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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott. Lidia Greco Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./ est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7963/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. VINCENZO CARMELO MARIA C.F._1
PELLERITI, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONELLA BONA, giusta C.F._2
procura in atti;
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero.
Rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 18/12/2024.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 23/07/2024, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dal marito con cui ha contratto Controparte_1
matrimonio in Acate (RG) il 12/12/2015, dal quale, il 18/11/2018, è nato il figlio
[...]
; la ricorrente ha inoltre avanzato domanda di addebito della separazione al marito Persona_1
chiedendo porsi a carico di quest'ultimo la corresponsione di un assegno a titolo di contributo per il proprio mantenimento e per quello del figlio, del quale ha chiesto disporsi l'affido condiviso, con collocazione prevalente presso di sé ed assegnazione in proprio favore della casa familiare.
Costituendosi con memoria depositata telematicamente in data 06.11.2024,
[...]
ha esposto che nelle more era stato raggiunto un accordo in ordine alle CP_1
condizioni della separazione, liberamente sottoscritto dalle parti ed allegato all'istanza congiuntamente depositata in pari data.
All'udienza del 18/12/2024, fissata dinanzi al giudice delegato per la comparizione personale dei coniugi, questi ultimi, personalmente presenti, hanno confermato l'accordo sottoscritto e prodotto in atti, dichiarando di non volersi riconciliare e chiedendo al Tribunale
la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni concordate, sicché la causa è
stata rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale, introdotta in forma contenziosa dalla OR , va accolta. Pt_1
In base all'accordo liberamente raggiunto e sottoscritto nelle more dell'udienza di comparizione, le parti hanno concordemente stabilito che:
“1) I coniugi vivranno separati senza arrecarsi reciproche molestie.
2 2) Le parti prevedono l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione della madre sita in Santa Maria di Licodia Vico Castro n.
18 adibita a casa coniugale.
Pertanto la casa coniugale rimarrà assegnata in godimento con gli arredi tutti alla madre con cui vive il minore. Resteranno a carico della IG.ra le volture e gli oneri per le Pt_1
utenze.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale con diligenza ed in via congiunta.
Le decisioni straordinarie e le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno essere comunque adottate congiuntamente e previo accordo tra le parti;
solo limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e tali decisioni saranno assunte dal genitore con il quale si troverà il figlio al momento dell'assunzione della decisione sempre nel rispetto prioritario delle eIGenze del minore.
3) Le parti statuiscono che i tempi di permanenza del figlio con il genitore non collocatario si svolgeranno con le seguenti modalità:
- Il IG. , stante la tenera età del minore, potrà tenere con sé il figlio il martedì e CP_1
il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 – cena inclusa secondo il volere del bambino - ,
mentre nelle settimane in cui avrà il turno pomeridiano a lavoro, il IG. potrà CP_1
prelevare il figlio presso l'abitazione della madre per accompagnarlo a scuola il martedì e il giovedì mattina, per poi riprenderlo per accompagnarlo a casa e rimanendo a disposizione per tutta la mattinata in caso di urgenze del piccolo;
mentre nel periodo non scolastico, il
3 IG. potrà tenere con sé il minore il martedì e il giovedì mattina dalle ore 9:00 CP_1
sino alle ore 14:00 – pranzo incluso secondo il volere del bambino -.
Altresì il padre potrà tenere con sé il minore a settimane alterne il fine settimana dal sabato dalle ore 10:00 fino alle ore 20.00 della domenica, cena inclusa secondo il volere del bambino;
nonché, dopo il compimento del settimo anno di età del bambino, sempre a settimane alterne, il padre potrà tenerlo con sé dal venerdì alle ore 18:00 sino alle ore 20:00
della domenica.
4) Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni, anche non consecutivi;
in caso di disaccordo entro il 30 maggio di ciascun anno nel periodo estivo
(compreso tra luglio e agosto) ed in deroga a quanto previsto il minore trascorrerà negli anni con numero pari dal 01 agosto ore 10.00 al 16 agosto ore 10.00 con sospensione degli incontri per detto periodo con la madre e negli anni con numero dispari dal 01 luglio ore
10.00 al 16 luglio ore 10.00 con sospensione degli incontri per detto periodo con la madre.
