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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16233 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7735 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7735 / 2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Avv. Antonio Marino e Parte_1 C.F._1
LL D'AR ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. LL D'AR in Roma,
Via Imera n. 16, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Sanvitale Carlo Controparte_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Via Cicerone n. 66, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per la separazione personale delle parti.
Conclusioni congiunte: “affido condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre, e considerata l'età di 17 anni della ragazza la madre potrà vederla, previo accordo direttamente con la stessa, con assegnazione della casa coniugale al resistente presso cui la minore è collocata prevalentemente, e ci abita anche la sorella maggiorenne e non economicamente indipendente, con mantenimento diretto della figlia minorenne e di quella maggiorenne, non economicamente autosufficiente , da parte di entrambi i genitori nei rispettivi periodi in cui stanno con le figlie, con obbligo di ciascun genitore di pagare il 50% delle spese
1 straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma del 2014, con compensazione delle spese di lite.".
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.02.2025 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile con in Roma in data 27.08.2005, che dal matrimonio erano nate le figlie Controparte_1
(nata il [...]) e (nata il [...]), ha chiesto che, sussistendo i requisiti di Per_1 Per_2 legge, fosse dichiarata la separazione giudiziale da con addebito, nonché Controparte_1
l'emanazione di provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis. 15 c.p.c. per le ragioni indicate in ricorso.
Il G.D. all'epoca titolare del fascicolo disattendeva la richiesta di provvedimenti inaudita altera parte richiesti e fissava l'udienza di comparizione, disponendo che l'eventuale ascolto delle parti avvenisse separatamente.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito chiedendo la pronuncia di separazione Controparte_1 personale delle parti, alle condizioni specificate nella memoria di costituzione, con rigetto della domanda di addebito.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., tenuta dal nuovo giudice delegato subentrato, i procuratori delle parti dichiaravano che le stesse avevano raggiunto un accordo alle condizioni riportate in epigrafe, riportate nel verbale di udienza. Il G.D. provvedeva comunque a sentire separatamente la ricorrente, alla presenza del suo solo difensore, considerate anche le allegazioni di violenza indicate nel ricorso introduttivo, e la parte così ha dichiarato: “Sono e mi chiamo …e residente di fatto a Roma Via
Andersen n.160 presso mia madre, le figlie sono rimaste a dormire con il papà anche se le vedo molto spesso. Faccio presente che allo stato mi sento serena e mi sento di poter in essere in una condizione di pariteticità di poter concordare con mio marito le condizioni della separazione e di farlo entrare in mia presenza”. Introdotta parte resistente con il suo difensore, entrambe le parti davano atto di non volersi riconciliare, e riportavano le condizioni concordate come indicate in epigrafe. La ricorrente specificava che erano state superate delle problematiche che si erano create con la figlia minore, dando atto, allo stato, di vederla pressa la sua abitazione, e rilevava che “la ragazza è maggiormente serena”, circostanza confermata anche dal padre.
Il G.D. preso atto dell'accordo raggiunto e del fallimento del tentativo di conciliazione, in via provvisoria ed urgente ex art. 473 – bis. 21 comma 3 c.p.c., ritenuto conforme all'interesse della figlia minore l'accordo trovato dalle parti, ha autorizzato le parti a vivere separatamente, disponendo l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre, a cui ha assegnato la casa coniugale, salvi i diritti dei terzi, trattandosi di casa condotta in locazione, con
2 diritto per la ricorrente di visita della minore secondo quanto concordato direttamente con la figlia
, e prevedendo che ciascun genitore mantenga direttamente le due figlie nei periodi di Per_2 rispettiva frequentazione, con obbligo dei genitori di pagare ciascuno il 50% delle spese straordinarie per entrambe le figlie;
invitava, poi, le parti a discutere la causa e le stesse concludevano chiedendo la pronuncia della separazione come da provvedimenti temporanei ed urgenti con compensazione delle spese di lite, sicché il G.D. ha rimesso la decisione al Collegio.
***
SULLA DOMANDA SULLO STATUS.
Ritiene il Tribunale, alla luce della ribadita volontà delle parti di non volersi riconciliare, nonché alla luce delle allegazioni di entrambe le parti, che emergano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Roma, il
27.08.2005, con matrimonio iscritto al n. 614, parte I, serie 02, anno 2005, del Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Roma e che hanno scelto il regime di separazione dei beni.
La domanda sullo status, pertanto, merita accoglimento.
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Le condizioni concordate dalle parti in merito alla figlia minore , sia in punto di Per_2 affidamento che in punto di statuizioni economiche, appaiono meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse della minore, tenuto conto della documentazione in atti.
Nulla osta anche ad accogliere le conclusioni congiunte in merito al mantenimento della figlia primogenita, maggiorenne non economicamente sufficiente.
SULLE SPESE DI LITE.
Le spese vanno compensate, come concordato dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 7735 del 2025, così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale di e he Parte_1 Controparte_2 hanno contratto matrimonio in Roma in data 27.8.2005, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di provvedere alla annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio, atto n. 614, Parte 1, Serie 02,
Anno 2005);
3. Compensa le spese di lite.
3 Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.”
