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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 235/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 235/2024 promossa da:
, cod. fisc. , residente in [...] C.F._1
Severino Braccio n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Mantelli del Foro di Milano (C.F.
), presso e nel cui Studio in Casale Monferrato 15033 (AL), Via Candiani n. 22, C.F._2
domicilio digitale pec è elettivamente domiciliata. Email_1
RICORRENTE
contro
(C.F. nato a [...] il [...] residente in [...]CP_1 C.F._3
Monferrato (AL) Cascina Montalbano 58, con l'avv. Antonino Bongiorno Gallegra (C.F.
[...]
- - fax. ) presso lo studio del quale C.F._4 Email_2 P.IVA_1
in Chiavari Via Rivarola 55 il resistente ha eletto il proprio domicilio.
CONVENUTO
Con la partecipazione del Pubblico Ministero che ha concluso come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto a codesto Tribunale:
1. porre a carico del SI. a far data dal mese di febbraio 2024, un contributo mensile al CP_1 mantenimento dei due figli pari ad €. 1.000,00 per ciascun figlio, che dovrà essere corrisposto pagina 1 di 7 direttamente ai figli e entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a Persona_1 Persona_2
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
2. porre, altresì, a carico del SI. a far data dal mese di febbraio 2024, il 50% delle spese CP_1
per gli alloggi universitari, e il 50% delle ulteriori spese extra assegno per i due figli, come da Protocollo del Tribunale di EL n. 375/2018, che dovranno essere rimborsate alla SI.ra entro Parte_1
quindici giorni dalla richiesta documentata.
IN VIA ISTRUTTORIA
Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre ed instare, si chiede ordinarsi al SI. la CP_1 produzione di tutta la documentazione indicata all'art. 473 bis.12, 3° comma c.p.c..
IN OGNI CASO compenso e spese di giudizio interamente rifuse.
Il resistente ha concluso nei seguenti termini:
Premesso
- Che egli conferma la disponibilità a versare nei primi cinque giorni di ogni mese un assegno di mantenimento a favore di ciascuno dei figli di €550,00;
- Che conferma l'impegno di provvedere sino all'estinzione al pagamento di € 300,00 mensili per quota rateale del prezzo di acquisto della vettura BMW del figlio;
Per_2
- Che conferma di continuare a provvedere al pagamento delle utenze dei telefoni cellulari di ciascuno dei figli;
- Che dichiara di essere disposto al farsi carico delle spese per l'alloggio di entrambi i figli a Milano in misura pari al 50% dell'importo totale di € 2.150,00 mensili, nonostante tale decisione sia stata presa senza il suo preventivo accordo;
- Che conferma la propria disponibilità a farsi carico in misura del 50% delle spese scolastiche e extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo, mentre per le altre spese dichiara la propria disponibilità a prendere le relative decisioni di volta in volta previo accordo con la SI.ra e con Pt_1
i figli,
Ciò premesso
Si conclude
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito dichiarare che gli impegni economici assunti dal padre nei confronti dei figli appaiono congrui e corretti in relazione alla situazione economica delle parti.
Porre conseguentemente a carico del SI. gli impegni di contribuzione come da lui sopra CP_1
precisati, respingere ogni domanda attrice in quanto infondata.
Porre a carico della ricorrente spese ed onorari del giudizio”.
pagina 2 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473 bis. 12. e ss. c.p.c., ritualmente notificato, la SI.ra conveniva avanti il Pt_1
Tribunale di EL il SI. ex convivente e padre dei due figli maggiorenni CP_1 [...]
nata il [...], e nato il [...], studenti universitari non Per_1 Persona_2
economicamente autosufficienti, chiedendo la condanna al pagamento del contributo al mantenimento dei due figli nell'importo di €. 1.000,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese extra assegno.
In data 17/05/2024, si costituiva il SI. il quale chiedeva fissarsi nell'importo di €. CP_1
500,00 per ciascun figlio il contributo al mantenimento da porre a suo carico, oltre al 25% delle spese extra assegno e delle spese per gli alloggi universitari dei due figli.
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. e comparivano personalmente all'udienza del
12/09/2024, nel corso della quale il Giudice tentava la conciliazione che sortiva esito interlocutorio. La causa veniva rinviata all'udienza del 12/11/2024, in modalità di trattazione scritta, per la ratifica di un eventuale accordo transattivo.
Le parti, con note in sostituzione dell'udienza, davano atto dell'esito negativo della trattativa intercorsa.
Il Giudice, quindi, assegnava termine al SI. per la produzione di ulteriore documentazione CP_1 bancaria, e fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione al 20/02/2025, in modalità di trattazione scritta, con l'assegnazione dei termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In sede di precisazione delle conclusioni lo e modificava come sopra indicato. CP_1
All'udienza del 20 febbraio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convissuto more uxorio per oltre venti anni e dalla loro unione Parte_1 CP_1
sono nati due figli: nata a [...] il [...], residente in [...]Persona_1
Monferrato 15033 (AL), Via Severino Braccio n. 8, maggiorenne, studentessa universitaria non economicamente autosufficiente. nato a [...] il [...], Persona_2
residente in [...], maggiorenne, studente universitario non economicamente autosufficiente.
pagina 3 di 7 Nel settembre del 2020, le parti hanno deciso consensualmente di terminare il rapporto, il SI. CP_1
ha lasciato la casa familiare, di proprietà della SI.ra , ed ha stabilito altrove la propria residenza. Pt_1
I genitori, senza alcuna particolare formalità, si sono accordati sul collocamento dei due figli, all'epoca minorenni, presso la madre, sul contributo al loro mantenimento a carico del padre e in merito alle spese extra assegno, che venivano corrisposte al 50%. Il SI. ha quindi versato alla SI.ra un CP_1 Pt_1 contributo mensile per il mantenimento dei figli (inizialmente pari ad €. 350,00 per ciascun figlio e successivamente pari ad €. 500,00 per ciascun figlio) e le rimborsava il 50% delle spese extra assegno per i figli, preventivamente concordate. Dal gennaio 2022, il SI. versa direttamente ai figli il CP_1 contributo mensile di €. 500,00 per ciascuno.
L'esborso mensile per le spese extra assegno dei figli è stato sempre rimborsato alla SI. sino al Pt_1
dicembre 2023.
Nel gennaio del 2024, il SI. ha iniziato a rifiutarsi di corrispondere l'adeguamento agli indici CP_1
ISTAT del contributo al mantenimento dei figli ed anche il 50% delle spese extra richieste in rimborso, mutando radicalmente linea e determinando la ad agire in giudizio. Pt_1
Non è stato contestato dal convenuto che la è casalinga, si è sempre occupata della famiglia, Pt_1 della cura della casa, della crescita e dell'educazione dei figli.
Attualmente, la ricorrente si occupa della gestione del proprio patrimonio immobiliare e i suoi redditi derivano dalla locazione e dalla vendita degli immobili di sua proprietà.
La capacità reddituale della SI.ra sarebbe pari ad €. 28.590,56. Pt_1
Il saldo del conto bancario al 31/12/2021 era di €. 47.758,88, al 31/12/2022 era di €. 1.778,69, al
31/12/2023 era di €. 27.629,83; il saldo del conto titoli al 31/12/2021 era pari a zero, al 31/12/2022 era di €. 26.725,43, al 31/12/2023 era di €. 101.691,54 (cfr. doc. 21 della ricorrente). In data 24/01/2024, la SI.ra ha venduto un appartamento sito in Varazze, di proprietà della società , che Pt_1 Pt_2 possedeva quell'unico immobile, per l'importo di €. 400.000,00.
Il SI. è Agente di Commercio e lavora con partita IVA per alcune società che vendono arredi CP_1
per scuole, asili, biblioteche, parchi gioco, palestre, tra cui la Gam Gonzagarredi che Controparte_2
vende arredi per scuole, asili nido e biblioteche, la Codex s.r.l. che vende protezioni anti-trauma, la che vende arredi per parco giochi e attrezzature fitness. Controparte_3
Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi e degli estratti di conto corrente bancario dello CP_1
emerge una situazione reddituale molto diversa da quella prospettata nella memoria di costituzione, dove si legge che “le disponibilità economiche annue del SI. sono quindi €. 31.248,00 pari ad €. CP_1
2.604,00 mensili”.
Infatti, lo dall'01/03/2023 al 16/05/2024, risulta avere incassato fatture per €. 468.608,44. CP_1
pagina 4 di 7 Nel 2023 ha incassato €. 327.325,61.
In data 18/11/2024, a fronte di richiesta del Giudice relatore, che, all'esito dell'udienza del 12/11/2024, ha disposto la produzione degli estratti di conto corrente cointestato con la convivente , Controparte_4
dal 01/01/2022 al 12/11/2024, e degli estratti di conto corrente del Banco di Desio per il medesimo periodo, il ricorrente ha, in realtà, depositato l'estratto conto solo del conto cointestato con la SI.ra
, dal quale risultano, comunque, bonifici, dal conto dello al conto cointestato, per circa CP_4 CP_1
€. 10.000,00 nel 2023 e per circa €. 72.000,00 nel 2024, di cui una parte risulta investita in un conto titoli.
La SI.ra , dal canto suo ha versato sul conto cointestato somme mensili di €. 250,00 o di €. CP_4
500,00.
Infine, il convenuto, per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, ha sollevato un'eccezione di carenza di legittimazione in capo alla ricorrente.
Trattasi di eccezione tardiva e infondata.
Infatti, il genitore è titolare di un diritto autonomo e concorrente con il figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente che non abbia formulato autonoma domanda, a richiedere all'altro genitore il pagamento del contributo al mantenimento, laddove il contesto abitativo del genitore collocatario rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle eSIenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.
Orbene, i due figli hanno sempre coabitato con la madre dopo la separazione dei genitori ed anche prima del compimento della maggiore età e gli stessi si sono allontanati dalla casa genitoriale per motivi di studio, pur continuando a mantenere un collegamento stabile e costante con l'abitazione dove vive la madre, presso la quale hanno mantenuto la residenza e presso la quale hanno la maggior parte dei loro effetti personali, dove rientrano ogni fine settimana e trascorrono ogni altro periodo di vacanza o di sospensione dagli studi universitari.
È pacifico che i figli non siano indipendenti economicamente, essendo entrambi ancora studenti, e che sia la madre ad occuparsi integralmente del loro sostentamento, anche presso la sede universitaria, provvedendo materialmente ad ogni loro eSIenza.
La scelta di frequentare una prestigiosa università appare consona alla condizione reddituale dei genitori e conforme alle capacità di rendimento scolastico dimostrate dai ragazzi.
Il padre, da parte sua, dal gennaio 2024, versa ai figli l'importo di €. 500,00 ciascuno, a mero titolo di liberalità, come dallo stesso fortemente sostenuto e non provvede ad alcun versamento relativo al sostentamento ed alle spese straordinarie per i figli, salvo la corresponsione di parte delle spese di finanziamento di un'autovettura.
pagina 5 di 7 La ricorrente ha, dunque, chiesto al Tribunale di porre a carico del padre un contributo mensile di mantenimento dei due figli, nella misura di euro 1000 ciascuno, oltre al rimborso del 50% delle spese extra assegno, ed ha chiesto, altresì, che il solo mantenimento mensile venga corrisposto dal padre direttamente ai figli, richiesta del tutto conforme al dettato dell'art. 337 septies c.c..
In questo contesto di riferimento, con il consenso del genitore collocatario, il Giudice, valutate le circostanze del caso, può stabilire che il padre versi l'assegno di mantenimento direttamente ai figli, mentre alla madre destinare il rimborso del 50% delle spese extra assegno che affronta.
Il ricorso è, dunque, fondato e, come tale, deve essere accolto.
Ritiene questo Tribunale che sussistono elementi SInificativi per consentire una sostanziale modifica del contributo al mantenimento sinora versato e che, quindi, lo stesso debba essere incrementato ad anni di distanza ed in ragione delle accresciute eSIenze dei figli e delle condizioni reddituali dello d anche della stessa . CP_1 Pt_1
E' indubbio che il contributo al mantenimento del figlio, prima minore e poi maggiorenne, non può tradursi in una sorta di vitalizio in favore di chi dispone delle energie, dell'età e dei mezzi per ricercare la propria indipendenza economica, anche attraverso il reperimento di una stabile attività lavorativa.
Senonchè, nella specie, non vi è alcun sintomo di effettiva indipendenza economica da parte di ragazzi che, di fatto, stanno di cercando di seguire un percorso che li renderà gradualmente indipendenti e che, quindi, si trovano nel momento più delicato, per potere un domani entrare nel mondo del lavoro con una identità professionale ben definita grazie, anche, all'indispensabile aiuto fornito dai propri genitori.
Tutto ciò implica, come se si tratti di una sorta di contrappeso, la sussistenza dell'obbligo anche in capo al genitore non collocatario di contribuire al mantenimento dei propri figli, proprio perchè la funzione educativa del mantenimento è un elemento centrale per determinare sia il contenuto, sia la durata dell'obbligo dello stesso, considerando che i figli, ormai maggiorenni, ma non autosufficienti, necessitano di un tempo adeguato alle loro caratteristiche ed alle loro capacità per trovare quella indipendenza indispensabile per inserirsi in un modo decoroso nella società, senza dover subire il rifiuto di un genitore non collocatario di contribuire alla loro crescita, essendo, in realtà, il padre del tutto in grado di fornire un adeguato sostegno a questo non facile percorso.
Impossibile oggi stabilire quanto tempo sarà necessario, ma, indubbiamente, l'acquisizione di una effettiva indipendenza economica da parte dei figli, costituirà una valida ragione di cessazione del contributo economico a carico del padre e della stessa madre.
In questo contesto di riferimento, va osservato che lo non coadiuva in nessun modo la CP_1
Per_
nella gestione di e , che, peraltro, non frequentano mai il padre, il quale non Pt_1 Per_2
sopporta spese per questa ragione. pagina 6 di 7 Non vi è dubbio che in questo rapporto, certamente problematico, risiede anche la spiegazione della manifestata volontà paterna, poi parzialmente rientrata in sede di precisazione delle conclusioni, di circoscrivere il proprio impegno economico verso i figli, ma non può essere questa la causa di una restrizione economica in contraddizione con il tenore di vita sin qui serbato dai ragazzi e con i redditi dei loro genitori.
Peraltro, la capacità reddituale dei genitori non risulta essere la medesima, in quanto il resistente dispone di un reddito effettivamente superiore a quello della SInora e, quindi, anche sotto questo Pt_1
Per_ profilo deve continuare a contribuire in maniera adeguata al mantenimento di e Per_2
Va, quindi, accolta la domanda proposta in ordine alla quantificazione di detto contributo in euro 1000 per ciascuno dei figli, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie documentate, per le quali si richiama integralmente il protocollo del Tribunale di EL da intendersi qui riportato.
Per_ La ricorrente ha chiesto il versamento dell'importo direttamente ai figli e e, in tal senso, Per_2
dispone il Tribunale.
Attesa la soccombenza del resistente, le spese di lite, trattandosi di causa di valore indeterminabile di complessità media vanno liquidate in euro 5431,00 in favore della ricorrente , oltre Parte_1
Spese, I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra deduzione domanda od eccezione disattesa, accoglie la domanda della ricorrente e, per l'effetto, condanna al versamento diretto in favore di e CP_1 Persona_2
del contributo al mantenimento dei figli, pari ad euro 1000 mensili, da versarsi a Persona_1
ciascuno entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate, di cui al protocollo del Tribunale di EL da intendersi qui integralmente richiamato, sino al conseguimento dell'effettiva indipendenza economica dei figli.
Condanna al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in euro 5431,00 in CP_1
favore della ricorrente oltre Spese, I.V.A. e C.P.A.. Parte_1
Così deciso in EL, nella camera di conSIlio, il 14 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice est.