Durante le festività natalizie il figlio trascorrerà con il padre sette giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni, un anno la vigilia e il giorno di Natale e l'anno successivo la vigilia e il giorno di Capodanno;
mentre durante le festività pasquali il padre potrà tenere con sé il figlio per tre giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di pasquetta.
Il padre trascorrerà inoltre con il figlio un anno le festività del 25 aprile, 01 novembre e 2
giugno dalle ore 10.00 alle ore 20.00 e l'anno successivo quelle del primo maggio, del due novembre e dell'otto dicembre.
4 Il minore festeggerà il compleanno del padre e dei nonni paterni con il padre nonché il compleanno della madre e dei nonni materni con la madre. Inoltre i genitori si impegnano sin da ora ad organizzare la festa per il compleanno del minore impegnandosi a garantire la presenza di entrambi i genitori e partecipandovi per la quota del 50% delle spese.
5) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e rendersi reperibile, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori e il padre potrà contattare una volta al giorno telefonicamente il figlio collocato presso l'abitazione della madre e potrà utilizzare strumenti di comunicazione alternativi (ipad, video chiamata e/o altro strumento coadiutore di cui i minori sono provvisti); stessa facoltà è concessa alla madre nei periodi in cui il minore trovasi con il padre.
6) Il IG. si impegna a versare alla IG.ra , quale contributo per il CP_1 Pt_1
mantenimento del figlio minore, la somma di € 500,00. Tale somma sarà corrisposta alla
IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo sarà aggiornato, ogni anno, in Pt_1
misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatosi nell'anno precedente.
Le parti dichiarano che l'assegno unico erogato dall' verrà percepito interamente dalla CP_2
IG. . Pt_1
I genitori, inoltre, contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie occorrenti per il figlio minore, da concordare previamente come per legge e si riportano alle “Linee
guida sul mantenimento dei figli” del Tribunale di Catania del 25.07.2018 qui da intendersi richiamate e trascritte.
5 7) Le parti si obbligano a far mantenere i buoni rapporti tra i figli ed i nonni materni e paterni.
8) Le parti riconoscono di essere comproprietarie dell'immobile sito in Santa Maria di
Licodia gravato da mutuo ipotecario adibito a casa coniugale in ragione della metà per ciascuno e di essere condebitori in solido per il mutuo contratto nei confronti di Unicredit
spa. Le parti si obbligano a versare sul conto corrente cointestato - su cui è canalizzato il pagamento mensile della rata di mutuo di euro di 452,00 – mensilmente con accredito entro il 25 di ciascun mese della quota di spettanza in ragione della metà pari a 226,00 per ciascuno. Le parti danno atto che ad oggi le rate del mutuo scadute sono state regolarmente pagate.
Le parti prestano sin d'ora il consenso a sottoscrivere documenti e/o quanto necessario per la eventuale surroga e/o rinegoziazione del suddetto mutuo.
9) Entrambe le parti sono autosufficienti economicamente.
10) Le parti dichiarano di rinunziare come in effetti rinunziano con relativa accettazione reciproca a tutte le domande articolate nel presente giudizio separativo avendo definito con il presente accordo le questioni derivanti dal matrimonio.
11) Le parti si impegnano a rimettere le querele e ad accettare reciprocamente la remissione relativa.
12) I superiori patti decorreranno dal deposito della presente istanza sottoscritta dalle parti nel fascicolo telematico a cura di uno dei difensori.
13) Le parti dichiarano, altresì, di non avere reciprocamente null'altro a pretendere oltre quanto costituisce obbligo di adempimento ed esecuzione dei patti concordati con il presente
6 atto e di avere, con reciproca soddisfazione, regolato ogni rapporto derivante dal matrimonio.”.
L'accordo, come sopra integralmente riportato, non presenta profili di contrarietà
all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed è idoneo a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in relazione alle pattuizioni d'ordine economico (che, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati,
appaiono in grado di assicurare al piccolo condizioni di vita funzionali alla sua Per_1
crescita ed evoluzione), sicché può essere recepito dal Tribunale come idoneo a regolare per il futuro i rapporti economici e personali dei coniugi ed in relazione al figlio minorenne).
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni di cui all'accordo riportato in seno all'istanza Controparte_1
congiunta depositata in via telematica il 6.11.2024, siccome trascritto in parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Acate (RG) di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 25, parte II, serie A, anno
2015).
Compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Catania, nella camera di conIGlio della Prima sezione civile del
Tribunale, il 27.12.2024.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
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