Sentenza 2 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2003, n. 5016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5016 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2003 |
Testo completo
art. is funerficies 76223 CORTE SUPREMA DESENTE, DA REGISTRAZIONE ME DEL POPOLO IT 050 1 6 / 0 C.C . m. 159 REPUBBLICA ITALIANA 3 seen 1 £ 76/5/84 ar SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N.8966/200. Dott. Vinceдzo DI NUBITA Consigliere Consigliere Cron. 11233 Dott. Antonio MERONE Consigliare Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Dott. Antonino DI BLAGI Rei. Consigliere Ud. 08/07/2002 ha pronunciato la seguente: Oggetto: Irpef Esenzion S EN TENZA ex art. 13 quinques DL sul ricorso proposto da: 26/05/84, convertito in I. AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro Calami:363/84 naturali Sospensione pro tempore, e dall'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona Recupero imponibile del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliate in Compete. Rome, viz dei Portoghesi П]. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Slato che le rappresenta c difende per legger ricorrente
contro
COATE SUPREMA DI CASSAZIONE Maric BIANCHI, CAMPIONE CIVILE 46223 intimato avverso La sentenza 7. 07/02/00 pronunciata Jalla Commissione Tributaria Regionale di Perugia, Sez. 2^, 3187 10 02/02/00, depositata 11 03/02/00. Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 08/07/2002 Jal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
udito 'Avv. D. Giordano, dell'Avvocatura dello Stato, pe 'Amministrazione ricorrente;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RI NC, residente in uno dei comani colpili dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del DL, 26 maggio 1984, convertito En Legge 24 luglio 1984 r1. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detracva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione سال spettasse la detrazione, rideterminava 1'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stess a e ificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior sonuna. Il ricorso dei contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza del.la Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto 2 ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione ↓ falsa applicazione degli artt. 28, della 133, 3, comma 2 bis, del DL 30Legge 13 maggio 1999 dicembre 1985 n. 971, 13 comma delia Legge 27 dicembre 1997 n. 449, 10, della Legge 28 febbraio 199€ ₤1. 46 e 2 del DPR 597/73. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Tl ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del DL 30 dicembre 1985, 1. 791, convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 1986, n. 46 - il quale prevede che le semine relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del DL 26 maggio 1984 Π. 159, convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale P meridionale colpiti da cventi sismici, GO concorrono alia formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'II.OR in virtà dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione 28, deveall'art. 11 della Legge 18 febbraio 1999, n. easere considerato quale DCIME introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" no (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001 Е 11218/2001). Non venendo addotte nuove ē valide ragioni per discostarsi ciā tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che Occorra provvedere sulle spese del giudizio, attesc che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così acciso in Roma 1'08 Luglio 2002. Il Presidente Druno Saccucci criver IL CANCELLIERE C1 CANCELLIERE Il Consigl Jastuc Estenscre Anaido Capa Dot . Anten DEPOSITATO IN CANCELLERIA молю Oggi 2. APR. 2003 IL CANCELLIERE C1 ОВ AM Dateno