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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11803 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 27465/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 15/12/2025, nella 11 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott.ssa A. Maria Cappiello, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- OPPONENTE
E
Controparte_1
- OPPOSTO
Sono presenti gli Avv.ti Cristina Sgobbo, per delega dell'Avv. Riccardo Sgobbo,
e l'Avv. Fiorella Ferraro per delega dell'Avv. Amedeo Caracciolo i quali dichia- rano che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in data 10-11-2025 e pertanto congiuntamente chiedono che l'Ill.mo G.U. voglia dichiarare la cessa- zione della materia del contenere e, per l'effetto, revocare il D.I.n.7266/2022 reso dal Tribunale di Napoli il 07-10-2022 con integrale compensazione delle spese e compensi di lite. É altresì presente ai soli fini della pratica forense il Dott.
[...]
Persona_1
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Dà atto, inoltre, della pre- senza del dott. ai fini della pratica forense. Persona_2
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 27465/2022 r.g.a.c.
TRA
ALLA VIA ALESSANDRO Parte_2
MANZONI N.122, (C.F.: ), in persona dell'Amministratore e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, dott. elettivamente domiciliato Controparte_2 in alla Via Chiatamone n.23, presso lo studio dell'avv. Riccardo Sgobbo, che lo Pt_1 rappresenta e difende in virtù di procura in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata all'atto introduttivo e giusta delibera dell'assemblea condominiale del 20-10-2022;
OPPONENTE
E
, nato a [...] [...] Controparte_3 Pt_1
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in alla via Francesco C.F._1 Pt_1
Fracanzano n. 11, presso lo studio dell'Avv. Amedeo Caracciolo che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia infor- matica, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14-11-2022, il
[...]
, in persona dell'amministratore pro tempore; ha pro- Parte_3 posto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7266 emesso dal Tribunale di Napoli in data 07-10-2022 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore
2
dell'architetto , della somma di euro 70.700,72, oltre Controparte_1 interessi legali, spese ed onorari della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la redazione di n. 2 computi metrici, redatti unitamente a relazioni tecniche, per lavori al fabbricato a terrazzi di copertura e facciate, come da verbale assembleare del 19-05-
2021.
A fondamento dell'opposizione il ha eccepito l'insussistenza del credito Parte_1 azionato dall'opposto. In particolare l'opponente pur ammettendo che l'assemblea del
16-05-2021 ha deliberato di dare mandato all'arch. , per la redazione Controparte_1 di due computi metrici, tuttavia, ha contestato che al professionista fossero state affida- te tutte le attività dallo stesso elencate.
L'opponente, altresì, ha rilevato che, per l'attività di redazione dei suddetti computi me- trici, l'Arch. nel calcolo dei propri compensi ha comunque erroneamente ap- CP_1 plicato delle percentuali di aumento non dovute. Al riguardo ha evidenziato che, in mancanza di un accordo economico tra le parti, ed applicando i parametri medi previsti dal D.M. n.140/2012, i compensi per la redazione dei computi metrici in questione, te- nuto conto del valore dei relativi lavori, non potrebbero mai superare il complessivo importo di euro 1.957,18.
Si è costituito tempestivamente l'architetto , che ha contestato l'avversa op- CP_1 posizione, adducendo di aver svolto gli incarichi di cui al ricorso monitorio con manda- to regolarmente conferitogli dall'Ente di Gestione quale professionista di fiducia, al fine di redigere dei computi metrici inerenti attività di manutenzione straordinaria;
che ancor prima, onde giungere a tale redazione, attesa l'enorme mole delle lavorazioni, si rende- va necessaria la prodromica attività di progettazione, effettuata a sue spese.
Il professionista ha evidenziato che l'attività svolta risulta provata alla stregua dei Com- puti Metrici Estimativi prodotti nell'ambito del procedimento monitorio, ed il compenso del professionista è stato parametrato sulla complessità, onerosità e gravosità dei lavori oggetto dei surriferiti computi, a cui bisogna necessariamente aggiungere l'IVA se do- vuta e la Cassa previdenziale, come previsto dalla legge.
Su tali basi ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecutività al decreto op- posto, la reiezione dell'opposizione in quanto nulla, inammissibile, improcedibile, im- proponibile, illegittima, ed infondata in fatto ed in diritto.
