luce del parametro sopra indicato.
3.2.3. Piuttosto, il riferimento all'art. 34, co. 1, cod. cons. da ultimo effettuato impone di precisare che le clausole relative alle somme dovute in caso di ritardato adempimento devono essere oggetto di una lettura congiunta;
lettura che è imposta dall'art. 34, co. 1, cod. cons. e che deve essere praticata
“indipendentemente dalla questione se il creditore persegua effettivamente la loro piena esecuzione”
(Corte di giustizia, sent. 21 aprile 2016, C-377/14, e ). Tale Persona_4 Persona_5 ultima precisazione impone quindi di valutare l'abusività delle clausole in esame sia avendo riguardo all'efficacia cumulativa delle stesse, sia avendo riguardo all'astratto regolamento contrattuale, irrilevante essendo (già solo in astratto) la circostanza che il creditore abbia inteso avvalersi di una sola di tali clausole e, per di più, che abbia richiesto gli interessi moratori in misura inferiore rispetto a quella astrattamente pattuita. Non sfugge che una simile conclusione risulta divergente rispetto a quella resa da
Cass., S. U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597 in materia di interessi usurari (secondo tale decisione, infatti, realizzatosi l'inadempimento, la valutazione di usurarietà deve essere svolta avendo riguardo al solo tasso che “di fatto” sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente e non, invece, a quello - pur eventualmente più elevato- pattuito). Tale divergenza, tuttavia, conferma (secondo quanto si dirà pure di seguito con riferimento alle conseguenze dell'accertata vessatorietà delle clausole qui in esame)
l'esistenza di differenze tra la disciplina in materia di usura e quella in materia di clausole abusive concluse con il consumatore.
3.2.4. Tanto detto con riferimento ai parametri utilizzabili per la valutazione dell'abusività delle clausole in esame, occorre allora verificare sulla base di quali modalità sia possibile acquisire nel presente giudizio le richiamate rilevazioni statistiche condotte dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In proposito questo Giudice ritiene di poter acquisire d'ufficio tali rilevazioni alla luce del principio di equivalenza (affermato già da Corte di giustizia, sent. 16 dicembre 1976, C-33/76, Controparte_9
[..
e dalla medesima Corte costantemente ribadito -in materia di tutela del consumatore, v., tra le tante,
Corte di giustizia, sent. 4 giugno 2015, C-497/13, nonché la decisione di seguito indicata); Persona_1 principio in base al quale, ferma l'autonomia procedurale, gli Stati membri, nel disciplinare le modalità processuali di tutela di una situazione sostanziale di origine eurounitaria devono prevedere regole che
“non siano meno favorevoli delle norme che disciplinano situazioni simili sottoposte al diritto interno”
(Corte di giustizia, sent. 10 settembre 2014, C-34/13, ). Persona_6
pagina 8 di 13 In particolare, se è vero che le discipline in materia di usura e di clausole abusive sono entrambe funzionali alla tutela di istanze di ordine pubblico (quanto all'usura, v., tra le tante, la già citata Cass., S.
U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597, quanto alla disciplina delle clausole abusive v., tra le altre, già,
Corte di giustizia, sent. 6 ottobre 2009, C 40/08, secondo la quale Controparte_10
l'art. 6 della direttiva 93/13/CEE “deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico” e Corte di giustizia, sent. 26 ottobre 2006, C 168/05, Elisa María Mostaza Claro) e se è vero che, in materia di usura, il giudice può, anche d'ufficio, acquisire conoscenza dei decreti ministeriali relativi al tasso soglia “o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile” (Cass., sez. 6-1, ord. 20 ottobre 2021, n.
29240; in termini, Cass., sez. 1, ord. 29 novembre 2022, n. 35102, Cass., sez. 3, ord., 13 maggio 2020, n.
8883), deve allora ritenersi che, al fine di valutare l'abusività (art. 33, co. 2, lett. f cod. cons.) della clausola relativa agli interessi moratori pattuiti col consumatore il giudice possa, anche d'ufficio, acquisire le menzionate rilevazioni statistiche.
3.2.5. Tanto detto, avuto riguardo al momento della conclusione del contratto in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, le richiamate rilevazioni statistiche indicano che la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi era pari al 2,1%.
Ebbene:
- in relazione al contratto prodotto in sede monitoria sub documento 2), a fronte di un t.a.n. pari al 15,36%,
l'art. 12, nel rinviare al punto 3.1. del modulo sulle “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, prevede, in caso di inadempimento, un interesse moratorio pari al 14,60% ed una penale per decadenza dal beneficio del termine del 10% sul capitale residuo risultante dovuto.
Considerato che
l'interesse moratorio risulta pattuito in misura inferiore al t.a.n. ed avuto riguardo alla ridotta entità
(euro 1.500,00) del credito concesso (che costituisce -peraltro in relazione al solo capitale non pagato- la base sulla quale calcolare la penale per decadenza dal beneficio del termine), ritiene questo Giudice che la clausola in esame non sia vessatoria (e tanto a maggior ragione considerato che -anche per effetto della limitata analiticità della rilevazione statistica per il periodo che viene in concreto in rilievo- il parametro qui utilizzato deve essere applicato con una certa elasticità -tale da consentire di ritenere non vessatorie clausole che prevedano, in caso di ritardato adempimento, l'obbligo di pagare somme non eccedenti il doppio della maggiorazione media rilevata da Banca d'Italia);
- in relazione al contratto prodotto in sede monitoria sub documento 7), a fronte di un t.a.n. pari all'8,45%,
gli artt. 20 e 19 prevedono un interesse moratorio del 14,60%, una penale per decadenza dal beneficio del termine pari al 10% del residuo dovuto ed una penale del 10% per le mensilità scadute ed impagate.
pagina 9 di 13 Tali pattuizioni devono considerarsi vessatorie in quanto attribuiscono al finanziatore un vantaggio ben superiore al doppio della maggiorazione media degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi;
- in relazione al contratto prodotto in sede monitoria sub documento 9, a fronte di un t.a.n. pari all'11,16%,
l'art. 12 prevede un interesse di mora del 14,60% ed una penale per decadenza dal beneficio del termine del 10% sul capitale residuo risultante dovuto. Per i medesimi motivi illustrati con riferimento al contratto prodotto in sede monitoria quale documento 2 deve quindi escludersi la natura vessatoria della clausola qui in esame.
3.2.6. Occorre allora valutare quali siano le conseguenze dell'accertamento della vessatorietà degli articoli
19 e 20 del contratto prodotto in sede monitoria quale documento 7.
In proposito non può non considerarsi che, al fine di assicurare la realizzazione dell'effetto dissuasivo perseguito dall'art. 7 della direttiva 93/13/CEE, i Giudici del Kirchberg hanno tradizionalmente escluso la possibilità di una qualsivoglia integrazione del regolamento negoziale in caso di accertata abusività di una clausola non essenziale per la sussistenza del contratto (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-
80/21, E.K., S.K.; Corte di giustizia, 7 novembre 2019, CC-349/18-351/18, Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen (NMBS); Corte di giustizia, 30 maggio 2013, C 488/11, Persona_7
Corte di giustizia, 14 giugno 2012, C-618/10, Banco Español de Crédito SA). Ne è derivata
[...]
l'affermazione di una nullità (da alcuni autori indicata come “nuda”) che, almeno quanto all'esito finale, ha trovato eco, in Italia, in Tribunale Milano, sez. V, sent. 9 luglio 2016, Tribunale Pescara, sent. 11 maggio
2016, n. 79, Corte di Appello di Genova, sent. 30 luglio 2014, n. 1057, Tribunale Nocera Inferiore, sent. 3 aprile 2014.
Sulla base di tale giurisprudenza deve quindi procedersi alla disapplicazione degli artt. 19 e 20 del contratto prodotto in sede monitoria quale documento 7 ed alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di interessi moratori.
È vero (secondo quanto dall'opposta osservato nell'apprezzabile memoria depositata il 2.9.2024) che vi sono due decisioni della Corte di giustizia che potrebbero indurre a ritenere praticabile una soluzione diversa rispetto a quella derivante dalla sopra richiamata giurisprudenza della medesima Corte. Tuttavia: i)
Corte di giustizia, 16 luglio 2020, C-224/19 e C-259/19, CY contro è relativa a clausole CP_11
diverse rispetto a quelle che vengono in rilievo (sì che, nel confermare quanto osservato autorevolmente in dottrina in ordine alla mancata monoliticità della categoria delle clausole vessatorie e dell'esistenza di un percorso giurisprudenziale -quello della Corte di giustizia- ancora in atto, tale decisione non appare dotata di una pertinenza al caso concreto tale da consentire di ritenere superabile l'orientamento della giurisprudenza sovranazionale cui qui si aderisce); ii) Corte di giustizia, 7 agosto 2018, C-96/16 e C-94/17,
contro è un precedente isolato (superato da plurime decisioni Controparte_8 Parte_3
pagina 10 di 13 sopra richiamate) che peraltro si limita a ritenere non in contrasto con l'ordinamento eurounitario un orientamento quale quello del Tribunal Supremo spagnolo (ed è appena il caso di osservare come un simile orientamento, con riferimento alle clausole vessatorie, in Italia non vi sia ancora) che consente di quantificare l'interesse moratorio vessatorio in misura corrispondente a quello corrispettivo. Ferma la possibilità di richiedere eventuali, ulteriori chiarimenti alla stessa Corte di giustizia, allo stato non può che ritenersi (sulla base della valorizzazione del principio di deterrenza più volte -anche di recente- offerta dalla Corte del Kirchberg) che, per effetto dell'accertata abusività delle clausole da ultimo indicate, alcuna somma sia dovuta.
Avuto riguardo alle difese svolte dall'opposta è peraltro appena il caso di osservare come non osti alla conclusione qui adottata il principio affermato da Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597 per il caso in cui risulti usurario il solo interesse moratorio. Tanto perché, come già osservato, le divergenze esistenti quanto alle conseguenze della violazione delle discipline in materia di clausole vessatorie e di usura trovano giustificazione in una diversa portata del principio di deterrenza che (avuto pure riguardo alla parziale divergenza delle finalità perseguite da tali discipline) non appaiono irragionevoli.
3.2.7. Tanto detto, considerato che, alla luce del documento 8 depositato in sede monitoria, risultano chieste somme per penale per ritardato pagamento ed indennità contenzioso di importo complessivamente pari ad euro 3.034,92, in relazione al contratto prodotto quale documento 7 in sede monitoria va riconosciuta la sola somma di euro 38.413,62 (pari alla differenza tra euro 41.448,54 ed euro 3.034.92).
Dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, il deve quindi essere condannato al Parte_1
pagamento della somma di euro 51.552,79 (pari alla somma di euro 38.413,62, 6.693,90 e 6.445,27) oltre interessi legali (art. 1284, co. 1, c.c.) dalla domanda (31.3.2020) al saldo.
4. Tanto detto, ritiene questo Giudice di dovere espressamente esaminare anche la eventuale abusività delle clausole di seguito indicate (precisandosi che le considerazioni che seguono riguardano tutte e sole le clausole rilevanti ai fini dell'oggetto del presente giudizio -cfr. Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-
511/17, . Controparte_5
4.1. Un simile esame si impone al fine di stabilizzare la presente decisione.
Ferme le precisazioni che saranno offerte dalla Corte di giustizia a fronte tanto dell'ordinanza della seconda sezione della Corte di cassazione del 26 aprile 2024 resa nel procedimento avente R.G. n. 1334/19
(pur relativa ad un giudizio diverso da quello di opposizione a decreto ingiuntivo), quanto dell'ordinanza del Tribunale di Brindisi del 12 settembre 2024 (in dirittodelrisparmio.it), ritiene infatti questo Giudice che la giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le altre, Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-869/19,
Unicaja Banco SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus SA) già consenta di valutare come superabile il giudicato formatosi (secondo le regole nazionali) anche nel caso di decreto pagina 11 di 13 ingiuntivo opposto ogni volta che non risulti in modo esplicito l'esame (eventualmente officioso) delle clausole rilevanti ai fini dell'oggetto della decisione. Nella dimensione eurounitaria della tutela del consumatore, infatti, la preclusione alla superabilità del giudicato deve essere individuata non (come pure è stato autorevolmente sostenuto in dottrina) nel fatto che vi sia stato un contraddittorio pieno tra le parti, ma nel fatto che il giudice abbia condotto quella doverosa attività (sinteticamente sopra richiamata) che è strumentale all'effettivo riequilibrio dell'asimmetria (anche processuale) esistente tra professionista e consumatore e che di tale attività abbia espressamente dato atto nella motivazione della decisione.
4.2. Tanto detto, deve pure preliminarmente precisarsi che in relazione alle clausole di seguito indicate non
è stato effettuato alcun rilievo officioso. Tale circostanza, tuttavia, non comporta alcuna violazione del principio del contraddittorio atteso che, in mancanza di domande di parte, il giudice è tenuto ad effettuare il rilievo (così da stimolare il contraddittorio) solo allorquando “constati, al termine di una valutazione cui ha proceduto d'ufficio, che tale clausola presenta carattere abusivo” (Corte di giustizia, sent. 21 febbraio
2013, C-472/11, e non nel caso in cui ritenga le clausole non abusive (ferma la Controparte_6
possibilità per il consumatore di impugnare la presente decisione nella parte in cui è stata esclusa la abusività delle pattuizioni di seguito indicate).
4.3. Ebbene, occorre escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alle clausole contenute agli artt. 4, 7 ed 8 del contratto prodotto quale documento 2 in sede monitoria, nonché agli artt. 3, 4, 9 e 12 del contratto prodotto quale documento 7 in sede monitoria ed agli artt. 4, 6, 7 ed 8 del contratto prodotto quale documento 9 in sede monitoria. Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto delle clausole “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano”
(Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, ; un simile sindacato deve, in ogni caso Persona_8
(cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano allo stato elementi per ritenere che tali clausole non sarebbero state inserite ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre 2019, C-621/17, . Per_9
5.
Considerato che
il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato nullo (sì che non possono essere riconosciute le spese per il procedimento monitorio) per effetto di doverosa attività officiosa, tenuto conto della infondatezza delle ragioni alla base dell'opposizione e della pronunzianda condanna, le spese di lite
(liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 127/2022 per i giudizi di cognizione di valore sino ad euro 52.000,00) devono essere poste a carico della parte opponente
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 2693/2020 di questo Tribunale;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del procuratore, Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 51.552,79, oltre interessi legali (art. 1284, co. 1, c.c.) dal 31.3.2020 al CP_2
saldo;
3) condanna al pagamento, in favore di in persona del procuratore, Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in euro 7.616,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed CP_2
i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14047/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Lombardo ( ), presso lo studio del quale, in Monte di Procida (NA), alla via Cappella C.F._2
n. 687, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
( ), in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Marco Rossi ( ), presso lo studio del quale, in Verona, vicolo S. Bernardino n. 5A, è C.F._3
elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte opponente ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
22.10.2024. La parte opposta ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
18.10.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 2693/2020 con il quale questo Parte_1
Tribunale gli ha ingiunto di pagare ad la somma di euro 63.048,61 oltre interessi e spese Controparte_1
del procedimento monitorio sulla base di tre contratti dal medesimo conclusi con Parte_1
Findomestic s.p.a. L'opponente, eccepita l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del pagina 1 di 13 tentativo di mediazione obbligatoria, ha: 1) dedotto che il decreto ingiuntivo è “improcedibile, inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per carenza dei presupposti richiesti dalla legge per la concessione dell'ingiunzione di pagamento”; 2) contestato e disconosciuto i “contratti offerti da controparte, così come le quantificazioni delle avverse pretese di credito, le quali da un lato sono abnormi ed esorbitanti, perché sono state determinate in violazione delle disposizioni di legge a tutela del consumatore, parte debole della contrattazione, e dall'altro perché il computo di tutte le singole voci contrattuali poste a fondamento determina il superamento della soglia usura, così come correttamente definito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza n. 24675 del 19/10/017 (si veda in senso conforme, Cass. Civ., sez. VI, sent. n. 5598 del 6/3/2017; Cass. Civ., sez. I, sent. n. 350 del
9/1/2013)” non potendo a tale fine non considerarsi anche gli interessi moratori nonché “tutte le altre voci di costo, comunque denominate, relative alle spese ed alla gestione del rapporto”; 3) che “Ogni contatto tra le parti è stato viziato da una assoluta carenza dell'informazione precontrattuale atta a far comprendere al consumatore la reale portata del rapporto (oneri, spese, interessi ed accessori) e la comparazione delle obbligazioni che assumerà in ragione dell'apertura creditizia” anche in violazione dell'art. 4, d. lgs. n. 141/2010 e della disciplina in materia di merito creditizio.
eccepita la nullità (per genericità) dell'atto di citazione in opposizione, ha chiesto il rigetto Controparte_1
delle domande di controparte deducendo: i) che non risulta contestata la conclusione del contratto di finanziamento tramite carta revolving n. 10070037375197 (doc. 2 del fascicolo monitorio) in relazione al quale è maturato un credito di euro 6.693,90 (doc. 6 del fascicolo monitorio), del contratto di finanziamento personale n. 20174526589416, (doc. 7 del fascicolo monitorio) per euro 39.000 da restituire in 96 rate mensili dell'importo di euro 597,30 ciascuna in relazione al quale è maturato il credito di euro 49.909,44 (doc. 8 del fascicolo monitorio) e del contratto di finanziamento tramite carta revolving n. 20174526589402, (doc. 9 del fascicolo monitorio) in relazione al quale è maturato un credito di euro
6.445,27 (doc. 10 del fascicolo monitorio); ii) che risulta depositata la documentazione idonea alla emissione del decreto ingiuntivo dovendo peraltro tenersi conto che per “i finanziamenti personali o CP_ finalizzati (cfr. doc. 7 monitorio) come quello azionato da (similmente ai mutui e, più in generale, ai finanziamenti a rimborso prestabilito) non è necessaria la produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 Tub in quanto il piano di rimborso viene già concordato nel contratto e non dipende – come nelle aperture di credito in c/c – dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente e ricavabile solo ex post con gli e/c.”; iii) che generico ed irrituale risulta il disconoscimento delle copie dei documenti depositate in sede monitoria;
iv) che generica risulta la doglianza relativa alla violazione della disciplina in materia di usura fermo restando che alcuno dei contratti alla base del decreto ingiuntivo contempla, per pagina 2 di 13 il finanziatore, vantaggi usurari e che, ai fini della valutazione del superamento della soglia fissata dalla l.
n. 108/96, non è possibile computare gli interessi moratori.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, assegnati i termini per l'obbligatorio tentativo di mediazione e, successivamente, quelli previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni che, mutato il Giudice istruttore ed adottato il provvedimento in data
5.7.2024 (mediante il quale sono state rilevate d'ufficio le questioni che saranno di seguito esaminate), si
è tenuta (mediante trattazione scritta) in data 24.10.2024, allorquando la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
2. I motivi di opposizione proposti dal sono infondati. Ciò nonostante, in conseguenza delle Parte_1 questioni doverosamente esaminate d'ufficio (previa sottoposizione al contraddittorio delle parti), il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore della parte opposta, della sola somma indicata in dispositivo.
2.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Secondo quanto espressamente risulta dall'art. 5, co. 6, d. lgs. n. 28/2010 (ed è stato ampiamente confermato pure dalla giurisprudenza di legittimità -tra le altre, Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n.
19596) nei procedimenti instaurati mediante deposito di ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c. l'onere di promuovere la mediazione obbligatoria diviene attuale una volta adottata, dal giudice del processo instaurato ai sensi dell'art. 645 c.p.c., la statuizione relativa alla provvisoria esecuzione del decreto. Tale onere deve, con riferimento al presente giudizio, ritenersi assolto dalla parte opposta (cfr. il verbale di mediazione depositato in data 11 novembre 2021), sì che le domande devono essere esaminate nel merito.
2.2. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) è sufficiente osservare che la documentazione depositata in sede monitoria risulta conforme a quella richiesta per legge, avendo l'odierna opposta già in quella sede depositato documenti (nn. 6, 8 e 10) conformi a quelli richiesti dall'art. 50 t.u.b., nonché copie dei contratti.
Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, è peraltro appena il caso di osservare come, secondo condivisa, consolidata giurisprudenza di legittimità, quello instaurato ai sensi dell'art. 645
c.p.c. è un giudizio di cognizione volto non, solo, ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma -anche- ad esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto (tra le tantissime, Cass., sez. 1, sent. 8 marzo
2012, n. 3649; Cass., sez. 3, sent. 27 gennaio 2009, n. 1954; Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n.
1184). Ne discende che, ove pure la doglianza qui in esame fosse fondata (ciò che, per quanto detto, non
è), dovrebbe comunque essere esaminata nel merito la domanda proposta già in sede monitoria (previa pagina 3 di 13 dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo cui, comunque, si perverrà per effetto delle questioni oggetto di rilievo d'ufficio).
2.3. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato al n. 2) non può non convenirsi con l'opposta in ordine alla genericità del disconoscimento effettuato dal il quale, come avrebbe Parte_1
invece dovuto (tra le tante, Cass., sez. 5, ord., 26 ottobre 2020, n. 23426 e Cass., sez. 6-3, 11 ottobre
2017, n. 23902, Cass., sez. 1, sent. 7 giugno 2013, n. 14416 e Cass., sez. 2, sent., 30 dicembre 2009, n.
28096), non ha offerto alcun concreto elemento alla stregua del quale apprezzare la pretesa difformità delle copie prodotte rispetto agli originali. Ne discende la piena utilizzabilità delle copie prodotte.
Estremamente generico risulta pure il motivo di opposizione qui in esame nella parte in cui l'opponente ha lamentato il carattere abnorme ed esorbitante delle somme richieste anche sulla base di pattuizioni usurarie. Tanto sia perché la parte non si è premurata di indicare le soglie in materia di usura che sarebbero state in concreto violate, sia perché non ha offerto elementi idonei per apprezzare il criterio di computo degli interessi moratori utilizzato al fine di prospettare la violazione della disciplina in materia di usura (alcun riferimento è stato compiuto, tra l'altro, al condiviso criterio a riguardo indicato da Cass.,
S. U. 18 settembre 2020, n. 19597), sia perché non ha indicato i costi e le spese (asseritamente concorrenti alla verifica della violazione della l. n. 108/96) per effetto dei quali sarebbero state in concreto superate le soglie in materia di usura. Avuto riguardo alle rilevate carenze nelle allegazioni, una eventuale c.t.U. non potrebbe che risultare esplorativa.
2.4. Quanto al motivo di opposizione sopra indicato al n. 3) è qui sufficiente osservare come lo stesso sia sprovvisto di adeguata allegazione in fatto (così, a mero titolo esemplificativo, alcuna deduzione è stata resa in relazione ad elementi in fatto relativi alla propria situazione patrimoniale tali da disvelare una non adeguata valutazione del merito creditizio), nonché, in ogni caso, infondato in diritto (atteso che la doglianza in esame risulta fondata sulla base dell'asserita violazione di regole di c.d. “comportamento” le quali, tuttavia, possono determinare l'insorgere di una responsabilità risarcitoria, ma non -come invece preteso dall'opponente- la caducazione del contratto -cfr., tra le altre, Cass., S. U., sent. 19 dicembre
2007, n. 26725).
3. Tanto detto con riferimento ai motivi alla base dell'opposizione, occorre ora esaminare le questioni sollevate d'ufficio con il provvedimento adottato il 5.7.2024.
