Sentenza 4 aprile 2000
Massime • 2
In tema di convalida di sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria, adempie l'obbligo di motivazione il PM che, nel suo provvedimento, dia conto dei presupposti del vincolo e, quindi, della configurabilità del reato, con specificazione della relativa ipotesi normativa; poiché, per altro, nella fase delle indagini preliminari, l'organo dell'accusa non è tenuto a formulare l'imputazione, è sufficiente che il fatto per il quale si procede possa essere individuato anche attraverso gli atti redatti dalla polizia giudiziaria, cui il provvedimento faccia riferimento. In tal caso, invero, non si realizza lesione del diritto di difesa, che è garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del PM e dal successivo deposito ex art. 324 comma sesto cod.proc.pen. (Fattispecie relativa al sequestro di prodotti di pelletteria, recanti marchio contraffatto, nella quale, in sede di convalida, il PM aveva indicato gli articoli che si ipotizzavano violati ed aveva allegato al proprio decreto gli atti relativi agli accertamenti espressamente richiamati).
In tema di riesame, è da ritenersi inoppugnabile, non essendo previsto alcun mezzo di gravame, il provvedimento di convalida di perquisizione operata dalla polizia giudiziaria ; conseguentemente, la eventuale richiesta di riesame avanzata dalla parte deve essere dichiarata inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2000, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Guido Ietti Presidente del 4.4.2000
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. " Giuliana Ferrua " N. 2108
3. " Vittorio Glauco Ebner " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo Di Popolo " N. 45676/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SO GI nato in [...] l'[...] avverso l'ordinanza emessa il 22-10-99 dal Tribunale di Firenze. Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa Giuliana Ferrua. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GI Palombarini che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi di ricorso e ragioni della decisione.
SO GI - indagato per il reato di cui agli artt. 473, 474 c.p. - ha impugnato con ricorso per cassazione l'ordinanza 22-10-99
del Tribunale di Firenze che rigettava la di lui richiesta di riesame avanzata ex art. 324 c.p. avverso il decreto di convalida emesso il 25-9-99 dal P.M., relativo a perquisizione locale e sequestro probatorio (e non già preventivo come erroneamente indicato nell'atto di ricorso) posti in essere autonomamente dalla polizia giudiziaria.
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi.
1 - Violazione di legge per omesso riconoscimento che il provvedimento del P.M. non aveva motivato ne' sulla legittimità dell'attività della polizia giudiziaria ne' sui fatti ascritti. La Corte osserva quanto segue.
Il provvedimento di convalida di una perquisizione locale operata dalla polizia giudiziaria è inoppugnabile, non essendo previsto dalla legge alcun mezzo di gravame. (in senso analogo per il decreto del P.M. che dispone la perquisizione: Cass. S.U. 29-1-97 n. 00023 RV. 206656).
La intrapresa procedura del riesame per ciò che attiene la suddetta convalida risulta dunque inammissibile, situazione rilevabile in questa sede in virtù del principio dettato dall'art. 591 c. 4 c.p.p. di portata generale in materia di impugnazioni: ne deriva che le censure in punto perquisizione non possono essere prese in considerazione.
Con riguardo alla convalida del sequestro la doglianza è infondata. Ai fini della convalida di un sequestro probatorio a cui sia addivenuta la polizia giudiziaria è necessario che i fatti per i quali viene disposto il vincolo vengano in qualche modo indicati onde consentire opportuna difesa ed eventuale controllo in sede di riesame circa la possibilità di sussumere gli stessi in una determinata figura criminosa nonché in ordine al rapporto tra la cosa o le cose sequestrate ed il fatto/reato. Poiché peraltro nella fase delle indagini preliminari il P.M. non è tenuto a formulare l'imputazione, è sufficiente che la condotta per cui si procede possa essere individuata anche attraverso le emergenze degli atti della p.g. alle quali l'organo dell'accusa faccia riferimento: ne' in tal caso si realizzerebbe violazione dei diritti della difesa la quale è in realtà garantita dalla consegna del verbale della polizia e comunque dalla notifica del decreto del P.M. e dal successivo deposito ex art.. 324 c. 6 c.p.p. Per le svolte argomentazioni può quindi affermarsi che nel convalidare un sequestro probatorio l'unico obbligo di motivazione che compete al P.M., del resto in conformità al dettato dell'art.355 c. 2 c.p.p., è quello attinente ai presupposti del vincolo e quindi alla configurabilità del reato con specificazione della relativa ipotesi normativa. (Cass. 23-8-94 n. 0 2015 RV. 198790; Cass.6-8-98 n. 0 3774 RV. 211289).
Orbene, nel caso in esame il P.M. si è attenuto a quanto sopra, segnalando gli articoli che si ipotizzavano violati (artt. 473, 474 c.p.) ed allegando al proprio decreto gli accertamenti espressamente richiamati, i quali di conseguenza ne sono diventati parte integrante;
d'altro canto dal verbale di p.g. risulta la fattispecie concreta: detenzione da parte del SO, in laboratorio di pelletteria di sua proprietà, di plurimi oggetti recanti marchio verosimilmente contraffatto "Luois N".
La legittimità della convalida è stata pertanto correttamente ritenuta dal Tribunale, ed ogni ulteriore censura prospettata nell'ambito del presente motivo si palesa, alla luce dei principi enunciati, inconferente.
Nè può valere la menzione contenuta nel provvedimento de quo della normativa sulle armi e del possesso di motivazione, così come si ricava con certezza dall'indicazione manoscritta degli articoli a cui si è collegata la fattispecie e dal contenuto del citato verbale.
2 - Violazione dell'art. 473 c.p. in quanto mancherebbe la prova che il marchio oggetto dell'asserita contraffazione sia riconosciuto dall'ordinamento italiano.
La censura è preclusa perché pone questione non dedotta in sede di riesame.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2000