Dott. Andrea Padalino
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michela Tamagnone Presidente
Dott. Andrea Padalino Giudice Relatore
Dott. Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 235/2024 promossa da:
, cod. fisc. , residente in [...] C.F._1
Severino Braccio n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Mantelli del Foro di Milano (C.F.
), presso e nel cui Studio in Casale Monferrato 15033 (AL), Via Candiani n. 22, C.F._2
domicilio digitale pec è elettivamente domiciliata. Email_1
RICORRENTE
contro
(C.F. nato a [...] il [...] residente in [...]CP_1 C.F._3
Monferrato (AL) Cascina Montalbano 58, con l'avv. Antonino Bongiorno Gallegra (C.F.
[...]
- - fax. ) presso lo studio del quale C.F._4 Email_2 P.IVA_1
in Chiavari Via Rivarola 55 il resistente ha eletto il proprio domicilio.
CONVENUTO
Con la partecipazione del Pubblico Ministero che ha concluso come in atti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto a codesto Tribunale:
1. porre a carico del SI. a far data dal mese di febbraio 2024, un contributo mensile al CP_1 mantenimento dei due figli pari ad €. 1.000,00 per ciascun figlio, che dovrà essere corrisposto pagina 1 di 7 direttamente ai figli e entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a Persona_1 Persona_2
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
2. porre, altresì, a carico del SI. a far data dal mese di febbraio 2024, il 50% delle spese CP_1
per gli alloggi universitari, e il 50% delle ulteriori spese extra assegno per i due figli, come da Protocollo del Tribunale di EL n. 375/2018, che dovranno essere rimborsate alla SI.ra entro Parte_1
quindici giorni dalla richiesta documentata.
IN VIA ISTRUTTORIA
Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre ed instare, si chiede ordinarsi al SI. la CP_1 produzione di tutta la documentazione indicata all'art. 473 bis.12, 3° comma c.p.c..
IN OGNI CASO compenso e spese di giudizio interamente rifuse.
Il resistente ha concluso nei seguenti termini:
Premesso
- Che egli conferma la disponibilità a versare nei primi cinque giorni di ogni mese un assegno di mantenimento a favore di ciascuno dei figli di €550,00;
- Che conferma l'impegno di provvedere sino all'estinzione al pagamento di € 300,00 mensili per quota rateale del prezzo di acquisto della vettura BMW del figlio;
Per_2
- Che conferma di continuare a provvedere al pagamento delle utenze dei telefoni cellulari di ciascuno dei figli;
- Che dichiara di essere disposto al farsi carico delle spese per l'alloggio di entrambi i figli a Milano in misura pari al 50% dell'importo totale di € 2.150,00 mensili, nonostante tale decisione sia stata presa senza il suo preventivo accordo;
- Che conferma la propria disponibilità a farsi carico in misura del 50% delle spese scolastiche e extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo, mentre per le altre spese dichiara la propria disponibilità a prendere le relative decisioni di volta in volta previo accordo con la SI.ra e con Pt_1
i figli,
Ciò premesso
Si conclude
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito dichiarare che gli impegni economici assunti dal padre nei confronti dei figli appaiono congrui e corretti in relazione alla situazione economica delle parti.
Porre conseguentemente a carico del SI. gli impegni di contribuzione come da lui sopra CP_1
precisati, respingere ogni domanda attrice in quanto infondata.
Porre a carico della ricorrente spese ed onorari del giudizio”.
pagina 2 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473 bis. 12. e ss. c.p.c., ritualmente notificato, la SI.ra conveniva avanti il Pt_1
Tribunale di EL il SI. ex convivente e padre dei due figli maggiorenni CP_1 [...]
nata il [...], e nato il [...], studenti universitari non Per_1 Persona_2
economicamente autosufficienti, chiedendo la condanna al pagamento del contributo al mantenimento dei due figli nell'importo di €. 1.000,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese extra assegno.
In data 17/05/2024, si costituiva il SI. il quale chiedeva fissarsi nell'importo di €. CP_1
500,00 per ciascun figlio il contributo al mantenimento da porre a suo carico, oltre al 25% delle spese extra assegno e delle spese per gli alloggi universitari dei due figli.