3.1. Come osservato da una ormai ultraventennale giurisprudenza della Corte di giustizia, l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. w Bielsku Białej). In Parte_2 particolare, “a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine”
pagina 4 di 13 (di recente, Corte di giustizia, 18 gennaio 2024, C-531/22, nonchè, già, Corte di Controparte_3
Con giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, NN GS , il giudice è tenuto ad esaminare la possibile abusività delle clausole contrattuali rilevanti con riferimento all'oggetto del giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, . La Corte di giustizia ha anche, in più occasioni, Controparte_5
precisato che: i) il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi al fine di acquisire gli elementi di fatto e di diritto necessari per il doveroso rilievo officioso (tra le tante, Corte di giustizia, 30 giugno 2022, C-
170/21, Profi Credit Bulgaria EOOD, Corte di giustizia, 4 giugno 2015, C-497/13, Corte Persona_1
di giustizia, 9 novembre 2010, C-137/08, ; ii) il giudice deve sottoporre al Persona_2 contraddittorio delle parti le questioni rilevate d'ufficio (Corte di giustizia, 21 settembre 2023, C-139/22,
AM, PM, Corte di giustizia, 21 febbraio 2013, C-472/11, ; iii) il giudice non può Controparte_6 dichiarare l'abusività della clausola ove il consumatore, adeguatamente informato da parte dello stesso magistrato, dichiari (consapevolmente -proprio per effetto dell'iniziativa officiosa) di non volersi avvalere della tutela pur in astratto conferitagli (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-80/21, E.K.,
S.K, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, NN . CP_7
3.2. Tanto premesso, occorre quindi esaminare l'abusività delle clausole mediante le quali sono state pattuite le somme dovute a titolo di interessi moratori (segnatamente, art. 12 del contratto prodotto in sede monitoria come documento 2, artt. 19 e 20 del contratto prodotto in sede monitoria come documento 7 ed art. 12 del contratto prodotto in sede monitoria quale documento 9).
3.2.1. A fronte del richiamato rilievo officioso la parte opponente non ha dichiarato di non volersi avvalere della tutela derivante dalla disciplina consumeristica (e tanto basta all'applicazione di tale disciplina – cfr. C. giust. 8 settembre 2022, C-80/21, E.K., S.K; C. giust. 4 giugno 2009, C-243/08,
NN GS Zrt) e la parte opposta ha, nella sostanza, escluso la possibilità di valutare la vessatorietà delle clausole contrattuali alla luce delle rilevazioni statistiche di Banca d'Italia poiché la disciplina dettata a partire dall'art. 33 cod. cons. attiene ad uno squilibrio normativo e non economico del contratto e perché la valorizzazione della maggiorazione media degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi potrebbe portare ai risultati paradossali illustrati alle pagine 1 e 2 della memoria depositata il
2.9.2024.
3.2.2. Con riferimento al parametro in base al quale apprezzare la abusività delle clausole previste dalla disposizione da ultimo richiamata non può non farsi riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale: i) “per appurare se una clausola determini un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso” poiché in tal modo è possibile valutare se ed in quale misura “il contratto collochi il consumatore in una
pagina 5 di 13 situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, ; ii) al fine di valutare se il significativo Persona_3 squilibrio sia stato creato «malgrado il requisito della buona fede» “il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, . Persona_3
Ebbene, alla luce della richiamata giurisprudenza, questo Giudice ritiene sussistente il “significativo squilibrio” nel caso in cui siano stati pattuiti interessi moratori in misura superiore rispetto agli interessi corrispettivi (art. 1224, co. 1, c.c.).
Il secondo requisito indicato dalla Corte di giustizia presenta invece un contenuto più sfuggente, imponendo il riferimento a clausole generali (lealtà ed equità) oltre che ad una valutazione di ragionevolezza. Ritiene tuttavia questo Giudice (nonostante talune posizioni a riguardo emerse) che la soglia dell'abusività delle clausole cui fa riferimento l'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons. non possa coincidere con la soglia prevista dalla legislazione in materia di usura. Il professionista (o l'imprenditore) che si avvalga di interessi usurari, infatti, non è un professionista (o un imprenditore) che (per riprendere le parole della Corte) conclude il contratto contravvenendo ai principi di lealtà ed equità, ma è un imprenditore che integra un delitto. Ne deriva che la soglia della vessatorietà ex art. 33, co. 2, lett. f) non può che essere inferiore rispetto a quella prevista dalla legislazione in materia di usura.
Piuttosto, il riferimento alla ragionevole adesione da parte del consumatore (all'esito di una negoziazione individuale condotta dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola come quella effettivamente pattuita induce a valorizzare, quale parametro per la valutazione della abusività delle clausole in esame, la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto (maggiorazione risultante dalle rilevazioni statistiche campionarie periodicamente condotte dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze). A fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, infatti, è ragionevole ritenere che il consumatore non avrebbe pattuito un interesse moratorio superiore rispetto a quello mediamente praticato sul mercato. Questo Giudice non intende predicare un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola (anche perchè, almeno sino all'ultimo trimestre del 2017, la rilevazione è stata condotta in modo omogeneo per qualsivoglia tipo contrattuale riconducibile all'ampia categoria dei “contratti di credito”), ma ritiene che la richiamata rilevazione sia il parametro (pur valutabile con una qualche elasticità) meglio in grado di disvelare la abusività/non abusività delle clausole in esame. Nello stesso senso risulta del resto orientato, da tempo,
l'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746 che, con pagina 6 di 13 ampi riferimenti a pregresse decisioni del medesimo arbitro, esclude tuttavia l'operatività di automatismi), nonchè il Tribunal Supremo spagnolo (tra le altre, sentenze 8 settembre 2015, n. 469 e 22 aprile 2014, n. 265).
Il riferimento al criterio statistico richiamato non comporta (a dispetto di quanto osservato dalla parte opposta) alterazione del giudizio di vessatorietà (che attiene all'equilibrio normativo e non economico del contratto). L'oggetto dell'indagine (qui condotta) imposta dalla disciplina di origine eurounitaria
(quale interpretata dalla Corte di giustizia) è, infatti, pur sempre quello dello squilibrio tra diritti ed obblighi derivanti dal contratto. Le rilevazioni statistiche condotte da Banca d'Italia vengono solo in rilievo al fine di valutare, sulla base di un parametro oggettivo (la necessità di un parametro oggettivo è tanto più intensa ove si consideri la portata delle conseguenze dell'accertata vessatorietà), l'equilibrio
(normativo) tra ritardato adempimento e misura preventivamente forfettizzata del risarcimento per il ritardato adempimento. Del resto, come già osservato, un orientamento quale quello qui accolto, con riferimento all'ordinamento spagnolo, è stato ritenuto dalla Corte di giustizia conforme ai parametri Per_ offerti dalla già richiamata sentenza (cfr. Corte di giustizia, 7 agosto 2018, C-96/16 e C-94/17,
contro . Ancora (e fermo il carattere assorbente delle Controparte_8 Parte_3
considerazioni che precedono) non può non rilevarsi (e la circostanza, sia pur solo a contrario, conferma le conclusioni cui si è qui giunti) come l'opposta (pur sul punto sollecitata con il provvedimento del 5 luglio 2024) non abbia fornito alcuna indicazione in ordine al parametro utilizzabile per il sindacato di vessatorietà qui condotto.
Le conclusioni alle quali si è qui giunti non risultano inficiate dagli esiti (asseritamente) paradossali indicati dall'opposta nella memoria depositata il 2 settembre 2024. Fermo restando che, nel far riferimento all'ipotetica pattuizione di un interesse corrispettivo inferiore rispetto a quello medio di mercato la parte pare valorizzare quello che (nel confutare l'utilizzabilità delle rilevazioni statistiche degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi) ha indicato essere un parametro idoneo a disvelare uno squilibrio economico e non normativo (il che conferma le conclusioni alle quali si è pervenuti), a ben vedere, quella prevista dall'art. 33, co. 2, lett. f) cod. cons. è una presunzione relativa che ben potrebbe essere -in concreto- superata a fronte dell'interpretazione della clausola avente ad oggetto gli interessi moratori alla luce (così come è necessario ai sensi dell'art. 34, co. 1, cod. cons.) anche delle “altre clausole del contratto” (e, segnatamente, avuto riguardo all'argomento speso dalla parte, ad una pattuizione dell'interesse corrispettivo inferiore rispetto a quello medio praticato sul mercato). Si intende cioè dire che, in astratto, un interesse moratorio superiore anche al doppio della maggiorazione media dell'interesse moratorio rispetto a quello corrispettivo potrebbe sfuggire ad una dichiarazione di vessatorietà (art. 33 cod. cons.) ove valutato alla luce di una bassa pattuizione pagina 7 di 13 dell'interesse corrispettivo. Con riferimento al caso concreto, tuttavia, l'opposta non ha offerto elementi per valutare la pattuizione di un interesse corrispettivo inferiore rispetto a quello di mercato, sì che non è possibile ritenere in concreto superata la presunzione relativa operante alla luce del parametro sopra indicato.
3.2.3. Piuttosto, il riferimento all'art. 34, co. 1, cod. cons. da ultimo effettuato impone di precisare che le clausole relative alle somme dovute in caso di ritardato adempimento devono essere oggetto di una lettura congiunta;
lettura che è imposta dall'art. 34, co. 1, cod. cons. e che deve essere praticata
“indipendentemente dalla questione se il creditore persegua effettivamente la loro piena esecuzione”
(Corte di giustizia, sent. 21 aprile 2016, C-377/14, e ). Tale Persona_4 Persona_5 ultima precisazione impone quindi di valutare l'abusività delle clausole in esame sia avendo riguardo all'efficacia cumulativa delle stesse, sia avendo riguardo all'astratto regolamento contrattuale, irrilevante essendo (già solo in astratto) la circostanza che il creditore abbia inteso avvalersi di una sola di tali clausole e, per di più, che abbia richiesto gli interessi moratori in misura inferiore rispetto a quella astrattamente pattuita. Non sfugge che una simile conclusione risulta divergente rispetto a quella resa da
Cass., S. U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597 in materia di interessi usurari (secondo tale decisione, infatti, realizzatosi l'inadempimento, la valutazione di usurarietà deve essere svolta avendo riguardo al solo tasso che “di fatto” sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente e non, invece, a quello - pur eventualmente più elevato- pattuito). Tale divergenza, tuttavia, conferma (secondo quanto si dirà pure di seguito con riferimento alle conseguenze dell'accertata vessatorietà delle clausole qui in esame)
l'esistenza di differenze tra la disciplina in materia di usura e quella in materia di clausole abusive concluse con il consumatore.
3.2.4. Tanto detto con riferimento ai parametri utilizzabili per la valutazione dell'abusività delle clausole in esame, occorre allora verificare sulla base di quali modalità sia possibile acquisire nel presente giudizio le richiamate rilevazioni statistiche condotte dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
In proposito questo Giudice ritiene di poter acquisire d'ufficio tali rilevazioni alla luce del principio di equivalenza (affermato già da Corte di giustizia, sent. 16 dicembre 1976, C-33/76, Controparte_9
[..
e dalla medesima Corte costantemente ribadito -in materia di tutela del consumatore, v., tra le tante,
Corte di giustizia, sent. 4 giugno 2015, C-497/13, nonché la decisione di seguito indicata); Persona_1 principio in base al quale, ferma l'autonomia procedurale, gli Stati membri, nel disciplinare le modalità processuali di tutela di una situazione sostanziale di origine eurounitaria devono prevedere regole che
“non siano meno favorevoli delle norme che disciplinano situazioni simili sottoposte al diritto interno”
(Corte di giustizia, sent. 10 settembre 2014, C-34/13, ). Persona_6
pagina 8 di 13 In particolare, se è vero che le discipline in materia di usura e di clausole abusive sono entrambe funzionali alla tutela di istanze di ordine pubblico (quanto all'usura, v., tra le tante, la già citata Cass., S.
