Ordinanza cautelare 24 ottobre 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 6411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6411 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06411/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11822/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11822 del 2025, proposto da
ES IO EL, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell e RA Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto Nazionale per L’Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro-INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Giandomenico Catalano e Laura Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-dell'elenco dei candidati idonei ammessi a sostenere la prova orale del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti presso l'avvocatura dell'INAIL nel ruolo dei professionisti legali, I livello di professionalità, di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Funzioni Centrali, da assegnare presso le strutture dell'Avvocatura dell'Istituto”, nella parte in cui non contiene il nominativo di parte ricorrente;
- del calendario delle prove orali, pubblicato in data 21 luglio u.s. sul sito web ufficiale della PA, nella parte in cui non contiene il nominativo di parte ricorrente;
-dell'Avviso pubblicato dalla p.a. in data 25 giugno 2025, con cui sono stati resi noti gli esiti della prova scritta del concorso de quo, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi del ricorrente;
-del provvedimento denominato “Criteri di valutazione delle prove Inail Avvocati”, pubblicato dalla p.a. sul proprio sito ufficiale in data 16 aprile 2025, nella parte in cui risulta è previsto che “Alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio medio complessivo non inferiore a 70/100 (settanta/centesimi) e per ogni elaborato una votazione non inferiore a 60/100 (sessanta/centesimi)”;
-del provvedimento denominato “DIARIO D'ESAME, ISTRUZIONI PER L'ACCESSO ALLA SEDE CONCORSUALE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA”, pubblicato dalla p.a. sul proprio sito ufficiale in data 16 aprile 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi del ricorrente ove è previsto che “Alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio complessivo non inferiore a 70/100 (settanta/centesimi) e per ogni elaborato una votazione media non inferiore a 60/100 (sessanta/centesimi)“;
-dell'esito di insufficienza attribuito alla prova scritta di parte ricorrente, appreso da quest'ultimo in data 25.06.2025;
-del punteggio numerico pari a 60pt attribuito a ciascuna singola prova scritta sostenuta da parte ricorrente, in quanto inferiore alla soglia di idoneità prevista dal bando di concorso;
-del punteggio attribuito dalla Commissione alla prova scritta sostenuta dal ricorrente, in quanto inferiore alla soglia di idoneità prevista dal bando di concorso;
-della valutazione di inidoneità attribuita agli elaborati di parte ricorrente;
-del verbale n. 13 del 14 maggio 2025, esibito dalla p.a. in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 6 agosto 2025, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente;
-del verbale n. 17 del 29 maggio 2025, esibito dalla p.a. in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 6 agosto 2025, nella parte in cui attribuisce una valutazione insufficiente all'elaborato del ricorrente;
-del verbale n. 19 del 10 giugno 2025, esibito dalla p.a. in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 6 agosto 2025, nella parte in cui attribuisce una valutazione insufficiente all'elaborato del ricorrente;
-del verbale n. 20 del 8 luglio 2025, esibito dalla p.a. in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 6 agosto 2025, nella parte in cui attribuisce una valutazione insufficiente all'elaborato del ricorrente;
-ove occorra e per quanto di ragione, della Busta n. 3 contenente le domande estratte in sede di prova scritta del concorso de quo;
-del bando del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti presso l'avvocatura dell'INAIL nel ruolo dei professionisti legali, I livello di professionalità, di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Funzioni Centrali, da assegnare presso le strutture dell'Avvocatura dell'Istituto”, nella parte in cui, all'art. 9, comma 5, è previsto che
“Alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio complessivo non inferiore a 70/100 (settanta/centesimi) e per ogni elaborato una votazione media non inferiore a 60/100 (sessanta/centesimi).”;
-dell'art.10 del bando di concorso, nella parte in cui prevede che “Alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 70/100 (settanta/centesimi)”.
-della graduatoria dei vincitori del concorso gravato, non ancora adottata né pubblicata;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Formez Pa e INAIL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. RA LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato:
- che parte ricorrente ha adito l’intestato TAR chiedendo l’annullamento degli atti della procedura concorsuale di cui in epigrafe, nella parte in cui non veniva ammessa alla successiva prova orale in quanto la prova scritta svolta era stata illegittimamente valutata con voto numerico 60/100 ( id est , sufficiente), inferiore al punteggio minimo di 70/100, deducendo ex multis il difetto di motivazione;
- che parte resistente INAIL, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato, deducendo, da un lato, che la commissione esaminatrice aveva predeterminato a monte i criteri di valutazione degli elaborati ai fini dell’assegnazione del voto numerico; dall’altro, che la lex specialis imponeva, quale autovincolo, una motivazione ulteriore, di tipo diffuso, solo nel caso di voto numerico inferiore a 60/100 ( id est , insufficiente);
Dato atto che con ordinanza cautelare. 05866/2025 del 24.101.2025 il Collegio adito disponeva quanto segue: “ Ritenuto che il ricorso non appare prima facie sfornito dei requisiti cautelari sia del fumus boni iuris, considerato che effettivamente la motivazione della prova scritta elaborata dalla parte ricorrente non sembra, sul piano motivazionale, in linea con le regole generali di trasparenza nonché con gli autovincoli propri della procedura concorsuale; sia del periculum in mora, essendo imminente lo svolgimento della prova orale (il cui celere svolgimento va, nel contempo, garantito e altresì contemperato con l’interesse della ricorrente);Considerato che le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame giustificano, al momento, la compensazione delle spese di lite della presente fase; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) accoglie l’istanza cautelare nel limitato senso di ammettere con riserva la ricorrente all’espletamento della prova orale ”;
Preso atto che parte resistente ha conseguentemente provveduto alla convocazione della ricorrente per l’esame orale, tenutosi in data 21 novembre 2025 e proficuamente superato, e che con successiva determina n. 341, del 21 novembre 2025, ha poi approvato la graduatoria definitiva di merito della procedura concorsuale in esame, rispetto alla quale quest’ultima, avendo ottenuto il punteggio finale complessivo pari a 195,5 punti, si è collocata (seppur con riserva) nella graduatoria finale di merito al 31 posto, tra i candidati idonei non vincitori;
Considerato che la citata ultima graduatoria finale non è stata impugnata dalla parte ricorrente, la quale ha dichiarato di avere unicamente interesse al positivo scioglimento sic et sempliciter della riserva, cui si è opposta parte resistente;
Trattenutala causa in decisione all’udienza del 25 febbraio 2026;
Ritenuto che le argomentazioni di parte ricorrente, già accolte in sede cautelare, meritano di essere confermate con positivo apprezzamento tenuto conto che risulta fondato il primo motivo di gravame, in quanto se l’autovincolo stabilito dalla lex specialis (di motivazione diffusa) fosse limitato alla spiegazione del solo voto numerico inferiore a 60/100, vi sarebbe un vuoto di tutela tutte le volte in cui la prova scritta risulti non insufficiente (per aver raggiunto la soglia dei 60/100) ma comunque non idonea al proseguimento della procedura concorsuale (perché inferiore alla soglia minima dei 70/100). Vi sarebbe cioè una fascia di valutazione (quella tra 60 e 70/100) sottratta, di fatto, alle modalità motivazionali che invece la stessa commissione si è imposta per i giudizi inferiori alla soglia del 60/100 e che, considerato il medesimo esito finale di non proseguimento della procedura concorsuale, non solo ha ragione di essere ma che, peraltro, potrebbe essere strumentalizzata dalla commissione come escamotage semplificativo;
Tenuto conto, quindi, che il ricorso deve essere accolto nel senso dello scioglimento della riserva in favore della parte ricorrente e, di conseguenza, del definitivo consolidamento della graduatoria finale;
Atteso, tuttavia, che le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame consentono la compensazione tra le parte delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dispone il consolidamento della graduatoria finale non impugnata.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC OI, Presidente
RA LE, Consigliere, Estensore
RA Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LE | IC OI |
IL SEGRETARIO