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. e comparivano personalmente all'udienza del
12/09/2024, nel corso della quale il Giudice tentava la conciliazione che sortiva esito interlocutorio. La causa veniva rinviata all'udienza del 12/11/2024, in modalità di trattazione scritta, per la ratifica di un eventuale accordo transattivo.
Le parti, con note in sostituzione dell'udienza, davano atto dell'esito negativo della trattativa intercorsa.
Il Giudice, quindi, assegnava termine al SI. per la produzione di ulteriore documentazione CP_1 bancaria, e fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione al 20/02/2025, in modalità di trattazione scritta, con l'assegnazione dei termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In sede di precisazione delle conclusioni lo e modificava come sopra indicato. CP_1
All'udienza del 20 febbraio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convissuto more uxorio per oltre venti anni e dalla loro unione Parte_1 CP_1
sono nati due figli: nata a [...] il [...], residente in [...]Persona_1
Monferrato 15033 (AL), Via Severino Braccio n. 8, maggiorenne, studentessa universitaria non economicamente autosufficiente. nato a [...] il [...], Persona_2
residente in [...], maggiorenne, studente universitario non economicamente autosufficiente.
pagina 3 di 7 Nel settembre del 2020, le parti hanno deciso consensualmente di terminare il rapporto, il SI. CP_1
ha lasciato la casa familiare, di proprietà della SI.ra , ed ha stabilito altrove la propria residenza. Pt_1
I genitori, senza alcuna particolare formalità, si sono accordati sul collocamento dei due figli, all'epoca minorenni, presso la madre, sul contributo al loro mantenimento a carico del padre e in merito alle spese extra assegno, che venivano corrisposte al 50%. Il SI. ha quindi versato alla SI.ra un CP_1 Pt_1 contributo mensile per il mantenimento dei figli (inizialmente pari ad €. 350,00 per ciascun figlio e successivamente pari ad €. 500,00 per ciascun figlio) e le rimborsava il 50% delle spese extra assegno per i figli, preventivamente concordate. Dal gennaio 2022, il SI. versa direttamente ai figli il CP_1 contributo mensile di €. 500,00 per ciascuno.
L'esborso mensile per le spese extra assegno dei figli è stato sempre rimborsato alla SI. sino al Pt_1
dicembre 2023.
Nel gennaio del 2024, il SI. ha iniziato a rifiutarsi di corrispondere l'adeguamento agli indici CP_1
ISTAT del contributo al mantenimento dei figli ed anche il 50% delle spese extra richieste in rimborso, mutando radicalmente linea e determinando la ad agire in giudizio. Pt_1
Non è stato contestato dal convenuto che la è casalinga, si è sempre occupata della famiglia, Pt_1 della cura della casa, della crescita e dell'educazione dei figli.
Attualmente, la ricorrente si occupa della gestione del proprio patrimonio immobiliare e i suoi redditi derivano dalla locazione e dalla vendita degli immobili di sua proprietà.
La capacità reddituale della SI.ra sarebbe pari ad €. 28.590,56. Pt_1
Il saldo del conto bancario al 31/12/2021 era di €. 47.758,88, al 31/12/2022 era di €. 1.778,69, al
31/12/2023 era di €. 27.629,83; il saldo del conto titoli al 31/12/2021 era pari a zero, al 31/12/2022 era di €. 26.725,43, al 31/12/2023 era di €. 101.691,54 (cfr. doc. 21 della ricorrente). In data 24/01/2024, la SI.ra ha venduto un appartamento sito in Varazze, di proprietà della società , che Pt_1 Pt_2 possedeva quell'unico immobile, per l'importo di €. 400.000,00.
Il SI. è Agente di Commercio e lavora con partita IVA per alcune società che vendono arredi CP_1
per scuole, asili, biblioteche, parchi gioco, palestre, tra cui la Gam Gonzagarredi che Controparte_2
vende arredi per scuole, asili nido e biblioteche, la Codex s.r.l. che vende protezioni anti-trauma, la che vende arredi per parco giochi e attrezzature fitness. Controparte_3
Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi e degli estratti di conto corrente bancario dello CP_1
emerge una situazione reddituale molto diversa da quella prospettata nella memoria di costituzione, dove si legge che “le disponibilità economiche annue del SI. sono quindi €. 31.248,00 pari ad €. CP_1
2.604,00 mensili”.
Infatti, lo dall'01/03/2023 al 16/05/2024, risulta avere incassato fatture per €. 468.608,44. CP_1
pagina 4 di 7 Nel 2023 ha incassato €. 327.325,61.
In data 18/11/2024, a fronte di richiesta del Giudice relatore, che, all'esito dell'udienza del 12/11/2024, ha disposto la produzione degli estratti di conto corrente cointestato con la convivente , Controparte_4
dal 01/01/2022 al 12/11/2024, e degli estratti di conto corrente del Banco di Desio per il medesimo periodo, il ricorrente ha, in realtà, depositato l'estratto conto solo del conto cointestato con la SI.ra
, dal quale risultano, comunque, bonifici, dal conto dello al conto cointestato, per circa CP_4 CP_1
€. 10.000,00 nel 2023 e per circa €. 72.000,00 nel 2024, di cui una parte risulta investita in un conto titoli.
La SI.ra , dal canto suo ha versato sul conto cointestato somme mensili di €. 250,00 o di €. CP_4
500,00.
Infine, il convenuto, per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, ha sollevato un'eccezione di carenza di legittimazione in capo alla ricorrente.
Trattasi di eccezione tardiva e infondata.
Infatti, il genitore è titolare di un diritto autonomo e concorrente con il figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente che non abbia formulato autonoma domanda, a richiedere all'altro genitore il pagamento del contributo al mantenimento, laddove il contesto abitativo del genitore collocatario rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle eSIenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio.
Orbene, i due figli hanno sempre coabitato con la madre dopo la separazione dei genitori ed anche prima del compimento della maggiore età e gli stessi si sono allontanati dalla casa genitoriale per motivi di studio, pur continuando a mantenere un collegamento stabile e costante con l'abitazione dove vive la madre, presso la quale hanno mantenuto la residenza e presso la quale hanno la maggior parte dei loro effetti personali, dove rientrano ogni fine settimana e trascorrono ogni altro periodo di vacanza o di sospensione dagli studi universitari.
È pacifico che i figli non siano indipendenti economicamente, essendo entrambi ancora studenti, e che sia la madre ad occuparsi integralmente del loro sostentamento, anche presso la sede universitaria, provvedendo materialmente ad ogni loro eSIenza.
La scelta di frequentare una prestigiosa università appare consona alla condizione reddituale dei genitori e conforme alle capacità di rendimento scolastico dimostrate dai ragazzi.
Il padre, da parte sua, dal gennaio 2024, versa ai figli l'importo di €. 500,00 ciascuno, a mero titolo di liberalità, come dallo stesso fortemente sostenuto e non provvede ad alcun versamento relativo al sostentamento ed alle spese straordinarie per i figli, salvo la corresponsione di parte delle spese di finanziamento di un'autovettura.
pagina 5 di 7 La ricorrente ha, dunque, chiesto al Tribunale di porre a carico del padre un contributo mensile di mantenimento dei due figli, nella misura di euro 1000 ciascuno, oltre al rimborso del 50% delle spese extra assegno, ed ha chiesto, altresì, che il solo mantenimento mensile venga corrisposto dal padre direttamente ai figli, richiesta del tutto conforme al dettato dell'art. 337 septies c.c..
In questo contesto di riferimento, con il consenso del genitore collocatario, il Giudice, valutate le circostanze del caso, può stabilire che il padre versi l'assegno di mantenimento direttamente ai figli, mentre alla madre destinare il rimborso del 50% delle spese extra assegno che affronta.
Il ricorso è, dunque, fondato e, come tale, deve essere accolto.
Ritiene questo Tribunale che sussistono elementi SInificativi per consentire una sostanziale modifica del contributo al mantenimento sinora versato e che, quindi, lo stesso debba essere incrementato ad anni di distanza ed in ragione delle accresciute eSIenze dei figli e delle condizioni reddituali dello d anche della stessa . CP_1 Pt_1
E' indubbio che il contributo al mantenimento del figlio, prima minore e poi maggiorenne, non può tradursi in una sorta di vitalizio in favore di chi dispone delle energie, dell'età e dei mezzi per ricercare la propria indipendenza economica, anche attraverso il reperimento di una stabile attività lavorativa.
Senonchè, nella specie, non vi è alcun sintomo di effettiva indipendenza economica da parte di ragazzi che, di fatto, stanno di cercando di seguire un percorso che li renderà gradualmente indipendenti e che, quindi, si trovano nel momento più delicato, per potere un domani entrare nel mondo del lavoro con una identità professionale ben definita grazie, anche, all'indispensabile aiuto fornito dai propri genitori.
Tutto ciò implica, come se si tratti di una sorta di contrappeso, la sussistenza dell'obbligo anche in capo al genitore non collocatario di contribuire al mantenimento dei propri figli, proprio perchè la funzione educativa del mantenimento è un elemento centrale per determinare sia il contenuto, sia la durata dell'obbligo dello stesso, considerando che i figli, ormai maggiorenni, ma non autosufficienti, necessitano di un tempo adeguato alle loro caratteristiche ed alle loro capacità per trovare quella indipendenza indispensabile per inserirsi in un modo decoroso nella società, senza dover subire il rifiuto di un genitore non collocatario di contribuire alla loro crescita, essendo, in realtà, il padre del tutto in grado di fornire un adeguato sostegno a questo non facile percorso.
Impossibile oggi stabilire quanto tempo sarà necessario, ma, indubbiamente, l'acquisizione di una effettiva indipendenza economica da parte dei figli, costituirà una valida ragione di cessazione del contributo economico a carico del padre e della stessa madre.
In questo contesto di riferimento, va osservato che lo non coadiuva in nessun modo la CP_1
Per_
nella gestione di e , che, peraltro, non frequentano mai il padre, il quale non Pt_1 Per_2
sopporta spese per questa ragione. pagina 6 di 7 Non vi è dubbio che in questo rapporto, certamente problematico, risiede anche la spiegazione della manifestata volontà paterna, poi parzialmente rientrata in sede di precisazione delle conclusioni, di circoscrivere il proprio impegno economico verso i figli, ma non può essere questa la causa di una restrizione economica in contraddizione con il tenore di vita sin qui serbato dai ragazzi e con i redditi dei loro genitori.
Peraltro, la capacità reddituale dei genitori non risulta essere la medesima, in quanto il resistente dispone di un reddito effettivamente superiore a quello della SInora e, quindi, anche sotto questo Pt_1
Per_ profilo deve continuare a contribuire in maniera adeguata al mantenimento di e Per_2
Va, quindi, accolta la domanda proposta in ordine alla quantificazione di detto contributo in euro 1000 per ciascuno dei figli, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie documentate, per le quali si richiama integralmente il protocollo del Tribunale di EL da intendersi qui riportato.
Per_ La ricorrente ha chiesto il versamento dell'importo direttamente ai figli e e, in tal senso, Per_2
dispone il Tribunale.
Attesa la soccombenza del resistente, le spese di lite, trattandosi di causa di valore indeterminabile di complessità media vanno liquidate in euro 5431,00 in favore della ricorrente , oltre Parte_1
Spese, I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra deduzione domanda od eccezione disattesa, accoglie la domanda della ricorrente e, per l'effetto, condanna al versamento diretto in favore di e CP_1 Persona_2
del contributo al mantenimento dei figli, pari ad euro 1000 mensili, da versarsi a Persona_1
ciascuno entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate, di cui al protocollo del Tribunale di EL da intendersi qui integralmente richiamato, sino al conseguimento dell'effettiva indipendenza economica dei figli.
Condanna al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in euro 5431,00 in CP_1
favore della ricorrente oltre Spese, I.V.A. e C.P.A.. Parte_1
Così deciso in EL, nella camera di conSIlio, il 14 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice est.
Dott. Andrea Padalino
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