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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/12/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. RG AT Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7852/2025 promossa da:
CP_1
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MAMELI EMILIO C.F._1
e
CP_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MAMELI EMILIO C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
Pag. 1 a 4 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“premesso che
1)a seguito di un duraturo rapporto sentimentale iniziato nell'anno2010, dalla relazione tra le parti nascevano i figli e (Carbonia 19.01.2011) e (Carbonia, 14.08.2013) Per_1 Persona_2 Per_3
2) nell'anno 2015 a seguito del venir meno della affectio maritalis, le parti nel reciproco rispetto, si separavano stabilendo delle valide regole e turni di visita che vogliono attualmente “omologare”
mediante un provvedimento giudiziale.
3) Il sig. svolge il mestiere di operaio, con contratto a tempo indeterminato, presso CP_2
l'Eurallumina con la qualifica di analista (doc1) percependo un reddito mensile di circa euro1300,00ed annuale di euro27.000,00 circa (doc 2), mentre la sig.ra svolge l'attività di CP_1
magazziniera presso la Farmacia Meloni in Bacu Abis via Santa Barbara n.35., percependo mensilmente la somma di euro1300,00 circa ed annualmente la somma di euro23.000,00 circa (doc
3 e 4).
La sig.ra ha la proprietà esclusiva dell'immobile in Iglesias via Cremona, mentre l'abitazione CP_1
in Portoscuso è di proprietà esclusiva del sig. Le parti hanno inoltre la proprietà comune dei CP_2
seguenti immobili: terreno con annesso rudere in Loc Bruncu Teula (Portoscuso (SU)come da documentazione catastale al doc 5 allegato.
Tutto ciò premesso le parti concordemente chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia confermare le la regolazione dei rapporti tra le parti ed i figli come di seguito riportato:
1)l'abitazione in Portoscuso (SU) sita nella via Giulio Cesare n.135(ex residenza familiare) rimarrà
nella disponibilità e proprietà esclusiva del sig. mentre la sig.ra ha trasferito il proprio CP_2 CP_1
domicilio e residenza in Iglesias, Via Cremonan.19(abitazione di proprietà esclusiva);
Pag. 2 a 4 2) affidamento condiviso dei figli minori , e con collocamento prevalente presso Per_1 Per_2 Per_3
la madre;
3) i genitori assumeranno concordemente le decisioni di maggior interesse per i figli con riferimento alla istruzione, educazione e salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, adottando separatamente le decisioni di ordinaria amministrazione;
4) il padre potrà vedere e tenere i figli con sé tre giorni consecutivi alla settimana, giovedì venerdì e sabato, salvo diverso accordo, mentre per i week end si seguirà il criterio dell'alternanza anche per le festività pasquali, natalizie ed estive.
5) quanto ai rapporti economici, le parti non corrisponderanno l'una all'altra l'assegno di mantenimento mentre concordemente stabiliscono che, l'assegno unico, venga percepito unicamente dalla sig.ra . CP_1
6) Il sig. verserà inoltre il 50% delle spese straordinarie comprovate da idonea CP_2
documentazione e comunque concordate se non urgenti”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra CP_1
e . CP_2
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non CP_1 CP_2
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Pag. 3 a 4 Cagliari, 16.12.2025
Il Presidente
RG AT
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