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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Roberta Nardone Presidente
Dott. Gianluca Gelso Giudice
Dott. Andrea Barzellotti Giudice Rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.10.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento n. 626 iscritto nel registro per gli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Bracciano, via XX Settembre, 33, presso lo studio dell'avv. Parte_1
CL GE, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 16.04.2025.
Ricorrente
E
. Controparte_1
Resistente – adottanda
E
IA AL.
Resistente – non costituita
E
. CP_2 Resistente – non costituito
E
PM in Sede.
Resistente
Oggetto: adozione maggiorenne.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 23.10.2025.
***
1. In rito
Con ricorso presentato il 16.04.2025 ha domandato di adottare la maggiorenne Parte_1
, nata a [...] il [...] Controparte_1
Parte ricorrente ha – in particolare – rappresentato che “intende adottare la sig.na Controparte_1
nata a [...]-EA (Romania) il 08.06.1987 e residente in [...], -
[...] che ha compiuto gli anni trentacinque e supera di oltre diciotto quelli dell'adottando”.
Pertanto, parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale di “fissare, ai sensi dell'art. 311, l'udienza per la comparizione del ricorrente e dell'adottando, dei genitori dell'adottando Sigg. nato a [...], il [...], residente a [...] CP_3 nr. 761 Romania e_GAL IA nata a [...] il [...] residente in [...], anche coniuge dell'adottante, affinché manifestino il consenso e gli altri l'assenso alla predetta adozione”.
Con decreto reso il 19.04.2025 del Giudice relatore è stata disposta l'instaurazione del contraddittorio nei confronti degli interessati e disposti – ex art. 312 c.c. – approfondimenti istruttori.
Questo Tribunale rileva la pendenza dell'autonomo procedimento n.r.g. 631/2025 V.G. concernente la domanda di di adozione della maggiorenne , sorella di Parte_1 Persona_1
. Controparte_1
All'udienza del 22.07.2025 a dichiarato “ho conosciuto nel 1999 o 2000 la madre delle signore Parte_1 e sapevo che UI aveva due figlie e così con l'inizio della nostra relazione ho conosciuto anche le CP_1 di IA e poi ho iniziato a convivere con IA e con le sue figlie. Preciso che nel 1999 abbiamo iniziato la convivenza. E' stato un vero piacere, le considero come mie figlie. Ricordo che all'inizio facevo più lavori per portare più denaro per mantenere anche le figlie di IA, lavoravo in banca e con un ditta di auto
– noleggio. Non ho discendenti”.
A detta udienza IA AL – madre dell'adottanda - ha dichiarato “acconsento all'adozione, confermo quanto detto da Lui e io abbiamo fatto grandi sacrifici per non far mancare nulla alle ragazze, lui Parte_1 si è sempre comportato come padre e tra e le ragazze c'è stato un ottimo rapporto”. Pt_1
A detta udienza – padre dell'adottanda – ha dichiarato “Non ho nulla da opporre CP_2 all'adozione e posso dire che conosco da molti anni e che ho con lui un ottimo e di lui mi fido e posso Pt_1 confermare che lui ha fatto molti sacrifici per le mie figlie”.
A detta udienza ha dichiarato che “esprimo il consenso all'adozione e anche io Controparte_1 voglio mantenere i i e confermo quanto detto e confermo che Controparte_1 ci ha fatto da padre e lui è sempre stato presente per me e mia sorella e se devo pensare a un papà penso Pt_1
a lui perché è lui che ha fatto sacrifici”.
Con ordinanza del 05.08.2025, questo Tribunale ha rilevato che l'adottanda ha domandato di conservare il cognome senza l'aggiunta o la posposizione del cognome dell'adottante e ha ritenuto che “pur a fronte della verosimile presenza dei requisiti per poter far luogo a alla domanda di adozione, risulta preliminare sentire le parti sulla fattibilità giuridica della domanda di conservare il solo cognome “ CP_1 posto che la disposizione ex art. 299 c.c. – come interpretato all'esito delle pronunce della Corte Costituzionale
– consentirebbe verosimilmente di poter scegliere se anteporre o postoporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato” ha rinviato all'udienza del 23.10.2025 al fine di consentire alle parti di prendere posizione sul punto.
