Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9659 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Emanuela Paschino, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tamara Concu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 02/07/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Monza, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi preventivamente eventuali cambi di domicilio e/o di residenza.
2. L'abitazione coniugale, sita in IN (SU), nella via Dante n. 50, di proprietà di entrambi i coniugi, rimane assegnata alla IG e ivi resterà CP_1 collocata la residenza dei figli ai fini anagrafici.
Part Il signor si impegna a lasciare l'abitazione coniugale entro e non oltre il 15 dicembre 2024; entro la medesima data provvederà all'asporto di tutti i beni personali.
3. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale;
provvederanno alla cura, all'educazione ed all'istruzione del figlio minore, che manterrà con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
4. Entrambi i figli trascorreranno uguale tempo presso l'abitazione paterna o materna ed i genitori si occuperanno del loro mantenimento quando sono presso di sé.
Pag. 2 di 4 Qualora dovesse verificarsi che i figli decidano di stare in via prevalente presso un genitore, l'altro corrisponderà mediante bonifico un assegno per il mantenimento di entrambi i figli d'importo pari a 200,00 euro mensili.
I genitori percepiranno ognuno la propria quota di assegno unico per i figli mentre l'indennità di frequenza in favore di continuerà ad essere Per_1 accreditata sul libretto n. 48730900 intestato al minore, . Persona_2
Le spese straordinarie per i figli (scolastiche, mediche, sportive, abbigliamento), previamente concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo mail, pec, sms, messaggio whatsapp), dovrà manifestare per iscritto, entro 5 giorni dal ricevimento, un suo eventuale motivato dissenso sempre per iscritto (a mezzo mail, pec, sms, messaggio whatsapp): in difetto di riscontro nei termini, e secondo le modalità sopraindicate, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese - che si impegna ad esibire la relativa documentazione - dovrà essere effettuato dall'altro entro i 15 giorni successivi.
5. I coniugi, inoltre, al fine di regolamentare i loro rapporti patrimoniali e sciogliere le comproprietà tra loro esistenti, concordano che:
Part
- il signor si obbliga a cedere alla IG , che si obbliga ad CP_1 accettare, la propria quota di proprietà, pari a ½ pro indiviso, dell'immobile sito a IN (SU) nella via Dante n. 50, piano T-1, censito al Catasto dei
Fabbricati del Comune di IN alla Sezione E, Foglio 20, mappale 683/1,
683/2, zona censuaria 1, categoria A/4.
- La IG si accollerà il residuo mutuo n. 16618435, pari a CP_1
26.776,16 euro (al 10.10.2024) concesso da in data Controparte_2
17.09.2007.
A corrispettivo di tale cessione la IG si obbliga a corrispondere al CP_1 Part signor la somma di 25.000,00 euro.
I coniugi si impegnano a trasfondere in atto pubblico il presente accordo mediante atto notarile entro il mese di maggio 2025, le cui spese verranno sostenute dalla IG . CP_1
Atteso che le parti riconoscono che il predetto trasferimento trova causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e che è funzionale e indispensabile per la risoluzione della presente controversia, chiedono l'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 19 della Legge n. 74 del 1987.
6. Le parti concordano che la IG diventerà titolare esclusiva del CP_1 conto corrente n. 86119104 Banco Posta S.p.A. oltre che delle Azioni collegate Part al conto BancoPosta n. 13065/2717800 mentre il signor diventerà titolare
Pag. 3 di 4 esclusivo del c/c n. 17400000000002057 - presso nonché manterrà il CP_2 possesso delle Criptovalute.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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