Articolo 2 della Legge 20 novembre 1951, n. 1296
Articolo 1Articolo 3
Versione
21 dicembre 1951
Art. 2.
Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si fara' fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1951