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 7.11.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7735 / 2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Avv. Antonio Marino e Parte_1 C.F._1
LL D'AR ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. LL D'AR in Roma,
Via Imera n. 16, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Sanvitale Carlo Controparte_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Via Cicerone n. 66, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso per la separazione personale delle parti.
Conclusioni congiunte: “affido condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre, e considerata l'età di 17 anni della ragazza la madre potrà vederla, previo accordo direttamente con la stessa, con assegnazione della casa coniugale al resistente presso cui la minore è collocata prevalentemente, e ci abita anche la sorella maggiorenne e non economicamente indipendente, con mantenimento diretto della figlia minorenne e di quella maggiorenne, non economicamente autosufficiente , da parte di entrambi i genitori nei rispettivi periodi in cui stanno con le figlie, con obbligo di ciascun genitore di pagare il 50% delle spese
1 straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma del 2014, con compensazione delle spese di lite.".
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.02.2025 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile con in Roma in data 27.08.2005, che dal matrimonio erano nate le figlie Controparte_1
(nata il [...]) e (nata il [...]), ha chiesto che, sussistendo i requisiti di Per_1 Per_2 legge, fosse dichiarata la separazione giudiziale da con addebito, nonché Controparte_1
l'emanazione di provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis. 15 c.p.c. per le ragioni indicate in ricorso.
Il G.D. all'epoca titolare del fascicolo disattendeva la richiesta di provvedimenti inaudita altera parte richiesti e fissava l'udienza di comparizione, disponendo che l'eventuale ascolto delle parti avvenisse separatamente.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito chiedendo la pronuncia di separazione Controparte_1 personale delle parti, alle condizioni specificate nella memoria di costituzione, con rigetto della domanda di addebito.
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., tenuta dal nuovo giudice delegato subentrato, i procuratori delle parti dichiaravano che le stesse avevano raggiunto un accordo alle condizioni riportate in epigrafe, riportate nel verbale di udienza. Il G.D. provvedeva comunque a sentire separatamente la ricorrente, alla presenza del suo solo difensore, considerate anche le allegazioni di violenza indicate nel ricorso introduttivo, e la parte così ha dichiarato: “Sono e mi chiamo …e residente di fatto a Roma Via
Andersen n.160 presso mia madre, le figlie sono rimaste a dormire con il papà anche se le vedo molto spesso. Faccio presente che allo stato mi sento serena e mi sento di poter in essere in una condizione di pariteticità di poter concordare con mio marito le condizioni della separazione e di farlo entrare in mia presenza”. Introdotta parte resistente con il suo difensore, entrambe le parti davano atto di non volersi riconciliare, e riportavano le condizioni concordate come indicate in epigrafe. La ricorrente specificava che erano state superate delle problematiche che si erano create con la figlia minore, dando atto, allo stato, di vederla pressa la sua abitazione, e rilevava che “la ragazza è maggiormente serena”, circostanza confermata anche dal padre.
Il G.D. preso atto dell'accordo raggiunto e del fallimento del tentativo di conciliazione, in via provvisoria ed urgente ex art. 473 – bis. 21 comma 3 c.p.c., ritenuto conforme all'interesse della figlia minore l'accordo trovato dalle parti, ha autorizzato le parti a vivere separatamente, disponendo l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre, a cui ha assegnato la casa coniugale, salvi i diritti dei terzi, trattandosi di casa condotta in locazione, con
2 diritto per la ricorrente di visita della minore secondo quanto concordato direttamente con la figlia
, e prevedendo che ciascun genitore mantenga direttamente le due figlie nei periodi di Per_2 rispettiva frequentazione, con obbligo dei genitori di pagare ciascuno il 50% delle spese straordinarie per entrambe le figlie;
invitava, poi, le parti a discutere la causa e le stesse concludevano chiedendo la pronuncia della separazione come da provvedimenti temporanei ed urgenti con compensazione delle spese di lite, sicché il G.D. ha rimesso la decisione al Collegio.
***
SULLA DOMANDA SULLO STATUS.
Ritiene il Tribunale, alla luce della ribadita volontà delle parti di non volersi riconciliare, nonché alla luce delle allegazioni di entrambe le parti, che emergano i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale delle parti ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il matrimonio è comprovato dall'estratto per riassunto degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Roma, il
27.08.2005, con matrimonio iscritto al n. 614, parte I, serie 02, anno 2005, del Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Roma e che hanno scelto il regime di separazione dei beni.
La domanda sullo status, pertanto, merita accoglimento.
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Le condizioni concordate dalle parti in merito alla figlia minore , sia in punto di Per_2 affidamento che in punto di statuizioni economiche, appaiono meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse della minore, tenuto conto della documentazione in atti.
Nulla osta anche ad accogliere le conclusioni congiunte in merito al mantenimento della figlia primogenita, maggiorenne non economicamente sufficiente.
SULLE SPESE DI LITE.
Le spese vanno compensate, come concordato dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 7735 del 2025, così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale di e he Parte_1 Controparte_2 hanno contratto matrimonio in Roma in data 27.8.2005, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di provvedere alla annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio, atto n. 614, Parte 1, Serie 02,
Anno 2005);
3. Compensa le spese di lite.
3 Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.”
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 7.11.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
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