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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 5163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5163 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Laura Martano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11993 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 28.01.2025 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Enrico Romano (C.F.
e Pietro Rocco di Torrepadula (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._3 dei medesimi, sito in Napoli alla Via Santa Lucia n. 123;
- OPPONENTE -
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._4 difesa dall'Avv. Claudio De Feo del foro di Napoli (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._5 del medesimo, sito in Napoli alla Via dei Mille n. 40;
- OPPONENTE -
E
(C.F. e partita IVA , con sede legale Controparte_2 P.IVA_1 in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1 e, per essa,
[...]
(C.F. e P.IVA ), con sede legale Controparte_3 P.IVA_2 in Milano alla Via Valtellina n. 15/17, in forza di procura rilasciata da a questo atto rappresentata dal Controparte_4 procuratore speciale Dott.ssa giusta procura del Controparte_5
Dott. nella sua qualità di Consigliere della società Controparte_6
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
1 Alberto Crivelli (C.F. ) ed elettivamente C.F._6 domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Milano alla Via
Arrigo Boito n. 8
- OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. II., c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.01.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa, è opportuno operare una ricognizione storica della vicenda sulla quale si fonda l'odierna controversia.
In data 12.10.2009, la , (poi incorporata in Controparte_7
concedeva in favore degli odierni opponenti, Controparte_8
e , mutuo ipotecario della durata Parte_1 Controparte_1 di 180 mesi per l'importo complessivo di euro 210.080,00, a rogito del
Notaio , (Rep. n. 237803, Racc. n. 19581), registrato Persona_1 presso Napoli in pari data al n. 10055/1T, munito di formula esecutiva il 27.10.2009 e garantito da ipoteca volontaria di primo grado, iscritta il 13.10.2009 ai numeri 38403/6704 presso la
Conservatoria dei RR.II di Napoli, Circoscrizione di Napoli 1, avente ad oggetto bene immobile di proprietà degli istanti, sito in Napoli al
Vico Lungo Teatro Nuovo n. 6, identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Napoli alla Sez. MON, al foglio 4, p.lla 209 sub 9, Vico
Lungo Teatro Nuovo n. 6, piano 3, z.c. 12, cat. A/4, cl. 4 vani 7 -
R.C.E. 506,13. (cfr. all. n. 1 dell'atto di citazione degli opponenti).
Atteso l'omesso pagamento di talune rate mensili da parte dei soggetti mutuatari, il 26.02.2020 la quale società Controparte_2 cessionaria del (già , Controparte_8 Controparte_7 creditrice originaria), azionava atto di precetto ai danni dei coniugi
2 per la somma complessiva di euro 151.966,83, oltre la tassa Pt_1 di registro, interessi maturandi al soddisfo, le spese di notifica e le successive occorrende, sulla scorta del predetto contratto di mutuo, a cui faceva seguito un secondo atto di precetto del 29.01.2021, con cui la creditrice opposta intimava il pagamento della somma complessiva di euro 140.066,83, oltre la tassa di registro, interessi maturandi al soddisfo, le spese di notifica e le successive occorrende, sempre in forza del contratto di finanziamento de quo. (cfr. all. n. 14 della comparsa di costituzione dell'opposta).
Disattese le intimazioni di pagamento, la società creditrice
[...]
e per essa la in forza di CP_2 Controparte_3 procura rilasciata dalla mandataria Controparte_4 intraprendeva, innanzi al Tribunale di Napoli, azione esecutiva immobiliare (RGE 183/2021) nei confronti del e della Pt_1
, notificando loro in data 26.03.2021 atto di CP_1 pignoramento, avente ad oggetto il compendio immobiliare di proprietà degli istanti, posto a garanzia del mutuo in parola (cfr. all.
n. 15 della comparsa di costituzione dell'opposta).
Orbene, in data 04.11.2021 i debitori esecutati proponevano ai sensi dell'art. 615 II comma c.p.c. opposizione all'esecuzione, deducendo la carenza di legittimazione attiva in capo alla creditrice procedente;
l'assenza di valido titolo esecutivo idoneo a sostenere la procedura immobiliare azionata;
l'avvenuto adempimento delle obbligazioni sugli stessi gravanti, atteso che l'ultimo piano di rientro, intercorso con la cedente in data 04.07.2017, prevedeva il pagamento di rate mensili di euro 600,00 sino ad estinzione del residuo debito. Deducevano, altresì, la correttezza del comportamento assunto, stante la corresponsione dei ratei mensili così come rideterminati, salvo per il periodo da gennaio a giugno 2020 atteso il disagio economico creato dalla pandemia, circostanza che non giustificava la decadenza dal beneficio del termine. Infine, lamentavano la violazione del principio di buona fede ravvisabile nella condotta della creditrice, che aveva notificato un primo atto di precetto nel mese di febbraio 2020,
3 allorché era stato omesso il pagamento della sola rata del mese di gennaio 2020, facendo riferimento ad un conteggio errato. Instavano, pertanto, per la sospensione dell'esecuzione forzata in parola ai sensi e per gli effetti dell'art. 624 c.p.c. e l'accoglimento della spiegata opposizione.
Costituitasi in giudizio, la invocava il rigetto della Controparte_2 richiesta sospensione e delle avverse domande.
La fase cautelare veniva definita con ordinanza del 14.02.2022, con cui il G.E., rigettando l'istanza di sospensione, assegnava termine perentorio di giorni 90 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà.
Pertanto, gli istanti in epigrafe hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la e per essa, la Controparte_2 mandataria al fine di introdurre la Controparte_3 presente fase di merito ai sensi dell'art. 618 c.p.c., insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
A sostegno della proposta opposizione, gli istanti lamentano il difetto di legittimazione attiva in capo alla società convenuta, sul rilievo che il contratto di mutuo ipotecario, posto a fondamento dell'azione esecutiva, era stato stipulato con la Controparte_9
(poi incorporata dal ) e non risulterebbe adeguatamente CP_8 provata, tra tutti i successivi passaggi, la cessione tra e CP_8
Banca Popolare di Milano, cedenti, e la cessionaria Controparte_2
Invero, ad avviso degli opponenti non ha alcuna efficacia probatoria la pubblicazione sulla G.U. n. 65 del 7.06.2019 della cessione pro soluto di crediti in blocco in favore dell'odierna creditrice procedente, in quanto inidonea a documentare l'inclusione, tra quelli ceduti, anche del credito discendente dal mutuo in parola. Ancora, essendo intervenuto tra le parti, in data 04.07.2017, un piano di rientro che per i coniugi esecutati ha sostituito l'originario contratto di mutuo ipotecario, parte opposta avrebbe azionato la procedura immobiliare
4 in parola in assenza di un valido titolo esecutivo, atteso che la predetta rinegoziazione, integrando un contratto di transazione, risulta priva dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. Infine, parte opponente sostiene di aver correttamente effettuato i successivi versamenti di euro 600,00 mensili, così progressivamente riducendo l'entità del proprio debito, e che l'importo precettato dalla banca non terrebbe conto dei versamenti effettuati. Dunque, ad eccezione dei soli primi mesi del 2020, in cui l'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid – 19 varrebbe a giustificare il temporaneo inadempimento, sostengono di aver dato prova di una condotta di buona fede, contrapposta alla violazione di tali principi da parte della società creditrice. Hanno chiesto, pertanto, che l'adito Tribunale accerti che parte opposta non abbia alcun diritto di procedere esecutivamente in danno di essi opponenti e che la stessa venga condannata al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
Con comparsa depositata in data 25.10.2022, si è costituita in giudizio la e per essa, la Controparte_2 Controparte_3
in forza di procura rilasciata dalla mandataria
[...] [...]
e, contestando singolarmente gli assunti avversi, ne Controparte_4 ha chiesto l'integrale rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata, il tutto con vittoria di spese di giudizio. Nello specifico, l'opposta ha evidenziato l'efficacia probatoria dell'avviso di cessione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 07.06.2018, che indicava quale oggetto dell'intervenuta cessione un insieme di crediti pecuniari, derivanti da contratti di finanziamento, conclusi sotto diverse forme tecniche e in relazione ai quali rimandava all'indirizzo della pagina web http://www.bancobpm.it, contenente gli ulteriori dati identificativi degli stessi. Quanto alla eccezione relativa alla mancanza di titolo idoneo a sostenete l'intrapresa azione esecutiva, la creditrice ha dedotto il carattere non novativo della transazione intervenuta in data 04.07.2017 fra gli odierni opponenti e la originaria creditrice. Infine, in ordine alla asserita correttezza della
5 condotta assunta dagli opponenti, parte convenuta nel contestare la puntualità nella corresponsione dei ratei mensili da parte degli stessi, ha concluso come in atti con vittoria di spese di giudizio.
Espletati gli incombenti di rito e istruita documentalmente la controversia, all'udienza del 28.01.2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti e così delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, passando ad esaminare nel dettaglio le doglianze sollevate da parte degli opponenti, deve osservarsi che i predetti motivi di censura non possono trovare accoglimento.
Nel caso in esame, in ordine al presunto difetto di legittimazione attiva, parte convenuta deduce di essere divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari del (già Controparte_8 [...]
e della Controparte_9 Controparte_10 nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, in forza della quale
è subentrata nei rapporti di credito vantati nei confronti degli odierni opponenti.
Ebbene, per quanto concerne l'asserita mancata prova dell'avvenuto acquisto del credito dalla originaria creditrice Controparte_9
poi incorporata nel da parte della
[...] CP_8 CP_8 odierna opposta, va precisato che il contratto di cessione di crediti non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. In tema di opponibilità della cessione, va rilevato che la pubblicazione, eseguita ai sensi dell'art. 58 TUB, rende la cessione immediatamente opponibile al debitore ceduto, avendo un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione “ad personam”.
L'art. 58 TUB, infatti, in quanto norma di semplificazione dei rapporti giuridici “ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della
6 stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”.
Pertanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58
TUB è atto presupposto alla sola opponibilità della cessione che, in ogni caso, si perfeziona tra cedente e cessionario con la semplice stipula del relativo accordo di cessione e legittima di per sé il cessionario a ricevere il pagamento, anche laddove la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non sia ancora stata eseguita: “in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti”. (cfr.
Cass. N. 5997/2006).
Ma la giurisprudenza di merito e di legittimità ha talvolta statuito che, nel caso di cessione di crediti in blocco ex art 58 T.U.B., a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si possa limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulti pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma debba dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito, oggetto di causa.
Invero la pubblicazione nella Gazzetta può costituire elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1 TUB). La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza,
7 assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione
- detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884 e
Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep.
28/02/2020), n.5617).
Non a caso, come chiarito anche dalla Suprema Corte di Cassazione
(cfr. Cass., Sez. III, Ord. n. 2780/2019, che richiama espressamente
Cass., Sez. III, Sent. n. 22268/2018), anche se il deposito dell'avviso di cessione pubblicato ai sensi dell'art. 58 T.U.B. non è da solo sufficiente a provare la legittimazione attiva del cessionario, in quanto
“una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” - (punto 3.3.2 della Sent.
22268/2018 sopra richiamata), spetta al giudice del merito valutare, attentamente, il materiale probatorio a disposizione al fine di verificare se la cessione sia stata o meno compiutamente provata.
Come è noto, infatti, gli interventi legislativi in materia di operazioni di cartolarizzazione del credito tendono ad agevolare e snellire le procedure di cessione, che non possono essere vanificate da eccezioni, spesso, sollevate dai debitori con evidenti fini dilatori.
Alla luce della ratio dei citati interventi normativi, quindi, il Giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in
8 tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. VI, Ord. n. 24798 del
05.11.2020). Sempre in materia di prova dell'avvenuta cessione, ha precisato che “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., Sez. I, ord. n. 31188 del 29/12/2017).
Orbene, nel caso in esame, la cessionaria fa presente come nell'avviso della cessione dei crediti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte Seconda n. 65 in data 07.06.2018 e depositato in atti dall'opposta, vi sia l'indicazione del sito internet in cui venivano resi disponibili, nel rispetto della privacy, i dati relativi alle posizioni cedute, attraverso l'inserimento del codice identificativo del rapporto. Invero, cliccando sull'apposito link
(http://www.bancobpm.it), è possibile verificare dette posizioni, individuandole per il tramite giustappunto del c.d. NDG. A tal proposito, l'accesso al link sopra riportato, seguito dall'indicazione del numero NDG 2476860, rende, infatti, possibile rinvenire la posizione debitoria degli opponenti tra quelle oggetto della cessione in parola.
Non a caso, nella pubblicazione della G.U. risulta che “i crediti ceduti sono risultanti “da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è (x) depositata presso il Notaio
[...]
, avente sede in Milano, con atto di deposito n. Repertorio Per_2
4584 e Raccolta 2559 e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della
Legge 130, sul seguente sito internet
9 http://www.bancobpm.it/generale/exodus/ fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”. (cfr. all. nn. 1 e 2 della comparsa di costituzione dell'opposta).
Dunque, il predetto avviso pubblicato sulla G.U non solo contiene l'indicazione delle tipologie di credito oggetto di cessione, ma dà contestualmente facoltà ai debitori ceduti di chiedere al cedente e al cessionario conferma dell'avvenuta cessione e fornisce un indirizzo web, dove sono disponibili i dati identificativi dei crediti ceduti. E, nell'elenco in parola sono, ricompresi anche quelli oggetto di contestazione contrassegnati con il codice identificativo 2476860, codice già a suo tempo abbinato al contratto in oggetto e indicato nella lettera di costituzione in mora, inviata con raccomandata a/r del 25.05.2015, con cui il cedente Banco MPS comunicava, agli odierni opposti, la revoca di tutti gli affidamenti agli stessi accordati ed il conseguente trasferimento “a sofferenza” della loro posizione debitoria. (cfr. all. nn. 7 e 8 della comparsa di costituzione dell'opposta).
Pertanto, l'avviso pubblicato nella G.U. consente di rilevare che i crediti ceduti erano individuati in base a criteri ben precisi, in relazione ai vari requisiti indicati in Gazzetta secondo le Istruzioni della Banca d'Italia conformemente alle istruzioni di vigilanza della
Banca d'Italia. Di talchè la ricomprensione del rapporto, oggetto del presente processo, appare ampiamente provata, né suscettibile di convincente contestazione: NDG 2476860, credito indicato “a sofferenza”, indirizzo web contenente l'elenco preciso dei crediti ceduti.
L'ulteriore documentazione, versata in atti dall'opposta, milita in tal senso come la dichiarazione di avvenuta cessione della posizione debitoria concernente i coniugi e sempre contrassegnata dal Pt_1
10 codice identificativo n. 2476860, con la quale l'istituto cedente, il riconosce espressamente che il rapporto di cui Controparte_8 oggi si discute rientri tra quelli oggetto del contatto di cessione intervenuto tra lo stesso e l'odierna opposta, come da Gazzetta
Ufficiale del 07.06.2018 Parte Seconda n. 65 (cfr. all. n. 18 della comparsa di costituzione dell'opposta).
Pertanto, deve ritenersi raggiunta la prova della avvenuta cessione e della titolarità del rapporto dal lato attivo, non emergendo alcun dato probatorio di segno contrario a quelli esaminati.
Del pari va disattesa l'eccezione relativa alla illegittimità della azionata procedura esecutiva per inesistenza del titolo esecutivo.
Secondo la tesi degli opponenti, i rapporti tra le parti troverebbero la loro disciplina non più nell'originario rogito notarile e neppure nella prima rinegoziazione risalente al 2014, ma in una rinegoziazione del
04.07.2017, in virtù della quale le rate mensili sarebbero state ridotte ad euro 600,00 secondo un piano di rientro della durata di dodici mesi, che, tuttavia, non avrebbe trovato alcuna successiva smentita o sostituzione. Trattandosi di una transazione, a loro dire, correttamente adempiuta, l'odierna creditrice risulterebbe priva di un valido titolo esecutivo per sorreggere l'azione intrapresa.
Si tratta di assunto non condivisibile. In data 04.07.2017 il Pt_1 proponeva alla un piano di rimborso della durata di 12 mesi, CP_9 con versamenti di euro 600,00 a partire dal 20.07.2017, piano da verificare alla scadenza “per una definizione o proroga”. In pari data, con “raccomandata a mani”, la si dichiarava disposta a CP_9 concedere il rimborso secondo le rate da euro 600,00 mensili con decorrenza dal 20 luglio 2017, chiarendo che, alla scadenza, ci sarebbe stata una nuova definizione o proroga del piano stesso, da rivedere nell'importo e nelle scadenze. Con tale missiva, la banca precisava, altresì, che l'accettazione delle modalità di rimborso “non comporta(sse) novazione del credito originario” e che “In caso di mancato pagamento anche di una sola rata di rimborso nei termini pattuiti, il presente accordo (si sarebbe dovuto ritenere)
11 automaticamente risolto … con conseguente decadenza dal beneficio del termine …”.
Pertanto, nella fattispecie, si rileva che tale transazione non costituisce novazione del credito originario, vantato dalla banca, come si evince giustappunto dal tenore letterale della stessa.
Invero, a norma dell'art. 1230 c.c. la novazione ricorre allorquando le parti sostituiscono, all'obbligazione originaria, una nuova obbligazione con oggetto e titolo diverso. La novazione, quindi, richiede un elemento soggettivo, l'animus novandi e un elemento oggettivo, l'aliquid novi, consistente nella sostituzione dell'oggetto o del titolo del rapporto.
