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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 3680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3680 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei
Sigg. Magistrati
dott. Mariavittoria Papa Presidente
dott. Giovanna Guarino Consigliere
dott. Nicoletta Giammarino Consigliere rel ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 21.10.2024 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero n° 209/2023 R.G. del Ruolo Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Sabina, presso il cui studio, sito in Napoli Parte_1
alla Via del Cassano, 258, è elettivamente domiciliato
Appellante
E
in persona del legale rapp.te pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Erminio Capasso CP_1
e Agostino Di Feo, elettivamente domiciliato in Napoli via De Gasperi n. 55
Appellato
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Benevento, instaurava il giudizio Parte_1 ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. contestando l'esito dell'ATP, che escludeva il requisito sanitario per il riconoscimento dell'Indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa, presentata in data 25/06/2019.
Il G.L., con sentenza n. 4528/2022, così decideva:
“a. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a conseguire il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 06 maggio 2021; b. spese di lite compensate;
…”.
In particolare, il giudice compensava le spese considerata “La decorrenza della prestazione da una data comunque successiva alla domanda amministrativa giustifica la compensazione delle spese di lite.” Con ricorso depositato in data 31.1.2023 proponeva appello censurando la Parte_1
sentenza nella parte in cui disponeva la compensazione delle spese di lite.
L' si costituiva e chiedeva dichiararsi l'appello inammissibile, essendo la sentenza emessa ai CP_1 sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. inappellabile.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'appello è inammissibile.
Avverso la sentenza resa ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (contestazione dell'ATP) non può essere proposto appello, come espressamente previsto dal comma 7 della stessa norma (introdotto dall'art. 27 comma 1 lett. f) L. 183/2011). Il ricorrente avrebbe potuto esperire il ricorso per
Cassazione, ammissibile nei confronti della sentenza che definisce il giudizio introdotto a seguito di contestazione delle conclusioni del perito in sede di ATP.
Né a diversa conclusione conduce la circostanza che la non ha impugnato la sentenza in Pt_1 ordine al requisito sanitario, ma solo quanto al governo delle spese. Invero, l'appello riguarda pur sempre la sentenza emessa all'esito del giudizio disciplinato dall'art. 445 bis c.p.c., per la quale il comma 6 espressamente prevede la inappellabilità.
L'esito complessivo della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
PQM
La Corte così provvede: dichiara l'appello inammissibile;
compensa le spese di lite del presente grado.
Napoli 21.10.2024
L'estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa