Art. 2.
Al termine dei corsi di cui all'articolo precedente e in relazione alle unita' di personale che, in servizio presso le cliniche e i policlinici universitari, abbia superato l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale, si provvedera' con legge dello Stato alla trasformazione dei relativi posti previsti in organico.
Al termine dei corsi di cui all'articolo precedente e in relazione alle unita' di personale che, in servizio presso le cliniche e i policlinici universitari, abbia superato l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale, si provvedera' con legge dello Stato alla trasformazione dei relativi posti previsti in organico.