Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 31/03/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01108/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01472/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1472 del 2024, proposto da Only National Emergency S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9831021F29, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Scalcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Meini, Alberto Besuzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cooperativa Sociale IT EN LO US, non costituita in giudizio;
Apm Ambulanze Private Milano Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto del Direttore Generale della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico n. 1589 del 17 maggio 2024, relativamente agli esiti di gara e all’aggiudicazione in favore della Cooperativa Sociale IT EN LO US del Lotto 2 (CIG 9831021F29) della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trasporto sanitario di pazienti, trasporto di sangue, emocomponenti, campioni e materiale biologico, altri beni e trasporto salme per la Fondazione IRCCS per un periodo di 24 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali di gara, in ogni parte in cui: (i) l’offerta economica della Cooperativa Sociale IT EN LO US è stata ammessa alla gara, anziché essere esclusa per avere totalmente omesso l’indicazione obbligatoria dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016, peraltro espressamente richiesti a pena di esclusione dall’art. 17.2 del Disciplinare di gara; (ii) l’offerta tecnica della seconda classificata A.P.M. Ambulanze Private Milano Coop. Soc. è stata ammessa alla gara, anziché essere esclusa per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento ai sensi dell’art. 18.1 del Disciplinare; (iii) ove occorra, non è stata sottoposta a verifica obbligatoria del costo della manodopera, prima dell’aggiudicazione, ai sensi degli artt. 95, comma 10, ultimo periodo e 97, comma 5 lett. d), del D.lgs. 50/2016, l’offerta della seconda classificata A.P.M. Ambulanze Private Milano Coop. Soc., la quale, avendo indicato un costo complessivo del personale palesemente inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali di riferimento di cui all’art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016, avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura;
per la declaratoria di inefficacia
del contratto d’appalto relativo al Lotto 2, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente a disporre il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 c.p.a.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Apm ambulanze private Milano società cooperativa sociale il 29\7\2024:
- in parte qua , decreto del Direttore Generale della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore n. 1589 del 17.05.2024 (non conosciuto), avente ad oggetto aggiudicazione della “PROCEDURA APERTA, DA ESPERIRSI AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO DI PAZIENTI, TRASPORTO DI SANGUE, EMOCOMPONENTI, CAMPIONI E MATERIALE BIOLOGICO, ALTRI BENI E TRASPORTO SALME PER LA FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO MILANO N. GARA ANAC: 9103961”, relativamente all’aggiudicazione del Lotto 2 “SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO E SANITARIO AVANZATO EROGATO CON “SISTEMA DI TRASPORTI A CHIAMATA” E REMUNERAZIONE CON “SISTEMA A TARIFFA” – CIG 9831021F29”;
- in parte qua , del provvedimento atti 213/2023 del 17.5.2024 della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale avente ad oggetto “Esito della gara”;
- in parte qua , della nota del 17.4.2024 di SINTEL avente ad oggetto “comunicazione esito di gara”;
- in parte qua , del verbale della seduta pubblica del seggio di gara del 18.10.2023;
- in parte qua , del verbale della seduta pubblica del seggio di gara del 23.11.2023;
- in parte qua , del verbale n. 5 della Commissione relativo alla seduta del 15.3.2024, nella quale si è proceduto all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica di Only National Emergency s.r.l.;
- in parte qua , del verbale 213/2023 relativo alla seduta di gara tenutasi in data 29.3.2024 nel corso della quale si è proceduto alla comunicazione dell’esito delle valutazioni tecniche, all’attribuzione dei punteggi tecnici e all’apertura delle offerte economiche;
- in parte qua , del verbale di verifica dell’offerta del 7.5.2024 in cui si è attributo il punteggio complessivo a Only National Emergency s.r.l.;
- di tutti gli atti presupposti, tutti gli atti del procedimento e di quelli presupposti, connessi e consequenziali, conosciuti e non conosciuti, con espressa riserva di motivi aggiunti e, in particolare, in parte qua e ove occorrer possa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Apm Ambulanze Private Milano società cooperativa sociale e della Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato in data 17 giugno 2024 e depositato il successivo 26 giugno 2024, l’odierna ricorrente, Only National Emergency s.r.l. (d’ora in poi solo ONE), terza classificata nella graduatoria di gara - relativa alla procedura di affidamento del servizio di “ trasporto sanitario di pazienti, trasporto di sangue, emocomponenti, campioni e materiale biologico, altri beni e trasporto salme per la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano ” - ha impugnato il Decreto del Direttore Generale n. 1589 del 17 maggio 2024 di aggiudicazione del Lotto 2 alla controinteressata Cooperativa Sociale IT EN LO US (d’ora in poi solo IT EN).
