Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/05/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 1909/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA (p.i. ), in persona del suo legale rapp.te p.t. sig. Parte_1 P.IVA_1
, con sede in Pagani alla Via Filettine n. 238, nonché personalmente il Parte_2 sig. nato a [...] il [...] (c.f.: ) Parte_2 C.F._1 ed ivi res.te alla Via Piave n. 23, rapp.ti e difesi dall'avv. Massimo Quaratino (c.f.:
) del Foro di Nocera Inferiore, in virtù di mandato in calce C.F._2 all'originale dell'atto di citazione, ed elett.te domiciliati presso il suo studio sito in Pagani alla P.zza S.Alfonso n. 16 OPPONENTE E
(C.F. , per la Controparte_1 P.IVA_2
con Sede Sociale in Via Alessandro Specchi 16 -00186 Roma e CP_1
Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti 3 - 20123 Milano Capitale Sociale € 20.257.667.511,62 - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario - Albo dei Gruppi Bancari: cod. - Cod. ABI 02008.1 - CP_1 P.IVA_3 iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° P.IVA_4
- Aderente al e, e per essa, quale Controparte_2 mandataria, la (già denominata CP_1 Controparte_3
- con sede in Verona, Piazzetta Monte n.1, capitale sociale € 41.280.000, codice
[...] fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n. , P.IVA_5 partita IVA n. , iscritta all'Albo delle Banche al n.10639.3 – giusta procura P.IVA_2 per scrittura privata autenticata per notaio in Milano in data 30 ottobre Persona_1
2015, rep. n..12.541 racc. n. 6.530, reg.ta a Milano il 13.11.2015 al n. 30738, in persona del Sig. nato a [...] il [...], domiciliato in Verona, Piazzetta Parte_3
Monte n.1, nella qualità di legale rappresentante ai sensi dell'art.28 del vigente Statuto Sociale, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Amendola, in forza di procura generale alle liti per atto dott. , Notaio in Verona, in data 7 luglio 2010, rep. Controparte_4
n.67110 e racc. n.18408, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, Piazza della Concordia n. 38; OPPOSTA NONCHÉ
N.R.G. 1909/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
Terraglio, n. 63, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare P.IVA_6
REA n. 420580, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia del 21 giugno 2018, società con socio unico Banca IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., C.F. P.IVA_7 come da verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda di data 29 giugno 2018 (Rep. n. 80.866 – Racc. n. 15.510 Racc.) e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte II n. 92 del 09.08.2018, in persona del procuratore Dott.ssa nata a [...] il [...], giusta procura del 06.07.2018 a CP_6 rogito del Notaio di Venezia – Mestre (Rep. n. 39.721 – Racc. n. Persona_2
14.050 Racc.), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Muni (CF:
) del Foro di Napoli, in forza di procura conferita su C.F._3 documento trasmesso telematicamente, e con quest'ultimo elettivamente domiciliata presso la pec - Avvisi e comunicazioni di rito al fax Email_1
081.19308132 e alla casella di posta elettronica certificata Email_1
TERZO INTERVENTORE
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 22/1/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 20/3/2017, la
[...]
