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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 09/09/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2744/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2744 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Benedetta Parte_1 C.F._1
Albini
ricorrente
nei confronti di
quale titolare della ditta TEVERE IMPIANTI DI LI Controparte_1
AN (C.F. e P.IVA ) C.F._2 P.IVA_1
resistente (contumace)
conclusioni:
per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda e respinta ogni Parte_1
contraria istanza, domanda od eccezione, così provvedere: i) accertare e dichiarare il grave inadempimento a
carico della ditta Tevere Impianti di GR CO alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale
redatto dall'Ing. nell'ambito del procedimento per l'Accertamento Tecnico Preventivo Persona_1
(RG 421/2024 Trib. Arezzo); ii) dichiarare, conseguentemente, la risoluzione del contratto datato 14.06.2022
ai sensi e per gli effetti dell'art 1453 c.c.; iii) condannare la TEVERE IMPIANTI di GR CO,
P.Iva Cod. Fisc. con sede legale in Città di Castello (PG), via Carlo P.IVA_1 C.F._2
Marx n. 25/A, e per essa il suo titolare Sig. nato a [...] il [...] Controparte_1
(Cod. Fisc. residente in [...], al C.F._2
1 R.G. n. 2744/2024
risarcimento dei danni in favore della Sig.ra quantificati nella perizia del CTU pari ad Parte_1
€ 24.279,20= (Euro Ventiquattromiladuecentosettantanove/20=), oltre rivalutazione ed interessi;
iv)
condannare, altresì, la TEVERE IMPIANTI di GR CO, P.Iva Cod. Fisc. P.IVA_1
con sede legale in Città di Castello (PG), via Carlo Marx n. 25/A, e per essa il suo C.F._2
titolare Sig. nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Controparte_1
residente in [...], alla rifusione delle C.F._2
spese vive sostenute dalla Sig.ra per la procedura dell'accertamento tecnico preventivo Parte_1
pari ad € 2.137,56= (Euro Duemilacentotrentasette/56=) a titolo di onorario del CTU ed € 145,50= (Euro
Centoquarantacinque/50=) a titolo di CU e Bollo del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo;
v)
il tutto con Vittoria di spese, competenze ed onorario per il presente giudizio nonché per la fase
dell'accertamento tecnico preventivo.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
in giudizio quale titolare della ditta TEVERE IMPIANTI DI LI Controparte_1
AN, allegando che:
i) in data 14 giugno 2022, le parti avevano sottoscritto il contratto n. 109 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera, da parte della Tevere Impianti, di una pompa di calore aria/acqua di potenza di 12 kW con installazione presso l'immobile di proprietà della ricorrente, sito in Foiano
della Chiana (AR), Via Ss. Trinità n. 8, al prezzo di € 20.000,00, che sarebbe stato parzialmente corrisposto con lo sconto in fattura, mediante la cessione del credito di imposta pari al 65%
previsto ex lege per la riqualificazione energetica, ed il residuo, pari ad € 7.000,00, direttamente dalla ricorrente mediante finanziamento all'uopo contratto con la LI (cfr. docc. n. 1 e 2
ricorrente);
ii) la conclusione del contratto de quo era stata preceduta da n. 2 sopralluoghi eseguiti dall'agente commerciale Marco Pettinari, unitamente a presso l'immobile della ricorrente, Controparte_1
necessari per poter verificare le esigenze della cliente e le caratteristiche dell'immobile e dell'impianto per poter poi finalizzare la proposta d'acquisto;
iii) la volontà manifestata dalla ricorrente sin dal primo sopralluogo era quella di sostituire la vecchia e datata caldaia in uso all'immobile, seppur funzionante, per installare una pompa di calore nuova ed elettrica che consentisse sia di riscaldare in modo più performante, con risparmio sui consumi e maggiore attenzione all'ambiente, l'intero immobile articolato su quattro piani, sia
2 R.G. n. 2744/2024
di dismettere l'utilizzo della caldaia a metano e cessare conseguentemente l'utenza di fornitura di gas naturale attiva solo per il riscaldamento dell'acqua sanitaria;
iv) dal luglio 2022 aveva iniziato a ricevere sul proprio conto corrente gli addebiti delle rate mensili del finanziamento, in via anticipata rispetto alle scadenze indicate nel contratto, e comunque senza aver notizie sulla data della consegna e dell'installazione della pompa di calore;
v) dopo una serie di solleciti e numerose disdette all'ultimo degli appuntamenti da parte della
Tevere Impianti, il 18 novembre 2022, i tecnici preposti della ditta si erano presentati per la consegna volendo installare, senza spiegazione, un prodotto totalmente diverso rispetto a quello contrattualmente pattuito, ovvero un sistema ibrido caldaia e pompa di calore, rifiutato dalla cliente poiché il suddetto prodotto non le avrebbe consentito di dismettere l'utilizzo della fornitura di gas naturale (cfr. doc. n. 3 ricorrente);
vi) con mail del 20 novembre 2022, aveva giustificato il cambio di prodotto - Controparte_1
prospettato per la prima volta in sede di montaggio il 18 novembre - per esigenze di opportunità e di speditezza nell'installazione, potendosi sfruttare parte dell'impianto già presente;
tuttavia, a fronte della volontà della ricorrente di voler istallare un prodotto che consentisse la dismissione dell'utenza di fornitura del gas metano, come contrattualmente pattuito, aveva comunicato il prosieguo nell'installazione del prodotto contrattualmente scelto, sottolineando che lui avrebbe scelto l'altro modello (cfr. doc. n. 4 ricorrente);
vii) il 7 dicembre 2022 veniva montata la pompa di calore, installata presso la cantina dell'abitazione dotata di una feritoia per la presa d'aria sulla strada pubblica, e la ditta resistente aveva garantito la conformità del prodotto installato a quello contrattualmente previsto, ma la ricorrente, che dopo l'istallazione era stata lontana da casa per qualche giorno, solamente al proprio rientro (il 24 dicembre 2022), in occasione della prima messa in funzione della pompa,
aveva rilevato delle problematiche relativamente all'incapacità dell'impianto di riscaldare l'abitazione, nonché alla presenza di una perdita di acqua manifestata sia sulla stradina pubblica cui affacciava la feritoria della cantina sia all'interno della cantina nella parte sottostante la pompa di calore, ed aveva tempestivamente segnalato e denunciato le anomalie alla Tevere Impianti al fine di avere un loro pronto intervento, ma il Sig. l'aveva rassicurata che si trattava di CP_1
eventi e manifestazioni normali (cfr. mail del 28 dicembre 2022 - doc. n. 5 resistente);
viii) la perdita d'acqua, ghiacciandosi e stratificandosi, con il passare delle settimane nell'attesa del promesso intervento, aveva determinato il blocco dell'impianto, e solo dopo i numerosi solleciti e
3 R.G. n. 2744/2024
l'aggravarsi in data 8 febbraio 2023 della perdita in cantina, il 10 febbraio - dunque dopo più di 30
giorni dal sorgere delle problematiche - la ditta resistente, senza rilasciare alcuna documentazione,
aveva collocato una tubazione per lo scarico della condensa per evitare le copiose perdite di acqua,
nonché installato un apparecchio per aumentare la pressione idrica, per consentire a tutti gli elementi presenti sui diversi piani dell'abitazione di scaldarsi e raggiungere una temperatura adeguata, poi nei giorni seguenti aveva sostituito altresì l'autoclave per garantire il corretto funzionamento dell'impianto. Tali interventi non hanno, tuttavia, risolto alcuno dei problemi riscontrati (cfr. docc. n. 6, 7, 8 e 9), e la ricorrente si era trovata a non poter usare l'acqua per diversi giorni con la temperatura dentro casa rigida nonostante l'accensione della pompa di calore, in
CP_ attesa dell'intervento prospettato dalla resistente non appena fosse arrivato un pezzo accessorio (cfr. mail del 21 febbraio 2022);
ix) non era seguito alcun intervento successivo;
x) il 16 maggio 2023 la ricorrente aveva ricevuto una mail automatica da parte della Banca Dati
FGAS (Gas Fluorati) dall'indirizzo noreply@fgas.it contenente la trasmissione del rapporto di intervento di montaggio redatto dalla ditta resistente in adempimento alle prescrizioni del d.P.R.
146/2018 con riferimento alle apparecchiature contenenti Gas Fluorurati, e con tale documento la ricorrente aveva potuto visionare la marca e il modello della pompa di calore installata, ovvero
Marca Ferroli Modello OMNIA M 3.2.8, con potenza 8 kW difforme dalle pattuizioni contrattuali,
scoprendo anche che il prezzo di mercato del prodotto era nettamente inferiore ai € 20.000,00
contrattualmente pattuiti, ed inoltre che la data dell'installazione era ivi indicata al giorno 3 marzo
2023 quando il montaggio era iniziato il 7 dicembre 2022 e al mese di marzo non era ancora ultimato poiché l'impianto non era funzionante e presentava le medesime criticità evidenziate fin dall'origine, come risulta dalle foto allegate alla mail del 2 marzo 2023 (cfr. docc. n. 10 e 11);
xi) con pec dell'8 giugno 2023, sollecitata il successivo 29 giugno, il legale della ricorrente aveva contestato l'inadempimento contrattuale diffidando l'immediata sostituzione dei prodotti installati, considerato il mancato funzionamento alla regola dell'arte della pompa di calore, le problematiche riscontrate in caso di sua accensione, la potenza difforme del prodotto montato rispetto a quella contrattualmente pattuita, e tale missiva veniva trasmessa per conoscenza alla
Fiditalia considerando il contratto di finanziamento formalizzato per l'acquisto e con l'ultimo rateo in scadenza al giorno 29.06.2023 (cfr. doc. n. 12), ma la ditta resistente non dava alcun riscontro e non eseguiva interventi risolutivi;
4 R.G. n. 2744/2024
xii) nei mesi successivi la ricorrente aveva continuato a non poter utilizzare la pompa di calore e,
pertanto, era stata costretta a provvedere al riscaldamento dell'abitazione con mezzi alternativi
(stufetta e/o caldo bagno) fronteggiando ingenti esborsi per l'utenza elettrica (cfr. doc. n. 15
ricorrente).
Così ricostruita la vicenda, la ricorrente ha dedotto che dapprima la propria perizia di parte (doc. n.
16), e successivamente anche la c.t.u. (doc. n. 19) espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (R.G. n. 421/2024, Tribunale di Arezzo - contumace parte resistente) hanno portato ad accertare la difformità tra il prodotto installato e quello contrattualmente previsto e consigliato dalla ditta resistente all'esito dei sopralluoghi eseguiti (pompa di calore di potenza 8
kW diversa da quella pattuita da 12 kW), nonché l'inadeguatezza della pompa di calore installata con riferimento alla tipologia dell'immobile, alla sua collocazione - dunque ai vincoli paesaggistici e per le limitazioni comunicali esistenti-, all'impianto preesistente e, infine, alle esigenze della ricorrente.
Su queste basi, la ricorrente ha chiesto disporsi la risoluzione del contratto, per grave inadempimento della Tevere Impianti di GR CO, con condanna della parte resistente risarcimento del danno derivante dall'inadempimento, pari ad € 24.279,20, come quantificato nella c.t.u. resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
2. quale titolare della ditta TEVERE IMPIANTI DI LI AN, Controparte_1
al quale il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio e ne va, dunque,
dichiarata la contumacia.
3. La causa è stata istruita su base documentale, nonché mediante acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 421/2024, Tribunale di Arezzo).
4. Parte ricorrente ha concluso come da note in atti sopra riportate e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c. con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 4 luglio 2025.
*****
5. ha convenuto in giudizio quale titolare della ditta Parte_1 Controparte_1
TEVERE IMPIANTI DI LI AN, al fine di ottenere la risoluzione del contratto per la fornitura e l'installazione di una pompa di calore aria/acqua di potenza di 12 kW (cfr. doc. n.
1-2), stipulato inter partes il 14 giugno 2022, per grave inadempimento della parte resistente,
nonché al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 24.279,20.
5 R.G. n. 2744/2024
6. I profili di inadempimento dedotti dalla parte ricorrente sono i seguenti: a) il prodotto installato,
ovvero la pompa di calore Marca Ferrioli Omnia M 3.2 8, ha una potenza pari a 8 kw mentre contrattualmente era stato pattuito la consegna e il montaggio di una pompa di calore aria/acqua di potenza di 12 kw, avente un valore nettamente diverso;
b) il lavoro di installazione dell'impianto posto in essere risulta eseguito in modo non conforme alla regola dell'arte non essendo funzionante né performante e non potendo mai esserlo in relazione alla tipologia dell'immobile (un'abitazione su più piani nel centro storico di Foiano della Chiana), alla tipologia di impianto preesistente nonché alle esigenze della stessa ricorrente.
7. Quanto dedotto dalla parte ricorrente ha trovato conferma nella relazione a firma dell'ing.
c.t.u. nel procedimento per accertamento tecnico preventivo (R.G. n. 421/2024, Persona_1
Tribunale di Arezzo) svoltosi tra le parti, relazione le cui risultanze meritano di essere recepite nella presente sede, in quanto frutto di un motivato iter argomentativo.
Nel dettaglio, il ctu ha accertato che “l'impianto oggetto di causa è del tipo ad acqua costituito da una
pompa di calore marca Ferroli OMNIA M 3.2 8 matricola 2219PE0150, collegata ad un accumulo inerziale
di 100lt. La distribuzione del calore all'interno dell'impianto fino alla distribuzione nei radiatori è garantita
da pompa DAB mod. EVOPLUS 110/180 M. Le nuove tubazioni installate dalla ditta Tevere Impianti sono
del tipo multistrato di diametro 32 mm fino alla derivazione con valvola a tre vie per lo scaldabagno.
Successivamente per la dorsale principale di alimentazione dell'impianto di riscaldamento è stata installata
una tubazione di diametro 26mm.”
Il c.t.u., dopo aver esaminato la natura dell'immobile, ha provveduto ad effettuare delle verifiche sia sulla pompa di calore, che su tutti i componenti installati dalla ditta resistente, ed analizzando i risultati ottenuti con la diagnosi energetica e con le verifiche sul posto ha rilevato una serie di vizi nell'istallazione, evidenziando che non vi è prova di adozione delle misure idonee al corretto dimensionamento e funzionamento dell'impianto.
In primo luogo, il c.tu. ha accertato che la pompa di calore installata è sottodimensionata per il funzionamento nel periodo invernale. Ha precisato, infatti, che la macchina istallata non ha una potenza termica tale da ricoprire il fabbisogno termico dell'unità immobiliare (ma soltanto il 45%),
poiché l'impianto di riscaldamento esistente a radiatori non è una tipologia d'impianto idonea al funzionamento in bassa temperatura (45°C), ma dimensionato per una temperatura acqua di mandata di almeno 65°C/70°C. Il consulente ha rilevato che anche senza cambiare la tipologia dell'impianto la Tevere Impianti avrebbe dovuto proporre alla cliente anche la sostituzione di tutti
6 R.G. n. 2744/2024
i radiatori, dimensionando quest'ultimi con temperatura di mandata idonea ad un corretto funzionamento della pompa di calore. L'ausiliario del giudice ha evidenziato che prima dell'intervento della ditta resistente l'impianto a radiatori era in grado di grado di sopperire al fabbisogno richiesto, invece, con le nuove condizioni di funzionamento imposte dalla pompa di calore (temperatura max di mandata 55°C) non è più in grado di soddisfare il fabbisogno richiesto
(resa massima terminali 6.70 kW contro fabbisogno termico 17.30kW), pertanto, la “parte Ricorrente
con l'impianto realizzato dalla parte Resistente non potrà mai ricevere una giusta condizione climatica
invernale”.
L'ing. ha analizzato anche le prestazioni di un'eventuale pompa di calore con potenza Per_1
termica di 12.10 kW (T mandata 35°), come prevista dal contratto, al posto della pompa istallata con potenza termica di 8.4 kW (T mandata 35°C). Tale analisi ha portato il c.t.u. ad affermare che,
anche installando una pompa di calore come da contratto, le condizioni di fabbisogno energetico dell'immobile non sarebbero soddisfatte, dal momento che le pompe di calore Ferroli Omnia con gas R32 possono raggiungere la temperatura acqua di mandata massima pari a 55°C, a differenza di una caldaia a gas metano tipo a condensazione che può arrivare ad oltre 80°C.
Nell'ambito dei rilievi effettuati, il c.t.u. ha evidenziato che la Tevere Impianti di GR
CO ha ignorato tutte le prescrizioni di corretto funzionamento e di sicurezza per la tipologia dell'installazione in oggetto. Invero, ha specificato che “le pompe di calore del tipo monoblocco, come la
3.2 8 devono essere assolutamente installate all'aperto sia per il loro funzionamento sia Parte_2
per la sicurezza di eventuali fuoriuscite di gas R32”, invece, parte resistente ha installato la pompa presso un locale non adeguato (cantina dell'abitazione dotata di una feritoia per la presa d'aria sulla strada pubblica) e difforme dalle indicazioni del costruttore riportate all'interno del manuale d'installazione Ferroli (Allegato 4 perizia - doc. 19 ricorrente).
All'esito dell'analisi svolta sui componenti dell'impianto istallati da parte resistente il c.t.u. ha dato atto di anomalie riguardanti il dimensionamento errato. Infatti, si legge in relazione che “il
circolatore DAB mod. EVOPLUS 110/180M, è sovradimensionato per portata d'acqua e prevalenza, questo
sovradimensionamento può causare sia rumori nelle tubazioni sia eccessi consumi energetici” (pag. 12) e che “lo scaldabagno ARISTON mod. PRO1 R8 VTD/3 di capacità 80 litri .. risulta
SOTTODIMENSIONATO”.
Inoltre, il c.t.u. ha constatato la mancanza in atti della documentazione tecnica richiesta dalla normativa vigente, in particolare della DICO (Dichiarazione di conformità) come previsto dal d.m.
7 R.G. n. 2744/2024
37/2008, nonché del Libretto dell'impianto, del Certificato FGAS secondo d.P.R. 146/2018 e dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica degli Edifici) da trasmettere al SIERT.
8. Tanto chiarito, giova rammentare che, una volta provata la fonte negoziale e allegato l'inadempimento, grava sul debitore l'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione (Cass. SS.UU. 13533/2001).
Nel caso di specie, la parte resistente, rimasta contumace, non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente (cfr. Cass. n. 1584/2018: “infatti, se è vero che la contumacia in sé non ha un significato
diretto sul piano probatorio, è pur vero che, ove si faccia questione dell'inadempimento di un'obbligazione, il
convenuto, che è tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto al proprio debito, non può pretendere di
sottrarsi all'onere che grava su di lui, adducendo a proprio discarico la scelta – per l'appunto,
processualmente neutra – di restare contumace. La contumacia del convenuto, pertanto, non ha significato di
prova diretta dell'inadempimento; comporta, semmai, il difetto di prova rispetto a un fatto estintivo del
diritto di controparte;
fatto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., deve essere provato dal convenuto”).
9. Non può revocarsi in dubbio che i profili di inadempimento sopra richiamati integrino inadempimento di non scarsa importanza, in quanto in grado di incidere, alterandolo, sul sinallagma negoziale.
Consegue a quanto precede la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.
10. Deve, inoltre, essere accolta la domanda di risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, come compiutamente quantificati in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 421/2024), in € 24.729.20, di cui: € 20.000,00 per impianto pompa di calore non funzionante;
€ 4.177,89 per installazione nuova caldaia a condensazione;
€
327.31 per aumento consumi energetici ed € 224.00 per interessi finanziamento (cfr. tabelle pagina 16
perizia – doc. 19).
11. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in base al d.m. 55 del 2014, come modificato dal d.m. 147 del 2022, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, trattandosi di causa istruita su base documentale e mediante acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per a.t.p. e tenuto conto del rito semplificato.
Stante l'esito del presente giudizio, parte resistente deve essere condannata a rifondere alla parte ricorrente anche le spese da questa sostenute nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n.
8 R.G. n. 2744/2024
421/2024 R.G., pari ad € 2.137,56, a titolo di onorario CTU (doc. 20, 21) ed € 145,50 a titolo di CU e marca da bollo (doc. 22).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) dichiara la risoluzione del contratto stipulato il 14 giugno 2022 tra e Parte_1
quale titolare della ditta TEVERE IMPIANTI DI LI AN, Controparte_1
per grave inadempimento di quest'ultimo;
b) condanna quale titolare della ditta TEVERE IMPIANTI DI LI Controparte_1
AN al pagamento della somma pari ad € 24.279,20, in favore di Parte_1
c) condanna quale titolare della ditta TEVERE IMPIANTI DI LI Controparte_1
AN al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di Parte_1
liquidate in € 3.895,05, per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A. come per
[...]
legge;
d) condanna quale titolare della ditta TEVERE IMPIANTI DI LI Controparte_1
AN a rifondere ad le spese sostenute nel procedimento ex art. 696 Parte_1
bis c.p.c. iscritto al n. 421/2024 R.G., pari ad € 2.137,56, a titolo di onorario CTU ed € 145,50 a titolo di CU e marca da bollo.
Così deciso in Arezzo, il 9 settembre 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2744 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Benedetta Parte_1 C.F._1
Albini
ricorrente
nei confronti di
quale titolare della ditta TEVERE IMPIANTI DI LI Controparte_1
AN (C.F. e P.IVA ) C.F._2 P.IVA_1
resistente (contumace)
conclusioni:
per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda e respinta ogni Parte_1
contraria istanza, domanda od eccezione, così provvedere: i) accertare e dichiarare il grave inadempimento a
carico della ditta Tevere Impianti di GR CO alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale
redatto dall'Ing. nell'ambito del procedimento per l'Accertamento Tecnico Preventivo Persona_1
(RG 421/2024 Trib. Arezzo); ii) dichiarare, conseguentemente, la risoluzione del contratto datato 14.06.2022
ai sensi e per gli effetti dell'art 1453 c.c.; iii) condannare la TEVERE IMPIANTI di GR CO,
P.Iva Cod. Fisc. con sede legale in Città di Castello (PG), via Carlo P.IVA_1 C.F._2
Marx n. 25/A, e per essa il suo titolare Sig. nato a [...] il [...] Controparte_1
(Cod. Fisc. residente in [...], al C.F._2
1 R.G. n. 2744/2024
risarcimento dei danni in favore della Sig.ra quantificati nella perizia del CTU pari ad Parte_1
€ 24.279,20= (Euro Ventiquattromiladuecentosettantanove/20=), oltre rivalutazione ed interessi;
iv)
condannare, altresì, la TEVERE IMPIANTI di GR CO, P.Iva Cod. Fisc. P.IVA_1
con sede legale in Città di Castello (PG), via Carlo Marx n. 25/A, e per essa il suo C.F._2
titolare Sig. nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Controparte_1
residente in [...], alla rifusione delle C.F._2
spese vive sostenute dalla Sig.ra per la procedura dell'accertamento tecnico preventivo Parte_1
pari ad € 2.137,56= (Euro Duemilacentotrentasette/56=) a titolo di onorario del CTU ed € 145,50= (Euro
Centoquarantacinque/50=) a titolo di CU e Bollo del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo;
v)
il tutto con Vittoria di spese, competenze ed onorario per il presente giudizio nonché per la fase
dell'accertamento tecnico preventivo.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
in giudizio quale titolare della ditta TEVERE IMPIANTI DI LI Controparte_1
AN, allegando che:
i) in data 14 giugno 2022, le parti avevano sottoscritto il contratto n. 109 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera, da parte della Tevere Impianti, di una pompa di calore aria/acqua di potenza di 12 kW con installazione presso l'immobile di proprietà della ricorrente, sito in Foiano
della Chiana (AR), Via Ss. Trinità n. 8, al prezzo di € 20.000,00, che sarebbe stato parzialmente corrisposto con lo sconto in fattura, mediante la cessione del credito di imposta pari al 65%
previsto ex lege per la riqualificazione energetica, ed il residuo, pari ad € 7.000,00, direttamente dalla ricorrente mediante finanziamento all'uopo contratto con la LI (cfr. docc. n. 1 e 2
ricorrente);
ii) la conclusione del contratto de quo era stata preceduta da n. 2 sopralluoghi eseguiti dall'agente commerciale Marco Pettinari, unitamente a presso l'immobile della ricorrente, Controparte_1
necessari per poter verificare le esigenze della cliente e le caratteristiche dell'immobile e dell'impianto per poter poi finalizzare la proposta d'acquisto;
iii) la volontà manifestata dalla ricorrente sin dal primo sopralluogo era quella di sostituire la vecchia e datata caldaia in uso all'immobile, seppur funzionante, per installare una pompa di calore nuova ed elettrica che consentisse sia di riscaldare in modo più performante, con risparmio sui consumi e maggiore attenzione all'ambiente, l'intero immobile articolato su quattro piani, sia
2 R.G. n. 2744/2024
di dismettere l'utilizzo della caldaia a metano e cessare conseguentemente l'utenza di fornitura di gas naturale attiva solo per il riscaldamento dell'acqua sanitaria;
iv) dal luglio 2022 aveva iniziato a ricevere sul proprio conto corrente gli addebiti delle rate mensili del finanziamento, in via anticipata rispetto alle scadenze indicate nel contratto, e comunque senza aver notizie sulla data della consegna e dell'installazione della pompa di calore;
v) dopo una serie di solleciti e numerose disdette all'ultimo degli appuntamenti da parte della
Tevere Impianti, il 18 novembre 2022, i tecnici preposti della ditta si erano presentati per la consegna volendo installare, senza spiegazione, un prodotto totalmente diverso rispetto a quello contrattualmente pattuito, ovvero un sistema ibrido caldaia e pompa di calore, rifiutato dalla cliente poiché il suddetto prodotto non le avrebbe consentito di dismettere l'utilizzo della fornitura di gas naturale (cfr. doc. n. 3 ricorrente);
vi) con mail del 20 novembre 2022, aveva giustificato il cambio di prodotto - Controparte_1
prospettato per la prima volta in sede di montaggio il 18 novembre - per esigenze di opportunità e di speditezza nell'installazione, potendosi sfruttare parte dell'impianto già presente;
tuttavia, a fronte della volontà della ricorrente di voler istallare un prodotto che consentisse la dismissione dell'utenza di fornitura del gas metano, come contrattualmente pattuito, aveva comunicato il prosieguo nell'installazione del prodotto contrattualmente scelto, sottolineando che lui avrebbe scelto l'altro modello (cfr. doc. n. 4 ricorrente);
vii) il 7 dicembre 2022 veniva montata la pompa di calore, installata presso la cantina dell'abitazione dotata di una feritoia per la presa d'aria sulla strada pubblica, e la ditta resistente aveva garantito la conformità del prodotto installato a quello contrattualmente previsto, ma la ricorrente, che dopo l'istallazione era stata lontana da casa per qualche giorno, solamente al proprio rientro (il 24 dicembre 2022), in occasione della prima messa in funzione della pompa,
aveva rilevato delle problematiche relativamente all'incapacità dell'impianto di riscaldare l'abitazione, nonché alla presenza di una perdita di acqua manifestata sia sulla stradina pubblica cui affacciava la feritoria della cantina sia all'interno della cantina nella parte sottostante la pompa di calore, ed aveva tempestivamente segnalato e denunciato le anomalie alla Tevere Impianti al fine di avere un loro pronto intervento, ma il Sig. l'aveva rassicurata che si trattava di CP_1
eventi e manifestazioni normali (cfr. mail del 28 dicembre 2022 - doc. n. 5 resistente);
viii) la perdita d'acqua, ghiacciandosi e stratificandosi, con il passare delle settimane nell'attesa del promesso intervento, aveva determinato il blocco dell'impianto, e solo dopo i numerosi solleciti e
3 R.G. n. 2744/2024
l'aggravarsi in data 8 febbraio 2023 della perdita in cantina, il 10 febbraio - dunque dopo più di 30
giorni dal sorgere delle problematiche - la ditta resistente, senza rilasciare alcuna documentazione,
aveva collocato una tubazione per lo scarico della condensa per evitare le copiose perdite di acqua,
nonché installato un apparecchio per aumentare la pressione idrica, per consentire a tutti gli elementi presenti sui diversi piani dell'abitazione di scaldarsi e raggiungere una temperatura adeguata, poi nei giorni seguenti aveva sostituito altresì l'autoclave per garantire il corretto funzionamento dell'impianto. Tali interventi non hanno, tuttavia, risolto alcuno dei problemi riscontrati (cfr. docc. n. 6, 7, 8 e 9), e la ricorrente si era trovata a non poter usare l'acqua per diversi giorni con la temperatura dentro casa rigida nonostante l'accensione della pompa di calore, in
CP_ attesa dell'intervento prospettato dalla resistente non appena fosse arrivato un pezzo accessorio (cfr. mail del 21 febbraio 2022);
ix) non era seguito alcun intervento successivo;
x) il 16 maggio 2023 la ricorrente aveva ricevuto una mail automatica da parte della Banca Dati
FGAS (Gas Fluorati) dall'indirizzo noreply@fgas.it contenente la trasmissione del rapporto di intervento di montaggio redatto dalla ditta resistente in adempimento alle prescrizioni del d.P.R.
146/2018 con riferimento alle apparecchiature contenenti Gas Fluorurati, e con tale documento la ricorrente aveva potuto visionare la marca e il modello della pompa di calore installata, ovvero
Marca Ferroli Modello OMNIA M 3.2.8, con potenza 8 kW difforme dalle pattuizioni contrattuali,
scoprendo anche che il prezzo di mercato del prodotto era nettamente inferiore ai € 20.000,00
contrattualmente pattuiti, ed inoltre che la data dell'installazione era ivi indicata al giorno 3 marzo
2023 quando il montaggio era iniziato il 7 dicembre 2022 e al mese di marzo non era ancora ultimato poiché l'impianto non era funzionante e presentava le medesime criticità evidenziate fin dall'origine, come risulta dalle foto allegate alla mail del 2 marzo 2023 (cfr. docc. n. 10 e 11);
xi) con pec dell'8 giugno 2023, sollecitata il successivo 29 giugno, il legale della ricorrente aveva contestato l'inadempimento contrattuale diffidando l'immediata sostituzione dei prodotti installati, considerato il mancato funzionamento alla regola dell'arte della pompa di calore, le problematiche riscontrate in caso di sua accensione, la potenza difforme del prodotto montato rispetto a quella contrattualmente pattuita, e tale missiva veniva trasmessa per conoscenza alla
Fiditalia considerando il contratto di finanziamento formalizzato per l'acquisto e con l'ultimo rateo in scadenza al giorno 29.06.2023 (cfr. doc. n. 12), ma la ditta resistente non dava alcun riscontro e non eseguiva interventi risolutivi;
4 R.G. n. 2744/2024
xii) nei mesi successivi la ricorrente aveva continuato a non poter utilizzare la pompa di calore e,
pertanto, era stata costretta a provvedere al riscaldamento dell'abitazione con mezzi alternativi
(stufetta e/o caldo bagno) fronteggiando ingenti esborsi per l'utenza elettrica (cfr. doc. n. 15
ricorrente).
Così ricostruita la vicenda, la ricorrente ha dedotto che dapprima la propria perizia di parte (doc. n.
16), e successivamente anche la c.t.u. (doc. n. 19) espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (R.G. n. 421/2024, Tribunale di Arezzo - contumace parte resistente) hanno portato ad accertare la difformità tra il prodotto installato e quello contrattualmente previsto e consigliato dalla ditta resistente all'esito dei sopralluoghi eseguiti (pompa di calore di potenza 8
kW diversa da quella pattuita da 12 kW), nonché l'inadeguatezza della pompa di calore installata con riferimento alla tipologia dell'immobile, alla sua collocazione - dunque ai vincoli paesaggistici e per le limitazioni comunicali esistenti-, all'impianto preesistente e, infine, alle esigenze della ricorrente.
Su queste basi, la ricorrente ha chiesto disporsi la risoluzione del contratto, per grave inadempimento della Tevere Impianti di GR CO, con condanna della parte resistente risarcimento del danno derivante dall'inadempimento, pari ad € 24.279,20, come quantificato nella c.t.u. resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
2. quale titolare della ditta TEVERE IMPIANTI DI LI AN, Controparte_1
al quale il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio e ne va, dunque,
dichiarata la contumacia.
3. La causa è stata istruita su base documentale, nonché mediante acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 421/2024, Tribunale di Arezzo).
4. Parte ricorrente ha concluso come da note in atti sopra riportate e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c. con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 4 luglio 2025.
*****
5. ha convenuto in giudizio quale titolare della ditta Parte_1 Controparte_1
TEVERE IMPIANTI DI LI AN, al fine di ottenere la risoluzione del contratto per la fornitura e l'installazione di una pompa di calore aria/acqua di potenza di 12 kW (cfr. doc. n.
1-2), stipulato inter partes il 14 giugno 2022, per grave inadempimento della parte resistente,
nonché al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 24.279,20.
5 R.G. n. 2744/2024
6. I profili di inadempimento dedotti dalla parte ricorrente sono i seguenti: a) il prodotto installato,
ovvero la pompa di calore Marca Ferrioli Omnia M 3.2 8, ha una potenza pari a 8 kw mentre contrattualmente era stato pattuito la consegna e il montaggio di una pompa di calore aria/acqua di potenza di 12 kw, avente un valore nettamente diverso;
b) il lavoro di installazione dell'impianto posto in essere risulta eseguito in modo non conforme alla regola dell'arte non essendo funzionante né performante e non potendo mai esserlo in relazione alla tipologia dell'immobile (un'abitazione su più piani nel centro storico di Foiano della Chiana), alla tipologia di impianto preesistente nonché alle esigenze della stessa ricorrente.
7. Quanto dedotto dalla parte ricorrente ha trovato conferma nella relazione a firma dell'ing.
c.t.u. nel procedimento per accertamento tecnico preventivo (R.G. n. 421/2024, Persona_1
Tribunale di Arezzo) svoltosi tra le parti, relazione le cui risultanze meritano di essere recepite nella presente sede, in quanto frutto di un motivato iter argomentativo.
Nel dettaglio, il ctu ha accertato che “l'impianto oggetto di causa è del tipo ad acqua costituito da una
pompa di calore marca Ferroli OMNIA M 3.2 8 matricola 2219PE0150, collegata ad un accumulo inerziale
di 100lt. La distribuzione del calore all'interno dell'impianto fino alla distribuzione nei radiatori è garantita
da pompa DAB mod. EVOPLUS 110/180 M. Le nuove tubazioni installate dalla ditta Tevere Impianti sono
del tipo multistrato di diametro 32 mm fino alla derivazione con valvola a tre vie per lo scaldabagno.
Successivamente per la dorsale principale di alimentazione dell'impianto di riscaldamento è stata installata
una tubazione di diametro 26mm.”
Il c.t.u., dopo aver esaminato la natura dell'immobile, ha provveduto ad effettuare delle verifiche sia sulla pompa di calore, che su tutti i componenti installati dalla ditta resistente, ed analizzando i risultati ottenuti con la diagnosi energetica e con le verifiche sul posto ha rilevato una serie di vizi nell'istallazione, evidenziando che non vi è prova di adozione delle misure idonee al corretto dimensionamento e funzionamento dell'impianto.
In primo luogo, il c.tu. ha accertato che la pompa di calore installata è sottodimensionata per il funzionamento nel periodo invernale. Ha precisato, infatti, che la macchina istallata non ha una potenza termica tale da ricoprire il fabbisogno termico dell'unità immobiliare (ma soltanto il 45%),
poiché l'impianto di riscaldamento esistente a radiatori non è una tipologia d'impianto idonea al funzionamento in bassa temperatura (45°C), ma dimensionato per una temperatura acqua di mandata di almeno 65°C/70°C. Il consulente ha rilevato che anche senza cambiare la tipologia dell'impianto la Tevere Impianti avrebbe dovuto proporre alla cliente anche la sostituzione di tutti
6 R.G. n. 2744/2024
i radiatori, dimensionando quest'ultimi con temperatura di mandata idonea ad un corretto funzionamento della pompa di calore. L'ausiliario del giudice ha evidenziato che prima dell'intervento della ditta resistente l'impianto a radiatori era in grado di grado di sopperire al fabbisogno richiesto, invece, con le nuove condizioni di funzionamento imposte dalla pompa di calore (temperatura max di mandata 55°C) non è più in grado di soddisfare il fabbisogno richiesto
(resa massima terminali 6.70 kW contro fabbisogno termico 17.30kW), pertanto, la “parte Ricorrente
con l'impianto realizzato dalla parte Resistente non potrà mai ricevere una giusta condizione climatica
invernale”.
L'ing. ha analizzato anche le prestazioni di un'eventuale pompa di calore con potenza Per_1
termica di 12.10 kW (T mandata 35°), come prevista dal contratto, al posto della pompa istallata con potenza termica di 8.4 kW (T mandata 35°C). Tale analisi ha portato il c.t.u. ad affermare che,
anche installando una pompa di calore come da contratto, le condizioni di fabbisogno energetico dell'immobile non sarebbero soddisfatte, dal momento che le pompe di calore Ferroli Omnia con gas R32 possono raggiungere la temperatura acqua di mandata massima pari a 55°C, a differenza di una caldaia a gas metano tipo a condensazione che può arrivare ad oltre 80°C.
Nell'ambito dei rilievi effettuati, il c.t.u. ha evidenziato che la Tevere Impianti di GR
CO ha ignorato tutte le prescrizioni di corretto funzionamento e di sicurezza per la tipologia dell'installazione in oggetto. Invero, ha specificato che “le pompe di calore del tipo monoblocco, come la
3.2 8 devono essere assolutamente installate all'aperto sia per il loro funzionamento sia Parte_2
per la sicurezza di eventuali fuoriuscite di gas R32”, invece, parte resistente ha installato la pompa presso un locale non adeguato (cantina dell'abitazione dotata di una feritoia per la presa d'aria sulla strada pubblica) e difforme dalle indicazioni del costruttore riportate all'interno del manuale d'installazione Ferroli (Allegato 4 perizia - doc. 19 ricorrente).
All'esito dell'analisi svolta sui componenti dell'impianto istallati da parte resistente il c.t.u. ha dato atto di anomalie riguardanti il dimensionamento errato. Infatti, si legge in relazione che “il
circolatore DAB mod. EVOPLUS 110/180M, è sovradimensionato per portata d'acqua e prevalenza, questo
sovradimensionamento può causare sia rumori nelle tubazioni sia eccessi consumi energetici” (pag. 12) e che “lo scaldabagno ARISTON mod. PRO1 R8 VTD/3 di capacità 80 litri .. risulta
SOTTODIMENSIONATO”.
Inoltre, il c.t.u. ha constatato la mancanza in atti della documentazione tecnica richiesta dalla normativa vigente, in particolare della DICO (Dichiarazione di conformità) come previsto dal d.m.
7 R.G. n. 2744/2024
37/2008, nonché del Libretto dell'impianto, del Certificato FGAS secondo d.P.R. 146/2018 e dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica degli Edifici) da trasmettere al SIERT.
8. Tanto chiarito, giova rammentare che, una volta provata la fonte negoziale e allegato l'inadempimento, grava sul debitore l'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione (Cass. SS.UU. 13533/2001).
Nel caso di specie, la parte resistente, rimasta contumace, non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente (cfr. Cass. n. 1584/2018: “infatti, se è vero che la contumacia in sé non ha un significato
diretto sul piano probatorio, è pur vero che, ove si faccia questione dell'inadempimento di un'obbligazione, il
convenuto, che è tenuto a provare di aver regolarmente adempiuto al proprio debito, non può pretendere di
sottrarsi all'onere che grava su di lui, adducendo a proprio discarico la scelta – per l'appunto,
processualmente neutra – di restare contumace. La contumacia del convenuto, pertanto, non ha significato di
prova diretta dell'inadempimento; comporta, semmai, il difetto di prova rispetto a un fatto estintivo del
diritto di controparte;
fatto che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., deve essere provato dal convenuto”).
9. Non può revocarsi in dubbio che i profili di inadempimento sopra richiamati integrino inadempimento di non scarsa importanza, in quanto in grado di incidere, alterandolo, sul sinallagma negoziale.
Consegue a quanto precede la risoluzione del contratto stipulato tra le parti.
10. Deve, inoltre, essere accolta la domanda di risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, come compiutamente quantificati in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 421/2024), in € 24.729.20, di cui: € 20.000,00 per impianto pompa di calore non funzionante;
€ 4.177,89 per installazione nuova caldaia a condensazione;
€
327.31 per aumento consumi energetici ed € 224.00 per interessi finanziamento (cfr. tabelle pagina 16
perizia – doc. 19).
11. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in base al d.m. 55 del 2014, come modificato dal d.m. 147 del 2022, tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, trattandosi di causa istruita su base documentale e mediante acquisizione del fascicolo relativo al procedimento per a.t.p. e tenuto conto del rito semplificato.
Stante l'esito del presente giudizio, parte resistente deve essere condannata a rifondere alla parte ricorrente anche le spese da questa sostenute nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n.
8 R.G. n. 2744/2024
421/2024 R.G., pari ad € 2.137,56, a titolo di onorario CTU (doc. 20, 21) ed € 145,50 a titolo di CU e marca da bollo (doc. 22).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) dichiara la risoluzione del contratto stipulato il 14 giugno 2022 tra e Parte_1
quale titolare della ditta TEVERE IMPIANTI DI LI AN, Controparte_1
per grave inadempimento di quest'ultimo;
b) condanna quale titolare della ditta TEVERE IMPIANTI DI LI Controparte_1
AN al pagamento della somma pari ad € 24.279,20, in favore di Parte_1
c) condanna quale titolare della ditta TEVERE IMPIANTI DI LI Controparte_1
AN al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di Parte_1
liquidate in € 3.895,05, per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A. come per
[...]
legge;
d) condanna quale titolare della ditta TEVERE IMPIANTI DI LI Controparte_1
AN a rifondere ad le spese sostenute nel procedimento ex art. 696 Parte_1
bis c.p.c. iscritto al n. 421/2024 R.G., pari ad € 2.137,56, a titolo di onorario CTU ed € 145,50 a titolo di CU e marca da bollo.
Così deciso in Arezzo, il 9 settembre 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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