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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 12/05/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 313 /2024 RG Prev
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 12/05/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis
sono presenti l'Avv. BUCCINI ADELE , per la parte , e, l'Avv. Parte_1
GAMBINO, per la parte . Pt_2
L'Avv. BUCCINI ADELE, per la parte , precisa le conclusioni Parte_1
riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni.
L'Avv. GAMBINO, per la parte , precisa le conclusioni riportandosi a quelle della Pt_2
propria comparsa e delle successive deduzioni.
Si da quindi corso alla discussione all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria De Sanctis decide.
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, visto l'art. 281 sexies, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di prima istanza iscritta al nr. 313 dell'anno 2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi vertente T R A
rappresentato e difeso dall'avv. BUCCINI ADELE elettivamente Parte_1
domiciliato giusta delega in atti;
- Ricorrente
E
, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato presso la Sede Provinciale di Sulmona Pt_2 alla via Sardi, rappresentato dall'Avvocatura dell'Istituto, giusta delega in atti;
- Resistente
OGGETTO: ricorso
FATTO E DIRITTO
con ricorso depositato il 15.05.2024 chiedeva che venisse accertato e Parte_1
dichiarato il suo diritto alla prestazione di assegno sociale per il periodo dal giugno 2017 sino a febbraio 2022, con la condanna dell' al pagamento della somma pari ai ratei della Pt_2
prestazione di assegno sociale dovutale per il periodo dal giugno 2017 sino al febbraio 2022 spese vinte.
La ricorrente in data 11.09.2012 presentava domanda per il riconoscimento di assegno sociale ex art 3 L.335/1995, e verificata l'esistenza dei presupposti di legge, la domanda veniva accolta e le veniva liquidato l'assegno sociale cat AS n 04050834 con decorrenza dal 01.11.2012 e questo fino al giugno 2017, quando l' a seguito di accertamenti della Guardia di Finanza di Pt_2
Sulmona, provvedeva a sospendere l'erogazione dell'assegno sul presupposto che la ricorrente aveva lasciato il territorio nazionale per periodi superiori ai 30 giorni oltre i quali, ai sensi della circolare n 012886 del 04.06.2008 le prestazioni mensili dovevano essere sospese. Pt_2
A seguito dell'accertamento la ricorrente veniva imputata nel procedimento penale n 536/17 NR
PMT n. 249/19 RG Tribunale di Sulmona per il reato art 316 ter cp, processo chiusosi con sentenza n 194/2020 di assoluzione dal reato a lei ascritto per il periodo dal 07.11.2016 al 28.04.2017 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e assoluzione dal reato per il periodo 21.09.2015 al 20.05.2016 perché il fatto non sussiste.
L' a seguito dell'accertamento della Guardia di Finanza, provvedeva a richiedere alla Pt_2
ricorrente la somma di euro 14.786,04, pagati in più sulla sua pensione, nel periodo dal
01.01.2015 al 30.06.2017, poiché somme non spettanti a seguito del venir meno del trasferimento all'estero della dimora effettiva, nonostante la pronuncia di assoluzione l'assegno veniva sospeso dal giugno 2017 senza che l' comunicasse la revoca e senza il ripristino della prestazione Pt_2
dopo l'assoluzione.
In data 19.11.2021 la ricorrente provvedeva a presentare domanda di ricostruzione e la richiesta veniva respinta dall' con motivazione che “è necessario produrre nuova domanda poiché Pt_2
nella sentenza il giudice non ha stabilito il ripristino della prestazione ma ha contemplato e decretato sui periodi di residenza estera” La ricorrente provvedeva a proporre nuova domanda che veniva accolta e liquidato l'assegno sociale categoria AS N 04051435 con decorrenza
01.03.2022.
Si costituiva in giudizio l , chiedendo il rigetto del presente ricorso poiché infondato in fatto Pt_2
e diritto con vittoria di spese.
Rilevato che la causa ha natura documentale, veniva fissata udienza di discussione.
Il ricorso è fondato
Rileva il giudicante come si evince anche dalla lettura della sentenza penale, non risulta provata l'assenza dal territorio italiano della ricorrente per il periodo dal 21.09.2015 al 20.05.2016 mentre relativamente al secondo periodo dal 07.11.2016 al 28.04.2017 è risultata l'assenza momentanea della ricorrente dal luogo di residenza, e l' ha inteso recuperare sulla prestazione in Pt_2
godimento, quanto corrisposto a titolo di assegno sociale dal 07.11.2016 al 28.04.2017 pari ad euro 3.134,38.
L' ha sospeso la prestazione dal giugno 2017 sino al febbraio 2022 sul presupposto del venir Pt_2
meno della dimora effettiva stabile ed abituale nel territorio italiano della ricorrente.
La ricorrente ha documentalmente provato che sin dal momento della presentazione della domanda di assegno sociale in data 11.09.2012, aveva la propria residenza in Villalago e di aver rimesso all' oltre alla dichiarazione reddituale e permesso di soggiorno anche il certificato Pt_2
di residenza storico ove la ricorrente risulta residente all'anagrafe del comune sin dal 25.01.2001
La ricorrente ha provato, come da passaporto prodotto in atti, di essersi allontanata dall'Italia solo per brevi periodi senza che questo facesse venir meno uno dei requisiti per il diritto all'assegno. Circostanza provata anche dall'esito positivo della nuova domanda di assegno sociale del 24.02.2022, nella quale la ricorrente ha dichiarato di aver soggiornato legalmente id in via continuativa in Italia per almeno 10 anni a partire dal 25.01.2001 e ove le veniva riconosciuto l'assegno con decorrenza 01.03.2022.
Pertanto da un lato l' ha sospeso e poi revocato nel giugno 2017 l'assegno sociale perché Pt_2
dall'accertamento sarebbe emerso che la residenza effettiva della ricorrente non risultava più in
Italia mentre dall'altro canto ha ritenuto di accogliere nel febbraio 2022 la nuova domanda riconoscendo che dall'anno 2022 la ricorrente aveva i requisiti richiesti.
Avendo la ricorrente assolto in entrambe le domande all'onere di avere i requisiti, residenza stabile in Italia, per l'erogazione dell'assegno essendosi allontanata per periodi non superiori ai
30 giorni ma permanendo la sua residenza in Italia.
La Cassazione ha statuito che “in ipotesi di assegno sociale riconosciuto a cittadino extracomunitario il mero allontanamento temporaneo del beneficiario dal territorio nazionale da non mettere in discussione la residenza in Italia non comporta la sospensione del diritto alla prestazione, il quale, sussiste anche per il periodo in cui l'assistito si è volontariamente allontanato dal luogo di dimora abituale”(Cass sez Lav. 29.08.2016 n 17397)
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso proposta da
/ in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 Pt_2
così decide
• Accoglie il ricorso;
• Accerta e dichiara il diritto della alla prestazione di assegno Parte_1
sociale per il periodo giugno 2017 sino al febbraio 2022 • Condanna l' al pagamento in favore della dell'assegno Pt_2 Parte_1
sociale per il periodo giugno 2017 fino al febbraio 2022
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.397,00 (DM147/22 Pt_2
scaglione da 5.201 ad euro 26.000 valori medi senza istruttoria) oltre magg.ni Iva e Cpa come per legge da distrarsi.
Così deciso a Sulmona, nell'udienza del 12/05/2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis