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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6777 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa ON ZZ , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2029/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Bosco Daniela per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Fiermonte Grazia per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Tivoli n.10/2021 pubblicata in data 8.1.2021
FATTO E DIRITTO
§ 1. - Con ricorso ex art.633 c.p.c. chiedeva al Tribunale di Tivoli Controparte_1 di emettere decreto ingiuntivo nei confronti di per la somma di € Parte_1
35.898,26 oltre interessi legali dal dì dello svincolo al saldo, in adempimento dell'obbligo assunto con l'accordo di separazione consensuale omologato il 3.10.2005 dal Tribunale di Tivoli che prevedeva che trasferisse alla moglie metà della Parte_1 somma ottenuta nella vertenza contro e al netto delle spese. CP_2 CP_3
Riferiva la ricorrente che il coniuge, nella procedura esecutiva n.542/03 promossa contro i suddetti aveva conseguito la somma di € 71.976,52 a parziale CP_2 CP_1 soddisfo del credito, al netto delle spese attribuite separatamente, in forza del piano di riparto approvato dal giudice in data 19.1.2010, ma non ne aveva versato la metà alla moglie separata. Accolto il ricorso con il decreto n.314/2019, ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione eccependo la prescrizione del credito e la inidoneità della clausola inserita nel verbale di separazione a fondare la pretesa della CP_1
Osservava che la clausola era generica, non identificava il giudizio in corso, non indicava le generalità delle parti, non era quindi riferibile alla procedura esecutiva n.542/03 promossa nei confronti del solo e non di due soggetti;
che la clausola CP_2 comunque prevedeva che la somma da attribuire alla fosse calcolata al netto CP_1 delle spese. Si costituiva l'opposta contestando l'opposizione. Contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, osservando che la decorrenza del termine non era collocabile alla data di omologazione della separazione, ma a quella di conseguimento delle somme da dividere;
contestava le ulteriori eccezioni rettificando quanto dedotto in sede monitoria nel senso che la clausola del verbale di omologazione degli accordi di separazione indicava il solo come il soggetto nei cui confronti CP_2 [...] aveva in corso una vertenza per il recupero di un credito e che sarebbe stato Pt_1 onere dell'opponente dimostrare che vi fossero altre cause in corso nei confronti del medesimo che la somma indicata nel ricorso monitorio era stata attribuita al CP_2 [...] al netto delle spese, assegnate in prededuzione. Pt_1
All'esito del giudizio il Tribunale ha respinto l'opposizione e condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali. La decisione è motiva con le considerazioni che seguono. L'opposizione formulata è infondata e non provata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. In primo luogo deve essere respinta l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte opponente. Infatti, applicando la prescrizione decennale e considerando che questa è iniziata a decorrere non dal verbale della separazione bensì dal momento in cui è stato incassato il credito nella procedura di espropriazione immobiliare dal sig. Parte_1 che risale al 19.01.2010, data in cui è stata emessa ordinanza da parte del G. E.. Dunque da tale data decorrono i termini prescrizionali. Il decreto per cui è opposizione è stato notificato in data 19/02/2019, quindi prima dei 10 anni necessari per la prescrizione. La sig.ra aveva comunque precedentemente inviato una lettera CP_1 di messa in mora relativa alla richiesta delle somme dovute. Parte opponente poi sostiene che il credito vantato dalla sig.ra sia privo dei CP_1 requisiti di legge per l'emissione del decreto opposto. Sostiene, infatti, che nella clausola apposta nel verbale di separazione non sono indicati i riferimenti identificativi della procedura di recupero, né vi è identificazione delle generalità né viene detratta alcuna somma da imputare alle spese. Invero, la parte opponente non ha fornito prova dell'esistenza di altre procedure o giudizi e nel verbale di separazione, seppure non siano indicate le generalità né il numero di ruolo-e ciò infatti ha indotto il giudice a rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto- sono, tuttavia indicate le tre parti del giudizio. Parte opposta, dunque, ha fornito prova del proprio credito a mezzo della documentazione in atti e le prove testimoniali. Ha dato dunque prova del rapporto sottostante. Parte opponente, di contro, non ha fornito prova di quei fatti estintivi impeditivi o modificativi che avrebbero condotto all'accoglimento dell'opposizione. Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata perchè infondata e non provata. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore deve solo provare il proprio credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed il debitore deve provare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto di credito fatto valere. Nel giudizio di merito a cognizione ordinaria, introdotto con l'atto di cui all'art. 645 cpc il creditore, ricorrente nella fase monitoria del giudizio, è onerato della prova relativa ai fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e la parte opponente è tenuta a fornire prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito. La conferma del decreto ingiuntivo è quindi collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. (Cass. 10503/13). Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
§ 2. – La sentenza è stata impugnata da Resiste all'appello Parte_1 CP_1
Respinta l'istanza ex art.283 c.p.c. dell'appellante, la causa è stata rinviata per conclusioni;
dopo un ulteriore rinvio di ufficio e il mutamento del rito, è stata discussa oralmente all'udienza del 14.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis;
(….) 2. In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 10/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Tivoli, Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane, nell'ambito del giudizio civile N.R.G. 1751/2019 depositata in cancelleria in data 08.01.2021. accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Piaccia al Tribunale di Tivoli contrariis reictis: a) in rito in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione per i motivi dedotti nelle premesse del presente atto;
b) sempre in via preliminare ci si oppone alla concessione della provvisoria esecuzione per carenza dei requisiti di legge previsti dall'art. 633 c.p.c. e per l'intervenuta prescrizione;
c) nel merito respingere la domanda di controparte per infondata in fatto e in diritto e revocare il decreto ingiuntivo n. 148/2019 emesso dal Tribunale di Tivoli per i motivi di cui in premessa;
d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA.” Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
2) confermare in toto la sentenza n° 1751/19 del Tribunale Civile di Tivoli impugnata.
3) con vittoria di spese competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
§ 3. – L'appello contiene quattro motivi.
§ 3.1. – Con il primo motivo l'appellante censura il rigetto dell'eccezione di prescrizione osservando che, poiché il diritto di credito vantato dalla deriva CP_1 da una clausola posta all'interno del verbale di separazione, la decorrenza della prescrizione va collocata al momento in cui la sentenza di omologa della separazione è passata in giudicato, un anno dopo la pronuncia. Cita a sostegno Cass.n.15765/2014 che afferma che prescrizione decennale dell'actio iudicati decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. Il motivo è infondato. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, come stabilisce l'art.2935 c.c.. Né potrebbe essere diversamente, dato che l'estinzione del diritto per prescrizione consegue all'inerzia del titolare, che non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (art.2934 c.c.). Pertanto, poiché il diritto azionato dalla pur sancito dall'accordo di separazione omologato dal Tribunale, CP_1 presupponeva il recupero di una somma di denaro da parte del nella Parte_1 controversia contro e , non avrebbe potuto essere esercitato CP_2 CP_3 prima di tale recupero, in mancanza del quale non sarebbe stato possibile nemmeno quantificare l'importo del credito. Il riferimento dell'appellante alla decorrenza del termine di prescrizione dell'actio iudicati non è ovviamente pertinente, perché non è tale l'azione esercitata dalla controparte.
§ 3.2. – Con il secondo motivo l'appellante ribadisce l'eccezione di genericità della clausola ed eccepisce la nullità del negozio giuridico in essa contenuto per carenza di causa e di oggetto. Difetterebbe la causa perché la promessa di pagamento non sarebbe collegata ad alcuna motivazione economica, non dovendo egli restituire alcunché alla coniuge, sicché si sarebbe trattato di “una forzatura effettuata in sede di separazione”. Difetterebbe l'oggetto perché la clausola indica genericamente i nomi delle parti del giudizio in corso senza specificarne le generalità e senza menzionare il numero di ruolo. Il motivo è ammissibile, in quanto la nullità eccepita sulla base della documentazione ritualmente acquisita agli atti del giudizio è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma è infondato. Le attribuzioni patrimoniali pattuite con l'accordo di separazione rispondono di norma alla finalità di sistemare i rapporti tra i coniugi e possono connotarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità oppure di quelli della gratuità in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (Cass.n.36562/2023 tra le molte). Pertanto la promessa di pagamento in questione, inserita nell'accordo di separazione, trae la sua causa dalla causa dell'accordo complessivamente considerato ed è valida indipendentemente dalla onerosità o gratuità che la connota e su cui non occorre quindi indagare ai fini della decisione. Nemmeno può dirsi che manchi o sia indeterminato l'oggetto della prestazione, dato che la clausola fa evidentemente riferimento a un giudizio in corso per il recupero di un credito del nei confronti di Parte_1 CP_2
e e tanto basta a individuare il giudizio e la somma oggetto della
[...] CP_3 promessa, senza che sia necessaria l'indicazione delle generalità dei suddetti e CP_2
– sulla cui identificazione non risulta esservi alcuna incertezza tra le parti – CP_1
e nemmeno quella del numero di ruolo del procedimento in corso.
§ 3.3. - Con il terzo motivo l'appellante critica l'errata individuazione della causa a cui fa riferimento la clausola del verbale di separazione. Osserva che il giudizio civile che vedeva come parti , e è quello iscritto Parte_1 CP_3 CP_2 al n. RG 17677/1997 definito con sentenza n. 25898/2002 del Tribunale di Roma - contro la quale, all'epoca della sottoscrizione dell'accordo di separazione, pendeva appello - e in cui non vi è stata alcuna condanna nei confronti di e se CP_2 CP_1 non quella relativa alle spese processuali. Invece il procedimento esecutivo cui ha fatto riferimento il ricorso monitorio derivava decreto ingiuntivo n.321/2002 del Tribunale di Tivoli, ottenuto nei confronti del solo che non sarebbe quello indicato nel CP_2 verbale di separazione. Osserva di aver dato prova di ciò con la documentazione allegata alla memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. e che pertanto il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che egli non aveva dato prova della pendenza di altri giudizi nei confronti del suddetti e e nell'individuare nel procedimento esecutivo nei confronti del solo CP_2 CP_1 quello di cui al verbale di separazione. CP_2
Il motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza sul punto deve essere rettificata. È vero che ha dato prova di avere agito per il recupero di un credito vantato Parte_1 nei confronti del solo per tre assegni bancari emessi il 26.6.1995 rimasti CP_2 insoluti e protestati e di avere ottenuto nei confronti del debitore - dopo un primo infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva - il decreto ingiuntivo n.321/2002 del Tribunale di Tivoli, sulla cui base ha instaurato, sempre ovviamente nei confronti del solo la procedura esecutiva n.542/03 indicata dall'appellata. Viceversa, il CP_2 giudizio instaurato da contro e ha avuto a Parte_1 CP_2 CP_3 oggetto la revoca ex art.2901 c.c. del contratto di compravendita in data 7.7.1995 con cui aveva trasferito a la proprietà di un compendio immobiliare in CP_2 CP_1
IN (sentenza n.25898/2002 del Tribunale di Roma). Pertanto, se è vero che l'unico giudizio instaurato da nei confronti sia di Parte_1 che di era quello ex art.2901 c.c., conclusosi con una sentenza CP_2 CP_1 costitutiva, è vero anche che tale giudizio si era reso necessario per il recupero dell'unico credito vantato dal per cui vi fossero giudizi in corso, ossia il credito Pt_1 nei confronti del L'indicazione del nome di insieme a quello di CP_2 CP_3 nella clausola dell'accordo di separazione, evidentemente erronea, si può CP_2 spiegare con il coinvolgimento del nel giudizio revocatorio, ma ciò non toglie CP_1 che la clausola sia palesemente riferita all'esazione coattiva dell'unico credito del
[...] per cui vi fosse un giudizio in corso all'epoca della separazione, ossia quello Pt_1 nei confronti di CP_2
§ 3.4. – Con il quarto motivo l'appellante, ferma restando la critica di cui al motivo che precede, critica comunque la quantificazione del credito, affermando di aver provato che la somma percepita al netto delle spese era pari a € 39.767,18, per cui la somma eventualmente dovuta alla avrebbe dovuto essere di € 19.883,50. CP_1
Il motivo è parzialmente fondato. La sorte indicata dall'appellante è quella del credito oggetto del decreto ingiuntivo n.321/2002, alla quale devono essere aggiunti gli interessi legali maturati dal 26.6.1995, come disposto nel decreto stesso. Pertanto, l'importo del credito comprensivo di interessi alla data del piano di riparto (20.10.2008) ammonta a € 60.489,15, di cui € 39.767,18 per sorte e € 20.721,97 per interessi. È vero che nel piano di riparto approvato dal giudice dell'esecuzione nella procedura n.542/2003 del Tribunale di Tivoli, la somma attribuita al a parziale Parte_1 soddisfo del suo credito ammonta a € 71.796,52, mentre le spese di giustizia sostenute per l'esecuzione gli sono state attribuite in prededuzione nell'importo di € 4.443,61. Tuttavia, non essendo stata prodotta la documentazione inerente alla procedura esecutiva ma solo il piano di riparto finale, si presume che la maggior somma attribuita al creditore procedente al netto delle spese della procedura esecutiva sia riferita alle spese processuali dei giudizi di cognizione. La somma spettante all'appellata ammonta quindi a € 30.244,57 oltre interessi legali dal dì dello svincolo al saldo, e in tale senso deve essere riformata la sentenza impugnata, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'appellante al pagamento della minor somma sopra indicata.
§ 4. – La parziale soccombenza dell'appellata rende necessario provvedere sulle spese di entrambi i gradi di giudizio compensandole per un quarto e addebitando i tre quarti all'appellante. Dette spese vengono liquidate per compensi per intero - in considerazione della esiguità delle questioni trattate - secondo i valori minimi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00; quindi, per tutte le fasi, in € 3809,00 per il giudizio di primo grado e in € 4996,00 per il giudizio di appello, oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n.10/2021, pubblicata in data 08/01/2021, così decide: - in parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n.314/2019 del Tribunale di Tivoli e condanna a pagare a Parte_1 CP_1 la somma di € 30.244,57 oltre interessi legali dal dì dello svincolo al
[...] saldo;
- compensa tra le parti un quarto delle spese di entrambi i giudizi liquidate per l'intero come indicato in motivazione e condanna a rifondere Parte_1
a tre quarti di dette spese, pagando a mani del procuratore Controparte_1 antistatario avv. Grazia Fiermonte la somma di € 2856,75 per il giudizio di primo grado e di € 3747,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 14/11/2025
Il presidente est.
ON ZZ
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa ON ZZ , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2029/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Bosco Daniela per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Fiermonte Grazia per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Tivoli n.10/2021 pubblicata in data 8.1.2021
FATTO E DIRITTO
§ 1. - Con ricorso ex art.633 c.p.c. chiedeva al Tribunale di Tivoli Controparte_1 di emettere decreto ingiuntivo nei confronti di per la somma di € Parte_1
35.898,26 oltre interessi legali dal dì dello svincolo al saldo, in adempimento dell'obbligo assunto con l'accordo di separazione consensuale omologato il 3.10.2005 dal Tribunale di Tivoli che prevedeva che trasferisse alla moglie metà della Parte_1 somma ottenuta nella vertenza contro e al netto delle spese. CP_2 CP_3
Riferiva la ricorrente che il coniuge, nella procedura esecutiva n.542/03 promossa contro i suddetti aveva conseguito la somma di € 71.976,52 a parziale CP_2 CP_1 soddisfo del credito, al netto delle spese attribuite separatamente, in forza del piano di riparto approvato dal giudice in data 19.1.2010, ma non ne aveva versato la metà alla moglie separata. Accolto il ricorso con il decreto n.314/2019, ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione eccependo la prescrizione del credito e la inidoneità della clausola inserita nel verbale di separazione a fondare la pretesa della CP_1
Osservava che la clausola era generica, non identificava il giudizio in corso, non indicava le generalità delle parti, non era quindi riferibile alla procedura esecutiva n.542/03 promossa nei confronti del solo e non di due soggetti;
che la clausola CP_2 comunque prevedeva che la somma da attribuire alla fosse calcolata al netto CP_1 delle spese. Si costituiva l'opposta contestando l'opposizione. Contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, osservando che la decorrenza del termine non era collocabile alla data di omologazione della separazione, ma a quella di conseguimento delle somme da dividere;
contestava le ulteriori eccezioni rettificando quanto dedotto in sede monitoria nel senso che la clausola del verbale di omologazione degli accordi di separazione indicava il solo come il soggetto nei cui confronti CP_2 [...] aveva in corso una vertenza per il recupero di un credito e che sarebbe stato Pt_1 onere dell'opponente dimostrare che vi fossero altre cause in corso nei confronti del medesimo che la somma indicata nel ricorso monitorio era stata attribuita al CP_2 [...] al netto delle spese, assegnate in prededuzione. Pt_1
All'esito del giudizio il Tribunale ha respinto l'opposizione e condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali. La decisione è motiva con le considerazioni che seguono. L'opposizione formulata è infondata e non provata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. In primo luogo deve essere respinta l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte opponente. Infatti, applicando la prescrizione decennale e considerando che questa è iniziata a decorrere non dal verbale della separazione bensì dal momento in cui è stato incassato il credito nella procedura di espropriazione immobiliare dal sig. Parte_1 che risale al 19.01.2010, data in cui è stata emessa ordinanza da parte del G. E.. Dunque da tale data decorrono i termini prescrizionali. Il decreto per cui è opposizione è stato notificato in data 19/02/2019, quindi prima dei 10 anni necessari per la prescrizione. La sig.ra aveva comunque precedentemente inviato una lettera CP_1 di messa in mora relativa alla richiesta delle somme dovute. Parte opponente poi sostiene che il credito vantato dalla sig.ra sia privo dei CP_1 requisiti di legge per l'emissione del decreto opposto. Sostiene, infatti, che nella clausola apposta nel verbale di separazione non sono indicati i riferimenti identificativi della procedura di recupero, né vi è identificazione delle generalità né viene detratta alcuna somma da imputare alle spese. Invero, la parte opponente non ha fornito prova dell'esistenza di altre procedure o giudizi e nel verbale di separazione, seppure non siano indicate le generalità né il numero di ruolo-e ciò infatti ha indotto il giudice a rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto- sono, tuttavia indicate le tre parti del giudizio. Parte opposta, dunque, ha fornito prova del proprio credito a mezzo della documentazione in atti e le prove testimoniali. Ha dato dunque prova del rapporto sottostante. Parte opponente, di contro, non ha fornito prova di quei fatti estintivi impeditivi o modificativi che avrebbero condotto all'accoglimento dell'opposizione. Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata perchè infondata e non provata. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore deve solo provare il proprio credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed il debitore deve provare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto di credito fatto valere. Nel giudizio di merito a cognizione ordinaria, introdotto con l'atto di cui all'art. 645 cpc il creditore, ricorrente nella fase monitoria del giudizio, è onerato della prova relativa ai fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e la parte opponente è tenuta a fornire prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito. La conferma del decreto ingiuntivo è quindi collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. (Cass. 10503/13). Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
§ 2. – La sentenza è stata impugnata da Resiste all'appello Parte_1 CP_1
Respinta l'istanza ex art.283 c.p.c. dell'appellante, la causa è stata rinviata per conclusioni;
dopo un ulteriore rinvio di ufficio e il mutamento del rito, è stata discussa oralmente all'udienza del 14.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis;
(….) 2. In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 10/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Tivoli, Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane, nell'ambito del giudizio civile N.R.G. 1751/2019 depositata in cancelleria in data 08.01.2021. accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Piaccia al Tribunale di Tivoli contrariis reictis: a) in rito in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione per i motivi dedotti nelle premesse del presente atto;
b) sempre in via preliminare ci si oppone alla concessione della provvisoria esecuzione per carenza dei requisiti di legge previsti dall'art. 633 c.p.c. e per l'intervenuta prescrizione;
c) nel merito respingere la domanda di controparte per infondata in fatto e in diritto e revocare il decreto ingiuntivo n. 148/2019 emesso dal Tribunale di Tivoli per i motivi di cui in premessa;
d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA.” Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) in via preliminare rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
2) confermare in toto la sentenza n° 1751/19 del Tribunale Civile di Tivoli impugnata.
3) con vittoria di spese competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
§ 3. – L'appello contiene quattro motivi.
§ 3.1. – Con il primo motivo l'appellante censura il rigetto dell'eccezione di prescrizione osservando che, poiché il diritto di credito vantato dalla deriva CP_1 da una clausola posta all'interno del verbale di separazione, la decorrenza della prescrizione va collocata al momento in cui la sentenza di omologa della separazione è passata in giudicato, un anno dopo la pronuncia. Cita a sostegno Cass.n.15765/2014 che afferma che prescrizione decennale dell'actio iudicati decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. Il motivo è infondato. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, come stabilisce l'art.2935 c.c.. Né potrebbe essere diversamente, dato che l'estinzione del diritto per prescrizione consegue all'inerzia del titolare, che non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (art.2934 c.c.). Pertanto, poiché il diritto azionato dalla pur sancito dall'accordo di separazione omologato dal Tribunale, CP_1 presupponeva il recupero di una somma di denaro da parte del nella Parte_1 controversia contro e , non avrebbe potuto essere esercitato CP_2 CP_3 prima di tale recupero, in mancanza del quale non sarebbe stato possibile nemmeno quantificare l'importo del credito. Il riferimento dell'appellante alla decorrenza del termine di prescrizione dell'actio iudicati non è ovviamente pertinente, perché non è tale l'azione esercitata dalla controparte.
§ 3.2. – Con il secondo motivo l'appellante ribadisce l'eccezione di genericità della clausola ed eccepisce la nullità del negozio giuridico in essa contenuto per carenza di causa e di oggetto. Difetterebbe la causa perché la promessa di pagamento non sarebbe collegata ad alcuna motivazione economica, non dovendo egli restituire alcunché alla coniuge, sicché si sarebbe trattato di “una forzatura effettuata in sede di separazione”. Difetterebbe l'oggetto perché la clausola indica genericamente i nomi delle parti del giudizio in corso senza specificarne le generalità e senza menzionare il numero di ruolo. Il motivo è ammissibile, in quanto la nullità eccepita sulla base della documentazione ritualmente acquisita agli atti del giudizio è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma è infondato. Le attribuzioni patrimoniali pattuite con l'accordo di separazione rispondono di norma alla finalità di sistemare i rapporti tra i coniugi e possono connotarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità oppure di quelli della gratuità in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (Cass.n.36562/2023 tra le molte). Pertanto la promessa di pagamento in questione, inserita nell'accordo di separazione, trae la sua causa dalla causa dell'accordo complessivamente considerato ed è valida indipendentemente dalla onerosità o gratuità che la connota e su cui non occorre quindi indagare ai fini della decisione. Nemmeno può dirsi che manchi o sia indeterminato l'oggetto della prestazione, dato che la clausola fa evidentemente riferimento a un giudizio in corso per il recupero di un credito del nei confronti di Parte_1 CP_2
e e tanto basta a individuare il giudizio e la somma oggetto della
[...] CP_3 promessa, senza che sia necessaria l'indicazione delle generalità dei suddetti e CP_2
– sulla cui identificazione non risulta esservi alcuna incertezza tra le parti – CP_1
e nemmeno quella del numero di ruolo del procedimento in corso.
§ 3.3. - Con il terzo motivo l'appellante critica l'errata individuazione della causa a cui fa riferimento la clausola del verbale di separazione. Osserva che il giudizio civile che vedeva come parti , e è quello iscritto Parte_1 CP_3 CP_2 al n. RG 17677/1997 definito con sentenza n. 25898/2002 del Tribunale di Roma - contro la quale, all'epoca della sottoscrizione dell'accordo di separazione, pendeva appello - e in cui non vi è stata alcuna condanna nei confronti di e se CP_2 CP_1 non quella relativa alle spese processuali. Invece il procedimento esecutivo cui ha fatto riferimento il ricorso monitorio derivava decreto ingiuntivo n.321/2002 del Tribunale di Tivoli, ottenuto nei confronti del solo che non sarebbe quello indicato nel CP_2 verbale di separazione. Osserva di aver dato prova di ciò con la documentazione allegata alla memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. e che pertanto il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che egli non aveva dato prova della pendenza di altri giudizi nei confronti del suddetti e e nell'individuare nel procedimento esecutivo nei confronti del solo CP_2 CP_1 quello di cui al verbale di separazione. CP_2
Il motivo è infondato, anche se la motivazione della sentenza sul punto deve essere rettificata. È vero che ha dato prova di avere agito per il recupero di un credito vantato Parte_1 nei confronti del solo per tre assegni bancari emessi il 26.6.1995 rimasti CP_2 insoluti e protestati e di avere ottenuto nei confronti del debitore - dopo un primo infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva - il decreto ingiuntivo n.321/2002 del Tribunale di Tivoli, sulla cui base ha instaurato, sempre ovviamente nei confronti del solo la procedura esecutiva n.542/03 indicata dall'appellata. Viceversa, il CP_2 giudizio instaurato da contro e ha avuto a Parte_1 CP_2 CP_3 oggetto la revoca ex art.2901 c.c. del contratto di compravendita in data 7.7.1995 con cui aveva trasferito a la proprietà di un compendio immobiliare in CP_2 CP_1
IN (sentenza n.25898/2002 del Tribunale di Roma). Pertanto, se è vero che l'unico giudizio instaurato da nei confronti sia di Parte_1 che di era quello ex art.2901 c.c., conclusosi con una sentenza CP_2 CP_1 costitutiva, è vero anche che tale giudizio si era reso necessario per il recupero dell'unico credito vantato dal per cui vi fossero giudizi in corso, ossia il credito Pt_1 nei confronti del L'indicazione del nome di insieme a quello di CP_2 CP_3 nella clausola dell'accordo di separazione, evidentemente erronea, si può CP_2 spiegare con il coinvolgimento del nel giudizio revocatorio, ma ciò non toglie CP_1 che la clausola sia palesemente riferita all'esazione coattiva dell'unico credito del
[...] per cui vi fosse un giudizio in corso all'epoca della separazione, ossia quello Pt_1 nei confronti di CP_2
§ 3.4. – Con il quarto motivo l'appellante, ferma restando la critica di cui al motivo che precede, critica comunque la quantificazione del credito, affermando di aver provato che la somma percepita al netto delle spese era pari a € 39.767,18, per cui la somma eventualmente dovuta alla avrebbe dovuto essere di € 19.883,50. CP_1
Il motivo è parzialmente fondato. La sorte indicata dall'appellante è quella del credito oggetto del decreto ingiuntivo n.321/2002, alla quale devono essere aggiunti gli interessi legali maturati dal 26.6.1995, come disposto nel decreto stesso. Pertanto, l'importo del credito comprensivo di interessi alla data del piano di riparto (20.10.2008) ammonta a € 60.489,15, di cui € 39.767,18 per sorte e € 20.721,97 per interessi. È vero che nel piano di riparto approvato dal giudice dell'esecuzione nella procedura n.542/2003 del Tribunale di Tivoli, la somma attribuita al a parziale Parte_1 soddisfo del suo credito ammonta a € 71.796,52, mentre le spese di giustizia sostenute per l'esecuzione gli sono state attribuite in prededuzione nell'importo di € 4.443,61. Tuttavia, non essendo stata prodotta la documentazione inerente alla procedura esecutiva ma solo il piano di riparto finale, si presume che la maggior somma attribuita al creditore procedente al netto delle spese della procedura esecutiva sia riferita alle spese processuali dei giudizi di cognizione. La somma spettante all'appellata ammonta quindi a € 30.244,57 oltre interessi legali dal dì dello svincolo al saldo, e in tale senso deve essere riformata la sentenza impugnata, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'appellante al pagamento della minor somma sopra indicata.
§ 4. – La parziale soccombenza dell'appellata rende necessario provvedere sulle spese di entrambi i gradi di giudizio compensandole per un quarto e addebitando i tre quarti all'appellante. Dette spese vengono liquidate per compensi per intero - in considerazione della esiguità delle questioni trattate - secondo i valori minimi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00; quindi, per tutte le fasi, in € 3809,00 per il giudizio di primo grado e in € 4996,00 per il giudizio di appello, oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n.10/2021, pubblicata in data 08/01/2021, così decide: - in parziale accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n.314/2019 del Tribunale di Tivoli e condanna a pagare a Parte_1 CP_1 la somma di € 30.244,57 oltre interessi legali dal dì dello svincolo al
[...] saldo;
- compensa tra le parti un quarto delle spese di entrambi i giudizi liquidate per l'intero come indicato in motivazione e condanna a rifondere Parte_1
a tre quarti di dette spese, pagando a mani del procuratore Controparte_1 antistatario avv. Grazia Fiermonte la somma di € 2856,75 per il giudizio di primo grado e di € 3747,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 14/11/2025
Il presidente est.
ON ZZ