2. Successivamente, con Decreto del Direttore Generale n. 2254 del 1 luglio 2024 (doc. 2), la stazione appaltante ha annullato “ in via di autotutela amministrativa, ai sensi dell’art. dell’art. 21-nonies della L. 241/1990, quanto disposto con decreto del Direttore Generale n. 1589 del 17.05.2024, limitatamente all’aggiudicazione del LOTTO 2 della procedura aperta per l’affidamento di contratto avente ad oggetto servizi di trasporto sanitario di pazienti, trasporto di sangue, emocomponenti, campioni e materiale biologico, altri beni e trasporto salme per la Fondazione IRCCS per un periodo di 24 mesi (1.07.2024 -30.06.2026) alla ditta COOPERATIVA SOCIALE ITAL RM IA NL ” decretando l’esclusione della “ COOPERATIVA SOCIALE ITAL RM IA NL dal LOTTO 2 della procedura di gara in narrativa per l’assoluta mancanza di indicazione, all’interno dell’offerta economica, della stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 ”.
3. Tale esclusione si è consolidata, dal momento che il provvedimento di esclusione non è stato impugnato dall’aggiudicataria controinteressata IT EN, che ha prestato piena acquiescenza alla decisione assunta dall’Amministrazione.
4. In data 8 e 17 luglio 2024, si sono costituite in giudizio rispettivamente la PM, divenuta aggiudicataria in quanto seconda in graduatoria, e la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano per resistere al ricorso, quest’ultima depositando documenti.
5. In data 17 luglio 2024, la controinteressata PM ha inoltre notificato ricorso incidentale al fine di ottenere l’annullamento in parte qua del medesimo Decreto del Direttore Generale n. 1589 del 17 maggio 2024 nonché dei verbali di gara, contestando sotto plurimi profili la mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale ONE.
6. Nel frattempo, con Decreto del Direttore Generale n. 3305 del 11 ottobre 2024, la stazione appaltante ha disposto l’esclusione della seconda classificata PM dalla procedura “ essendo emerso il mancato rispetto, da parte dell’operatore economico, dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016, risultando inverosimile che il costo della manodopera indicato in offerta, avuto riguardo all’articolazione del servizio proposta, consenta l’adeguata remunerazione del personale impiegato nell’appalto ” e ha demandato “ al RUP lo svolgimento delle attività amministrative propedeutiche all’aggiudicazione del LOTTO 2 della procedura di gara all’operatore economico risultato terzo in graduatoria, nel caso ne sussistano i presupposti di legge ”, cioè alla ricorrente ONE (doc. 22).
6.1. L’esclusione è stata impugnata dalla controinteressata PM davanti a questo T.A.R. con ricorso R.G. 1499/2024, rigettato con sentenza n. 369 del 3 febbraio 2025, che ha affermato che “ Il costo del lavoro indicato nell’offerta di PM non rispetta, di conseguenza, il trattamento salariale minimo previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50/2016, sicché il concorrente andava escluso dalla gara come ha deciso di fare, correttamente, la stazione appaltante. In conclusione, il ricorso non è fondato e va pertanto respinto ”.
7. In prossimità dell’udienza di merito, le parti hanno depositato memorie e all’udienza pubblica del 12 marzo 2025 la causa è passata in decisione.
8. Il Collegio, richiamato quanto sopra esposto, condividendo l’eccezione dell’Amministrazione, rileva l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, atteso che, con l’esclusione dei primi due operatori economici che la precedevano in graduatoria, la stazione appaltante ha avviato le verifiche propedeutiche per l’aggiudicazione del Lotto 2 alla ricorrente ONE.
9. Tanto comporta anche l'improcedibilità del ricorso incidentale, atteso il suo carattere accessorio rispetto al ricorso principale (T.A.R. LO, Milano, sez. II, 4 giugno 2019 n. 1279; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 14 febbraio 2022, n.966).
10. Le spese di lite si liquidano come da dispositivo e vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente secondo il principio della soccombenza virtuale, ritenuto che il giudizio si sarebbe chiuso con una pronuncia favorevole al privato, qualora non fosse intervenuto il fatto extraprocessuale che ha reso improcedibile la domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposto, li dichiara improcedibili.
Condanna la Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico alla refusione delle spese a favore della ricorrente, che liquida in € 4.000 (quattromila/00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marilena Di Paolo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO