Articolo 4 della Legge 23 luglio 2020, n. 96
Articolo 3Articolo 5
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7 agosto 2020
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, letterab, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Entrata in vigore il 7 agosto 2020