Denegata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, assegnati i termini di cui all'art. 183 VI c.p.c., è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni a seguito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
3
Con ordinanza del 03-03-2025, ritenuta la necessità di disporre CTU, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio ed il CTU nominato dall'ufficio, arch. , in Persona_3 data 15-11-2025, ha depositato una “Relazione sull'intervenuto accordo tra le parti”.
All'udienza del 04-12-2025, le parti hanno dichiarano di aver raggiunto un accordo transattivo in data 10.11.2025 e pertanto hanno chiesto dichiarare la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese e compensi di lite, sic- ché la causa è stata rinviata a data odierna per la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c.
Così riassunti i fatti di causa e le domande è d'uopo in via preliminare dichiarare cessata la materia del contendere.
Invero, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. so- no condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se man- cante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale:
-la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito conten- zioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giu- dizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
– in particolare, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere;
– la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni (cfr. : Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n.
22650).
4
[... Nel caso in esame, sulla scorta della produzione documentale depositata dall'arch.
(cfr. Relazione sull'intervenuto accordo delle parti del 15-11-2025 con allegati Per_4 verbali di accesso), è certamente venuto meno l'oggetto proprio della controversia.
Ed invero, l'accordo transattivo del 10-11-2025 concluso tra l'opposto ed il condomi- nio costituisce un fatto suscettibile di determinare la cessazione della materia del con- tendere.
Tale pronuncia, necessariamente, va a travolgere anche il decreto ingiuntivo n.
n.7266/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data 07-10-2022, il quale andrà neces- sariamente revocato (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza del 22/05/2008 n. 13085, secondo cui
“Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condi- zioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della ma- teria del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesi- mo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posterio- rità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione”).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la stessa, nell'ipotesi di cessazione del- la materia del contendere, avviene, com'è noto, secondo il criterio della c.d. soccom- benza virtuale, sempre che non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la com- pensazione delle spese (Cass. n. 10553/2009). Nel caso di specie le parti hanno chiesto congiuntamente la compensazione integrale delle spese e compensi di lite (cfr. verbale udienza del 04-12-2025). Ne consegue che le stesse vanno dichiarate interamente com- pensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 7266 emesso dal Tribunale di Napoli in data 07-10-2022;
- compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa A. Maria Cappiello
5
(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria Anastasia Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 15/12/2025, nella 11 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott.ssa A. Maria Cappiello, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- OPPONENTE
E
Controparte_1
- OPPOSTO
Sono presenti gli Avv.ti Cristina Sgobbo, per delega dell'Avv. Riccardo Sgobbo,
e l'Avv. Fiorella Ferraro per delega dell'Avv. Amedeo Caracciolo i quali dichia- rano che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in data 10-11-2025 e pertanto congiuntamente chiedono che l'Ill.mo G.U. voglia dichiarare la cessa- zione della materia del contenere e, per l'effetto, revocare il D.I.n.7266/2022 reso dal Tribunale di Napoli il 07-10-2022 con integrale compensazione delle spese e compensi di lite. É altresì presente ai soli fini della pratica forense il Dott.
[...]
Persona_1
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Dà atto, inoltre, della pre- senza del dott. ai fini della pratica forense. Persona_2
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 27465/2022 r.g.a.c.
TRA
ALLA VIA ALESSANDRO Parte_2
MANZONI N.122, (C.F.: ), in persona dell'Amministratore e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, dott. elettivamente domiciliato Controparte_2 in alla Via Chiatamone n.23, presso lo studio dell'avv. Riccardo Sgobbo, che lo Pt_1 rappresenta e difende in virtù di procura in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata all'atto introduttivo e giusta delibera dell'assemblea condominiale del 20-10-2022;
OPPONENTE
E
, nato a [...] [...] Controparte_3 Pt_1
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in alla via Francesco C.F._1 Pt_1
Fracanzano n. 11, presso lo studio dell'Avv. Amedeo Caracciolo che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia infor- matica, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14-11-2022, il
[...]
, in persona dell'amministratore pro tempore; ha pro- Parte_3 posto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7266 emesso dal Tribunale di Napoli in data 07-10-2022 con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore
2
dell'architetto , della somma di euro 70.700,72, oltre Controparte_1 interessi legali, spese ed onorari della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la redazione di n. 2 computi metrici, redatti unitamente a relazioni tecniche, per lavori al fabbricato a terrazzi di copertura e facciate, come da verbale assembleare del 19-05-
2021.
