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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/07/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 233/25 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione civile ___________
___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 233/25 P.U. promosso con ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale depositata in data 13.06.2025
da
C/o Procura della Repubblica di Bergamo Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
(P.IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Almè (BG), via Locatelli nr. 49, in persona del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letto il ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Bergamo per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società (P.IVA Controparte_1
pagina1 di 4 ), con sede in Almè (BG), via Locatelli nr. 49, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
considerato che
la debitrice non si è costituita e non ha provveduto al deposito della prescritta documentazione contabile (nonostante la regolarità della notifica, avvenuta con inserimento in area Web come da annotazione della Cancelleria nel fascicolo telematico); rilevato che all'udienza del 15.07.2025 la ricorrente ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, e che la debitrice non è comparsa;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il centro principale dei suoi interessi in Almè, Comune sito nel Circondario dell'intestato Tribunale.; ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale: il Tribunale rileva, in tal senso, che è onere gravante sulla debitrice quello di provare l'insussistenza dei presupposti per la sottoposizione a liquidazione giudiziale di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I.I.; nel caso di specie, non ha ottemperato Controparte_1 all'onere sopra indicato;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa avente ad oggetto, tra l'altro, “… - l'attivita' di elaborazione di dati aziendali mediante impiego di macchine elettroniche;
- ricerche di mercato atte a promuovere e a favorire l'assunzione di personale per conto terzi, - la predisposizione di strutture e servizi per consentire a professionisti iscritti in appositi albi l'esercizio dell'attivita' di consulenza e assistenza commerciale e del lavoro;
- la progettazione e l'organizzazione di corsi di formazione e orientamento professionale, analisi dei fabbisogni formativi, nonche' la progettazione dei percorsi formativi.…”, e non è provato che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII (i debiti nei confronti del solo Erario ammontano ad oltre euro 1.764.094,54, ma risultano iscritti a bilancio debiti per euro 2.621.783,00); ritenuto, infine, che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'elevato ammontare dei debiti maturati e l'incapacità di farvi fronte per assenza di attivo prontamente liquidabile;
ritenuto di indicare come curatrice l'Avv. Ernesto Suardo, con Studio in Bergamo, via Verdi n. 4, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
P.Q.M.
pagina2 di 4 Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
(P.IVA ), con sede in Almè (BG), via Controparte_1 P.IVA_1
Locatelli nr. 49, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
Nomina curatore l'Avv. Ernesto Suardo, con Studio in Bergamo, via Verdi n. 4; Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 11.11.2025, ore 11.00;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 16 luglio 2025
pagina3 di 4 Il Giudice estensore Dott. Luca Fuzio
Il Presidente dott. Vincenzo Domenico Scibetta
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione civile ___________
___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 233/25 P.U. promosso con ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale depositata in data 13.06.2025
da
C/o Procura della Repubblica di Bergamo Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
(P.IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Almè (BG), via Locatelli nr. 49, in persona del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letto il ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Bergamo per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società (P.IVA Controparte_1
pagina1 di 4 ), con sede in Almè (BG), via Locatelli nr. 49, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
considerato che
la debitrice non si è costituita e non ha provveduto al deposito della prescritta documentazione contabile (nonostante la regolarità della notifica, avvenuta con inserimento in area Web come da annotazione della Cancelleria nel fascicolo telematico); rilevato che all'udienza del 15.07.2025 la ricorrente ha insistito nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, e che la debitrice non è comparsa;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il centro principale dei suoi interessi in Almè, Comune sito nel Circondario dell'intestato Tribunale.; ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale: il Tribunale rileva, in tal senso, che è onere gravante sulla debitrice quello di provare l'insussistenza dei presupposti per la sottoposizione a liquidazione giudiziale di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I.I.; nel caso di specie, non ha ottemperato Controparte_1 all'onere sopra indicato;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto impresa avente ad oggetto, tra l'altro, “… - l'attivita' di elaborazione di dati aziendali mediante impiego di macchine elettroniche;
- ricerche di mercato atte a promuovere e a favorire l'assunzione di personale per conto terzi, - la predisposizione di strutture e servizi per consentire a professionisti iscritti in appositi albi l'esercizio dell'attivita' di consulenza e assistenza commerciale e del lavoro;
- la progettazione e l'organizzazione di corsi di formazione e orientamento professionale, analisi dei fabbisogni formativi, nonche' la progettazione dei percorsi formativi.…”, e non è provato che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII (i debiti nei confronti del solo Erario ammontano ad oltre euro 1.764.094,54, ma risultano iscritti a bilancio debiti per euro 2.621.783,00); ritenuto, infine, che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'elevato ammontare dei debiti maturati e l'incapacità di farvi fronte per assenza di attivo prontamente liquidabile;
ritenuto di indicare come curatrice l'Avv. Ernesto Suardo, con Studio in Bergamo, via Verdi n. 4, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
P.Q.M.
pagina2 di 4 Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
(P.IVA ), con sede in Almè (BG), via Controparte_1 P.IVA_1
Locatelli nr. 49, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
Nomina curatore l'Avv. Ernesto Suardo, con Studio in Bergamo, via Verdi n. 4; Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 11.11.2025, ore 11.00;
Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 16 luglio 2025
pagina3 di 4 Il Giudice estensore Dott. Luca Fuzio
Il Presidente dott. Vincenzo Domenico Scibetta
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