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n. 132/2017 del 27/1/2017 e notificato il 7/2/2017, con cui veniva loro ingiunto, in solido, il pagamento, in favore della , della somma di € 227.708,85, oltre CP_1 interessi e spese, per il saldo negativo sui conti correnti ordinario n. 000102964588 e anticipi su fatture n. 000102964655 accesi presso filiale 00633 di Pagani CP_1 il 10.12.2013, in relazione ai quali vi era un saldo al 01.04.2016 del conto ordinario per Euro 19.345,02 e del conto anticipi per Euro 208.363,83 e per i quali aveva prestato garanzia autonoma a prima richiesta in favore della società debitrice con dichiarazione in data 10.12.2013 limitata fino alla concorrenza di Euro 520.000,00 , Parte_2 nonché ulteriore garanzia autonoma a prima richiesta specifica per obbligazioni derivanti da anticipi fatture limitata fino alla concorrenza di Euro 300.000,00 con dichiarazione 18.07.2014. Parte opponente premetteva quanto segue: la società ha intrattenuto Parte_1 rapporti con la a decorrere dalla fine dell'anno 2013, per la Controparte_7
N.R.G. 1909/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 precisione in data 10.12.2013, accese presso la Filiale di Pagani, il conto corrente ordinario nr. 102964588 e quello anticipi nr. 102964655; il rapporto è stato intrattenuto regolarmente fino a quando a distanza di poco più di anno, per la precisione nel novembre del 2014, (legale rapp.te della società e fideiussore della Parte_2 stessa) diveniva, suo malgrado, destinatario di un provvedimento cautelare di restrizione domiciliare della libertà personale emesso dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore;
la restrizione domiciliare è durata fino al 06.07.2015 allorquando il Tribunale di Salerno –sezione Riesame-, in accoglimento dell'appello proposto sostituiva la misura cautelare degli arresti domiciliari con la misura interdittiva, ex art. 290 c.p.p., del divieto di esercitare attività imprenditoriali per anni 1; tutto ciò, e quindi l'impossibilità prima fisica (arresti domiciliari) e poi interdittiva (divieto di esercitare attività imprenditoriale) ha determinato il completo blocco dei rapporti bancari in corso con la e di conseguenza l'incagliarsi della posizione che ad oggi CP_1 risulta apparentemente debitoria, o quantomeno debitoria ma non certamente per l'importo poi ingiunto;
tra l'altro la –Filiale di Pagani- era a conoscenza CP_1 del provvedimento di cui era stato destinatario il sig. e della circostanza che T_
l'inoperatività del rapporto bancario e del momentaneo blocco era dipesa esclusivamente da situazione contingenti e non certamente da volontà diverse;
ciò nonostante detto istituto bancario ha continuato a computare ed addebitare in danno della società opponente interessi e spese di gestione di entrambi i conti, determinando, in tal modo, una lievitazione dell'originaria posizione;
questo in contrasto con l'elementare principio di correttezza e buona fede e soprattutto in contrasto con il binomio normativo degli articoli 1218 e 1256, II° comma, c.c.; oltre al dato normativo anche la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass., sez.ne 2° civ., n. 6594/2012) e' costante nel ritenere che l'impossibilita' sopravvenuta che libera dall'obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per il ritardo (se temporanea), deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (cfr. e pluribus, Cass. nn. 15073/09, 9645/04, 8294/90, 5653/90 e 252/53); di conseguenza, coordinando fra loro le suddette componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità per inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione produce gli effetti estintivi o dilatori anzi detti se deriva da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e imprevenibile secondo la diligenza media, fermo restando che l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità definitiva, alla stregua del principio secondo cui genus nunquam perit, può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro (cfr. Cass. nn. 2691/87, 3844/80, 2555/68); infine, l'accertamento del caso fortuito o della forza maggiore determinante una situazione cogente che impedisca l'adempimento dell'obbligazione, comporta un apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, il cui convincimento si sottrae, se congruamente motivato ed immune da errori logici e giuridici, al sindacato in sede di legittimità (v. Cass. nn. 21973/07, 1774/89, 2189/75
N.R.G. 1909/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 e 3602/74); nella circostanza che ci occupa è evidente che l'impossibilità sopravvenuta che ha investito il sig. e per esso la società esonera da T_ Parte_1 responsabilità entrambi rispetto all'inadempimento che ha determinato il cristallizzarsi di una posizione debitoria che altrimenti non si sarebbe avuta e/o comunque certamente non nella misura così come annotata dall'istituto bancario opposto;
in ragione di tanto l'importo ingiunto non può considerarsi certo, liquido ed esigibile per le ragioni innanzi dette atteso che, si ribadisce, il debitore, o presunto tale, temporaneamente impossibilitato ad adempiere alle proprie prestazioni, per causa a lui non imputabile, non può subire le conseguenze negative di tale ritardo. Parte opponente eccepiva poi l'esistenza di diverse illegittimità nelle operazioni di tenuta dei conti in questione, preliminarmente disconoscendo e contestando tutti i saldi a debito della correntista unilateralmente indicati dalla Banca relativamente al rapporto di conto corrente ordinario n. 102964588, ed a quello anticipi n. 102964655, intestati alla . Parte_1
Parte opponente eccepiva che, mentre formalmente veniva applicata una capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori, in conformità al principio di reciprocità, concretamente, sotto l'aspetto sostanziale, l'effetto anatocistico caratterizzava esclusivamente gli interessi debitori a vantaggio dell'istituto di credito e ciò in palese violazione alla consolidata giurisprudenza. Evidenziava che la quantificava gli interessi utilizzando quali date di valuta, ossia di giorno CP_1 per la maturazione degli stessi, quelle risultanti dagli estratti conto bancari nonostante le stesse non risultassero convenute con la società correntista e sebbene le valute riportate non corrispondessero al momento di effettiva acquisizione o perdita della disponibilità finanziaria da parte dell'istituto di credito. Inoltre, ad ogni chiusura trimestrale, unitamente agli interessi ed alle commissioni sul massimo scoperto, venivano addebitate le spese di tenuta conto e quelle relative alle singole operazioni. Eccepiva dunque la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori adottata dalla Banca, l'illegittimo addebito della commissione sul massimo scoperto e la sua illegittima capitalizzazione trimestrale, l'illegittimo addebito della dif e delle altre Commissioni;
l'illegittima applicazione della data valuta applicata dalla banca per le operazioni in accredito ed in addebito;
l'usurarietà degli interessi. Concludevano dunque chiedendo: a) nel merito, accertate e dichiarate le illegittimità applicate alle operazioni regolate sul corrente ordinario nr. 102964588 e su quello anticipi nr. 102964655, intestati alla e su ogni altro conto collegato Parte_1
d'appoggio o per anticipazioni, per i motivi di cui alla superiore parte espositiva, revocare n. 132/2017 reso dal Tribunale di Nocera Inf.re – G.I. dott.ssa Faracchio- in data 27.01.2017 (rg. 5269/2016; b) sempre nel merito, accertata la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale dell'istituto bancario opposto per le illegittimità applicate alle operazioni regolate sul corrente ordinario nr. 102964588 e su quello anticipi nr. 102964655, intestati alla rideterminare gli importi Parte_1 ricevuti o annotati a debito della detta società in ragione delle motivazioni in premessa dedotte, ovvero in ragione del contrasto con i principi di correttezza e buona fede e soprattutto in contrasto con il binomio normativo degli articoli 1218 e 1256, II°
N.R.G. 1909/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 comma, c.c..; c) sempre nel merito, accertata la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale dell'istituto bancario opposto per le illegittimità applicate alle operazioni regolate sul corrente ordinario nr. 102964588 e su quello anticipi nr. 102964655, intestati alla rideterminare gli importi ricevuti o annotati a debito Parte_1 della detta società in ragione delle ulteriori motivazioni eccepite in premessa d) con vittoria di spese, competenze e di onorari del presente giudizio ed attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In data 5/4/2019 si costituiva la Banca che, osservava in via preliminare che, in relazione alla garanzia prestata con la dichiarazione di costituzione di garanzia depositata a corredo del ricorso per ingiunzione, e la sua qualificazione quale garanzia autonoma, dal contesto dell'atto non si evince alcuna contestazione. Eccepiva la legittimità della debitoria così come evidenziata nei saldi passivi degli estratti conto, riportati nelle certificazioni di saldo elaborate ex art. 50 D. Lgs. N. 385/1993. In ordine alle contestazioni mosse in atto di citazione, eccepiva l'inammissibilità delle doglianze mosse in relazione ai conti correnti affidati per la genericità dei rilievi, sì come riferite ad ipotesi astratte e non rapportate a specifici ed individuati aspetti e clausole dei singoli contratti. Eccepiva, in via gradata, l'irripetibilità delle somme pagate ex art. 2034 c.c., sussumendo tali pagamenti comunque l'adempimento di obbligazione naturale che appunto rende irripetibili le somme versate sul conto aventi natura solutoria. Eccepiva la nullità della intera prospettazione e relative conclusioni dell'opponente per genericità ed indeterminatezza dell'oggetto e della causa petendi, non avendo il correntista svolto analiticamente le proprie determinazioni nel senso che non ha rapportate le presunte violazioni di legge alle concrete pattuizioni intervenute tra le parti, alle concrete operazioni che abbiano comportato addebiti illegittimi ovvero alle diverse risultanze che invece si sarebbero dovute tenere in conto per la determinazione degli importi in dare e avere.
