Provvedimento: […] 11. Con riguardo al quinto motivo, il provvedimento impugnato contiene un chiaro riferimento a quanto rappresentato dalla Commissione di esame: “la Commissione afferma che, in realtà le domande formulate al candidato avevano contenuti trasversali che hanno coinvolto aspetti relativi anche alle materie specifiche di cui all'art. 11 legge 478/1968, volte a comprendere le capacità di orientamento e le cognizioni effettive del candidato; pertanto, non si è inteso procedere oltre nell'esame orale allorché la preparazione dimostrata dal candidato è risultata non adeguata allo standard richiesto per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo mediatori marittimi”.
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