All'udienza del 23.10.2025, l'adottanda ha precisato che preferirebbe evitare l'aggiunta o la posposizione del cognome dell'adottante al suo ma che ove non fosse consentito la stessa ha domandato che il cognome fosse anteposto al cognome dell'adottante. CP_1
Con nota presentata il 29.10.2025 il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso
2. Nel merito
Questo Tribunale ritiene che non vi siano elementi ostativi al farsi luogo all'adozione di
[...]
da parte di CP_1 Parte_1
Depone favorevolmente all'adozione il lungo e strutturato rapporto affettivo che si è consolidato tra adottante e adottanda, iniziato quando IA AL la madre dell'adottanda ha intessuto una relazione affettiva con l'adottante che ha sempre trattato l'adottanda come una figlia Parte_1 ricevendo coerente riconoscimento da parte dell'adottanda che lo ha ritenuto come un padre.
Rapporto affettivo che risulta confermato anche dall'indagine socio – ambientale richiesta, posto che con nota presentata il 22.07.2025 il Servizio Sociale del Comune di Bracciano che ha dato conto del rapporto affettivo tra adottanda e adottante che si è strutturato nel corso degli anni a partire da quando l'adottante ha intessuto una relazione affettiva con la madre dell'adottanda.
L'interesse all'adozione risulta confermato – oltre che dalla valorizzazione dell'effettivo e strutturato rapporto affettivo con l'adottanda – dalla qualità di soggetto incensuarato dell'adottante che – peraltro – è risultato privo anche di precedenti di P.S.
Ne discende l'interesse dell'adottando all'adozione e che pertanto risulta possibile disporre il farsi luogo all'adozione.
ha domandato di conservare il suo cognome “ ” senza che sia anteposto CP_1 CP_1 CP_1
o posposto il cognome dell'adottante “ e con conseguente sua elisione. Pt_1
La disposizione ex art. 299 c.c. dispone che “L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma. Il figlio nato fuori dal matrimonio che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante. Se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei”.
Disposizione sulla quale è intervenuta più volte la giurisprudenza costituzionale che – in particolare
- ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto” (Corte Costituzionale sentenza n. 135/2023 del 10.05.2023).
Decisione posta sull'esigenza della tutela del diritto al nome e qualificato quale “autonomo segno distintivo della […] identità personale” (sentenza n. 297 del 1996), nonché “tratto essenziale della […] personalità” (sentenza n. 268 del 2002; nello stesso senso, sentenza n. 120 del 2001)» (sentenza n. 286 del 2016), «riconosciuto come un “bene oggetto di autonomo diritto dall'art. 2 Cost.” [e, dunque, come] “diritto fondamentale della persona umana” (sentenze n. 13 del 1994, n. 297 del 1996 e, da ultimo, sentenza n. 120 del 2001)» (sentenza n. 268 del 2002)”e che “Da un lato – come questa Corte ha evidenziato (da ultimo, sentenze n. 131 del 2022 e n. 286 del 2016, nonché ordinanza n. 18 del 2021) – il cognome riflette il tratto identitario costituito dal doppio vincolo genitoriale e, pertanto, nel rispetto degli artt. 2 e 3 Cost., tale profilo deve proiettarsi sul cognome del figlio in un modo conforme al principio di eguaglianza fra i genitori. In particolare, là dove non vi sia l'accordo fra i genitori per l'attribuzione del cognome di uno di loro e operi la regola suppletiva che compone l'unitario cognome del figlio con quello del padre e con quello della madre, questa Corte (ancora nella citata sentenza n. 131 del 2022) – non diversamente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (in particolare, sentenza 26 ottobre 2021, León Madrid contro – ha affermato che anche CP_4 l'ordine dei cognomi, profilo non certo marginale, deve rispettare il principio di eguaglianza tra i genitori. Da un altro lato, a partire dal momento in cui la persona assume il proprio cognome, unitamente al prenome, inizia progressivamente a stratificarsi e a consolidarsi intorno a quel segno distintivo la sua identità personale, sicché proprio nel diritto all'identità si radicano le ragioni della tutela del cognome. E tali ragioni emergono anche a fronte di vicende che determinano