A fondamento dell'opposizione il ha eccepito l'insussistenza del credito Parte_1 azionato dall'opposto. In particolare l'opponente pur ammettendo che l'assemblea del
16-05-2021 ha deliberato di dare mandato all'arch. , per la redazione Controparte_1 di due computi metrici, tuttavia, ha contestato che al professionista fossero state affida- te tutte le attività dallo stesso elencate.
L'opponente, altresì, ha rilevato che, per l'attività di redazione dei suddetti computi me- trici, l'Arch. nel calcolo dei propri compensi ha comunque erroneamente ap- CP_1 plicato delle percentuali di aumento non dovute. Al riguardo ha evidenziato che, in mancanza di un accordo economico tra le parti, ed applicando i parametri medi previsti dal D.M. n.140/2012, i compensi per la redazione dei computi metrici in questione, te- nuto conto del valore dei relativi lavori, non potrebbero mai superare il complessivo importo di euro 1.957,18.
Si è costituito tempestivamente l'architetto , che ha contestato l'avversa op- CP_1 posizione, adducendo di aver svolto gli incarichi di cui al ricorso monitorio con manda- to regolarmente conferitogli dall'Ente di Gestione quale professionista di fiducia, al fine di redigere dei computi metrici inerenti attività di manutenzione straordinaria;
che ancor prima, onde giungere a tale redazione, attesa l'enorme mole delle lavorazioni, si rende- va necessaria la prodromica attività di progettazione, effettuata a sue spese.
Il professionista ha evidenziato che l'attività svolta risulta provata alla stregua dei Com- puti Metrici Estimativi prodotti nell'ambito del procedimento monitorio, ed il compenso del professionista è stato parametrato sulla complessità, onerosità e gravosità dei lavori oggetto dei surriferiti computi, a cui bisogna necessariamente aggiungere l'IVA se do- vuta e la Cassa previdenziale, come previsto dalla legge.
Su tali basi ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecutività al decreto op- posto, la reiezione dell'opposizione in quanto nulla, inammissibile, improcedibile, im- proponibile, illegittima, ed infondata in fatto ed in diritto.
Denegata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, assegnati i termini di cui all'art. 183 VI c.p.c., è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni a seguito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
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Con ordinanza del 03-03-2025, ritenuta la necessità di disporre CTU, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio ed il CTU nominato dall'ufficio, arch. , in Persona_3 data 15-11-2025, ha depositato una “Relazione sull'intervenuto accordo tra le parti”.
All'udienza del 04-12-2025, le parti hanno dichiarano di aver raggiunto un accordo transattivo in data 10.11.2025 e pertanto hanno chiesto dichiarare la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese e compensi di lite, sic- ché la causa è stata rinviata a data odierna per la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c.
Così riassunti i fatti di causa e le domande è d'uopo in via preliminare dichiarare cessata la materia del contendere.
Invero, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. so- no condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se man- cante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale:
-la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito conten- zioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giu- dizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
– in particolare, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere;
– la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni (cfr. : Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n.
22650).
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[... Nel caso in esame, sulla scorta della produzione documentale depositata dall'arch.
(cfr. Relazione sull'intervenuto accordo delle parti del 15-11-2025 con allegati Per_4 verbali di accesso), è certamente venuto meno l'oggetto proprio della controversia.
Ed invero, l'accordo transattivo del 10-11-2025 concluso tra l'opposto ed il condomi- nio costituisce un fatto suscettibile di determinare la cessazione della materia del con- tendere.
Tale pronuncia, necessariamente, va a travolgere anche il decreto ingiuntivo n.
n.7266/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data 07-10-2022, il quale andrà neces- sariamente revocato (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza del 22/05/2008 n. 13085, secondo cui
“Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condi- zioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della ma- teria del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesi- mo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posterio- rità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione”).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la stessa, nell'ipotesi di cessazione del- la materia del contendere, avviene, com'è noto, secondo il criterio della c.d. soccom- benza virtuale, sempre che non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la com- pensazione delle spese (Cass. n. 10553/2009). Nel caso di specie le parti hanno chiesto congiuntamente la compensazione integrale delle spese e compensi di lite (cfr. verbale udienza del 04-12-2025). Ne consegue che le stesse vanno dichiarate interamente com- pensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 7266 emesso dal Tribunale di Napoli in data 07-10-2022;
- compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Napoli il 15 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa A. Maria Cappiello
5
(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria Anastasia Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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