Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 116 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 57 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Articolo 2 della Legge 3 ottobre 2016, n. 186
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- Legge 3 ottobre 2016, n. 186
Articolo 2 della Legge 3 ottobre 2016, n. 186
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18 ottobre 2016
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