L'elemento soggettivo deve risultare in modo non equivoco, nel senso che la volontà delle parti deve essere espressa in modo tale da non restare spazio per eventuali dubbi e, siccome la volontà delle parti non si può presumere, essa va espressa in modo assolutamente concludente.
Per quanto riguarda l'elemento oggettivo, esso richiede una modifica del titolo o dell'oggetto, vale a dire esso deve riguardare una modifica quantitativa o qualitativa, il mutamento deve essere sostanziale e deve riferirsi alla struttura portante, principale del rapporto.
Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che la novazione non può avere ad oggetto la modifica del soli elementi accessori, nel qual caso il negozio sarà qualificato come contratto modificativo o integrativo del rapporto originario. L'efficacia novativa presuppone, inoltre, una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto originario e quello successivo.
Alle luce di tale premessa, nel caso che ci occupa, l'animus novandi risulta assolutamente inesistente, dal momento che nell'intesa del
04.07.2017 in esame è stato espressamente escluso.
Invero, come va riconosciuta la validità dell'intesa del 04.07.02017, sebbene l'accettazione della banca non rechi la sottoscrizione in calce del : la cronologia degli eventi ed il fatto che la banca abbia Pt_1 consegnato la propria accettazione mediante una “raccomandata a
12 mano”, unita al successivo effettivo pagamento delle rate nella misura concordata, lasciano intendere il pieno accordo tra le parti, va altrettanto riconosciuto che il predetto accordo debba intendersi esteso anche alla precisazione relativa alla mancata novazione dell'originario contratto di mutuo. Del resto, è pacifico che un'eventuale intesa volta a consentire, per ragioni di correttezza, una riduzione temporanea delle rate di mutuo non fa venir meno l'originario titolo esecutivo. Va, poi, sottolineato che la proposta del valeva per soli 12 mesi (e non sino ad estinzione del mutuo, Pt_1 come oggi sostenuto), all'esito dei quali sarebbe stata necessaria una definizione o una proroga. In mancanza di tali nuovi atti, non può che concludersi nel senso che, scaduto il termine di vigenza dell'intesa, riprendevano valore i patti previsti nell'originario contratto di mutuo.
Infine, va anche considerato che, in ogni caso, pur a voler considerare vigente anche successivamente ai dodici mesi la riduzione delle rate ad euro 600,00, i mutuatari non rispettavano tale accordo, così giustificando ulteriormente l'avvio dell'azione esecutiva.
Ancora parte opponente ha eccepito che tra la banca mutuante ed essi mutuatari non vi fosse mai stato alcun accordo circa la decadenza dal beneficio del termine per il mancato pagamento “di una piccola porzione” di rate e da qui l'illegittimità della richiesta dell'opposta di corresponsione del debito residuo in un'unica soluzione: capitale, più interessi.
Orbene alla stregua delle considerazioni testè esposte, si osserva non solo che quel terzo piano di rientro del 04.07.2017, che prevedeva il pagamento di rate di importo inferiore (pari ad euro 600,00 mensili), scadesse naturalmente dopo dodici mesi dalla sua sottoscrizione con l'automatica riviviscenza dell'originario contratto di mutuo del 2009, sulla scorta del quale non era tollerabile il pagamento dei ratei mensili in misura ridotta, tant'è che sin dal mese di settembre 2018
l'odierna creditrice richiedeva stragiudizialmente il pagamento dell'intero residuo debito entro quindici giorni, ma che legittimamente la predetta richiesta veniva avanzata.
13 Invero, il Capitolato (Allegato B), atto facente parte integrante del contratto di mutuo ipotecario de quo, regolarmente sottoscritto dagli odierni opponenti anche nella parte specificamente dedicata alle clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341, co. II, c.c., espressamente prevedeva all'art. 9, rubricato “Decadenza dal beneficio del termine-
Risoluzione del contratto”, che nel caso di mancato puntuale pagamento, in tutto o in parte, di una somma dovuta in dipendenza dei finanziamento e/o degli interessi e relativi accessori e nel caso in cui si fossero verificati i fatti descritti nell'art. 3, comma 5, che consentivano alla banca di ritenere risolto il contratto di finanziamento, questa potesse agire per il recupero del proprio credito, qualora nel periodo dei versamenti rateali o dei prelievi frazionati il Cliente non avesse corrisposto quanto dovuto. (cfr. all. n.
4, pagg. 39 e 40, della comparsa di costituzione dell'opposta).
Da ciò consegue il rigetto anche degli ulteriori motivi di doglianza, con i quali parte opponente ha ribadito la correttezza della propria condotta nell'adempimento delle proprie obbligazioni. A ben vedere, non si può non evidenziare che i mutuatari omisero il versamento di sei rate da euro 600,00 mensili, già a partire dal mese di gennaio
2020, allorché non vi era alcuna emergenza sanitaria.
Dunque, tenuto conto dell'efficacia non novativa dell'accordo del
2017, peraltro non correttamente rispettato, e, comunque, della natura transitoria dello stesso, attesa la sua scadenza dopo i primi dodici mesi, deve riconoscersi l'intervenuta decadenza dei mutuatari dal beneficio del termine e la sussistenza di un valido titolo esecutivo a fondamento dell'azione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, attese le motivazioni che precedono, ritenuta che alcuna delle contestazioni di parte opponente abbia trovato riscontro, ne va dichiarata la soccombenza con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in conformità al D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, tenuto conto dello scaglione di riferimento dei
14 giudizi dal valore indeterminabile di complessità bassa e dell'effettiva attività espletata.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 11993/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite della presente fase di giudizio in favore della Parte_2 che liquida in euro 5.810,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Napoli, 23.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Laura Martano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Laura Martano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11993 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 28.01.2025 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Enrico Romano (C.F.
e Pietro Rocco di Torrepadula (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._3 dei medesimi, sito in Napoli alla Via Santa Lucia n. 123;
- OPPONENTE -
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._4 difesa dall'Avv. Claudio De Feo del foro di Napoli (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._5 del medesimo, sito in Napoli alla Via dei Mille n. 40;
- OPPONENTE -
E
(C.F. e partita IVA , con sede legale Controparte_2 P.IVA_1 in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1 e, per essa,
[...]
(C.F. e P.IVA ), con sede legale Controparte_3 P.IVA_2 in Milano alla Via Valtellina n. 15/17, in forza di procura rilasciata da a questo atto rappresentata dal Controparte_4 procuratore speciale Dott.ssa giusta procura del Controparte_5
Dott. nella sua qualità di Consigliere della società Controparte_6
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
1 Alberto Crivelli (C.F. ) ed elettivamente C.F._6 domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Milano alla Via
Arrigo Boito n. 8
- OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. II., c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.01.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa, è opportuno operare una ricognizione storica della vicenda sulla quale si fonda l'odierna controversia.
In data 12.10.2009, la , (poi incorporata in Controparte_7
concedeva in favore degli odierni opponenti, Controparte_8
e , mutuo ipotecario della durata Parte_1 Controparte_1 di 180 mesi per l'importo complessivo di euro 210.080,00, a rogito del
Notaio , (Rep. n. 237803, Racc. n. 19581), registrato Persona_1 presso Napoli in pari data al n. 10055/1T, munito di formula esecutiva il 27.10.2009 e garantito da ipoteca volontaria di primo grado, iscritta il 13.10.2009 ai numeri 38403/6704 presso la
Conservatoria dei RR.II di Napoli, Circoscrizione di Napoli 1, avente ad oggetto bene immobile di proprietà degli istanti, sito in Napoli al
Vico Lungo Teatro Nuovo n. 6, identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Napoli alla Sez. MON, al foglio 4, p.lla 209 sub 9, Vico
Lungo Teatro Nuovo n. 6, piano 3, z.c. 12, cat. A/4, cl. 4 vani 7 -
R.C.E. 506,13. (cfr. all. n. 1 dell'atto di citazione degli opponenti).
Atteso l'omesso pagamento di talune rate mensili da parte dei soggetti mutuatari, il 26.02.2020 la quale società Controparte_2 cessionaria del (già , Controparte_8 Controparte_7 creditrice originaria), azionava atto di precetto ai danni dei coniugi
2 per la somma complessiva di euro 151.966,83, oltre la tassa Pt_1 di registro, interessi maturandi al soddisfo, le spese di notifica e le successive occorrende, sulla scorta del predetto contratto di mutuo, a cui faceva seguito un secondo atto di precetto del 29.01.2021, con cui la creditrice opposta intimava il pagamento della somma complessiva di euro 140.066,83, oltre la tassa di registro, interessi maturandi al soddisfo, le spese di notifica e le successive occorrende, sempre in forza del contratto di finanziamento de quo. (cfr. all. n. 14 della comparsa di costituzione dell'opposta).
Disattese le intimazioni di pagamento, la società creditrice
[...]
e per essa la in forza di CP_2 Controparte_3 procura rilasciata dalla mandataria Controparte_4 intraprendeva, innanzi al Tribunale di Napoli, azione esecutiva immobiliare (RGE 183/2021) nei confronti del e della Pt_1
, notificando loro in data 26.03.2021 atto di CP_1 pignoramento, avente ad oggetto il compendio immobiliare di proprietà degli istanti, posto a garanzia del mutuo in parola (cfr. all.
n. 15 della comparsa di costituzione dell'opposta).
Orbene, in data 04.11.2021 i debitori esecutati proponevano ai sensi dell'art. 615 II comma c.p.c. opposizione all'esecuzione, deducendo la carenza di legittimazione attiva in capo alla creditrice procedente;
l'assenza di valido titolo esecutivo idoneo a sostenere la procedura immobiliare azionata;
l'avvenuto adempimento delle obbligazioni sugli stessi gravanti, atteso che l'ultimo piano di rientro, intercorso con la cedente in data 04.07.2017, prevedeva il pagamento di rate mensili di euro 600,00 sino ad estinzione del residuo debito. Deducevano, altresì, la correttezza del comportamento assunto, stante la corresponsione dei ratei mensili così come rideterminati, salvo per il periodo da gennaio a giugno 2020 atteso il disagio economico creato dalla pandemia, circostanza che non giustificava la decadenza dal beneficio del termine. Infine, lamentavano la violazione del principio di buona fede ravvisabile nella condotta della creditrice, che aveva notificato un primo atto di precetto nel mese di febbraio 2020,
3 allorché era stato omesso il pagamento della sola rata del mese di gennaio 2020, facendo riferimento ad un conteggio errato. Instavano, pertanto, per la sospensione dell'esecuzione forzata in parola ai sensi e per gli effetti dell'art. 624 c.p.c. e l'accoglimento della spiegata opposizione.
Costituitasi in giudizio, la invocava il rigetto della Controparte_2 richiesta sospensione e delle avverse domande.
La fase cautelare veniva definita con ordinanza del 14.02.2022, con cui il G.E., rigettando l'istanza di sospensione, assegnava termine perentorio di giorni 90 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà.
Pertanto, gli istanti in epigrafe hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la e per essa, la Controparte_2 mandataria al fine di introdurre la Controparte_3 presente fase di merito ai sensi dell'art. 618 c.p.c., insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
A sostegno della proposta opposizione, gli istanti lamentano il difetto di legittimazione attiva in capo alla società convenuta, sul rilievo che il contratto di mutuo ipotecario, posto a fondamento dell'azione esecutiva, era stato stipulato con la Controparte_9
(poi incorporata dal ) e non risulterebbe adeguatamente CP_8 provata, tra tutti i successivi passaggi, la cessione tra e CP_8
Banca Popolare di Milano, cedenti, e la cessionaria Controparte_2
Invero, ad avviso degli opponenti non ha alcuna efficacia probatoria la pubblicazione sulla G.U. n. 65 del 7.06.2019 della cessione pro soluto di crediti in blocco in favore dell'odierna creditrice procedente, in quanto inidonea a documentare l'inclusione, tra quelli ceduti, anche del credito discendente dal mutuo in parola. Ancora, essendo intervenuto tra le parti, in data 04.07.2017, un piano di rientro che per i coniugi esecutati ha sostituito l'originario contratto di mutuo ipotecario, parte opposta avrebbe azionato la procedura immobiliare
4 in parola in assenza di un valido titolo esecutivo, atteso che la predetta rinegoziazione, integrando un contratto di transazione, risulta priva dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. Infine, parte opponente sostiene di aver correttamente effettuato i successivi versamenti di euro 600,00 mensili, così progressivamente riducendo l'entità del proprio debito, e che l'importo precettato dalla banca non terrebbe conto dei versamenti effettuati. Dunque, ad eccezione dei soli primi mesi del 2020, in cui l'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid – 19 varrebbe a giustificare il temporaneo inadempimento, sostengono di aver dato prova di una condotta di buona fede, contrapposta alla violazione di tali principi da parte della società creditrice. Hanno chiesto, pertanto, che l'adito Tribunale accerti che parte opposta non abbia alcun diritto di procedere esecutivamente in danno di essi opponenti e che la stessa venga condannata al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
Con comparsa depositata in data 25.10.2022, si è costituita in giudizio la e per essa, la Controparte_2 Controparte_3
in forza di procura rilasciata dalla mandataria
[...] [...]
e, contestando singolarmente gli assunti avversi, ne Controparte_4 ha chiesto l'integrale rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata, il tutto con vittoria di spese di giudizio. Nello specifico, l'opposta ha evidenziato l'efficacia probatoria dell'avviso di cessione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 07.06.2018, che indicava quale oggetto dell'intervenuta cessione un insieme di crediti pecuniari, derivanti da contratti di finanziamento, conclusi sotto diverse forme tecniche e in relazione ai quali rimandava all'indirizzo della pagina web http://www.bancobpm.it, contenente gli ulteriori dati identificativi degli stessi. Quanto alla eccezione relativa alla mancanza di titolo idoneo a sostenete l'intrapresa azione esecutiva, la creditrice ha dedotto il carattere non novativo della transazione intervenuta in data 04.07.2017 fra gli odierni opponenti e la originaria creditrice. Infine, in ordine alla asserita correttezza della
5 condotta assunta dagli opponenti, parte convenuta nel contestare la puntualità nella corresponsione dei ratei mensili da parte degli stessi, ha concluso come in atti con vittoria di spese di giudizio.
Espletati gli incombenti di rito e istruita documentalmente la controversia, all'udienza del 28.01.2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti e così delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, passando ad esaminare nel dettaglio le doglianze sollevate da parte degli opponenti, deve osservarsi che i predetti motivi di censura non possono trovare accoglimento.
Nel caso in esame, in ordine al presunto difetto di legittimazione attiva, parte convenuta deduce di essere divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari del (già Controparte_8 [...]
e della Controparte_9 Controparte_10 nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, in forza della quale
è subentrata nei rapporti di credito vantati nei confronti degli odierni opponenti.
Ebbene, per quanto concerne l'asserita mancata prova dell'avvenuto acquisto del credito dalla originaria creditrice Controparte_9
poi incorporata nel da parte della
[...] CP_8 CP_8 odierna opposta, va precisato che il contratto di cessione di crediti non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. In tema di opponibilità della cessione, va rilevato che la pubblicazione, eseguita ai sensi dell'art. 58 TUB, rende la cessione immediatamente opponibile al debitore ceduto, avendo un effetto certo e sostitutivo rispetto alla notificazione “ad personam”.
L'art. 58 TUB, infatti, in quanto norma di semplificazione dei rapporti giuridici “ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della
6 stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”.
Pertanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista dall'art. 58
TUB è atto presupposto alla sola opponibilità della cessione che, in ogni caso, si perfeziona tra cedente e cessionario con la semplice stipula del relativo accordo di cessione e legittima di per sé il cessionario a ricevere il pagamento, anche laddove la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non sia ancora stata eseguita: “in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti”. (cfr.
Cass. N. 5997/2006).
Ma la giurisprudenza di merito e di legittimità ha talvolta statuito che, nel caso di cessione di crediti in blocco ex art 58 T.U.B., a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si possa limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulti pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma debba dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito, oggetto di causa.
Invero la pubblicazione nella Gazzetta può costituire elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad “aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” (art. 58, comma 1 TUB). La norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza,
7 assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione
- detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884 e
Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, (ud. 18/12/2019, dep.
28/02/2020), n.5617).
Non a caso, come chiarito anche dalla Suprema Corte di Cassazione
(cfr. Cass., Sez. III, Ord. n. 2780/2019, che richiama espressamente
Cass., Sez. III, Sent. n. 22268/2018), anche se il deposito dell'avviso di cessione pubblicato ai sensi dell'art. 58 T.U.B. non è da solo sufficiente a provare la legittimazione attiva del cessionario, in quanto
“una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” - (punto 3.3.2 della Sent.
22268/2018 sopra richiamata), spetta al giudice del merito valutare, attentamente, il materiale probatorio a disposizione al fine di verificare se la cessione sia stata o meno compiutamente provata.
Come è noto, infatti, gli interventi legislativi in materia di operazioni di cartolarizzazione del credito tendono ad agevolare e snellire le procedure di cessione, che non possono essere vanificate da eccezioni, spesso, sollevate dai debitori con evidenti fini dilatori.
Alla luce della ratio dei citati interventi normativi, quindi, il Giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in
8 tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. VI, Ord. n. 24798 del
05.11.2020). Sempre in materia di prova dell'avvenuta cessione, ha precisato che “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., Sez. I, ord. n. 31188 del 29/12/2017).
Orbene, nel caso in esame, la cessionaria fa presente come nell'avviso della cessione dei crediti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte Seconda n. 65 in data 07.06.2018 e depositato in atti dall'opposta, vi sia l'indicazione del sito internet in cui venivano resi disponibili, nel rispetto della privacy, i dati relativi alle posizioni cedute, attraverso l'inserimento del codice identificativo del rapporto. Invero, cliccando sull'apposito link
(http://www.bancobpm.it), è possibile verificare dette posizioni, individuandole per il tramite giustappunto del c.d. NDG. A tal proposito, l'accesso al link sopra riportato, seguito dall'indicazione del numero NDG 2476860, rende, infatti, possibile rinvenire la posizione debitoria degli opponenti tra quelle oggetto della cessione in parola.
Non a caso, nella pubblicazione della G.U. risulta che “i crediti ceduti sono risultanti “da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è (x) depositata presso il Notaio
[...]
, avente sede in Milano, con atto di deposito n. Repertorio Per_2
4584 e Raccolta 2559 e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della
Legge 130, sul seguente sito internet
9 http://www.bancobpm.it/generale/exodus/ fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”. (cfr. all. nn. 1 e 2 della comparsa di costituzione dell'opposta).
Dunque, il predetto avviso pubblicato sulla G.U non solo contiene l'indicazione delle tipologie di credito oggetto di cessione, ma dà contestualmente facoltà ai debitori ceduti di chiedere al cedente e al cessionario conferma dell'avvenuta cessione e fornisce un indirizzo web, dove sono disponibili i dati identificativi dei crediti ceduti. E, nell'elenco in parola sono, ricompresi anche quelli oggetto di contestazione contrassegnati con il codice identificativo 2476860, codice già a suo tempo abbinato al contratto in oggetto e indicato nella lettera di costituzione in mora, inviata con raccomandata a/r del 25.05.2015, con cui il cedente Banco MPS comunicava, agli odierni opposti, la revoca di tutti gli affidamenti agli stessi accordati ed il conseguente trasferimento “a sofferenza” della loro posizione debitoria. (cfr. all. nn. 7 e 8 della comparsa di costituzione dell'opposta).
Pertanto, l'avviso pubblicato nella G.U. consente di rilevare che i crediti ceduti erano individuati in base a criteri ben precisi, in relazione ai vari requisiti indicati in Gazzetta secondo le Istruzioni della Banca d'Italia conformemente alle istruzioni di vigilanza della
Banca d'Italia. Di talchè la ricomprensione del rapporto, oggetto del presente processo, appare ampiamente provata, né suscettibile di convincente contestazione: NDG 2476860, credito indicato “a sofferenza”, indirizzo web contenente l'elenco preciso dei crediti ceduti.
L'ulteriore documentazione, versata in atti dall'opposta, milita in tal senso come la dichiarazione di avvenuta cessione della posizione debitoria concernente i coniugi e sempre contrassegnata dal Pt_1
10 codice identificativo n. 2476860, con la quale l'istituto cedente, il riconosce espressamente che il rapporto di cui Controparte_8 oggi si discute rientri tra quelli oggetto del contatto di cessione intervenuto tra lo stesso e l'odierna opposta, come da Gazzetta
Ufficiale del 07.06.2018 Parte Seconda n. 65 (cfr. all. n. 18 della comparsa di costituzione dell'opposta).
Pertanto, deve ritenersi raggiunta la prova della avvenuta cessione e della titolarità del rapporto dal lato attivo, non emergendo alcun dato probatorio di segno contrario a quelli esaminati.
Del pari va disattesa l'eccezione relativa alla illegittimità della azionata procedura esecutiva per inesistenza del titolo esecutivo.
Secondo la tesi degli opponenti, i rapporti tra le parti troverebbero la loro disciplina non più nell'originario rogito notarile e neppure nella prima rinegoziazione risalente al 2014, ma in una rinegoziazione del
04.07.2017, in virtù della quale le rate mensili sarebbero state ridotte ad euro 600,00 secondo un piano di rientro della durata di dodici mesi, che, tuttavia, non avrebbe trovato alcuna successiva smentita o sostituzione. Trattandosi di una transazione, a loro dire, correttamente adempiuta, l'odierna creditrice risulterebbe priva di un valido titolo esecutivo per sorreggere l'azione intrapresa.
Si tratta di assunto non condivisibile. In data 04.07.2017 il Pt_1 proponeva alla un piano di rimborso della durata di 12 mesi, CP_9 con versamenti di euro 600,00 a partire dal 20.07.2017, piano da verificare alla scadenza “per una definizione o proroga”. In pari data, con “raccomandata a mani”, la si dichiarava disposta a CP_9 concedere il rimborso secondo le rate da euro 600,00 mensili con decorrenza dal 20 luglio 2017, chiarendo che, alla scadenza, ci sarebbe stata una nuova definizione o proroga del piano stesso, da rivedere nell'importo e nelle scadenze. Con tale missiva, la banca precisava, altresì, che l'accettazione delle modalità di rimborso “non comporta(sse) novazione del credito originario” e che “In caso di mancato pagamento anche di una sola rata di rimborso nei termini pattuiti, il presente accordo (si sarebbe dovuto ritenere)
11 automaticamente risolto … con conseguente decadenza dal beneficio del termine …”.
Pertanto, nella fattispecie, si rileva che tale transazione non costituisce novazione del credito originario, vantato dalla banca, come si evince giustappunto dal tenore letterale della stessa.