la possibile o la necessaria acquisizione di un ulteriore cognome. Più precisamente, la possibilità per il figlio di acquisire un secondo cognome si configura allorché subentrino l'accertamento giudiziale o il riconoscimento in via successiva del rapporto di filiazione, nei confronti di chi precedentemente non aveva riconosciuto il figlio. In tale ipotesi l'art. 262, commi secondo e terzo, cod. civ. rimette al figlio maggiore d'età la scelta circa l'assunzione del nuovo cognome e, ove lo assuma, quella relativa all'aggiunta, all'anteposizione o alla sostituzione del precedente cognome. Nel caso, poi, del figlio minore di età, il legislatore affida la decisione al giudice, «previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capace di discernimento» (art. 262, quarto comma, cod. civ.). Quanto, invece, alla necessità di assumere un secondo cognome, questa ipotesi si prospetta nel contesto dell'adozione della persona maggiore d'età, la cui disciplina assegna all'adottato il cognome dell'adottante, unitamente al suo cognome originario (art. 299, primo comma, cod. civ.). Pure in tale ambito chiaramente si manifesta l'esigenza di una tutela del diritto all'identità personale. Questa Corte, pronunciandosi su entrambe le discipline sopra richiamate (sull'art. 262 cod. civ., con la sentenza n. 297 del 1996 e sull'art. 299, secondo comma, cod. civ, con la sentenza n. 120 del 2001), ha potuto, in particolare, affermare che il diritto al nome, nel divenire autonomo segno distintivo dell'identità personale, attrae una tutela che finisce per poter prescindere dalla correlazione con lo status filiationis. Il cognome originario, intorno al quale si sia venuta a costruire l'identità della persona, va protetto anche ove sia stato assegnato dall'ufficiale di stato civile, in difetto del riconoscimento del figlio da parte dei genitori. Se quel cognome si è oramai «radicato nel contesto sociale in cui [l'interessato] si trova a vivere», e magari è stato anche «trasme[sso] ai […] figli», precludere «di mantenerlo si risolve in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto “ad essere se stessi”», come rileva questa Corte nella sentenza n. 120 del 2001. Con tale pronuncia è stata, dunque, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui imponeva all'adottato maggiorenne, non riconosciuto dai suoi genitori, di assumere il solo cognome dell'adottante, senza poter mantenere il cognome che gli era stato assegnato dall'ufficiale di stato civile”.
Questo Tribunale ritiene condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha rilevato che l'adozione di maggiorenni, pur essendo uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui, alla tradizionale funzione ereditaria, di trasmissione del cognome e del patrimonio, si accompagna una funzione solidaristica, con crescente rilevanza dei profili personalistici, non può prescindere dal rispetto delle condizioni previste dalla legge per la sua autorizzazione, dovendo escludersi la possibilità di ricorrere all'istituto soltanto per ragioni che ne distorcano il fondamento e che “L'ordine dei cognomi non è marginale, in quanto la ratio dell'art. 299 c.c.("(l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio") "risiede... nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliteratile della sua identità personale" (Corte cost. 04 luglio 2023, n. 135), ma la Corte Costituzionale si è interrogata sulla opportunità di mantenere il rigido automatismo nell'anteposizione del cognome dell'adottante a fronte del sacrificio del diritto all'identità personale. E si è ritenuta lesiva dell'identità personale e irragionevole una regola priva di un margine di flessibilità, in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., così da non consentire al giudice - con la sentenza che fa luogo all'adozione - di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto. L'istituto dell'adozione di maggiorenne si basa sul consenso di entrambi i soggetti (art. 296 c.c.), onde se l'adottato "ha esigenza di veder tutelato il suo diritto all'identità personale attraverso l'aggiunta, in luogo della anteposizione, del cognome dell'adottante al proprio e se anche l'adottante è favorevole a tale ordine, che non incide sul suo consenso all'adozione, è irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre il citato effetto". E anche nel campo della adozione di persone maggiori di età, è presente il legame tra diritto al nome ed identità personale, art.2 Cost., (che tutela l'interesse del soggetto a non vedere alterato il proprio patrimonio etico, professionale, religioso). Inoltre, la Corte Costituzionale ha anche evidenziato come la necessità di invertire l'ordine dei cognomi è collegata all'evoluzione dell'istituto dell'adozione nell'ordinamento, il quale era inizialmente concepito in una prospettiva patrimonialistica, tesa a conservare i beni dell'adottante e a trasmetterli "al soggetto ritenuto degno", intendendosi assicurare a persone in età avanzata e prive di figli legittimi la facoltà di trasmettere ad altri il proprio nome e patrimonio, ma l'istituto ormai, nell'evoluzione dei costumi sociali, può rispondere anche al soddisfacimento di esigenze diverse, quali la domanda di solidarietà. Invero, osserva la Corte: " Dentro il suo ampio perimetro, l'adozione del maggiore d'età può accogliere: il caso dell'adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento non temporaneo deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell'adottante che vive in quel nucleo familiare. Parimenti, può ricomprendere situazioni in cui persone, spesso anziane, confidano in un rafforzamento - grazie all'adozione - del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l'adottando, oppure che vogliono semplicemente dare continuità al proprio cognome e al proprio patrimonio, creando un legame giuridico con l'adottando, con cui, di norma, hanno consolidato un rapporto affettivo". L'istituto abbraccia, oggi, quindi una eterogena casistica, il che rende "ulteriormente palese l'irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità". La Corte Costituzionale ha osservato che la rigidità di una previsione insensibile alle esigenze di tutela del diritto alla identità personale dell'adottando rischia di frapporre irragionevoli ostacoli a talune delle funzioni che l'istituto svolge a livello sociale, oltre chiaramente a ledere la stessa identità personale. L'adottando maggiore d'età può essere una persona per la quale è importante l'anteposizione del proprio cognome, rispetto a quello dell'adottante, nei casi in cui la sua identità sia fortemente correlata al cognome originario. Quest'ultimo potrebbe avere una particolare incidenza sulla sua identificabilità nel mondo professionale, oltre che nei rapporti sociali;
così come il cognome potrebbe essere stato trasmesso ai propri figli. E non si deve trascurare che, anche nel caso del maggiorenne, che era stato affidato da minorenne all'adottante o che sia figlio del coniuge (o del convivente) dell'adottante, potrebbero emergere ragioni tali da giustificare l'anteposizione del cognome che, sino a quel momento, ha connotato l'identità del maggiore d'età” (Cass., Sez. I civile, 19.11.2024 n. 29684).
Peraltro, la Corte Costituzionale – con la detta sentenza n. 135/2023 del 10.05.2023 – ha rilevato che
“L'adozione della persona maggiore d'età non solo sottende un imprescindibile movente personalistico implicito nella scelta di trasmettere sia il proprio cognome sia il proprio patrimonio all'adottato, ma è in grado altresì di assecondare istanze di tipo solidaristico, variamente declinate” e che “L'adozione della persona maggiore d'età non solo sottende un imprescindibile movente personalistico implicito nella scelta di trasmettere sia il proprio cognome sia il proprio patrimonio all'adottato, ma è in grado altresì di assecondare istanze di tipo solidaristico, variamente declinate”.
Ne discende, che se trova spazio la tutela del diritto all'identità personale dell'adottando, nondimeno deve trovare spazio la tutela della posizione dell'adottante – nella quale trova anche spazio la trasmissione del cognome – tanto che l'illegittimità costituzionale è stata dichiarata sull'automatismo di imporre l'anteposizione del cognome dell'adottante e non anche sul fatto che l'adottando non avesse libertà di scelta su quale cognome portare.
La trasmissione del cognome dell'adottante quindi rientra negli elementi essenziali dell'adozione del maggiorenne – e la cui deroga avrebbe un effetto distorsivo sulla disciplina – anche a fronte del fatto che la disciplina sul nome e sull'adozione – anche di maggiorenne - deve intendersi disciplina di ordine pubblico e/o norme imperative – in quanto diretta a disciplinare l'elemento identificativo del soggetto rispetto alla società e in quanto concernente lo status giuridico della persona - e quindi sottratta a una generalizzata libertà del soggetto, che deve quindi operare nell'ambito di quanto gli è concesso da dette disposizioni salvo ritenere la presenza di una disposizione contraria alla Costituzione.
Peraltro, questo Tribunale ritiene che la facoltà dell'adottando di pretermettere il cognome dell'adottante non sia manifestamente incostituzionale, posto che la conservazione del cognome dell'adottante radica il movente personalistico – proposto dalla stessa Corte Costituzionale – alla trasmissione del cognome dell'adottante e manifesta lo status di figlio adottativo dell'adottante anche quale coronamento personalistico che l'adozione del maggiorenne – a fronte dell'evoluzione da strumento patrimoniale di trasmissione del patrimonio a strumento di completamento della persona nel contesto sociale e di tutela del rapporto affettivo e familiare – consente nel riconoscimento del rapporto affettivo tra adottante e adottando.
Ne discende che la disposizione ex art. 299 c.c. a fronte anche delle diverse decisioni della Corte Costituzionale disciplina in modo coerente e proporzionato gli interessi e il diritto all'identità personale di adottante e adottando.
Suffraga detto approdo anche la recente giurisprudenza costituzionale che ha rigettato questione di legittimità costituzionale sulla disposizione ex art. 299 c.c. nella parte che non consente la pretermissione del cognome dell'adottanda e quindi in ipotesi inversa al presente procedimento.
La Corte Costituzionale ha rilevato che “nel caso deciso con la sentenza n. 135 del 2023, il consenso dell'adottato è espressione dell'esigenza di dare maggior risalto al suo originario cognome, in quanto segno distintivo dell'identità personale, e il consenso dell'adottante sottende una mera condivisione di detta esigenza, che, comunque, non sacrifica l'interesse a trasmettere anche il suo cognome. Di contro, nel caso della prospettata sostituzione del cognome dell'adottato, quest'ultimo dovrebbe far valere un interesse alla cancellazione del suo stesso cognome, il che lo espone al rischio di subire condizionamenti da parte dell'adottante, tanto più ove si considerino i benefici che l'adozione civile apporta all'adottato sul piano successorio. Non può, dunque, ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di garantire, in via di automatismo, il mantenimento del cognome originario dell'adottato, a latere di quello dell'adottante. 6.– Tale esito non è destinato a mutare in considerazione del perimetro entro il quale il rimettente ravvisa la possibile lesione del diritto all'identità personale, che sussisterebbe solo in presenza di particolari situazioni. Nelle varie proposte additive prospettate dal giudice a quo si fa riferimento alternativamente: ai casi in cui i genitori biologici dell'adottato fossero decaduti dalla responsabilità genitoriale o fossero venuti meno – in maniera continuativa, grave e ingiustificata – ai loro obblighi di mantenimento, istruzione e educazione dell'adottato, quando questi era minorenne;
oppure alle ipotesi in cui, al momento dell'adozione, i genitori biologici risultino deceduti o non si oppongano alla sostituzione del cognome del figlio che viene adottato da adulto o, alfine, in mancanza del loro consenso, sia accertato il rischio di un pregiudizio per lo stesso adottato. Inoltre, in alcune delle ipotesi formulate, si evocano, cumulativamente rispetto ai già richiamati presupposti, le situazioni in cui l'adottato maggiore d'età sia figlio del coniuge dell'adottante o venga adottato dai precedenti affidatari. In sostanza, le delimitazioni prospettate dal giudice a quo, da un lato, rivolgono lo sguardo al passato dell'adottato e al rapporto di questi, quando era minorenne, con i propri genitori biologici e, da un altro lato, sembrano voler dare risalto alla prospettiva plurifunzionale dell'adozione del maggiore d'età. 6.1.