Eccepiva, poi, che la richiesta Ctu aveva carattere meramente esplorativo. Eccepiva, inoltre, l'infondatezza delle avverse istanze ed eccezioni, atteso che la normativa sulla trasparenza bancaria è stata rispettata, non essendo stata, tra l'altro, dedotta dagli opponenti alcuna contestazione degli estratti conto regolarmente inviati dalla banca, comprendenti, in ipotesi, anche le periodiche variazioni di tasso. Evidenziava che i contratti di conto corrente e conto anticipi erano stati stipulati nel dicembre 2013 e recavano compiutamente le condizioni regolatrici del rapporto, ivi compresi l'espressa determinazione del saggio degli interessi passivi e la loro capitalizzazione contestuale e per uguale periodo degli interessi attivi, la misura della commissione di massimo scoperto e la determinazione delle altre voci onerose per il correntista, quali c.m.s. e spese, comunque anch'esse pattuite espressamente e in via analitica così come il metodo di calcolo delle valute. Detti contratti erano poi integrati dalle singole aperture di crediti, c.d. affidamenti, pure prodotti in giudizio. Sulla commissione di massimo scoperto, tanto la legislazione quanto la giurisprudenza susseguitasi nel tempo (cfr Cass. n. 12965 del 22.06.2016), avevano sostanzialmente
N.R.G. 1909/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 confermato la legittimità della stessa, presentando requisiti sufficienti di determinazione e determinabilità dell'oggetto del contratto. Sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi evidenziava, in via residuale rispetto alla chiara esplicitazione del testo contrattuale, che a far data dal 22.04.2000 la delibera CICR del 9.02.2000 ha fornito i criteri che consentono di operare la capitalizzazione degli interessi sia passivi che attivi, criteri la cui applicazione l'istituto di credito si è preoccupato di rendere pubblica con la inserzione sulla Gazzetta Ufficiale. Peraltro, nel caso di specie, la capitalizzazione trimestrale degli interessi non derivava dall'applicazione dell'art. 1283 c.c. bensì, come si evince dalla clausola contenuta nei contratti di conto corrente, dalla previsione della chiusura trimestrale dei conti debitori, previsione che viene ancorata all'art. 1831 c.c. , norma che prevede che la chiusura del conto con la liquidazione del saldo è operata alle scadenza stabilite nel contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre computabile dalla data del contratto, conferendo il potere alle parti di stabilire contrattualmente le scadenze di chiusura del conto corrente, con trasformazione del saldo non richiesto nella prima rimessa di nuovo conto sulla quale decorrono gli interessi stabiliti. In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi in cui non dovesse trovare ingresso la capitalizzazione trimestrale, chiedeva l'applicazione della capitalizzazione semestrale degli interessi., ovvero, in ulteriore subordine, la capitalizzazione annuale, sia perché conforme alla cadenza temporale ex lege degli interessi ricavabile dal disposto dell'art. 1284 c.c., comma 1, sia perché l'anatocismo annuale è contemplato anche dalla delibera CICR. Evidenziava, poi, che nel corso dei rapporti bancari intercorsi non erano stati applicati interessi superiori ai tassi soglia. Allo stesso modo eccepiva la genericità dell'osservazione di controparte in ordine ad una presunta “impossibilità sopravvenuta” legata all'esecuzione temporanea di provvedimenti restrittivi della libertà della persona dell'amministratore sig. Parte_2 considerato anche che la vicenda interessa l'amministratore quale persona
[...] fisica, quindi un soggetto diverso dalla che, in quanto società di capitale, Parte_4 non può subire alcuna conseguenza legata alle vicende di persone fisiche chiaramente sostituibili nella carica rivestita. Concludeva dunque chiedendo che fosse dichiarata inammissibile e improponibile, e comunque infondata in fatto e in diritto l'opposizione come sopra richiamata proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 132/2017 del Tribunale di Nocera Inferiore così come ogni avversa deduzione eccezione richiesta o domanda così come formulata dall'opponente; la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e comunque l'accoglimento della domanda di pagamento così come proposta in ricorso per ingiunzione e riportata innanzi nella premessa di questo atto, vinte le spese di causa. In data 5/4/2019 si costituiva, quale interventore ex art. 111 c.p.c., la , CP_5 premettendo che, in virtù di contratto stipulato in data 20.09.2018 la Controparte_5 ha acquistato, pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB da n portafoglio di crediti pecuniari (per capitale e interessi anche Controparte_1 di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro), identificabili in blocco secondo i criteri
N.R.G. 1909/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27.09.2018 - Parte Seconda, n. 113, e aventi le caratteristiche indicate ivi e nell'atto di cessione. In ragione delle caratteristiche della predetta cessione, la pubblicazione del citato avviso in Gazzetta Ufficiale è valsa anche quale notifica ai debitori ceduti. Fra i crediti oggetto di cessione è ricompreso anche quello derivante dal decreto ingiuntivo n. 132/2017 (RG 5269/2016) emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 27.01.2017. Conseguentemente, la essendo legittimata per Controparte_5 quanto innanzi chiarito, ha interesse a subentrare nell'attività giudiziaria della propria dante causa e a proseguirla nei termini di legge. Si costituiva, dunque ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, richiamando, confermando e facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni tutte avanzate dalla e per essa la mandataria con espressa richiesta Controparte_1 CP_1 di estromissione della propria dante causa. Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge. Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum. Quanto al petitum, esso appare emerge chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03). Quanto poi alla causa petendi, essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto.
2. Sul merito.
N.R.G. 1909/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 Il decreto ingiuntivo opposto trova il suo fondamento in due rapporti di conto corrente: il conto corrente ordinario recante n 102964588 e il conto/anticipi recante n 102964655. L'apertura dei conti correnti sopracitati è stata regolamentata da appositi contratti prodotti in atti. Come riportato sui contratti, l'apertura degli stessi è avvenuta in data 10.12.2013. Venendo infatti alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Il Ctu ha proceduto a verificare l'anatocismo considerando nella base di calcolo gli interessi, le commissioni di massimo scoperto e le spese, dal momento che, dette competenze, hanno prodotto ulteriori interessi nei trimestri successivi, producendo l'effetto anatocistico. Per ogni trimestre, ha rilevato il TAN netto e calcolata la quota parte di interessi anatocistici in relazione alla base di calcolo corrispondente. A seguito delle osservazioni formulate dalla Banca il Ctu ha rilevato come risulta sottoscrizione la clausola di reciprocità, e che nei riconteggi effettuati ha attuata la rilevazione degli interessi anatocistici a partire dal primo trimestre successivo all'accettazione presente in contratto. Pertanto, rilevata la presenza nel contratto di conto corrente della espressa accettazione della Clausola di reciprocità, ha ritenuto illegittima l'applicazione dell'anatocismo bancario fino a quella data, con la conseguenza che gli addebiti imposti dalla Banca a titolo di capitalizzazione degli interessi sono stati sottratti al saldo debitorio per il periodo precedente alla espressa accettazione della Clausola di reciprocità così come stabilito dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Pertanto, ha evidenziato che, dal momento che risulta accettata la clausola di reciprocità, la rilevazione degli interessi anatocistici è decorsa dal trimestre successivo dalla data della firma. Ha valutato siffatti interessi considerando, nella base di calcolo gli interessi, le commissioni di massimo scoperto e le spese, competenze che hanno prodotto ulteriori interessi nei trimestri successivi, producendo l'effetto anatocistico. Per ogni trimestre ha quindi rilevato il TAN netto e calcolata la quota parte di interessi anatocistici in relazione alla base di calcolo corrispondente. Con riguardo all'usura, ha provveduto a verificare l'usura relativamente al tasso di interesse pattuito in contratto, incluse le CMS e le spese. Ciò posto ha evidenziato che, solo per il conto corrente n 102964655, è stata riscontrata un'usura contrattuale in quanto le condizioni contrattuali previste per saldi debitori entro il fido concesso, considerando un TAN pari al 15,600%, un'aliquota CMS pari al 0,000% e spese trimestrali pari a euro 40,00, il TAEG è pari al 16,596% ed è quindi oltre la soglia usura del periodo considerato pari al 10,900%. Dal momento che la clausola interessi presente in contratto è da ritenersi usuraria, il
N.R.G. 1909/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 Ctu ha provveduto ad enunclare tutti gli interessi come stabilito dall'art 1815 cc. Con riguardo alle commissioni di massimo scoperto, il Ctu ha evidenziato che l'apertura dei conti correnti è avvenuta in data 10.12.2014, pertanto periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 28 gennaio 2009. Per i trimestri in cui l'aliquota applicata dalla banca ha superato l'aliquota soglia usura, ha provveduto a ricalcolare la commissione di massimo scoperto applicando l'aliquota soglia al massimo scoperto ricalcolato. Con riguardo alla capitalizzazione delle commissioni di massimo scoperto, ha utilizzato la capitalizzazione trimestrale. Il Ctu non ha individuato ulteriori costi e spese addebbitate dalla banca. Ha quindi operato il riconteggio indicando, per il c/c/ n. 102964588 un saldo di - 18.854,77 € e per il c/c n. 102964655, un saldo di -169.498,23 €, per un totale di - 188.353,00 € Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito (Trib. Roma n. 18101/2015). In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. In parziale accoglimento della domanda proposta dall'opposta, gli opponenti vanno condannati, in solido tra loro, risultando documentalmente la fideiussione, in alcun modo contestata, al pagamento della somma di € 188.353,00, oltre interessi convenzionali, dall'1/4/2016 al soddisfo. Deve a questo punto dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento ex art. 111 cpc della
[...]