U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597, quanto alla disciplina delle clausole abusive v., tra le altre, già,
Corte di giustizia, sent. 6 ottobre 2009, C 40/08, secondo la quale Controparte_10
l'art. 6 della direttiva 93/13/CEE “deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico” e Corte di giustizia, sent. 26 ottobre 2006, C 168/05, Elisa María Mostaza Claro) e se è vero che, in materia di usura, il giudice può, anche d'ufficio, acquisire conoscenza dei decreti ministeriali relativi al tasso soglia “o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile” (Cass., sez. 6-1, ord. 20 ottobre 2021, n.
29240; in termini, Cass., sez. 1, ord. 29 novembre 2022, n. 35102, Cass., sez. 3, ord., 13 maggio 2020, n.
8883), deve allora ritenersi che, al fine di valutare l'abusività (art. 33, co. 2, lett. f cod. cons.) della clausola relativa agli interessi moratori pattuiti col consumatore il giudice possa, anche d'ufficio, acquisire le menzionate rilevazioni statistiche.
3.2.5. Tanto detto, avuto riguardo al momento della conclusione del contratto in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, le richiamate rilevazioni statistiche indicano che la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi era pari al 2,1%.
Ebbene:
- in relazione al contratto prodotto in sede monitoria sub documento 2), a fronte di un t.a.n. pari al 15,36%,
l'art. 12, nel rinviare al punto 3.1. del modulo sulle “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, prevede, in caso di inadempimento, un interesse moratorio pari al 14,60% ed una penale per decadenza dal beneficio del termine del 10% sul capitale residuo risultante dovuto.
Considerato che
l'interesse moratorio risulta pattuito in misura inferiore al t.a.n. ed avuto riguardo alla ridotta entità
(euro 1.500,00) del credito concesso (che costituisce -peraltro in relazione al solo capitale non pagato- la base sulla quale calcolare la penale per decadenza dal beneficio del termine), ritiene questo Giudice che la clausola in esame non sia vessatoria (e tanto a maggior ragione considerato che -anche per effetto della limitata analiticità della rilevazione statistica per il periodo che viene in concreto in rilievo- il parametro qui utilizzato deve essere applicato con una certa elasticità -tale da consentire di ritenere non vessatorie clausole che prevedano, in caso di ritardato adempimento, l'obbligo di pagare somme non eccedenti il doppio della maggiorazione media rilevata da Banca d'Italia);
- in relazione al contratto prodotto in sede monitoria sub documento 7), a fronte di un t.a.n. pari all'8,45%,
gli artt. 20 e 19 prevedono un interesse moratorio del 14,60%, una penale per decadenza dal beneficio del termine pari al 10% del residuo dovuto ed una penale del 10% per le mensilità scadute ed impagate.
pagina 9 di 13 Tali pattuizioni devono considerarsi vessatorie in quanto attribuiscono al finanziatore un vantaggio ben superiore al doppio della maggiorazione media degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi;
- in relazione al contratto prodotto in sede monitoria sub documento 9, a fronte di un t.a.n. pari all'11,16%,
l'art. 12 prevede un interesse di mora del 14,60% ed una penale per decadenza dal beneficio del termine del 10% sul capitale residuo risultante dovuto. Per i medesimi motivi illustrati con riferimento al contratto prodotto in sede monitoria quale documento 2 deve quindi escludersi la natura vessatoria della clausola qui in esame.
3.2.6. Occorre allora valutare quali siano le conseguenze dell'accertamento della vessatorietà degli articoli
19 e 20 del contratto prodotto in sede monitoria quale documento 7.
In proposito non può non considerarsi che, al fine di assicurare la realizzazione dell'effetto dissuasivo perseguito dall'art. 7 della direttiva 93/13/CEE, i Giudici del Kirchberg hanno tradizionalmente escluso la possibilità di una qualsivoglia integrazione del regolamento negoziale in caso di accertata abusività di una clausola non essenziale per la sussistenza del contratto (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-
80/21, E.K., S.K.; Corte di giustizia, 7 novembre 2019, CC-349/18-351/18, Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen (NMBS); Corte di giustizia, 30 maggio 2013, C 488/11, Persona_7
Corte di giustizia, 14 giugno 2012, C-618/10, Banco Español de Crédito SA). Ne è derivata
[...]
l'affermazione di una nullità (da alcuni autori indicata come “nuda”) che, almeno quanto all'esito finale, ha trovato eco, in Italia, in Tribunale Milano, sez. V, sent. 9 luglio 2016, Tribunale Pescara, sent. 11 maggio
2016, n. 79, Corte di Appello di Genova, sent. 30 luglio 2014, n. 1057, Tribunale Nocera Inferiore, sent. 3 aprile 2014.
Sulla base di tale giurisprudenza deve quindi procedersi alla disapplicazione degli artt. 19 e 20 del contratto prodotto in sede monitoria quale documento 7 ed alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di interessi moratori.
È vero (secondo quanto dall'opposta osservato nell'apprezzabile memoria depositata il 2.9.2024) che vi sono due decisioni della Corte di giustizia che potrebbero indurre a ritenere praticabile una soluzione diversa rispetto a quella derivante dalla sopra richiamata giurisprudenza della medesima Corte. Tuttavia: i)
Corte di giustizia, 16 luglio 2020, C-224/19 e C-259/19, CY contro è relativa a clausole CP_11
diverse rispetto a quelle che vengono in rilievo (sì che, nel confermare quanto osservato autorevolmente in dottrina in ordine alla mancata monoliticità della categoria delle clausole vessatorie e dell'esistenza di un percorso giurisprudenziale -quello della Corte di giustizia- ancora in atto, tale decisione non appare dotata di una pertinenza al caso concreto tale da consentire di ritenere superabile l'orientamento della giurisprudenza sovranazionale cui qui si aderisce); ii) Corte di giustizia, 7 agosto 2018, C-96/16 e C-94/17,
contro è un precedente isolato (superato da plurime decisioni Controparte_8 Parte_3
pagina 10 di 13 sopra richiamate) che peraltro si limita a ritenere non in contrasto con l'ordinamento eurounitario un orientamento quale quello del Tribunal Supremo spagnolo (ed è appena il caso di osservare come un simile orientamento, con riferimento alle clausole vessatorie, in Italia non vi sia ancora) che consente di quantificare l'interesse moratorio vessatorio in misura corrispondente a quello corrispettivo. Ferma la possibilità di richiedere eventuali, ulteriori chiarimenti alla stessa Corte di giustizia, allo stato non può che ritenersi (sulla base della valorizzazione del principio di deterrenza più volte -anche di recente- offerta dalla Corte del Kirchberg) che, per effetto dell'accertata abusività delle clausole da ultimo indicate, alcuna somma sia dovuta.
