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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/07/2025, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5632/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5632/2025 promossa da:
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. GIRALDI LUCA e dell'avv. GESMUNDO VITTORIO DONATO ( ) VIA GINO CAPPONI 26 50121 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in C.F._2 VIA GINO CAPPONI, N. 26 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. GIRALDI LUCA
FATTORIA LE SORGENTI DI (C.F. ), con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. GIRALDI LUCA e dell'avv. GESMUNDO VITTORIO DONATO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2 Telematicopresso il difensore avv. GIRALDI LUCA
ATTORI contro
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in persona del suo titolare ha proposto Parte_1 Controparte_1 ricorso ex art. 281 decies c.p.c.al fine di chiedere la declaratoria di risoluzione del contratto di vendita dei quantitativi di vino indicati nella fattura n. 135 del 17.9.2024, concluso tra e la Controparte_1
Controparte_2
A fondamento del ricorso ha allegato: che la ditta individuale ricorrente gestisce una impresa agricola nel Comune di Bagno a Ripoli, loc. Vallina, la quale produce e commercializza vino e olio su terreni di sua proprietà; che la nei primi mesi del 2024, aveva promosso Controparte_2 una trattativa per acquisire il compendio terriero della ricorrente e, nel corso del negoziato, aveva condotto in affitto l'azienda della ricorrente per due anni (con contratto in deroga); che la trattativa non era andata a buon fine ed il sig. si era visto costretto ad agire in via cautelare per riacquisire la CP_1 piena disponibilità del compendio immobiliare;
che, con ordinanza del 24.2.2025, il Tribunale di Firenze aveva ordinato alla convenuta l'immediata restituzione a ed Controparte_1 CP_1 del compendio oggetto del contratto di affitto sottoscritto in data 16.9.2024, “lasciando sul
[...] posto tutte le scorte di vini escluse le unità oggetto di compravendita già imbottigliate e relative alle annate 2022 e 2023, gli arredi, insegne, marchi, attrezzature, macchinari e beni strumentali forniti dalla concedente, o comunque di proprietà di quest'ultima”; che, infatti, nel corso delle trattative, il pagina 1 di 3 sig. legale rappresentante della aveva manifestato l'intenzione di CP_3 Controparte_2 acquistare una consistente quantità di vino prodotto da la Fattoria nelle annate precedenti;
che il vino fatturato, confezionato in circa 65.000 bottiglie, imbottigliato prima della decorrenza del termine iniziale del rapporto agrario nei locali della fattoria, vi era poi rimasto ed era stato consegnato a controparte, assieme alle attrezzature comprese nel contratto di affitto, il 1.10.2024; che, tuttavia, la parte convenuta non aveva corrisposto il prezzo, ritenendolo non pattuito fra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 1474 c.c.; che, in realtà, il prezzo indicato nella fattura n. 135 corrispondeva al prezzo pratica dalla per la generalità delle vendite ai distributori dei vini utilizzati per Pt_1 realizzare il blend ed era pari alla media dei prezzi praticati per la CP_4 Parte_2 vendita dei vini , e “ Parte_3 Parte_4 Pt_5 [...]
”, indicati nei listini trasmessi a controparte fin dal luglio 2024; che, pertanto, Parte_6 la fattura n. 135 indicava esattamente il prezzo determinato ”sulla base dei prezzi normalmente praticati dal venditore”; che il mancato pagamento del prezzo costituisce inadempimento grave tale da comportare la risoluzione del contratto.
A seguito del decesso del sig. deceduto a Firenze il 18.5.2025, si è costituita l'erede Controparte_1 sig.ra Controparte_1
Non si è costituita in giudizio la nonostante la rituale notifica Parte_1 del ricorso, ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata documentalmente istruita.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E' pacifico l'inadempimento della resistente all'obbligazione di corrispondere il prezzo indicato nella fattura n. 135 del 17.9.2024 relativa alla compravendita delle 16.000 bottiglie di vino in essa meglio descritte e indicate. In questa sede, a fronte della mancata costituzione in giudizio della società convenuta, dichiarata contumace, non sono state proposte eccezioni relative alla congruità ed alla pattuizione del prezzo, di talchè deve farsi riferimento al prezzo indicato nella suddetta fattura.
In ogni, caso, è parimenti pacifico che nessun altro prezzo sia stato corrisposto da parte dell'acquirente.
A fronte dell'adempimento della ricorrente all'obbligazione di consegnare la partita di vino acquistata dalla resistente, il mancato pagamento del corrispettivo, in qualunque misura, deve qualificarsi come inadempimento di gravità tale da legittimare la risoluzione del contratto di vendita del vino: trattasi, infatti, di inadempimento alla principale obbligazione posta a carico dell'acquirente, che ha senz'altro determinato un grave squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del venditore.
Deve, pertanto, dichiararsi la risoluzione del contratto di vendita dei quantitativi di vino indicati nella fattura n. 135 emessa il 17 settembre 2024, al prezzo in essa indicato, concluso tra il signor titolare della (ditta individuale) e la Controparte_1 Parte_1 con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), Via San Parte_7 Romolo n° 11-13, C.F. e P.IVA , in persona del rappresentante legale Sig. P.IVA_1 CP_3
, per grave inadempimento di quest'ultima.
[...]
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA la risoluzione del contratto di vendita dei quantitativi di vino indicati nella fattura n. 135 emessa il 17 settembre 2024, al prezzo in essa indicato, concluso tra il signor titolare della Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 3 (ditta individuale) e la con sede legale in Bagno a Parte_7 Ripoli (FI), Via San Romolo n° 11-13, C.F. e P.IVA , in persona del rappresentante legale P.IVA_1 Sig. , per grave inadempimento di quest'ultima. CP_3
CONDANNA altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.217,00 per compensi ed in Euro 786,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 15 luglio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5632/2025 promossa da:
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. GIRALDI LUCA e dell'avv. GESMUNDO VITTORIO DONATO ( ) VIA GINO CAPPONI 26 50121 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in C.F._2 VIA GINO CAPPONI, N. 26 50121 FIRENZEpresso il difensore avv. GIRALDI LUCA
FATTORIA LE SORGENTI DI (C.F. ), con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. GIRALDI LUCA e dell'avv. GESMUNDO VITTORIO DONATO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2 Telematicopresso il difensore avv. GIRALDI LUCA
ATTORI contro
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
in persona del suo titolare ha proposto Parte_1 Controparte_1 ricorso ex art. 281 decies c.p.c.al fine di chiedere la declaratoria di risoluzione del contratto di vendita dei quantitativi di vino indicati nella fattura n. 135 del 17.9.2024, concluso tra e la Controparte_1
Controparte_2
A fondamento del ricorso ha allegato: che la ditta individuale ricorrente gestisce una impresa agricola nel Comune di Bagno a Ripoli, loc. Vallina, la quale produce e commercializza vino e olio su terreni di sua proprietà; che la nei primi mesi del 2024, aveva promosso Controparte_2 una trattativa per acquisire il compendio terriero della ricorrente e, nel corso del negoziato, aveva condotto in affitto l'azienda della ricorrente per due anni (con contratto in deroga); che la trattativa non era andata a buon fine ed il sig. si era visto costretto ad agire in via cautelare per riacquisire la CP_1 piena disponibilità del compendio immobiliare;
che, con ordinanza del 24.2.2025, il Tribunale di Firenze aveva ordinato alla convenuta l'immediata restituzione a ed Controparte_1 CP_1 del compendio oggetto del contratto di affitto sottoscritto in data 16.9.2024, “lasciando sul
[...] posto tutte le scorte di vini escluse le unità oggetto di compravendita già imbottigliate e relative alle annate 2022 e 2023, gli arredi, insegne, marchi, attrezzature, macchinari e beni strumentali forniti dalla concedente, o comunque di proprietà di quest'ultima”; che, infatti, nel corso delle trattative, il pagina 1 di 3 sig. legale rappresentante della aveva manifestato l'intenzione di CP_3 Controparte_2 acquistare una consistente quantità di vino prodotto da la Fattoria nelle annate precedenti;
che il vino fatturato, confezionato in circa 65.000 bottiglie, imbottigliato prima della decorrenza del termine iniziale del rapporto agrario nei locali della fattoria, vi era poi rimasto ed era stato consegnato a controparte, assieme alle attrezzature comprese nel contratto di affitto, il 1.10.2024; che, tuttavia, la parte convenuta non aveva corrisposto il prezzo, ritenendolo non pattuito fra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 1474 c.c.; che, in realtà, il prezzo indicato nella fattura n. 135 corrispondeva al prezzo pratica dalla per la generalità delle vendite ai distributori dei vini utilizzati per Pt_1 realizzare il blend ed era pari alla media dei prezzi praticati per la CP_4 Parte_2 vendita dei vini , e “ Parte_3 Parte_4 Pt_5 [...]
”, indicati nei listini trasmessi a controparte fin dal luglio 2024; che, pertanto, Parte_6 la fattura n. 135 indicava esattamente il prezzo determinato ”sulla base dei prezzi normalmente praticati dal venditore”; che il mancato pagamento del prezzo costituisce inadempimento grave tale da comportare la risoluzione del contratto.
A seguito del decesso del sig. deceduto a Firenze il 18.5.2025, si è costituita l'erede Controparte_1 sig.ra Controparte_1
Non si è costituita in giudizio la nonostante la rituale notifica Parte_1 del ricorso, ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata documentalmente istruita.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E' pacifico l'inadempimento della resistente all'obbligazione di corrispondere il prezzo indicato nella fattura n. 135 del 17.9.2024 relativa alla compravendita delle 16.000 bottiglie di vino in essa meglio descritte e indicate. In questa sede, a fronte della mancata costituzione in giudizio della società convenuta, dichiarata contumace, non sono state proposte eccezioni relative alla congruità ed alla pattuizione del prezzo, di talchè deve farsi riferimento al prezzo indicato nella suddetta fattura.
In ogni, caso, è parimenti pacifico che nessun altro prezzo sia stato corrisposto da parte dell'acquirente.
A fronte dell'adempimento della ricorrente all'obbligazione di consegnare la partita di vino acquistata dalla resistente, il mancato pagamento del corrispettivo, in qualunque misura, deve qualificarsi come inadempimento di gravità tale da legittimare la risoluzione del contratto di vendita del vino: trattasi, infatti, di inadempimento alla principale obbligazione posta a carico dell'acquirente, che ha senz'altro determinato un grave squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del venditore.
Deve, pertanto, dichiararsi la risoluzione del contratto di vendita dei quantitativi di vino indicati nella fattura n. 135 emessa il 17 settembre 2024, al prezzo in essa indicato, concluso tra il signor titolare della (ditta individuale) e la Controparte_1 Parte_1 con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), Via San Parte_7 Romolo n° 11-13, C.F. e P.IVA , in persona del rappresentante legale Sig. P.IVA_1 CP_3
, per grave inadempimento di quest'ultima.
[...]
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA la risoluzione del contratto di vendita dei quantitativi di vino indicati nella fattura n. 135 emessa il 17 settembre 2024, al prezzo in essa indicato, concluso tra il signor titolare della Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 3 (ditta individuale) e la con sede legale in Bagno a Parte_7 Ripoli (FI), Via San Romolo n° 11-13, C.F. e P.IVA , in persona del rappresentante legale P.IVA_1 Sig. , per grave inadempimento di quest'ultima. CP_3
CONDANNA altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.217,00 per compensi ed in Euro 786,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 15 luglio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 3 di 3