l'evento successorio risultando dalla documentazione versata in atti, atteso CP_5 che in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il comma 3 della disposizione codicistica consente “in ogni caso” l'intervento in causa del
N.R.G. 1909/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi (Cass. 4333/93); del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientra tra i soggetti considerati dall'art. 105 cpc, poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa (ex multis, Cass. 18937/06) e, in mancanza di espressa estromissione del cedente, il processo prosegue tra le parti originarie, mantenendo il cessionario la veste processuale di interventore (cfr. 6471/2012) e conservando il cedente piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del primo, quand'anche intervenuto in giudizio (Cass. 22424/2009; 17959/2016); quindi l'acquirente del diritto controverso, pur potendo spiegare intervento volontario ex art. 111 c.p.c., non diviene litisconsorte necessario (cfr. Cass. 14480/2018). Perché si abbia l'estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del giudice ed il consenso di tutte le parti, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare automaticamente l'estromissione del cedente (Cass. 1535/2010; 6302/1995). Nel caso di specie, pertanto, non risultando il consenso di tutte le parti all'estromissione della ne consegue che essa deve considerarsi parte CP_1 processuale a tutti gli effetti (Cass. 18483/2006), nondimeno facendo stato la presente decisione nei riguardi della quale suo successore a titolo particolare CP_5
(Cass. 22424/2009; 8884/2000). Pertanto, la presente pronuncia, salvi i suoi effetti anche nei confronti della CP_5
verrà formulata nei confronti della
[...] CP_1
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite, liquidate sulla base del decisum, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sono dovute dagli opponenti le spese relative del procedimento monitorio, per via del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio" (Cass., n. 18125/2017). In termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007: "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito").
N.R.G. 1909/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 Gli opponenti sono poi tenuti altresì, al pagamento, sulla base del decisum, delle spese processuali relative al giudizio di opposizione, per la fase di studio e introduttiva, in CP favore della e, per la fase istruttoria e decisoria, in favore della . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1909/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, , E PER Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
, , ogni contraria istanza disattesa così provvede: CP_1 CP_5
1. accoglie parzialmente, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, l'opposizione; per l'effetto:
2. revoca, per le causali di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 132/2017 emesso in data 27/1/2017;
3.accoglie, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda principale;
per l'effetto:
4. condanna , in persona del legale rapp.te p.t., e Pt_1 Parte_1 T_
, in solido tra loro al pagamento, in favore di
[...] Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., della somma di € 188.353,00,
[...] oltre interessi convenzionali, dall'1/4/2016 al soddisfo;
5.condanna , in persona del legale rapp.te p.t., e Parte_1 T_
, in solido tra loro al pagamento, in favore di
[...] Controparte_1
,, delle spese del procedimento monitorio che si liquidano in €
[...]
350,00 per spese ed € 1900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
6.condanna , in persona del legale rapp.te p.t., e Parte_1 T_
, in solido tra loro al pagamento, in favore di
[...] Controparte_1
, delle spese del presente giudizio di opposizione (limitatamente
[...] alla fase di studio e introduttiva) che si liquidano in € 4000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
7. condanna , in persona del legale rapp.te p.t., e Parte_1 T_
, in solido tra loro al pagamento, in favore di , delle spese
[...] CP_5 del presente giudizio di opposizione (limitatamente alla fase di istruttoria e decisoria) che si liquidano in € 9000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
8. Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio, a carico degli opponenti ,in solido tra loro. Così deciso in Aversa, il 05/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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