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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/03/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata in data di udienza del 26/3/2025 nella causa iscritta al n. 6632/2023 r.g. tra
, quale esercente la responsabilità genitoriale nei Parte_1 confronti della minore con il patrocinio dell'Avv. GIANPAOLO Persona_1
D'ARCANGELO,
ricorrente
e
, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 12.12.2023, parte ricorrente ha richiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi per l'indennità di frequenza L. 280/90 spettanti in virtù di decreto di omologa rgn. 2946/2022, emesso dal Tribunale di Tivoli il 31.5.2023.
L'ente resistente è rimasto contumace, nonostante ritualità e regolarità della notifica.
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna.
La domanda è infondata.
La sussistenza in capo alla minore del requisito sanitario utile al diritto all'indennità di frequenza è sancito nel decreto di omologa.
Quanto al requisito socioeconomico, tuttavia, l'art.1, della legge 289/90 pone gli ulteriori requisiti costitutivi del diritto a beneficiare della prestazione.
La norma, ai commi 2 e 3, prevede che la concessione dell'indennità è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi- residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap (comma 2) e che la stessa è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi (comma 3). La giurisprudenza ha da tempo chiarito che il diritto all'indennità di frequenza prevede, come fatto costitutivo, l'effettiva frequentazione del corso o del trattamento (ex multis
Cassazione n. 5057/2018).
Al comma 5, quanto alle condizioni reddituali, la norma rinvia a quelle previste per le prestazioni di invalidità civile.
La prova di tali elementi, alla stregua degli ordinari parametri codicistici, ben può essere fornita in via presuntiva a partire da elementi documentali.
Nel caso di specie, tuttavia, difetta in radice l'allegazione della sussistenza in capo alla minore di detti requisiti, neppure menzionati in ricorso.
Sul punto, è opportuno precisare che il presente giudizio si differenzia radicalmente da quello svoltosi in sede di accertamento tecnico preventivo. Il giudizio ex art. 445 bis c.p.c. è infatti espressamente volto ad accertare la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario, sicché in tale giudizio (così come nella successiva fase di opposizione) la domanda di condanna eventualmente proposta sarebbe inammissibile. Il presente giudizio ha invece ad oggetto la domanda di condanna al pagamento delle somme corrispondenti al beneficio da parte dell'Ente, sicché la parte che agisce necessariamente deduce la spettanza del diritto in capo a sé stessa, dovendo allegare e provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa.
Non vale a sanare il rilevato difetto di allegazione la produzione in atti degli allegati al modello
AP70: è infatti appena il caso di rilevare che la mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone il rigetto a prescindere da qualsiasi risultanza documentale, posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova (cfr anche cfr. Cass., Sez. L, Sentenza
n. 17214 del 19/8/2016 e Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/9/2017), non potendosi addossare alla controparte ed al giudice un defatigante lavoro di individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore abbia inteso porre a fondamento delle proprie domande senza esplicitarlo negli atti ritualmente depositati ( cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3022 del 8/2/2018). In ogni caso, tra detti documenti non figura alcun attestato di frequenza scolastica né documentazione reddituale.
Ne consegue il rigetto della domanda.
La contumacia di parte resistente esclude una statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 6632/23 r.g.:
- Rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Tivoli, 26 marzo 2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata in data di udienza del 26/3/2025 nella causa iscritta al n. 6632/2023 r.g. tra
, quale esercente la responsabilità genitoriale nei Parte_1 confronti della minore con il patrocinio dell'Avv. GIANPAOLO Persona_1
D'ARCANGELO,
ricorrente
e
, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 12.12.2023, parte ricorrente ha richiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi per l'indennità di frequenza L. 280/90 spettanti in virtù di decreto di omologa rgn. 2946/2022, emesso dal Tribunale di Tivoli il 31.5.2023.
L'ente resistente è rimasto contumace, nonostante ritualità e regolarità della notifica.
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna.
La domanda è infondata.
La sussistenza in capo alla minore del requisito sanitario utile al diritto all'indennità di frequenza è sancito nel decreto di omologa.
Quanto al requisito socioeconomico, tuttavia, l'art.1, della legge 289/90 pone gli ulteriori requisiti costitutivi del diritto a beneficiare della prestazione.
La norma, ai commi 2 e 3, prevede che la concessione dell'indennità è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi- residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap (comma 2) e che la stessa è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi (comma 3). La giurisprudenza ha da tempo chiarito che il diritto all'indennità di frequenza prevede, come fatto costitutivo, l'effettiva frequentazione del corso o del trattamento (ex multis
Cassazione n. 5057/2018).
Al comma 5, quanto alle condizioni reddituali, la norma rinvia a quelle previste per le prestazioni di invalidità civile.
La prova di tali elementi, alla stregua degli ordinari parametri codicistici, ben può essere fornita in via presuntiva a partire da elementi documentali.
Nel caso di specie, tuttavia, difetta in radice l'allegazione della sussistenza in capo alla minore di detti requisiti, neppure menzionati in ricorso.
Sul punto, è opportuno precisare che il presente giudizio si differenzia radicalmente da quello svoltosi in sede di accertamento tecnico preventivo. Il giudizio ex art. 445 bis c.p.c. è infatti espressamente volto ad accertare la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario, sicché in tale giudizio (così come nella successiva fase di opposizione) la domanda di condanna eventualmente proposta sarebbe inammissibile. Il presente giudizio ha invece ad oggetto la domanda di condanna al pagamento delle somme corrispondenti al beneficio da parte dell'Ente, sicché la parte che agisce necessariamente deduce la spettanza del diritto in capo a sé stessa, dovendo allegare e provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa.
Non vale a sanare il rilevato difetto di allegazione la produzione in atti degli allegati al modello
AP70: è infatti appena il caso di rilevare che la mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone il rigetto a prescindere da qualsiasi risultanza documentale, posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova (cfr anche cfr. Cass., Sez. L, Sentenza
n. 17214 del 19/8/2016 e Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/9/2017), non potendosi addossare alla controparte ed al giudice un defatigante lavoro di individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore abbia inteso porre a fondamento delle proprie domande senza esplicitarlo negli atti ritualmente depositati ( cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3022 del 8/2/2018). In ogni caso, tra detti documenti non figura alcun attestato di frequenza scolastica né documentazione reddituale.
Ne consegue il rigetto della domanda.
La contumacia di parte resistente esclude una statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 6632/23 r.g.:
- Rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Tivoli, 26 marzo 2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni