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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 09/12/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.1082 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promosso da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Cagliari, via Pessina 36 presso lo studio dell'Avv. PILI MILVA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto e
, C.F. nato a [...], il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Cagliari, via Pessina 36 presso lo studio dell'Avv. PILI MILVA che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Ovodda in data 10.03.1984, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ovodda, Atto N. 2 parte II serie A - anno 1984, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di Ovodda, previa rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici e con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
Pagina 1 2) Le parti dichiarano di avere un adeguato reddito proprio, e di non vantare pretese di mantenimento
l'uno nei confronti dell'altro.
3) Le parti dichiarano altresì di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non vantare alcuna pretesa sui redditi e sulle proprietà mobiliari e immobiliari esclusive di ciascuno”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da con , alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso Parte_1 CP_1 congiuntamente da loro proposto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/04/2025, e hanno chiesto Parte_1 CP_1 congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra riportate.
I coniugi hanno contratto matrimonio in OVODDA in data 10.03.1984. Il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ovodda, Atto N. 2 parte II serie A - anno 1984.
Dalla predetta unione sono nati i figli ( nato a [...] il [...]) e (nato a [...] Per_1 Per_2 il 12.10.1987), ormai maggiorenni e pacificamente autosufficienti.
Con provvedimento in data 20.04.2006 emesso nel procedimento n. 186/2006 RG, il Tribunale di
NO ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al verbale d'udienza del
07.04.2006.
Le parti, non intendendo comparire personalmente, nel presente giudizio hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis.51 co. 2, c.p.c., dando atto di non intendere riconciliarsi e confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce delle allegazioni fornite e della documentazione depositata in atti, non è stato ritenuto necessario richiedere chiarimenti alle parti e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
La domanda congiuntamente formulata è fondata e merita accoglimento.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separate e che, dalla data dell'omologa in sede di separazione (20.4.2006) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (9.4.2025), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Pagina 2 Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 CP_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei coniugi.
In assenza di interessi dei minori da tutelare, invero, non sussiste alcuna statuizione da adottare, poiché le parti hanno reciprocamente dato atto della loro autonomia e della regolamentazione di tutte le questioni patrimoniali tra esse pendenti.
Poiché tali questioni attengono a interessi pienamente disponibili delle parti e anche la richiesta di contributo al mantenimento del coniuge non è stata nemmeno proposta, nulla osta a recepire quanto domandato.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, definitivamente decidendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a OVODDA il 10/03/1984 tra
, nata a [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 CP_1
(NU) il 06/03/1959, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (Atto N. 2 parte II serie A - anno 1984, Comune di OVODDA).
Sull'accordo tra le parti:
- nulla dispone a titolo di assegno, poiché le parti dichiarano di avere un adeguato reddito proprio,
e di non vantare pretese di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
- prende atto che le parti dichiarano altresì di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non vantare alcuna pretesa sui redditi e sulle proprietà mobiliari e immobiliari esclusive di ciascuno.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in NO, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
05/12/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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