Invero, a norma dell'art. 1230 c.c. la novazione ricorre allorquando le parti sostituiscono, all'obbligazione originaria, una nuova obbligazione con oggetto e titolo diverso. La novazione, quindi, richiede un elemento soggettivo, l'animus novandi e un elemento oggettivo, l'aliquid novi, consistente nella sostituzione dell'oggetto o del titolo del rapporto.
L'elemento soggettivo deve risultare in modo non equivoco, nel senso che la volontà delle parti deve essere espressa in modo tale da non restare spazio per eventuali dubbi e, siccome la volontà delle parti non si può presumere, essa va espressa in modo assolutamente concludente.
Per quanto riguarda l'elemento oggettivo, esso richiede una modifica del titolo o dell'oggetto, vale a dire esso deve riguardare una modifica quantitativa o qualitativa, il mutamento deve essere sostanziale e deve riferirsi alla struttura portante, principale del rapporto.
Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che la novazione non può avere ad oggetto la modifica del soli elementi accessori, nel qual caso il negozio sarà qualificato come contratto modificativo o integrativo del rapporto originario. L'efficacia novativa presuppone, inoltre, una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto originario e quello successivo.
Alle luce di tale premessa, nel caso che ci occupa, l'animus novandi risulta assolutamente inesistente, dal momento che nell'intesa del
04.07.2017 in esame è stato espressamente escluso.
Invero, come va riconosciuta la validità dell'intesa del 04.07.02017, sebbene l'accettazione della banca non rechi la sottoscrizione in calce del : la cronologia degli eventi ed il fatto che la banca abbia Pt_1 consegnato la propria accettazione mediante una “raccomandata a
12 mano”, unita al successivo effettivo pagamento delle rate nella misura concordata, lasciano intendere il pieno accordo tra le parti, va altrettanto riconosciuto che il predetto accordo debba intendersi esteso anche alla precisazione relativa alla mancata novazione dell'originario contratto di mutuo. Del resto, è pacifico che un'eventuale intesa volta a consentire, per ragioni di correttezza, una riduzione temporanea delle rate di mutuo non fa venir meno l'originario titolo esecutivo. Va, poi, sottolineato che la proposta del valeva per soli 12 mesi (e non sino ad estinzione del mutuo, Pt_1 come oggi sostenuto), all'esito dei quali sarebbe stata necessaria una definizione o una proroga. In mancanza di tali nuovi atti, non può che concludersi nel senso che, scaduto il termine di vigenza dell'intesa, riprendevano valore i patti previsti nell'originario contratto di mutuo.
Infine, va anche considerato che, in ogni caso, pur a voler considerare vigente anche successivamente ai dodici mesi la riduzione delle rate ad euro 600,00, i mutuatari non rispettavano tale accordo, così giustificando ulteriormente l'avvio dell'azione esecutiva.
Ancora parte opponente ha eccepito che tra la banca mutuante ed essi mutuatari non vi fosse mai stato alcun accordo circa la decadenza dal beneficio del termine per il mancato pagamento “di una piccola porzione” di rate e da qui l'illegittimità della richiesta dell'opposta di corresponsione del debito residuo in un'unica soluzione: capitale, più interessi.
Orbene alla stregua delle considerazioni testè esposte, si osserva non solo che quel terzo piano di rientro del 04.07.2017, che prevedeva il pagamento di rate di importo inferiore (pari ad euro 600,00 mensili), scadesse naturalmente dopo dodici mesi dalla sua sottoscrizione con l'automatica riviviscenza dell'originario contratto di mutuo del 2009, sulla scorta del quale non era tollerabile il pagamento dei ratei mensili in misura ridotta, tant'è che sin dal mese di settembre 2018
l'odierna creditrice richiedeva stragiudizialmente il pagamento dell'intero residuo debito entro quindici giorni, ma che legittimamente la predetta richiesta veniva avanzata.
13 Invero, il Capitolato (Allegato B), atto facente parte integrante del contratto di mutuo ipotecario de quo, regolarmente sottoscritto dagli odierni opponenti anche nella parte specificamente dedicata alle clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341, co. II, c.c., espressamente prevedeva all'art. 9, rubricato “Decadenza dal beneficio del termine-
Risoluzione del contratto”, che nel caso di mancato puntuale pagamento, in tutto o in parte, di una somma dovuta in dipendenza dei finanziamento e/o degli interessi e relativi accessori e nel caso in cui si fossero verificati i fatti descritti nell'art. 3, comma 5, che consentivano alla banca di ritenere risolto il contratto di finanziamento, questa potesse agire per il recupero del proprio credito, qualora nel periodo dei versamenti rateali o dei prelievi frazionati il Cliente non avesse corrisposto quanto dovuto. (cfr. all. n.
4, pagg. 39 e 40, della comparsa di costituzione dell'opposta).
Da ciò consegue il rigetto anche degli ulteriori motivi di doglianza, con i quali parte opponente ha ribadito la correttezza della propria condotta nell'adempimento delle proprie obbligazioni. A ben vedere, non si può non evidenziare che i mutuatari omisero il versamento di sei rate da euro 600,00 mensili, già a partire dal mese di gennaio
2020, allorché non vi era alcuna emergenza sanitaria.
Dunque, tenuto conto dell'efficacia non novativa dell'accordo del
2017, peraltro non correttamente rispettato, e, comunque, della natura transitoria dello stesso, attesa la sua scadenza dopo i primi dodici mesi, deve riconoscersi l'intervenuta decadenza dei mutuatari dal beneficio del termine e la sussistenza di un valido titolo esecutivo a fondamento dell'azione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, attese le motivazioni che precedono, ritenuta che alcuna delle contestazioni di parte opponente abbia trovato riscontro, ne va dichiarata la soccombenza con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in conformità al D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/22, tenuto conto dello scaglione di riferimento dei
14 giudizi dal valore indeterminabile di complessità bassa e dell'effettiva attività espletata.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 11993/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite della presente fase di giudizio in favore della Parte_2 che liquida in euro 5.810,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Napoli, 23.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Laura Martano
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