– Deve, invero, convenirsi con il rimettente che l'adozione di persona maggiore d'età ha conosciuto un'evoluzione sotto il profilo funzionale. A fronte, infatti, dell'originario divieto di adottare per chi avesse «discendenti legittimi o legittimati» (art. 291, primo comma, cod. civ.), nonché dell'iniziale disciplina concernente l'età dell'adottante e il divario d'età rispetto all'adottato, vi sono stati un progressivo «“temperamento” dei divieti e dei limiti preesistenti», nonché «l'estensione del “potere di valutazione comparativa degli interessi in gioco attribuito dalla norma al tribunale” (sentenza n. 252 del 1996, punto 2 del Considerato in diritto)» (sentenza n. 5 del 2024). Attualmente, il maggiore d'età può essere adottato da una persona capace di agire, che non abbia discendenti o che li abbia maggiorenni e consenzienti, che abbia compiuto i trentacinque anni di età e la cui età superi di «almeno di diciotto anni» quella dell'adottando (art. 291, primo comma, cod. civ.), a meno che sussistano motivi meritevoli che consentono al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza, quell'intervallo di età (sentenza n. 5 del 2024). La richiamata evoluzione ha consentito, dunque, di ravvisare nell'adozione del maggiore d'età un istituto plurifunzionale (sentenza n. 135 del 2023 e, in senso conforme, sentenza n. 5 del 2024). Da un lato, trova conferma la sua originaria e primaria funzione volta a «procurare un figlio a chi non l'ha avuto in natura e nel matrimonio (adoptio in hereditatem)» (sentenza n. 5 del 2024), in linea con quanto a lungo sostenuto da questa Corte (sentenze n. 120 del 2001, n. 500 del 2000, n. 240 del 1998, n. 252 del 1996, n. 53 del 1994 e n. 89 del 1993, nonché ordinanza n. 170 del 2003). Da un altro lato, a essa si affiancano ulteriori funzioni che assecondano «istanze di tipo solidaristico, variamente declinate» (sentenza n. 135 del 2023 e, negli stessi termini, sentenza n. 5 del 2024). L'istituto può, infatti, abbracciare tanto la situazione in cui versano «persone, spesso anziane, [che] confidano in un rafforzamento – grazie all'adozione – del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l'adottando», quanto i casi dell'«adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento [familiare] deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell'adottante che vive in quel nucleo familiare» (sentenza n. 135 del 2023). 6.2.– Ciò precisato, la constatazione secondo cui l'adozione della persona maggiore d'età presenta presupposti applicativi più flessibili e può assolvere a plurime funzioni non determina, tuttavia, una perdita di autonomia dell'istituto, né crea una imprescindibile attrazione delle ultime due funzioni, sopra richiamate, verso la disciplina dell'adoptio plena del minore. In particolare, non rilevano, sul piano giuridico, congiunture di mero fatto, quale può ritenersi il ritardo dell'affidatario, che omette di presentare la domanda di adozione di chi gli è stato affidato, quando questi era ancora minorenne, e si vede dunque costretto a fare ricorso all'adozione della persona maggiore di età. Simili circostanze non possono, infatti, giustificare una commistione fra istituti giuridici associati a differenti presupposti normativi – per l'appunto, la minore o la maggiore età – che, in generale, comportano per l'ordinamento rilevanti implicazioni giuridiche e mutamenti di disciplina. Alla luce di tali considerazioni non è, dunque, irragionevole che il legislatore abbia omesso di dare rilievo, nella disciplina concernente l'attribuzione del cognome all'adottato maggiore d'età, a elementi estranei a tale istituto, in quanto riguardanti il passato da minorenne di chi oramai è maggiore d'età, oppure in quanto diretti a coinvolgere nel procedimento soggetti non implicati nell'adozione civile, quali sono i genitori biologici dell'adottato divenuto maggiorenne. 7.– Le considerazioni sopra svolte disvelano, in pari tempo, le ragioni della non fondatezza anche della seconda questione posta in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., concernente la ritenuta irragionevole disparità di trattamento tra il minorenne adottato dalla famiglia affidataria, che assume solo il cognome degli adottanti, e il maggiorenne che viene adottato dai precedenti affidatari e che non potrebbe acquisire quel solo cognome. È opportuno, in proposito, rammentare che, ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost., in tanto può essere fatta valere l'irragionevole disparità di trattamento, in quanto la censura miri a estendere una medesima disciplina a situazioni che, avendo riguardo alla ratio di tale normativa, risultino omogenee (ex multis, da ultimo, sentenze n. 34 del 2025, n. 212 e n. 171 del 2024). Ebbene, proprio dal confronto tra un istituto concepito intorno al minorenne e un altro plasmato in funzione del maggiorenne emerge l'evidente disomogeneità tra le due fattispecie poste a confronto. Prova ne sia che lo stesso rimettente se, da un lato, evoca quale tertium comparationis la disciplina dell'adoptio plena, da un altro lato, non chiede l'estensione all'adozione del maggiore d'età della relativa disciplina, ovvero dell'art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, che comporterebbe l'attribuzione automatica del solo cognome degli adottanti. Al contrario, il giudice a quo prospetta, in alternativa, vari interventi additivi che, insieme al consenso di adottante e adottando, introducono una serie di ulteriori presupposti, diretti a guardare retrospettivamente a quando il maggiore d'età era minorenne, al chiaro fine di creare una similitudine tra fattispecie che, tuttavia, restano disomogenee. 8.– Evidenziata la non fondatezza delle censure sollevate dal rimettente, deve piuttosto rilevarsi che la vicenda oggetto del giudizio principale lascia trapelare l'esigenza di tenere conto di un possibile interesse del tutto peculiare, non correlato in quanto tale all'istituto dell'adozione del maggiore d'età, neppure nel caso in cui l'adozione sia stata richiesta da coloro che erano stati i suoi affidatari. Si tratta dell'interesse a cancellare il cognome che attesta la propria origine naturale, poiché, nonostante la funzione identitaria da esso lungamente svolta, l'interessato percepisce che quel segno reca una memoria per lui pregiudizievole, in quanto capace di rinnovare il ricordo di un abbandono. Sennonché, simile interesse è tale da dover coinvolgere esclusivamente la persona, che quel cognome ha portato, e può trovare tutela in altre previsioni dell'ordinamento. Giova, a riguardo, menzionare l'art. 89, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, secondo cui, «[s]alvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque […] vuole cambiare il cognome, anche perché […] rivela l'origine naturale […], deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta»” (Corte Cost., Sent. 53/2025 del 10.02.2025).
Ne discende che la domanda di di pretermettere il cognome dell'adottante Controparte_1 non può essere accolta.
Deve essere – invece – accolta la domanda di di anteporre il suo cognome a Controparte_1 quello dell'adottante.
3. Sulle spese di lite
A fronte del fatto che la decisione non comporta la soccombenza di alcuna parte nulla deve essere disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, ogni altra domanda e eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone il farsi luogo all'adozione di , nata a [...]_1 il 08.06.1987 da parte di nato a [...] il [...]; Parte_1
- dispone che l'adottata assuma il nome di Controparte_5
- ordina all'ufficiale di Stato civile di annotare la presente sentenza sull'originale degli atti di nascita dell'adottato;
- manda la cancelleria di trasmettere copia della presente decisione all'ufficiale di Stato civile e al Console della Repubblica di Romania per gli adempimenti di competenza;
- manda la cancelleria di trascrivere la presente decisione nel registro delle adozioni e di provvedere agli adempimenti di competenza;
- nulla sulle spese.
Si comunichi alle parti costituite e al PM in Sede.
Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 15.12.2025
Il Presidente
dott.ssa Roberta Nardone
Il Giudice dott. Andrea Barzellotti