Avuto riguardo alle difese svolte dall'opposta è peraltro appena il caso di osservare come non osti alla conclusione qui adottata il principio affermato da Cass., S. U., sent. 18 settembre 2020, n. 19597 per il caso in cui risulti usurario il solo interesse moratorio. Tanto perché, come già osservato, le divergenze esistenti quanto alle conseguenze della violazione delle discipline in materia di clausole vessatorie e di usura trovano giustificazione in una diversa portata del principio di deterrenza che (avuto pure riguardo alla parziale divergenza delle finalità perseguite da tali discipline) non appaiono irragionevoli.
3.2.7. Tanto detto, considerato che, alla luce del documento 8 depositato in sede monitoria, risultano chieste somme per penale per ritardato pagamento ed indennità contenzioso di importo complessivamente pari ad euro 3.034,92, in relazione al contratto prodotto quale documento 7 in sede monitoria va riconosciuta la sola somma di euro 38.413,62 (pari alla differenza tra euro 41.448,54 ed euro 3.034.92).
Dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, il deve quindi essere condannato al Parte_1
pagamento della somma di euro 51.552,79 (pari alla somma di euro 38.413,62, 6.693,90 e 6.445,27) oltre interessi legali (art. 1284, co. 1, c.c.) dalla domanda (31.3.2020) al saldo.
4. Tanto detto, ritiene questo Giudice di dovere espressamente esaminare anche la eventuale abusività delle clausole di seguito indicate (precisandosi che le considerazioni che seguono riguardano tutte e sole le clausole rilevanti ai fini dell'oggetto del presente giudizio -cfr. Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-
511/17, . Controparte_5
4.1. Un simile esame si impone al fine di stabilizzare la presente decisione.
Ferme le precisazioni che saranno offerte dalla Corte di giustizia a fronte tanto dell'ordinanza della seconda sezione della Corte di cassazione del 26 aprile 2024 resa nel procedimento avente R.G. n. 1334/19
(pur relativa ad un giudizio diverso da quello di opposizione a decreto ingiuntivo), quanto dell'ordinanza del Tribunale di Brindisi del 12 settembre 2024 (in dirittodelrisparmio.it), ritiene infatti questo Giudice che la giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le altre, Corte di giustizia, sent. 17 maggio 2022, C-869/19,
Unicaja Banco SA e Corte di giustizia, sent. 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus SA) già consenta di valutare come superabile il giudicato formatosi (secondo le regole nazionali) anche nel caso di decreto pagina 11 di 13 ingiuntivo opposto ogni volta che non risulti in modo esplicito l'esame (eventualmente officioso) delle clausole rilevanti ai fini dell'oggetto della decisione. Nella dimensione eurounitaria della tutela del consumatore, infatti, la preclusione alla superabilità del giudicato deve essere individuata non (come pure è stato autorevolmente sostenuto in dottrina) nel fatto che vi sia stato un contraddittorio pieno tra le parti, ma nel fatto che il giudice abbia condotto quella doverosa attività (sinteticamente sopra richiamata) che è strumentale all'effettivo riequilibrio dell'asimmetria (anche processuale) esistente tra professionista e consumatore e che di tale attività abbia espressamente dato atto nella motivazione della decisione.
4.2. Tanto detto, deve pure preliminarmente precisarsi che in relazione alle clausole di seguito indicate non
è stato effettuato alcun rilievo officioso. Tale circostanza, tuttavia, non comporta alcuna violazione del principio del contraddittorio atteso che, in mancanza di domande di parte, il giudice è tenuto ad effettuare il rilievo (così da stimolare il contraddittorio) solo allorquando “constati, al termine di una valutazione cui ha proceduto d'ufficio, che tale clausola presenta carattere abusivo” (Corte di giustizia, sent. 21 febbraio
2013, C-472/11, e non nel caso in cui ritenga le clausole non abusive (ferma la Controparte_6
possibilità per il consumatore di impugnare la presente decisione nella parte in cui è stata esclusa la abusività delle pattuizioni di seguito indicate).
4.3. Ebbene, occorre escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alle clausole contenute agli artt. 4, 7 ed 8 del contratto prodotto quale documento 2 in sede monitoria, nonché agli artt. 3, 4, 9 e 12 del contratto prodotto quale documento 7 in sede monitoria ed agli artt. 4, 6, 7 ed 8 del contratto prodotto quale documento 9 in sede monitoria. Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto delle clausole “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano”
(Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, ; un simile sindacato deve, in ogni caso Persona_8
(cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano allo stato elementi per ritenere che tali clausole non sarebbero state inserite ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre 2019, C-621/17, . Per_9
5.
Considerato che
il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato nullo (sì che non possono essere riconosciute le spese per il procedimento monitorio) per effetto di doverosa attività officiosa, tenuto conto della infondatezza delle ragioni alla base dell'opposizione e della pronunzianda condanna, le spese di lite
(liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 127/2022 per i giudizi di cognizione di valore sino ad euro 52.000,00) devono essere poste a carico della parte opponente
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 2693/2020 di questo Tribunale;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del procuratore, Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 51.552,79, oltre interessi legali (art. 1284, co. 1, c.c.) dal 31.3.2020 al CP_2
saldo;
3) condanna al pagamento, in favore di in persona del procuratore, Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio che liquida in euro 7.616,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed CP_2
i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 16 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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